Articolo 47 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 46Articolo 48
Versione
15 marzo 1968
Art. 47.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, l'assegnazione straordinaria di lire 13 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968