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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 878/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1967, con i proc. dom. avv. DE CONCILIO VINCENZO e avv. PREVITALI SARA, giusta procura agli atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.04.1970 – non costituita – convenuta contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI: Precisate come da verbale di udienza del 15/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, la signora in qualità di Parte_1 sorella, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare l'interdizione di Controparte_1 offrendosi ad essere nominata sua tutrice. A fondamento della domanda, la ricorrente pagina 1 di 3 esponeva che la sorella è affetta una cerebropatia manifestatasi in concomitanza con la nascita, patologia che ha determinato una infermità di mente abituale, nonché la permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive; che veniva dichiarata Controparte_1
"invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua” dalla Commissione medica ASL nel febbraio 1989; che, già in data 26 gennaio
1990, i genitori di presentavano istanza al Giudice tutelare per ottenere Controparte_1
l'autorizzazione a riscuotere i ratei della pensione di invalidità della figlia e il padre veniva nominato curatore speciale dell'inferma con incarico di conservare e amministrare il di lei patrimonio;
che la signora ha sempre convissuto con i propri familiari, che Controparte_1
l'hanno accudita anche dopo la scomparsa della madre dell'interdicenda; che, inoltre, che l'odierna ricorrente ha sempre affiancato i genitori nelle numerose esigenze di cure della sorella e, in occasione delle riunione della Commissione medica del 10.12.2003 le veniva riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi lavorativi mensili previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 per l'accudimento di;
che, nel dicembre 2021, sempre al fine CP_1 di assicurare idonea assistenza alla sorella, la signora otteneva il Parte_1 congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
che, dal punto di vista patrimoniale, è titolare della pensione categoria INVCIV n. 044- Controparte_1
120001493009 per un ammontare mensile di complessivi Euro 733,29, nonché dell'indennità di accompagnamento, per un ammontare mensile di complessivi Euro 531,76; che la sig.ra
è titolare di alcune quote di terreni ubicati nel Comune di Madone;
che, Controparte_1 dunque, appariva evidente che l'interdicenda non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali né di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e che
è necessario assicurarle una adeguata protezione ed agevole supporto.
Regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti dei parenti dell'interdicenda e del
Pubblico Ministero, che compariva personalmente all'udienza fissata per il giorno
15/05/2025, in assenza di altri prossimi congiunti costituiti o personalmente comparsi, il
Giudice relatore procedeva ad esaminare la signora tramite collegamento Controparte_1 audio-visivo a distanza, nonché a interrogare liberamente la parte ricorrente.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore nominava tutore Parte_1 provvisorio dell'interdicenda, ai sensi dell'art.473-bis.55 c.p.c., e rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio.
La domanda di interdizione è fondata e deve essere accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero. pagina 2 di 3 Deve premettersi che, in sede di esame da parte del Giudice delegato, la signora CP_1 non ha pronunciato alcuna parola e non è stato possibile instaurare con lei alcun
[...] contatto visivo e verbale. Del resto, dalla documentazione medica versata in atti emerge che
è affetta da cerebropatia connatale, che le ha causato una tetraparesi Controparte_1 spastica, sub-microcefalia ed epilessia, con conseguenti disabilità dal punto di vista intellettivo, fisico, neurologico, che persistono all'attualità (v. doc. 2-6-8).
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, il Collegio ritiene che ricorrano senza dubbio i presupposti per la dichiarazione di interdizione di cui all'art. 414 c.c., versando CP_1 in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai
[...] propri interessi e bisogni primari. Le elevate esigenze di protezione derivanti dalla condizione di totale dipendenza dai terzi in cui versa all'attualità l'interdicenda, a causa dell'oggettiva gravità del suo quadro clinico, inducono il Collegio a ritenere che la forma di tutela più idonea e adeguata per in termini di assistenza, di cura della Controparte_1 persona e di gestione patrimoniale, sia la declaratoria di interdizione.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l'interdizione di Controparte_1 dovendosi escludere che si possa far luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno.
Tenuto conto della natura della controversia, le spese di causa devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di Controparte_1
(nata a [...] il [...]);
- DICHIARA irripetibili le spese processuali;
- MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.09.1967, con i proc. dom. avv. DE CONCILIO VINCENZO e avv. PREVITALI SARA, giusta procura agli atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.04.1970 – non costituita – convenuta contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Interdizione
CONCLUSIONI: Precisate come da verbale di udienza del 15/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, la signora in qualità di Parte_1 sorella, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare l'interdizione di Controparte_1 offrendosi ad essere nominata sua tutrice. A fondamento della domanda, la ricorrente pagina 1 di 3 esponeva che la sorella è affetta una cerebropatia manifestatasi in concomitanza con la nascita, patologia che ha determinato una infermità di mente abituale, nonché la permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive; che veniva dichiarata Controparte_1
"invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua” dalla Commissione medica ASL nel febbraio 1989; che, già in data 26 gennaio
1990, i genitori di presentavano istanza al Giudice tutelare per ottenere Controparte_1
l'autorizzazione a riscuotere i ratei della pensione di invalidità della figlia e il padre veniva nominato curatore speciale dell'inferma con incarico di conservare e amministrare il di lei patrimonio;
che la signora ha sempre convissuto con i propri familiari, che Controparte_1
l'hanno accudita anche dopo la scomparsa della madre dell'interdicenda; che, inoltre, che l'odierna ricorrente ha sempre affiancato i genitori nelle numerose esigenze di cure della sorella e, in occasione delle riunione della Commissione medica del 10.12.2003 le veniva riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi lavorativi mensili previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 per l'accudimento di;
che, nel dicembre 2021, sempre al fine CP_1 di assicurare idonea assistenza alla sorella, la signora otteneva il Parte_1 congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
che, dal punto di vista patrimoniale, è titolare della pensione categoria INVCIV n. 044- Controparte_1
120001493009 per un ammontare mensile di complessivi Euro 733,29, nonché dell'indennità di accompagnamento, per un ammontare mensile di complessivi Euro 531,76; che la sig.ra
è titolare di alcune quote di terreni ubicati nel Comune di Madone;
che, Controparte_1 dunque, appariva evidente che l'interdicenda non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali né di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione e che
è necessario assicurarle una adeguata protezione ed agevole supporto.
Regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti dei parenti dell'interdicenda e del
Pubblico Ministero, che compariva personalmente all'udienza fissata per il giorno
15/05/2025, in assenza di altri prossimi congiunti costituiti o personalmente comparsi, il
Giudice relatore procedeva ad esaminare la signora tramite collegamento Controparte_1 audio-visivo a distanza, nonché a interrogare liberamente la parte ricorrente.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore nominava tutore Parte_1 provvisorio dell'interdicenda, ai sensi dell'art.473-bis.55 c.p.c., e rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio.
La domanda di interdizione è fondata e deve essere accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero. pagina 2 di 3 Deve premettersi che, in sede di esame da parte del Giudice delegato, la signora CP_1 non ha pronunciato alcuna parola e non è stato possibile instaurare con lei alcun
[...] contatto visivo e verbale. Del resto, dalla documentazione medica versata in atti emerge che
è affetta da cerebropatia connatale, che le ha causato una tetraparesi Controparte_1 spastica, sub-microcefalia ed epilessia, con conseguenti disabilità dal punto di vista intellettivo, fisico, neurologico, che persistono all'attualità (v. doc. 2-6-8).
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, il Collegio ritiene che ricorrano senza dubbio i presupposti per la dichiarazione di interdizione di cui all'art. 414 c.c., versando CP_1 in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai
[...] propri interessi e bisogni primari. Le elevate esigenze di protezione derivanti dalla condizione di totale dipendenza dai terzi in cui versa all'attualità l'interdicenda, a causa dell'oggettiva gravità del suo quadro clinico, inducono il Collegio a ritenere che la forma di tutela più idonea e adeguata per in termini di assistenza, di cura della Controparte_1 persona e di gestione patrimoniale, sia la declaratoria di interdizione.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l'interdizione di Controparte_1 dovendosi escludere che si possa far luogo alle meno invasive forme di tutela, rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno.
Tenuto conto della natura della controversia, le spese di causa devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di Controparte_1
(nata a [...] il [...]);
- DICHIARA irripetibili le spese processuali;
- MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 423 c.c. e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3