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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6254 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8467/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASU GIAN PAOLO che la rappresenta e Parte_1 difende ricorrente contro
, nato il [...] in [...] – deceduto in data 23.7.2024 CP_1
resistente – contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale del 6/11/2024)
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 30/03/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
155 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/2/1995 e il 5/8/1988, Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 8/12/2020.
Con ricorso depositato il 26/04/2023, parte ricorrente, chiedeva Parte_1 unicamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 15/5/2023, il Giudice relatore fissava al 11/10/2023 l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 11/10/2023, parte ricorrente chiedeva fissarsi una nuova udienza attesa la sussistenza di un problema di notifica (dapprima al 31/1/2024, poi al 9/7/2024).
All'udienza del 9/7/2024, il Giudice relatore fissava per i medesimi incombenti al 6/11/2024.
All'udienza del 6/11/2024, parte ricorrente dava atto del decesso del sig. (verificatosi in data CP_1
23/7/2024, v. certificato di morte in atti) e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Ritiene il Collegio di poter accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata depositata, dal difensore della parte ricorrente, certificato di morte del signor CP_1
Nel procedimento di divorzio (così come in quello di separazione) non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi. Infatti, è orientamento consolidato della Suprema
Corte che “La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di divorzio” (cfr. ex multis, Cass. Sez. I, n. 18130 del 26.7.2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8467/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASU GIAN PAOLO che la rappresenta e Parte_1 difende ricorrente contro
, nato il [...] in [...] – deceduto in data 23.7.2024 CP_1
resistente – contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbale del 6/11/2024)
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 30/03/1985.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
155 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/2/1995 e il 5/8/1988, Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 8/12/2020.
Con ricorso depositato il 26/04/2023, parte ricorrente, chiedeva Parte_1 unicamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 15/5/2023, il Giudice relatore fissava al 11/10/2023 l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 11/10/2023, parte ricorrente chiedeva fissarsi una nuova udienza attesa la sussistenza di un problema di notifica (dapprima al 31/1/2024, poi al 9/7/2024).
All'udienza del 9/7/2024, il Giudice relatore fissava per i medesimi incombenti al 6/11/2024.
All'udienza del 6/11/2024, parte ricorrente dava atto del decesso del sig. (verificatosi in data CP_1
23/7/2024, v. certificato di morte in atti) e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Ritiene il Collegio di poter accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata depositata, dal difensore della parte ricorrente, certificato di morte del signor CP_1
Nel procedimento di divorzio (così come in quello di separazione) non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi. Infatti, è orientamento consolidato della Suprema
Corte che “La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di divorzio” (cfr. ex multis, Cass. Sez. I, n. 18130 del 26.7.2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
6.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.