Art. 10. Coordinamento del regime concessorio 1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Il presente articolo non si applica nel caso di servitu' relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica, all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalita' tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilita' economico finanziaria del progetto.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione e' sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. ((Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima)) . Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo ((o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo)) , la concessione decade. ((Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico)) , e comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non e' consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 , e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 .
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica, all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalita' tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilita' economico finanziaria del progetto.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione e' sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. ((Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima)) . Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo ((o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo)) , la concessione decade. ((Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico)) , e comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non e' consentita la realizzazione di alcuna opera ne' di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 , e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 .