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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 274 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale MU ZA (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Luigi Villirilli;
ATTORE
E
C.F. P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella
Palaja di Tocco;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo di € 101.770,00 per i danni subiti a seguito dell'incendio verificatosi, per responsabilità di ignoti, in data
30.08.2021 alle ore 00.26 all'interno del proprio esercizio commerciale MU
ZA sito in Isola Capo ZZ alla Via Le Castella nr. 20, coperto dalla polizza assicurativa n. 52080004301. ha resistito alla domanda, deducendone Controparte_1
l'improcedibilità e l'infondatezza, sia in punto di an che di quantum debeatur.
1 Nel corso del procedimento è stato espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria.
La domanda è infondata e deve essere rigettata, per le assorbenti considerazioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 10.1, lett. a) delle condizioni di assicurazione, la polizza assicurativa per cui è causa copre i danni materiali causati da incendio;
sono esclusi i danni provocati con dolo dell'assicurato o del contraente (art. 11.2, lett. e), che esulano pertanto dal rischio garantito (cfr. Cass. n. 8393/2016; n. 23741/2009; n. 395/2007; n.
5158/2005).
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, e che
è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (v. Cass., n.
17/1987). Difatti, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, spetta al danneggiato dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass. n. 30656/2017).
Per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole c.d. di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea (Cass. n. 31251/2023; n. 24273/2023).
Nella specie, la verificazione dell'incendio può considerarsi senz'altro riscontrata attraverso il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, i quali hanno rilevato la presenza di una tanica vuota, nella quale si sentiva odore di una sostanza verosimilmente riconducibile a benzina;
i rilievi riscontrano altresì la natura dolosa dell'evento.
Ciò posto, parte convenuta ha eccepito la non indennizzabilità del sinistro, facendo rilevare che dagli atti delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale per il reato di danneggiamento seguito da doloso a carico di
2 ignoti (atti ritualmente prodotti nel presente giudizio), era emerso il sospetto che l'incendio fosse stato provocato dalla stessa persona offesa, ossia dall'attore; ragione per la quale era stata disposta l'archiviazione del procedimento.
Orbene, deve premettersi che gli atti delle indagini penali ben possono essere utilizzati ai fini della decisione, rientrando nel novero delle cc.dd. prove atipiche, pacificamente ammissibili nel processo civile – pure in mancanza di una norma analoga all'art. 189
c.p.p. vigente nell'ordinamento penale – le quali trovano ingresso nel giudizio con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie ed hanno efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 15714/2010).
Ciò posto, deve effettivamente ritenersi che dagli atti dell'indagine penale emergano indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno della prospettazione di parte convenuta.
Come si evince dalla documentazione in atti (v. “Esito attività di indagine”) e in particolare dal Verbale di visualizzazione delle immagini della videosorveglianza, il giorno prima dell'incendio (ossia in data 29.08.2021 alle ore 05:19/05:20), l'attore si trovava da solo all'interno dei locali e con fare circospetto, cauto e premuroso, guardandosi attorno, azionava un interruttore del quadro elettrico, provocando l'interruzione del sistema di registrazione delle telecamere, che pertanto cessavano di funzionare. La registrazione riprendeva alle ore 07:11, ma con esclusione delle telecamere posizionate all'esterno del locale, sul retro, e nel laboratorio, volte ad inquadrare la porta che, a seguito dell'incendio, è risultata forzata.
Ancora, dalle varie intercettazioni telefoniche, è emerso che l'attore versava in gravi condizioni economiche, tanto da dichiarare egli stesso di confidare nell'indennizzo assicurativo al fine di poter far fronte alla propria difficile situazione debitoria. In particolare, l'informativa dei Carabinieri di Isola Capo ZZ (pag. 4), riscontra che
“tale situazione lo avrebbe esposto a continue richieste da parte di terzi, che non riusciva ad esaudire;
a tal proposito, in più di un'occasione rassicurava i richiedenti dicendo che avrebbe saldato ogni debito allorquando avrebbe incassato il denaro spettante per il risarcimento assicurativo dell'incendio subito … Per dette ragioni risulta assai chiara la fiducia riposta dal nel premio assicurativo che avrebbe Pt_1
maturato come unica soluzione alla situazione debitoria da lui maturata sino a questo momento. Ulteriore conferma di ciò si aveva allorquando il iniziava a Pt_1
3 tentennare sulle sue posizioni una volta che apprendeva la possibilità di un diniego di tale risarcimento …”).
A fronte di tale quadro, l'attore non ha contestato nel merito gli elementi di prova presuntiva a proprio carico, né ha fornito una versione alternativa dei medesimi, ma si
è limitato ad evidenziare che non vi è alcuna certezza sulla condotta criminosa contestatagli dalla convenuta, trattandosi di valutazioni fatte in sede di indagine che non hanno poi condotto all'apertura di un procedimento penale a proprio carico.
Orbene, alla luce degli elementi emersi dagli atti del procedimento penale, non adeguatamente resistiti dalle difese dell'attore, si ritiene sussistano fondate ragioni per ritenere che l'evento per cui è causa sia escluso dalla copertura assicurativa, in forza dell'art. 11.2, lett. e) delle Condizioni di Assicurazione.
Da tanto deriva il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, avuto riguardo al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, cpa e iva, come per legge.
Crotone, 18.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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