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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4457/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Daniele Ruotolo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 30.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto depositato il 4.7.2025 con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la volontà di divorziare, alla
1 luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 12.10.1985 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 21.1.1994, omologata da questo Tribunale il 8.2.1994;
- dalla separazione personale non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2. preso atto poi che dalla coppia non sono nati figli;
tenuto conto altresì che i coniugi hanno dichiarato di “non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra”, sul presupposto che in sede di separazione consensuale avevano già “regolato tutti i loro rapporti economici”, e hanno allora “[rinunciato] reciprocamente ad ogni assegno”, giacché “entrambi economicamente autosufficienti”;
considerato che le condizioni concordate dai coniugi possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
contratto in Genova (GE) il 12.10.1985;
OMOLOGA
2 (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“- In sede di separazione consensuale, i coniugi hanno regolato tutti i loro rapporti economici, così come risulta dal verbale di comparizione delle parti del 21/01/1994, e, pertanto si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
- l ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno;
- La convivenza non è più ripresa e gli esponenti non intendono riprenderla, Inoltre, la Sig.ra ià da tempo ha costituito una nuova famiglia”. Pt_1
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 743, parte I, anno 1985) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Daniele Ruotolo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 30.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto depositato il 4.7.2025 con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno rinnovato la volontà di divorziare, alla
1 luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 12.10.1985 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 21.1.1994, omologata da questo Tribunale il 8.2.1994;
- dalla separazione personale non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2. preso atto poi che dalla coppia non sono nati figli;
tenuto conto altresì che i coniugi hanno dichiarato di “non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra”, sul presupposto che in sede di separazione consensuale avevano già “regolato tutti i loro rapporti economici”, e hanno allora “[rinunciato] reciprocamente ad ogni assegno”, giacché “entrambi economicamente autosufficienti”;
considerato che le condizioni concordate dai coniugi possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
contratto in Genova (GE) il 12.10.1985;
OMOLOGA
2 (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“- In sede di separazione consensuale, i coniugi hanno regolato tutti i loro rapporti economici, così come risulta dal verbale di comparizione delle parti del 21/01/1994, e, pertanto si danno reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
- l ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno;
- La convivenza non è più ripresa e gli esponenti non intendono riprenderla, Inoltre, la Sig.ra ià da tempo ha costituito una nuova famiglia”. Pt_1
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 743, parte I, anno 1985) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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