Articolo 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
Articolo 8Articolo 10
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11 giugno 1970
Art. 9. (Tutela della salute e dell'integrita' fisica)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita' fisica.
Entrata in vigore il 11 giugno 1970
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