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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 560/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 560/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 febbraio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Enzo Barco
e
AL EA (C.F. ) C.F._2 con l'avv. Paola Paolazzi ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia
1 , nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale e Per_1 cittadina albanese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Venga previsto che la figlia minore venga affidata a entrambi i genitori Per_1
in modo condiviso e collocata in via principale presso la madre con la quale manterrà la residenza anagrafica.
2) Venga previsto che la figlia minore trascorra con il padre i fine settimana Per_1
alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
nonché il martedì e mercoledì pomeriggio con il pernottamento, ed eventuale altre giornate che verranno individuate dai genitori di volta in volta ed a seconda dei rispettivi impegni lavorativi.
Il padre si occuperà della figlia anche in altri periodi, se del caso coadiuvato dai propri genitori, se necessario per coprire le esigenze lavorative e turnistica della madre ed in particolare durante il fine settimana, e con preventivo accordo tra le parti.
I genitori si garantiranno la reciproca collaborazione nell'accompagnare o prendere la figlia nell'attività sportive o in occasione di visite mediche di controllo.
3) Venga previsto che la figlia trascorra con ciascun genitore metà delle Per_1
vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno del primo e del secondo periodo e, quindi, del giorno di Natale e di Capodanno e del giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; nonché due settimane, non continuative, durante le vacanze estive ed i relativi periodi andranno comunicati e concordato entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Sia disposto a carico del signor di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia con il versamento di un assegno mensile alla madre di € 250,00.-, da Per_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) La casa familiare, sita in via Mezzocorona (TN), via Sant'Antonio n. 34, di proprietà esclusiva di , rimanga assegnata al medesimo. Parte_1
6) Venga previsto che le spese straordinarie che si presenteranno necessarie per la figlia vengano sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, utilizzando quale riferimento per l'individuazione del carattere straordinario delle spese, per la regolazione dei pagamenti e dei reciproci consensi al sostenimento delle spese, le
2 linee guida del CNF del 29.11.2017 (doc. 11). Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha effettivamente sostenute a seguito di presentazione delle relative ricevute ed entro due settimane dalla richiesta di rimborso. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione di riparto delle spese.
7) La figlia si intenderà a carico della madre ai fini della fruizione Per_1 dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale INPS e di ogni altro eventuale contributo e/o provvidenza pubblica che dovesse essere erogata nell'interesse della famiglia.
Entrambi i genitori si obbligano a sottoscrivere quanto fosse richiesto e a fornire la documentazione necessaria per l'attivazione delle domande relative ai suddetti contributi e a tutto quanto dovesse servire per le pratiche amministrative relative alle domande ICEF, ISEE o altro.
8) Sia disposto l'obbligo per ciascun genitore di esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia.
9) Le spese legali relative alla presente procedura saranno compensate tra le parti;
sottoscrivono il presente atto anche i legali delle parti ai fini della rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale”.
Le parti hanno dato atto che il sig. lavora come impiegato presso la ditta Iveco Pt_1 con stipendio mensile di circa € 2.100,00 mentre la sig.ra LI lavora come cassiera in un supermercato con stipendio mensile di circa € 1.300,00.
I ricorrenti hanno rappresentato che il sig. è rimasto ad abitare presso la casa Pt_1
familiare sita in via Sant'Antonio n. 34 a Mezzocorona (TN), di sua esclusiva proprietà, mentre la sig.ra LI si è trasferita con la figlia presso altro alloggio Per_1
sito in via Roma n. 68 a Mezzolombardo (TN), condotto in locazione al canone mensile di € 600,00. Il sig. è, altresì, titolare di un autoveicolo. Pt_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo
3 le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza Per_1
di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la figlia ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento della minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento della figlia , Per_1
nata a [...] il [...], siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 560/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 febbraio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Enzo Barco
e
AL EA (C.F. ) C.F._2 con l'avv. Paola Paolazzi ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia
1 , nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale e Per_1 cittadina albanese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Venga previsto che la figlia minore venga affidata a entrambi i genitori Per_1
in modo condiviso e collocata in via principale presso la madre con la quale manterrà la residenza anagrafica.
2) Venga previsto che la figlia minore trascorra con il padre i fine settimana Per_1
alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
nonché il martedì e mercoledì pomeriggio con il pernottamento, ed eventuale altre giornate che verranno individuate dai genitori di volta in volta ed a seconda dei rispettivi impegni lavorativi.
Il padre si occuperà della figlia anche in altri periodi, se del caso coadiuvato dai propri genitori, se necessario per coprire le esigenze lavorative e turnistica della madre ed in particolare durante il fine settimana, e con preventivo accordo tra le parti.
I genitori si garantiranno la reciproca collaborazione nell'accompagnare o prendere la figlia nell'attività sportive o in occasione di visite mediche di controllo.
3) Venga previsto che la figlia trascorra con ciascun genitore metà delle Per_1
vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno del primo e del secondo periodo e, quindi, del giorno di Natale e di Capodanno e del giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; nonché due settimane, non continuative, durante le vacanze estive ed i relativi periodi andranno comunicati e concordato entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Sia disposto a carico del signor di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia con il versamento di un assegno mensile alla madre di € 250,00.-, da Per_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) La casa familiare, sita in via Mezzocorona (TN), via Sant'Antonio n. 34, di proprietà esclusiva di , rimanga assegnata al medesimo. Parte_1
6) Venga previsto che le spese straordinarie che si presenteranno necessarie per la figlia vengano sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, utilizzando quale riferimento per l'individuazione del carattere straordinario delle spese, per la regolazione dei pagamenti e dei reciproci consensi al sostenimento delle spese, le
2 linee guida del CNF del 29.11.2017 (doc. 11). Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha effettivamente sostenute a seguito di presentazione delle relative ricevute ed entro due settimane dalla richiesta di rimborso. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione di riparto delle spese.
7) La figlia si intenderà a carico della madre ai fini della fruizione Per_1 dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale INPS e di ogni altro eventuale contributo e/o provvidenza pubblica che dovesse essere erogata nell'interesse della famiglia.
Entrambi i genitori si obbligano a sottoscrivere quanto fosse richiesto e a fornire la documentazione necessaria per l'attivazione delle domande relative ai suddetti contributi e a tutto quanto dovesse servire per le pratiche amministrative relative alle domande ICEF, ISEE o altro.
8) Sia disposto l'obbligo per ciascun genitore di esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia.
9) Le spese legali relative alla presente procedura saranno compensate tra le parti;
sottoscrivono il presente atto anche i legali delle parti ai fini della rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale”.
Le parti hanno dato atto che il sig. lavora come impiegato presso la ditta Iveco Pt_1 con stipendio mensile di circa € 2.100,00 mentre la sig.ra LI lavora come cassiera in un supermercato con stipendio mensile di circa € 1.300,00.
I ricorrenti hanno rappresentato che il sig. è rimasto ad abitare presso la casa Pt_1
familiare sita in via Sant'Antonio n. 34 a Mezzocorona (TN), di sua esclusiva proprietà, mentre la sig.ra LI si è trasferita con la figlia presso altro alloggio Per_1
sito in via Roma n. 68 a Mezzolombardo (TN), condotto in locazione al canone mensile di € 600,00. Il sig. è, altresì, titolare di un autoveicolo. Pt_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo
3 le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza Per_1
di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la figlia ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento della minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento della figlia , Per_1
nata a [...] il [...], siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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