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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 14290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Marta Tricarico del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Francesca Firrincieli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente:
“voglia il Tribunale di Bologna pronunciare la separazione consensuale pagina 1 di 10 dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio a AN (Marocco) in data 21 marzo 2019, omologando l'accordo raggiunto tra i coniugi stessi che prevede quanto segue:
1. coniugi vivranno separati come già di fatto avviene restando il marito nella casa familiare;
2.le due figlie minori vengono affidate in via condivisa fra i due genitori e collocate prevalentemente con la mamma, obbligandosi sin da ora il padre a rilasciare il consenso per il trasferimento di residenza delle stesse, appena madre e figlie usciranno dalla Comunità;
3.le parti condividono un piano genitoriale di regolamentazione del rapporto padre-figlie su eventuale monitoraggio dei servizi sociali, che preveda il diritto di visita del padre 1 volta a settimana con facoltà di ampliamento se non disturbante, in accordo con la madre;
4. il padre si obbliga a corrispondere alla GN , come Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie, la percezione alla stessa dell'assegno unico al 100% e a versare in via anticipata mensile entro il
25 del mese € 400 oltre Riv Istat annuale, oltre al 60% delle spese a carattere straordinario con le modalità previste dal protocollo vigente del Tribunale di Bologna;
5. la signora rinuncia alla domanda di addebito e si obbliga a Pt_1
non costituirsi parte civile nel procedimento penale, scaturito dalla denuncia-querela sporta;
6. entrambe le parti si rendono disponibili ad eseguire i percorsi eventualmente previsti dai servizi sociali a sostegno della genitorialità, spese compensate”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
pagina 2 di 10 Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2024, chiedeva Parte_1
al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge,
sposato a AN (Marocco) il 21 marzo Controparte_1
2019, unione dalla quale erano nati il 29 gennaio 2020 e il 18 Per_1
giugno 2021 . La ricorrente, dato atto della disgregazione del Per_2
rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva inoltre l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo della prole minore, con collocamento della stessa presso di sé, una regolamentazione della frequentazione paterna dei figli connotata da visite unicamente in forma protetta, nonché un contributo paterno al loro mantenimento quantificato nell'importo di € 200,00 mensili per ciascuno, oltre ad un concorso al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Alla luce dei profili di potenziale pregiudizio per la prole minore emersi dalla lettura del ricorso introduttivo, con decreto di fissazione udienza del 21 ottobre 2024 veniva disposto l'intervento dei Servizi
Sociali, con compito loro assegnato di trasmettere una relazione relativa al nucleo familiare entro 15 giorni prima dell'udienza.
Del procedimento era regolarmente messo al corrente il Pubblico
Ministero mediante trasmissione telematica degli atti del 22 ottobre
2024.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente.
All'udienza del 15 gennaio 2025, presente la ricorrente con il proprio difensore e il resistente solo personalmente, il Presidente di sezione relatore, esperito vanamente il tentativo di conciliazione,
pagina 3 di 10 procedeva alla loro audizione. Acquisite le dichiarazioni dei coniugi, il difensore della ricorrente, dato atto dei contatti avuti con il difensore del resistente, non costituitosi tempestivamente in giudizio, al fine di addivenire a conclusioni comuni, avanzava istanza di differimento dell'udienza, previa emanazione di provvedimenti temporanei ed urgenti, istanza sulla quale il Presidente di sezione relatore si riservava.
Con ordinanza resa in data 20 gennaio 2024 a scioglimento della riserva assunta, veniva fissata l'udienza del 30 gennaio 2025, alle ore
10,30, per consentire alla parte ricorrente di prendere visione della relazione dei Servizi Sociali pervenuta solo dopo la chiusura del verbale dell'udienza.
Il 24 gennaio 2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda avversaria di separazione personale, proponeva una sistemazione parzialmente alternativa degli aspetti parentali, instando al riguardo per il regime dell'affido condiviso della prole minore, come pure una regolamentazione lievemente alternativa dei profili economici, divergendo sul punto solo quanto alla ripartizione delle spese straordinarie, da porre a suo carico nella misura percentuale del 60% e in capo alla madre nella residua quota del 40%.
All'udienza del 30 gennaio 2025, la ricorrente ed il resistente davano atto di aver raggiunto un accordo teso alla definizione consensuale della controversia, i cui termini erano dai difensori concordemente precisati a verbale e fatti oggetto di comune domanda di accoglimento. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 10 Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v.
Cass. civ, sez. I, sentenza 25 maggio 2005, n. 10894; in tal senso anche
Cass. civ., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del
Pubblico Ministero venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (v.
Cass. civ., sez. I, sentenza 3 marzo 2020, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass. civ., sez. VI - 1, ordinanza 23 giugno 2020, n. 12254, Cass. civ., sez. I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136, Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567, Cass. civ., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 22 ottobre 2024, come da relativa annotazione di cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
Ciò posto, nel merito, per quel che concerne la separazione personale fra i coniugi, ritiene il Tribunale che questa debba essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151
c.c. Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale dei coniugi e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Presidente di sezione relatore, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle altre domande accessorie, ritiene il Collegio che quanto previsto dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e che parimenti, considerato anche quanto riferito dai Servizi Sociali nella relazione in data 14 gennaio 2025, risponda agli interessi morali e materiali della prole minore, in quanto reputato garanzia di un equilibrato e continuativo apporto di entrambe le figure genitoriali alla sua crescita e alla sua formazione.
Le statuizioni concordate dalla ricorrente e dal resistente possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
pagina 6 di 10 Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dai coniugi.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a MO (Marocco) il 28 novembre 1990 e Controparte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a
AN (Marocco) il 21 marzo 2019;
B) omologa l'accordo raggiunto fra i coniugi e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati come già di fatto avviene restando il marito nella casa familiare;
2. le due figlie minori vengono affidate in via condivisa fra i due genitori e collocate prevalentemente con la mamma, obbligandosi sin da ora il padre a rilasciare il consenso per il trasferimento di residenza delle stesse, appena madre e figlie usciranno dalla Comunità;
3. le parti condividono un piano genitoriale di regolamentazione del rapporto padre-figlie su eventuale monitoraggio dei servizi sociali, che preveda il diritto di visita del padre 1 volta a settimana con facoltà di ampliamento se non disturbante, in accordo con la madre;
4. il padre si obbliga a corrispondere alla GN , come Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie, la percezione alla stessa dell'assegno unico al 100% e a versare in via anticipata mensile entro il
25 del mese € 400 oltre Rivalutazione Istat annuale, oltre al 60% delle spese a carattere straordinario con le modalità previste dal protocollo vigente del Tribunale di Bologna” (e che di seguito integralmente si pagina 7 di 10 riporta: ”I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II]
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese pagina 8 di 10 straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
“5. la signora rinuncia alla domanda di addebito e si obbliga a Pt_1
non costituirsi parte civile nel procedimento penale, scaturito dalla denuncia-querela sporta;
6. entrambe le parti si rendono disponibili ad eseguire i percorsi eventualmente previsti dai servizi sociali a sostegno della genitorialità, spese compensate”;
C) delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare, supportare e assistere il nucleo familiare in relazione a pagina 9 di 10 quanto previsto al punto 3. delle condizioni della separazione sopra riportate, compito da svolgersi per la durata di 2 anni;
D) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto delegato al capo C).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, l'11 marzo 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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