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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3373/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 3373/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Borgomanero via Piovale n. 14/A, elettivamente domiciliato in Vercelli, C.so Libertà n. 127, presso lo studio dell'avv. SAVOINI ALBERTO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Vercelli, C.so Libertà n. 127, presso lo studio dell'avv. SAVOINI ALBERTO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dichiarandosi economicamente autosufficiente, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, senza nulla pretendere l'uno dall'altro;
3) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior Per_1 interesse relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa, mentre ciascun genitore eserciterà la propria potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4) la collocazione prevalente della minore sarà con la madre, presso la casa coniugale sita in Borgomanero (NO), Via Piovale n. 14/A, i cui mutui verranno corrisposti per il 60% dal sig. e per il 40% dalla sig.ra Parte_1 CP_1 5) il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, previo congruo preavviso e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa;
ci si atterrà comunque alle condizioni minime meglio di seguito specificate:
- la figlia trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori, fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra i genitori,
- in occasione dei weekend da trascorrere presso il padre, la bambina rimarrà con il medesimo a partire dal venerdì sera e verrà riportata alla madre nella giornata di domenica;
- il padre terrà inoltre con sé la figlia un giorno a settimana (mercoledì, quando la stessa starà con lui nel fine settimana immediatamente seguente, e giovedì, quando la stessa starà con la madre nel fine settimana immediatamente seguente), prelevando la bambina all'uscita da scuola ed ivi riportandola la mattina successiva;
- durante il periodo delle vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi, e potrà inoltre tenerla con sé per sette giorni durante le vacanze di Natale, oltre a tre giorni durante le vacanze Pasquali;
6) per concorso al mantenimento ordinario della figlia, il padre, quale genitore non collocatario, corrisponderà alla madre anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese l'importo mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
entrambi i coniugi parteciperanno altresì per il 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Novara); 8) i genitori dichiarano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità validi per l'espatrio in relazione alla propria figlia.”
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
ME (NO) in data 08/07/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 9, parte II, Serie A, anno 2012; Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (29/05/2017); Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 12/02/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a NOVARA in [...] Parte_1
28/07/1984 e , nata a ER (NO) in [...] Controparte_1
30/09/1984 ; 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28.3.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 3373/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Borgomanero via Piovale n. 14/A, elettivamente domiciliato in Vercelli, C.so Libertà n. 127, presso lo studio dell'avv. SAVOINI ALBERTO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Vercelli, C.so Libertà n. 127, presso lo studio dell'avv. SAVOINI ALBERTO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dichiarandosi economicamente autosufficiente, ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, senza nulla pretendere l'uno dall'altro;
3) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior Per_1 interesse relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa, mentre ciascun genitore eserciterà la propria potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4) la collocazione prevalente della minore sarà con la madre, presso la casa coniugale sita in Borgomanero (NO), Via Piovale n. 14/A, i cui mutui verranno corrisposti per il 60% dal sig. e per il 40% dalla sig.ra Parte_1 CP_1 5) il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, previo congruo preavviso e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa;
ci si atterrà comunque alle condizioni minime meglio di seguito specificate:
- la figlia trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori, fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo tra i genitori,
- in occasione dei weekend da trascorrere presso il padre, la bambina rimarrà con il medesimo a partire dal venerdì sera e verrà riportata alla madre nella giornata di domenica;
- il padre terrà inoltre con sé la figlia un giorno a settimana (mercoledì, quando la stessa starà con lui nel fine settimana immediatamente seguente, e giovedì, quando la stessa starà con la madre nel fine settimana immediatamente seguente), prelevando la bambina all'uscita da scuola ed ivi riportandola la mattina successiva;
- durante il periodo delle vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi, e potrà inoltre tenerla con sé per sette giorni durante le vacanze di Natale, oltre a tre giorni durante le vacanze Pasquali;
6) per concorso al mantenimento ordinario della figlia, il padre, quale genitore non collocatario, corrisponderà alla madre anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese l'importo mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
entrambi i coniugi parteciperanno altresì per il 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Novara); 8) i genitori dichiarano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità validi per l'espatrio in relazione alla propria figlia.”
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
ME (NO) in data 08/07/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 9, parte II, Serie A, anno 2012; Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (29/05/2017); Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 12/02/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a NOVARA in [...] Parte_1
28/07/1984 e , nata a ER (NO) in [...] Controparte_1
30/09/1984 ; 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28.3.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini