Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2193/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2193/2020 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Avola (SR), via Controparte_1 C.F._1
Antonello da Messina n. 5, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI AMENTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Avola (SR), Controparte_2 C.F._2 corso G. D'Agata n. 68, presso lo studio dell'avv. ANTONINO CAMPISI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 26.5.2020 – al fine di introdurre il giudizio di merito conseguente alla fase sommaria definita con provvedimento reiettivo del 10.2.2020 – ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza emessa il 19.11.2019, con la quale il Giudice dell'Esecuzione del procedimento n. R.G. Es. Imm. 346/2016 aveva dichiarato parzialmente improcedibile il pignoramento notificato dall'esponente il 14.9.2016 a in relazione al chiosco Controparte_2
indicato nella sezione D della annessa nota di trascrizione, ritenendo insufficientemente specificati il bene ed il diritto pignorati e rilevando come dagli elementi acquisiti fosse emersa esclusivamente la spettanza al debitore esecutato di un diritto fondato su concessione di suolo pubblico, insuscettibile di trasferimento coattivo.
La creditrice ha contestato integralmente il provvedimento opposto.
non possano reputarsi nulli laddove, nonostante le omissioni o le inesattezze che li affliggono, sia possibile superare ogni incertezza nella individuazione del bene pignorato ed ha in proposito evidenziato che, nel caso di specie, la documentazione amministrativa acquisita e le relazioni redatte nella procedura esecutiva dal consulente tecnico d'ufficio, dal custode e dal notaio avevano consentito senza equivoci di acclarare che il vincolo aveva investito la proprietà superficiaria del chiosco edificato in Avola (SR), in corrispondenza del prolungamento di via L. Einaudi, dietro il rifornimento
IP ex Shell.
Per altro verso, la creditrice ha sostenuto di aver adeguatamente comprovato il trasferimento di tale ultimo cespite all'esecutato . Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.7.2020 il debitore si è costituito in giudizio, eccependo anzitutto la improcedibilità e/o nullità delle domande avversarie, per tardività della costituzione di
. Controparte_1
In secondo luogo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria, reputando Controparte_2 incensurabile l'ordinanza adottata dal Giudice dell'Esecuzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, posta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 29.4.2023.
Con quest'ultima è stata disposta l'acquisizione degli atti della procedura esecutiva n. R.G. Es. Imm.
346/2016.
Indi, il procedimento è stato nuovamente posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto chiarito che l'opposizione agli atti esecutivi proposta da deve Controparte_1 senz'altro reputarsi ammissibile.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 commi 3, 4 e 5; sul ricorso provvede il collegio in camera di consiglio con sentenza.
Orbene, il rimedio sopra descritto deve ritenersi esperibile solo allorché la pronuncia resa dal giudice della esecuzione sia annoverabile tra le fattispecie estintive del processo esecutivo.
Come è stato ulteriormente chiarito, nella disciplina della esecuzione forzata vige il principio di tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo, tra le quali, dunque, non rientrano i provvedimenti di c.d. estinzione atipica, quali le declaratorie di improcedibilità o improseguibilità della esecuzione. Più in particolare, secondo il più condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi in cui il giudice dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche
– e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p..c, dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale -, il relativo provvedimento, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., che è il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica (v., espressamente in questo senso, Cass.
Civ. Sez. III 1.4.2004, n. 6391, in cui il Supremo Collegio ha cassato con rinvio il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, pronunciato con riferimento ad una dichiarazione di estinzione nei confronti del creditore procedente intervenuto, emessa dal giudice dell'esecuzione per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto; nella medesima direzione, v. Cass. Civ.
Sez. III 21.10.2009, n. 22631; Cass. Civ. Sez. III 26.3.2009, n. 7346).
L'impostazione per la quale, a fronte di provvedimenti di estinzione atipica, risulterebbe proponibile esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi, inoltre, è stata ribadita dal Supremo Collegio anche con riguardo ad una fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione parziale della procedura esecutiva, per via, nella specie, dell'impossibilità di conseguire risultati utili in ordine ad uno dei lotti sottoposti ad esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III 19.12.2006, n. 27148).
Tanto chiarito, nel caso sottoposto all'odierno vaglio, il provvedimento oggetto di giudizio non attesta la verificazione dei presupposti di alcuna delle tassative fattispecie estintive del processo esecutivo, non documentando la rinuncia agli atti di cui all'art. 629 c.p.c., né l'inattività delle parti ai sensi dell'art. 630 c.p.c., né la mancata comparizione delle stesse per due udienze successive ex art. 631
c.p.c., né i presupposti di altre specifiche ipotesi di estinzione.
Nel provvedimento reso in data 19.11.2019, infatti, il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato la improcedibilità del pignoramento limitatamente ad una unità immobiliare, segnatamente consistente nel chiosco indicato nella sezione D della nota di trascrizione.
Siffatta statuizione, dunque, si traduce in un provvedimento di rimozione degli effetti dell'atto di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c. in relazione ad uno dei beni sottoposti alla procedura ed integra una statuizione di atipica estinzione parziale, suscettibile di essere sindacata mediante lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617 c.p.c. e concretamente proposta da con l'atto introduttivo del presente procedimento (v. pag. 1 della citazione). Controparte_1 3. Tanto chiarito, è infondata l'eccezione con cui il debitore ha ritenuto Controparte_2
improcedibile e/o nulla la domanda avversaria in ragione della tardività della sua costituzione in giudizio.
In proposito, è sufficiente rilevare che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio: “a)
l'art. 618 c.p.c. non prevede alcuna dimidiazione del termine di costituzione in giudizio;
b) se anche la prevedesse, la tardiva costituzione dell'opponente sarebbe sanata dalla tempestiva costituzione dell'opposto, ex art. 171, comma 2, c.p.c.; c) in ogni caso l'iscrizione della causa a ruolo è atto distinto per natura e per effetti dalla costituzione in giudizio, sicché la mancanza o la tardività della prima non sortisce alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione. […] 1.7. Che l'art. 618 c.p.c. non preveda alcuna dimidiazione del termine di costituzione in giudizio è conclusione imposta innanzitutto dalla lettera della legge. Tale norma stabilisce infatti: “il giudice dell'esecuzione (...) fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163- bis (...) ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile”. Ora, se è vero che i litiganti sono soggetti alla legge procedurale, non è men vero che questa è a sua volta soggetta alle leggi della grammatica, e le leggi della grammatica impongono di ritenere che: a) nel testo appena trascritto, il soggetto logico del participio “ridotti” è l'espressione “i termini a comparire di cui all'art. 163-bis”. La norma quindi non s'occupa del termine di iscrizione della causa a ruolo, ma solo del termine a comparire;
b) il complemento oggetto “termine perentorio” è chiarito dal complemento di scopo “per l'introduzione del giudizio di merito”. Quel che va fatto nel termine perentorio è dunque l'introduzione del giudizio (che come noto si compie con la notifica dell'atto di citazione o col deposito del ricorso, a seconda che il rito prescritto imponga la vocatio in ius o la vocatio iudicis), e non l'iscrizione a ruolo;
1.7.1. Né è possibile ritenere che quando una norma preveda la dimidiazione del termine a comparire, ciò comporti indefettibilmente la dimidiazione di quello per costituirsi. Ciò per due ragioni. La prima ragione è che tale conclusione è impedita dall'interpretazione sistematica. Che la costituzione in giudizio debba avvenire in un termine ridotto, quando ridotti siano i termini a comparire, è precetto dettato dall'art. 165 c.p.c. Ma l'art. 165 c.p.c. prevede la dimidiazione del termine di costituzione in giudizio non in ogni e qualunque ipotesi di dimidiazione dei termini a comparire, ma nel solo caso in cui i termini a comparire siano stati ridotti ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c.: e cioè in virtù d'un provvedimento ad hoc del capo dell'ufficio giudiziario, su istanza di parte, e ricorrendo giusti motivi. Se ne desume che quando la dimidiazione dei termini a comparire sia disposta direttamente dalla legge, e non già dal capo dell'ufficio, non possa trovare applicazione la regola del “parallelismo” tra dimidiazione del termine a comparire e dimidiazione di quello per costituirsi, dettata dall'art. 165 c.p.c. La seconda ragione per la quale dall'art. 618 c.p.c. non può trarsi la regola della dimidiazione anche del termine per costituirsi in giudizio è che nel sistema del codice non vi è alcuna corrispondenza biunivoca tra il termine a comparire e quello per costituirsi. Si consideri, infatti, che nelle ipotesi previste dall'art. 165 c.p.c. il termine per costituirsi è sempre ridotto della metà e solo della metà (5 giorni invece di 10). Ma il provvedimento presidenziale di riduzione dei termini a comparire, in teoria, potrebbe stabilire una riduzione non necessariamente della metà, ma anche - ad esempio - di un terzo, un quarto, un quinto, ecc. La riduzione del termine a comparire, infatti, può essere variabile (“fino alla metà”, dice la legge: e dunque anche meno della metà), mentre la riduzione del termine per costituirsi è sempre fissa ed invariabile: la metà. Da ciò si desume, da un lato, che non può trarsi dall'art. 165 c.p.c. una regola generale per cui la riduzione del termine a comparire trascina con sé, indefettibilmente, una identica riduzione del termine di costituzione in giudizio;
e dall'altro che il “sistema” delineato dall'art. 165 c.p.c. (in virtù del quale il termine per la costituzione si riduce sempre della metà, anche se il termine a comparire fosse ridotto dal presidente di un solo giorno) è in sé conchiuso e non
“esportabile” al di fuori dell'ipotesi in esso prevista, che presuppone come già detto l'istanza di parte e il provvedimento presidenziale. La conclusione è che quando la riduzione del termine a comparire sia prevista dalla legge, e non già stabilita dal provvedimento presidenziale, il termine di costituzione in giudizio resta invariato.
1.7.2. Il testo dell'art. 618 c.p.c., in definitiva, in alcuna sua parte afferma espressamente, o lascia intendere implicitamente, che il giudice debba “fissare un termine perentorio per l'iscrizione a ruolo” della causa. La proposizione incidentale “previa iscrizione a ruolo della causa” (certamente infelice sintatticamente e giuridicamente) non può dunque che essere messa in relazione all'ultimo periodo del testo normativo, quello secondo cui l'opposizione “è decisa con sentenza”. Essa dunque vuole significare che: -) la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione è autonoma rispetto alla fase sommaria (e per questo richiede una iscrizione a ruolo); - ) la fase a cognizione piena, per la sua autonomia, richiede che sia la parte interessata ad attivarsi per sottoporla al giudice, mediante iscrizione a ruolo, alla quale pertanto non si provvede d'ufficio, né d'ufficio si può dare impulso al giudizio di merito.
1.8. Se si ammette che l'art. 618 c.p.c. disciplina solo il termine per l'introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione, e non quello per la costituzione in giudizio, l'ipotesi in cui quest'ultimo termine non dovesse essere rispettato resterà soggetta alle regole generali di cui agli artt. 171 e 307, comma primo, c.p.c.: e dunque la procedibilità del giudizio, qualora almeno una delle parti si sia costituita nel termine ed essa assegnato;
e la possibilità di riassumere il giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.c., se invece nessuna delle parti si sia costituita tempestivamente.
1.9. Infine, che l'art. 618 c.p.c. non impedisca la procedibilità del giudizio di opposizione esecutiva nel caso di tardiva iscrizione della causa a ruolo, quando per avventura sia stata comunque tempestiva l'introduzione del giudizio di merito, è conclusione che discende di necessità dalla considerazione della natura e degli effetti della iscrizione a ruolo. L'iscrizione a ruolo, in primo luogo, è un atto dell'ufficio, non della parte;
atto della parte è solo l'istanza di iscrizione a ruolo. L'iscrizione a ruolo, in secondo luogo, non è un elemento costitutivo della fattispecie “costituzione in giudizio”: ed infatti ci si può costituire in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel caso in cui altre parti vi abbiano già provveduto. In terzo luogo, l'istanza di iscrizione a ruolo non è un atto essenziale del processo: in alcuni giudizi essa manca, come ad esempio nel giudizio di legittimità. L'iscrizione a ruolo è un mero adempimento amministrativo, sorto nel XIX sec. al fine di “evitare la presentazione tumultuaria delle parti dinanzi al magistrato”, e consentire a quest'ultimo lo studio della causa in tempo utile.
La tardiva esecuzione di essa, pertanto, se la legge non disponga diversamente, non può comportare un effetto abortivo quale la sanzione di improcedibilità della causa.
1.10. Da ultimo, ma non per ultimo, ritiene questa Corte doveroso ricordare che quand'anche, per mera ipotesi, volesse supporsi che la lettera dell'art. 618 c.p.c. non escluda la rigorosa interpretazione adottata dalla sentenza qui impugnata, essa appare difficilmente compatibile con l'ordinamento comunitario e con i princìpi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che come noto nel diritto comunitario formano parte integrante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con I.
2.8.2008 n. 130). Tra i princìpi della CEDU “comunitarizzati” viene in rilievo ai nostri fini l'art. 6, § 1, CEDU, ovvero il diritto di accesso alla giustizia. L'interpretazione che di tale norma ha dato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo impedisce di condividere l'interpretazione più rigorosa dell'art. 618 c.p.c. La Corte EDU ha infatti stabilito che le sentenze le quali dichiarino inammissibile una impugnazione per ragioni formali possano dirsi coerenti con l'art. 6, § 1, della CEDU, solo quando la causa di inammissibilità sia prevista dalla legge;
possa essere prevista ex ante e non sia di derivazione giurisprudenziale o, se lo sia: (-) non sia frutto di una interpretazione “troppo formalistica”; (-) risulti comunque da un orientamento consolidato;
(-) sia chiara ed univoca (Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-
44). E, per quanto detto, l'art. 618 c.p.c. non è affatto “chiaro ed univoco” circa i termini da rispettare per la costituzione in giudizio. Pertanto, anche ad ammettere che la norma sia ambigua, proprio per questa ragione il giudice ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca una decisione piena sul merito, piuttosto che l'interpretazione la quale conduca ad un non liquet” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 30.9.2019, n. 24224; in senso analogo v. Cass. Civ. Sez. III
27.7.2021, n. 21512).
Ebbene, nel caso di specie, come ammesso da , la notifica della citazione introduttiva Controparte_2
del presente giudizio risale al 26.5.2020 mentre l'iscrizione a ruolo della causa è stata effettuata in data 3.6.2020 (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta di , ove Controparte_2 testualmente si fa menzione della “notifica atto di citazione il 26.05.2020” e della “costituzione in giudizio”, ad opera di , “in data 03.06.2020”). Controparte_1
Risulta pertanto assicurato il rispetto del termine di dieci giorni, applicabile – in assenza di provvedimenti presidenziali - in virtù di quanto previsto dall'art. 165 c.p.c.
Va per altro verso segnalato che, anche qualora quest'ultimo non fosse stato rispettato da CP_1
, tempestiva deve senz'altro ritenersi la costituzione in giudizio di .
[...] Controparte_2
Essa è infatti intervenuta il 9.7.2020 (v. storico del fascicolo del presente giudizio), ossia almeno dieci giorni prima della data di udienza del 20.7.2020.
Deve ancora ricordarsi che, in una fattispecie del tutto analoga al caso a mano, la Corte regolatrice, a fronte della doglianza relativa alla “omessa pronuncia sull'eccezione di tardiva costituzione degli attori”, ha chiarito che siffatto “motivo è infondato. In disparte la non configurabilità del vizio di omessa pronuncia su eccezioni di rito (cfr. Cass. nn. 24808/05, 22860/04 e 14486/04), va rilevato che le disposizioni degli artt. 171 e 307, comma primo e secondo, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale (Cass. nn. 9730/00, 7855/94 e 8878/87). Nella specie, dalla narrativa della sentenza di primo grado, riportata nella sentenza impugnata, si ricava che tutti i convenuti ed i chiamati in causa si sono costituiti in giudizio, difendendosi anche nel merito, sicché
l'aver” due di essi “sia in primo che in secondo grado eccepito la tardiva costituzione in giudizio degli attori e chiesto la conseguente cancellazione della causa dal ruolo, non valeva ad impedire la trattazione della controversia” (v., esplicitamente in questo senso, Cass. Civ. Sez. VI-II 17.2.2014,
n. 3626).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, si rileva che , pur avendo lamentato la tardiva Controparte_2
costituzione in giudizio di controparte, ha provveduto ad articolare ampiamente difese nel merito delle questioni sollevate da . Controparte_1
4. Chiarito quanto sopra, all'esito dell'esame della (invero estremamente complessa) tematica sollevata dalle parti nel procedimento in epigrafe, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione agli atti esecutivi sia fondata.
In via preliminare, occorre ricordare che il pignoramento immobiliare deve indicare con esattezza il diritto reale ed il bene immobile che il creditore intende sottoporre ad esecuzione ed indicare, come imposto dall'art. 555 c.p.c., gli estremi richiesti, per l'individuazione dell'immobile ipotecato, dall'art. 2826 c.c. Quest'ultimo, com'è noto, dispone che l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del Comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale.
Alla luce dei superiori dati normativi, la migliore dottrina occupatasi della materia ha ritenuto che l'oggetto del pignoramento immobiliare sia costituito sia dall'identificazione del diritto di cui il debitore sia titolare, sia dalla compiuta descrizione dell'immobile su cui grava tale diritto.
I più autorevoli studiosi hanno peraltro al contempo affermato che, affinché assuma rilevanza nella procedura esecutiva, non è sufficiente una omissione o una erronea descrizione di un elemento identificativo dell'oggetto del pignoramento, essendo al contrario necessario che ricorra un difetto descrittivo tale da comportare una reale ed irrisolvibile incertezza nella individuazione del diritto e del bene.
Il superiore ordine di idee è in linea con la giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass. Civ.
Sez. III 18.7.2011, n. 15729, che ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 490 c.p.c., per inosservanza dell'obbligo di pubblicità di un atto del processo esecutivo, avendo il giudice del merito, in base a motivazione esente da censure, escluso la rilevanza dell'erronea indicazione dell'estensione del terreno staggito nell'avviso d'asta predisposto dal notaio e pubblicato per via informatica, giacché
a tale pubblicazione era allegata la perizia integrale sul bene e, inoltre, era risultata esatta l'indicazione della consistenza del terreno nella pubblicità apparsa su un quotidiano, così da rendere facilmente riconoscibile l'errore materiale).
Con specifica attinenza al caso di specie, si rileva poi che, nel solco delle superiori indicazioni, il
Supremo Collegio ha aggiunto che, “ai fini della trascrizione del bene alienato, l'indicazione del numero catastale e delle mappe censuarie è richiesta soltanto quando tali dati “esistono”, di tal che risultano soddisfatte le esigenze di individuazione del bene quando lo stesso sia sufficientemente individuato nel contratto” (così Cass. Civ. Sez. II 14.5.2018, n. 11687; v. già Cass. Civ. Sez. II
4.4.1981, n. 1914, per cui, ai fini della trascrizione del bene compravenduto, l'indicazione del numero catastale e delle mappe censuarie è richiesta soltanto quando tali dati esistono, e pertanto risultano soddisfatte le esigenze di individuazione del bene quando lo stesso sia sufficientemente individuato nel contratto).
Ancora, per quanto interessa nel presente giudizio, la più autorevole dottrina ha rilevato che, allorché sia sottoposto a pignoramento un diritto di cui il debitore non sia titolare o del quale egli sia titolare in maggiore consistenza, ricorre errore tale da impedire la compiuta identificazione del bene pignorato e da determinare, ove dedotto mediante opposizione agli atti esecutivi o rilevato anche d'ufficio dal giudice, l'estinzione atipica – eventualmente parziale – del processo esecutivo. Queste essendo le conclusioni raggiunte per il caso di pignoramento viziato “per difetto”, all'opposto, invece, i più attenti studiosi hanno sostenuto che nell'ipotesi in cui esso sia compiuto “per eccesso” sia ipotizzabile la sua sanatoria.
Anche tali considerazioni sono state integralmente recepite dalla giurisprudenza di legittimità.
In un non risalente precedente relativo al tema “della validità o meno del pignoramento, il cui oggetto sia stato indicato nella piena proprietà, di un immobile in ordine al quale il debitore sia invece titolare solo di un diritto di proprietà superficiaria”, il Supremo Collegio ha affermato che esso integra “questione che involge quella della validità di un pignoramento voluto e indicato dal creditore procedente come relativo ad un determinato diritto su di un bene, sul quale però il diritto effettivamente spettante, nella realtà, all'esecutato si riveli essere di estensione oggettiva minore, come nel caso di diritto reale di godimento in luogo della prospettata piena proprietà; e tanto, per avere il debitore con l'opposizione protestato una differenza tale, tra l'oggetto dichiarato del pignoramento e quello su cui quest'ultimo è caduto, da rendere invalido il vincolo con esso impresso e di conseguenza radicalmente illegittima l'esecuzione nel suo complesso considerata. Al riguardo,
l'ontologica differenza tra il diritto di superficie e quello di proprietà piena non viene certo in discussione e non è qui oggetto di approfondimento;
quel che qui rileva, in tema di limiti oggettivi e di identificazione del pignoramento, è solo la validità di quest'ultimo, qualora, riferitosi ad un bene di proprietà, senza alcuna specificazione, vada a colpire un immobile oggetto di sola “proprietà superficiaria”, cioè del diritto previsto dal capoverso dell'art. 952 cod. civ. Ora, la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria […] sta in ciò, che essa identifica, come oggetto di un diritto reale di godimento su immobile altrui, una porzione fisica separata dell'oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo normalmente si estende verso l'alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto;
nei confronti dei terzi, ai quali quest'ultimo sia opponibile in virtù anche delle norme in tema di trascrizione degli atti che costituiscono o modificano diritti reali immobiliari, il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Quest'ultimo bene può allora definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli. La prima conseguenza è di ordine generale: attesa la possibilità di ricondurre la proprietà superficiaria - come riferita ad un immobile edificato, considerato in modo distinto dal suolo su cui sorge - ad una nozione di proprietà limitata da un punto di vista meramente soggettivo (nei confronti dei soggetti diversi dal concedente) e temporale (in relazione al negozio di costituzione del diritto), la prima oggettivamente sussiste ex se ed è un quid minoris rispetto alla seconda, in quanto in essa ricompresa;
pertanto, il vincolo normalmente impresso con il pignoramento va a colpire ipso iure del tutto idoneamente il minor diritto, rispetto a quello più ampio in astratto riconducibile alla dizione adoperata, di cui risulti effettivamente titolare il debitore pignorato;
e neppure comporta la creazione ex novo, obiettivamente impossibile per il pignoramento, che può colpire solamente diritti già ontologicamente esistenti e non già costituirne di nuovi, di un diritto reale, prima inesistente, sul bene oggetto di pignoramento. La seconda conseguenza si correla alla chiarezza dell'identificazione dell'oggetto del processo esecutivo:
l'indicazione del superficiario come proprietario, senza specificazioni, del solo bene edificato oggetto della superficie, purché idoneamente descritto con i suoi propri dati identificativi (dati catastali del N.C.E.U., mai riferibili al solo terreno, nonché confini), non è neppure scorretta, visto che egli è, di questa porzione del bene edificato, effettivamente proprietario, sia pure coi visti limiti, di un immobile di quella fisica consistenza. E tale carenza di incertezza o di idoneità alla compiuta identificazione del diritto elide in radice l'interesse del debitore a dolersi dell'imperfezione consistente nella mancata menzione della natura superficiaria della proprietà di cui è titolare: non gli deriverebbe invero alcun danno neppure da un'eventuale successiva erronea messa in vendita della piena proprietà, la quale danneggerebbe, a tutto concedere, il solo titolare della proprietà del suolo (e dovrebbe essere fatta valere da lui soltanto, se del caso con la forma dell'opposizione di terzo), oppure l'aggiudicatario (che, non messo in condizioni di conoscere adeguatamente che del bene andava ad acquistare non la piena ma la sola superficiaria proprietà, possa poi accampare la garanzia dalla vendita giudiziale di aliud pro alio). Pertanto, anche in questo caso correttamente la gravata sentenza ha escluso la fondatezza della doglianza del debitore, non comportando nullità il pignoramento della piena proprietà, in luogo della mera proprietà superficiaria, siccome diritto reale effettivamente e precedentemente sussistente di estensione oggettiva minore;
dovendo applicarsi il seguente principio di diritto, da enunciare ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. per la rilevanza della questione, tuttora senza precedenti espliciti arresti di legittimità: è valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il pignoramento di un immobile edificato compiutamente identificato come tale, anche se esso sia oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576).
In altri termini, non può considerarsi viziato, sotto il profilo della individuabilità del bene pignorato, il pignoramento che non specifichi che quest'ultimo si identifica con un diritto di proprietà superficiaria.
Ciò in quanto, in generale, non è invalido il pignoramento che colpisca, in luogo del diritto di cui effettivamente è titolare il debitore esecutato, un diritto di contenuto od estensione maggiore, producendosi in tal caso il solo effetto di ridurre o limitare il pignoramento stesso, ipso jure e del tutto idoneamente, al primo diritto (v. in questi termini anche Cass. Civ. Sez. III 3.4.2015, n. 6833, che richiama sul punto Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576 cit.).
In secondo luogo, come si è evidenziato e com'è pacifico in dottrina, l'assenza di specificazioni si mostra del tutto irrilevante con riguardo alla peculiarità del caso sottoposto all'odierno esame, atteso che quella superficiaria costituisce pur sempre una manifestazione fenomenica del diritto di proprietà.
Ancora – si è del pari segnalato -, la sottoposizione a procedura esecutiva della proprietà ordinaria, in luogo di quella superficiaria effettivamente spettante al debitore esecutato, non arrecherebbe alcun pregiudizio ai danni di quest'ultimo ma al più a carico dell'effettivo proprietario – il solo legittimato a dolersene mediante opposizione di terzo – o dell'aggiudicatario.
Sempre in punto di diritto e con specifica attinenza alla vicenda sottoposta all'odierno vaglio, si osserva che al privato può essere attribuita la facoltà di costruire e mantenere la costruzione sul suolo del demanio o del patrimonio indisponibile.
Secondo la più accreditata ricostruzione, in tali evenienze, deve ritenersi riscontrabile un diritto di superficie disciplinato dalle norme privatistiche, con il conseguente acquisto della proprietà superficiaria sul bene edificato.
Tale diritto reale coesiste con la distinta posizione giuridica fondata sullo specifico titolo sul quale si regge l'utilizzo del bene pubblico.
Le superiori conclusioni sono state raggiunte anche con specifico riguardo alla fattispecie di edificazione di chiosco su area demaniale (v. la risalente ma mai smentita Cass. Civ. Sez. II 28.2.1969,
n. 670, per cui, qualora un Comune conceda ad un privato l'occupazione di una parte del demanio stradale – uso eccezionale del bene – per costruirvi una stazione di servizio per il rifornimento di carburante, secondo le modalità della concessione, ed il privato, avvalendosi della concessione, edifichi il relativo chiosco, si viene a costituire in suo favore una proprietà superficiaria;
tale diritto, sebbene condizionato alle esigenze di pubblico interesse e, pertanto, temporaneo, ha natura e consistenza reale;
esso, però, si estingue con la revoca della concessione o per scadenza del termine di durata della stessa, con conseguente incremento per accessione della proprietà del dominus soli, ossia del . CP_3
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, si legge testualmente nell'atto di pignoramento notificato da il 14.9.2016 a che la creditrice “dichiara che, a norma dell'art. Controparte_1 Controparte_2
555 c.p.c., intende sottoporre ad esecuzione forzata […] la proprietà del chiosco in legno costruito per mq 29 sito in Avola prolungamento di Via L. Einaudi, dietro rifornimento IP – ex Shell” (v. pagg.
1-2 dell'atto di pignoramento del 3.9.2016).
Al medesimo bene si riferisce la successiva nota di trascrizione del 22.11.2016 nella “sezione D” riservata alle “ulteriori informazioni”. In quest'ultima si fa espressa menzione della volontà del creditore di “sottoporre a pignoramento anche il chiosco ad uso commerciale in legno costruito per mq. 42,50 in Avola sul prolungamento di via L. Einaudi, traversa, dietro rifornimento Ip Ex Shell” (v. pag. 2 della nota di trascrizione del pignoramento effettuata il 22.11.2016).
Per le ragioni sopra illustrate, irrilevante deve reputarsi il fatto che gli atti sopra richiamati non abbiano specificato la natura superficiaria della proprietà spettante al debitore sul Controparte_2
chiosco testé descritto (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576 cit., con particolare riguardo al punto in cui si evidenzia che, “attesa la possibilità di ricondurre la proprietà superficiaria - come riferita ad un immobile edificato, considerato in modo distinto dal suolo su cui sorge - ad una nozione di proprietà limitata da un punto di vista meramente soggettivo … nei confronti dei soggetti diversi dal concedente … e temporale … in relazione al negozio di costituzione del diritto …, la prima oggettivamente sussiste ex se ed è un quid minoris rispetto alla seconda, in quanto in essa ricompresa;
pertanto, il vincolo normalmente impresso con il pignoramento va a colpire ipso iure del tutto idoneamente il minor diritto, rispetto a quello più ampio in astratto riconducibile alla dizione adoperata, di cui risulti effettivamente titolare il debitore pignorato”).
In linea con quanto segnalato, poi, l'avere il creditore indicato – senza ulteriori specificazioni - la proprietà del chiosco anzidetto, quale oggetto del pignoramento, appare anche giuridicamente incensurabile, atteso che il riferimento al risultato della edificazione, anziché al fondo sul quale esso
è collocato, vale maggiormente a dar conto della titolarità, in capo all'esecutato, di una proprietà limitata alla sola struttura edificata e non estesa al suolo, rimasto di natura demaniale (v. ancora
Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576 cit., nella parte in cui si evidenzia che “l'indicazione del superficiario come proprietario, senza specificazioni, del solo bene edificato oggetto della superficie, purché idoneamente descritto con i suoi propri dati identificativi …, non è neppure scorretta, visto che egli è, di questa porzione del bene edificato, effettivamente proprietario, sia pure coi visti limiti, di un immobile di quella fisica consistenza”).
Del resto, solo l'ente pubblico proprietario di quest'ultimo – e non certamente il debitore P_
– risulta titolato a dolersi della eventuale erronea estensione degli effetti del pignoramento
[...]
a beni non effettivamente spettanti al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva (v. ancora Cass.
Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576 cit., nella parte in cui si ricorda che “tale carenza di incertezza o di idoneità alla compiuta identificazione del diritto elide in radice l'interesse del debitore a dolersi dell'imperfezione consistente nella mancata menzione della natura superficiaria della proprietà di cui è titolare: non gli deriverebbe invero alcun danno neppure da un'eventuale successiva erronea messa in vendita della piena proprietà, la quale danneggerebbe, a tutto concedere, il solo titolare della proprietà del suolo … e dovrebbe essere fatta valere da lui soltanto, se del caso con la forma dell'opposizione di terzo …, oppure l'aggiudicatario … che, non messo in condizioni di conoscere adeguatamente che del bene andava ad acquistare non la piena ma la sola superficiaria proprietà, possa poi accampare la garanzia dalla vendita giudiziale di aliud pro alio”).
Quanto alla specifica individuazione del chiosco pignorato, a conferma di come quest'ultima sia ricavabile dagli atti prodotti, si rileva che:
- nella relazione del 20.11.2018, il custode avv. Carmela Aliotta, nominato nella procedura esecutiva n. R.G. Es. Imm. 346/2016, ha dichiarato che “il bene in questione, come accertato dalla scrivente
[…] in seguito al sopralluogo del 24.10.2018 ed al successivo accesso del 13.11.2018, consiste in una struttura in legno completa di vetrate e porte in alluminio, installata su suolo pubblico del comune di Avola, rubricato al n. 40 dell'elenco delle attività commerciali con utilizzo di posteggio per il commercio su aree pubbliche riportato nella delibera comunale n. 14/2015 del marzo dello stesso anno. Il chiosco risulta acquistato dall'esecutato giusta scrittura privata del Controparte_2
10.5.1991 ed è posizionato nel prolungamento di via Luigi Einaudi s.n. in Avola, alle spalle della stazione di servizio carburanti IP ex Shell. Il detto chiosco pervenne all'esecutato in forza di scrittura privata del 10.5.1991 registrata in Noto al n. 35 in data 13.5.1991, con la quale a titolo oneroso egli acquistò da un proprio omonimo, il c.d. “complesso aziendale” costituito dalla Controparte_4
licenza comunale n. 319 del 19.8.1976 per la vendita dei prodotti di cui alla tabella merceologica VI
e dal chiosco in legno esteso originariamente mq 29 completo di arredi ed attrezzature. Di esso si fa menzione nella delibera consiliare del comune di Avola del 3.3.2015, che in ordine al riordino dei c.d. Posteggi di tipo A per il commercio su aree pubbliche, riporta al n. 40 dell'elenco alla stessa allegato il chiosco de quo, che opera su suolo pubblico sulla scorta di concessione risalente al dì
1.7.1992” (v. pag. 4 della relazione dell'avv. Carmela Aliotta del 20.11.2018);
- nella relazione del 24.5.2019, il consulente tecnico d'ufficio ing. , nominato nel Persona_1 procedimento esecutivo n. R.G. Es. 346/2016, ha precisato, in relazione al “lotto B_chiosco”, che “il bene immobile oggetto della presente procedura esecutiva, costituente il lotto B, consiste nella piena proprietà di un chiosco adibito alla commercializzazione al dettaglio di frutta e verdura e di alimenti e bevande confezionate, sito in Avola, tra la via Luigi Einaudi, via Siracusa e corso Vittorio
Emanuele, nell'area retrostante la stazione di servizio ENI (ex Shell). Le coordinate GPS sono: latitudine 36°54'39.0”: longitudine 15°08'23.7” […] Il chiosco appartiene al sig. , Controparte_2
parte esecutata, al quale è pervenuto in virtù della scrittura privata del 10/05/1991, registrata all'Ufficio del Registro di Noto il 13/05/1991 al n. 35, da potere di nato ad [...]_4 il 04/01/1940 […] Alla data del 23/02/2015 tale chiosco apparteneva ancora al signor P_
, come si può evincere dalla delibera comunale n. 14 del 13/02/2015 riguardante il riordino
[...] regolamentare per l'assegnazione e l'utilizzo di posteggi di tipo “A” per il commercio su aree pubbliche. In tale delibera, infatti, viene riportato che, dalla ricognizione sullo stato di assegnazione ed uso dei posteggi, il signor risultava assegnatario del posto n. 40. A seguito di Controparte_2
tale delibera, riguardante il riordino e l'uso dei posteggi già autorizzati con concessione decennale, diviene assegnatario del posto n. 26” (v. pag. 9 e pagg. 17-18 della relazione della dott.ssa
[...]
del 24.5.2019); Persona_1
- nella menzionata “scrittura privata” del 10.5.1991 si legge testualmente che “ Controparte_4
cedente, trasferisce in piena ed assoluta proprietà, al sig. , cessionario, che Controparte_2
acquista: A) il complesso aziendale di cui lo stesso è intestatario, sito in Avola nel viale Lido, traversa, dietro Rifornimento IP ex Shell – costituito dall'attività commerciale, consentita dalla licenza comunale n. 319 del 19/8/1976 rilasciata dal comune di Avola per la vendita di prodotti di cui alla tabella merceologica VI;
B) nella suddetta cessione è compreso l'arredamento dell'esercizio e tutto quanto trovasi a corredo dello stesso, nulla escluso e precisamente”, tra gli altri, “n. 1 chiosco in legno costruito per mq. 29 completo di accessori” (v. pag. 1 della scrittura privata del 10.5.1991, prodotta anche quale all. 7 della relazione della dott.ssa ). Persona_1
Dagli allegati sopra menzionati emerge in tutta chiarezza, da un lato, la distinzione tra il diritto di utilizzo del suolo altrui fondato su provvedimento di natura amministrativa ed il diritto di proprietà superficiaria relativo al chiosco e, da un altro lato, come soltanto quest'ultimo abbia formato oggetto del pignoramento notificato dal creditore procedente.
Quanto alla attualità della appartenenza del bene al debitore esecutato, si osserva che, sin dalla citazione introduttiva del presente giudizio, ha specificamente dedotto che nel Controparte_1
“verbale di contravvenzione n. 29/97, redatto dai VV.UU. del comune di Avola allegato alle note difensive depositate il 12.09.2019”, si legge che “all'atto del sopralluogo era presente in loco il Sig.
(odierno debitore esecutato) il quale dichiarava spontaneamente e verbalmente Controparte_2
che a seguito incendio doloso il preesistente chiosco aveva subito ingenti danni per cui, stante l'imminente stagione estiva e avendo la necessità di riprendere l'attività commerciale al più presto possibile, aveva proceduto alla demolizione e ricostruzione ampliata dello stesso senza avere provveduto prima a richiedere le autorizzazioni per i lavori eseguiti” (v. pagg. 11-12 della citazione introduttiva dell'odierno giudizio).
Il medesimo allegato è richiamato dallo stesso (così a pag. 6 della comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta del presente giudizio), senza che la superiore circostanza sia stata contestata.
Oltretutto, costituendo il superiore documento atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c. deve ritenersi che esso faccia piena prova della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti a quest'ultimo e degli altri fatti che il medesimo attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Come si è visto, nel suddetto verbale si certifica che ha dichiarato di aver egli stesso Controparte_2
demolito e ricostruito il chiosco oggetto di causa.
Per altro verso, deve ricordarsi che, secondo la disciplina applicabile in tema di diritto di superficie, il superficiario conserva la facoltà di costruire l'edificio per l'eventualità che questo venga meno.
A fronte di tutte le superiori ragioni, ininfluenti si mostrano le richieste istruttorie di Controparte_2
– rigettate con ordinanza del 27.1.2021 ed oltretutto non puntualmente reiterate dall'esecutato né alla prima udienza di precisazione delle conclusioni né nelle note di trattazione scritta destinate a sostituire la seconda udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ. Sez. II 31.5.2019, n. 15029; v., in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II 28.9.2017, n. 22709; Cass. Civ. Sez. III 3.8.2017, n. 19352; v., infine, Cas. Civ. Sez. VI 5.2.2019, n. 3229) -, per cui il chiosco oggetto di causa sarebbe stato ricostruito per mano di . Parte_1
Infine, irrilevante si mostra la mancata indicazione dei dati catastali del bene da ultimo menzionato dal momento che esso ne risulta sprovvisto (v. nota del 4.11.2020 redatta dal geom. Controparte_5
del settore VI Sviluppo Economico e Tributi del comune di Avola, prodotto quale all. 3 della memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in cui si legge che, “in Controparte_1
riferimento alla Sua richiesta del 23/10/2020, acquisita al protocollo di questo Comune in data
27/10/2020 con il n. 39259, riguardante l'applicazione delle norme in materia di catasto che sanciscono l'obbligatorietà dell'accatastamento dei chioschi, si comunica che allo stato attuale il chiosco di cui in oggetto non risulta regolarizzato, ma a tal fine questo ha attivato il CP_6 procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 336 della Legge n. 311 del 30/12/2004”; per la conferma della inesistenza di indicazioni catastali relative al chiosco in oggetto v. quanto ammesso dal debitore a pag. 1 della seconda memoria di replica depositata nel presente giudizio il Controparte_2
30.10.2024, ove si legge che “non sono stati specificati nell'atto di pignoramento … e da nessuna parte … i dati catastali” e che “è la stessa controparte che produce la prova della mancanza di dati catastali del bene … il comune di Avola lo dichiara in una nota di riscontro, nota prodotta da controparte con la II memoria 183 c.p.c.”; infine v. ancora sulla irrilevanza della mancata indicazione dei dati catastali, specialmente ove essi non esistano, Cass. Civ. Sez. II 14.5.2018, n. 11687 cit., e
Cass. Civ. Sez. II 4.4.1981, n. 1914 cit., per cui, ai fini della trascrizione del bene compravenduto,
l'indicazione del numero catastale e delle mappe censuarie è richiesta soltanto quando tali dati esistono, e pertanto risultano soddisfatte le esigenze di individuazione del bene quando lo stesso sia sufficientemente individuato nel contratto).
Per tutte le argomentazioni ampiamente illustrate, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va annullata l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa nel procedimento n. R.G. Es. Imm.
346/2016 in data 19.11.2019, già confermata nel suo contenuto dal successivo provvedimento del 10.2.2020 emesso all'esito della fase sommaria (cfr. Cass. Civ. Sez. III 22.2.1995, n. 1954, per cui il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è il mezzo processuale con il quale è domandato l'annullamento di un atto del processo esecutivo).
Nessuna altra pronuncia deve essere adottata in questa sede, tenuto conto della natura esclusivamente rescindente del giudizio (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 15.4.2015, n. 7657, ove si legge che,
“attesa la natura di giudizio meramente rescindente riconosciuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità … all'opposizione agli atti esecutivi, non spetta al giudice che la definisce l'adozione di provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione”; Cass. Civ. Sez. VI-III
11.1.2013, n. 589, per cui “è conseguenza normale dell'opposizione agli atti, quale giudizio meramente rescindente sulla legittimità di uno degli atti del processo esecutivo, che l'eventuale riconoscimento dell'illegittimità di questo comporti nella sede cognitiva, in cui si esaurisce l'opposizione, la caducazione dell'atto stesso, mentre spetterà al giudice dell'esecuzione, a seguito della ripresa del processo esecutivo in cui è stata emessa l'ordinanza annullata, di adottare ogni conseguente determinazione”).
5. Solo per completezza, occorre evidenziare che non può addivenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In proposito il Supremo Collegio ha osservato che, in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conseguire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della regolamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione
(così Cass. Civ. Sez. VI-III 9.2.2021, n. 3019).
In generale, poi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, ricorre la “necessità di verificare, in concreto, l'interesse ad opporsi avendo riguardo al tipo di atto impugnato, alla causa di nullità fatta valere dall'opponente e agli effetti suscettibili di derivare dall'annullamento”, sicché “occorre delibare quale sia l'interesse tutelato dalla norma della cui violazione si tratta e se ed in quali limiti l'opponente sia stato danneggiato dalla relativa lesione e potrebbe invece essere favorito dall'annullamento dell'atto” (così Cass. Civ. Sez. III
20.4.2015, n. 7999).
Con particolare riguardo alla vicenda sottoposta all'odierno vaglio, la più autorevole dottrina ha chiarito che la sentenza di accoglimento della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. può consentire la prosecuzione del processo, ove investa un atto la cui eliminazione non impone la chiusura anticipata della espropriazione.
Ciò deve intendersi avvenuto nel caso di specie.
La procedura esecutiva n. R.G. Es. Imm. 346/2016 è stata indubbiamente dichiarata estinta – anche in riferimento agli altri cespiti diversi dal bene oggetto del presente giudizio - con provvedimento reso dal Giudice dell'Esecuzione in data 17.3.2022.
Pur nondimeno, l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza del 19.11.2019 ha comportato il venir meno dell'effetto estintivo atipico – da quest'ultima determinato – che aveva investito il pignoramento in relazione al chiosco sopra descritto.
Come si è poc'anzi rilevato, spetta peraltro al solo Giudice dell'Esecuzione, dinanzi al quale il processo deve essere riassunto, adottare gli atti sostitutivi ed assumere le determinazioni necessarie alla prosecuzione dell'attività di liquidazione o distribuzione.
6. Le spese di lite vanno poste a carico di , in quanto soccombente, e vengono Controparte_2
liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00; v. pag. 16 della citazione, nonché pagg.
1-2 del pignoramento del 3.9.2016).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2193/2020, ogni altra istanza disattesa:
- annulla ai sensi dell'art. 617 c.p.c. l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Siracusa nel procedimento n. R.G. Es. Imm. 346/2016 in data 19.11.2019, già confermata nel suo contenuto dal successivo provvedimento del 10.2.2020 emesso all'esito della fase sommaria;
- condanna a pagare a le spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 Controparte_2 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 28.1.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti