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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/06/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 2331/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 31/03/2022, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 26705/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMO VANZAN presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DANZI CP_1 C.F._2
ROBERTA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da note scritte del 15/05/2025 in adesione alla proposta conciliativa della Giudice formulata all'udienza del 21/11/2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1192/2023 del 15/06/2023 il Tribunale di Verona ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Nel proseguo del procedimento le parti si sono accordate in ordine ad ogni altro aspetto in accoglimento della proposta conciliativa formulata dalla Giudice.
Il Collegio di provvedere in conformità apparendo le condizioni proposte e accettate dalle parti rispondenti all'interesse dei figli, ancora minorenni, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre.
2. Revoca dell'assegnazione della casa famigliare in favore della resistente.
3. Il diritto di visita della madre si eserciterà previo accordo delle parti tenuto conto delle esigenze e della volontà della figlia e comunque almeno per 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno e in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1;
4. Pone in capo alla resistente l'obbligo di contribuire al 50% delle spese CP_1
straordinarie per le figlie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona nuova versione.
5. Dispone che versi la somma di Euro 400,00 mensili a titolo di Parte_1
assegno divorzile a favore della resistente, con decorrenza dal mese di dicembre
2024, da versarsi sul conto corrente intestato alla signora entro il 5 di ogni CP_1
mese.
2 6. Compensa le spese di lite tra le parti.
7. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra di loro.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 30.5.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 31/03/2022, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 26705/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIACOMO VANZAN presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DANZI CP_1 C.F._2
ROBERTA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da note scritte del 15/05/2025 in adesione alla proposta conciliativa della Giudice formulata all'udienza del 21/11/2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1192/2023 del 15/06/2023 il Tribunale di Verona ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Nel proseguo del procedimento le parti si sono accordate in ordine ad ogni altro aspetto in accoglimento della proposta conciliativa formulata dalla Giudice.
Il Collegio di provvedere in conformità apparendo le condizioni proposte e accettate dalle parti rispondenti all'interesse dei figli, ancora minorenni, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso il padre.
2. Revoca dell'assegnazione della casa famigliare in favore della resistente.
3. Il diritto di visita della madre si eserciterà previo accordo delle parti tenuto conto delle esigenze e della volontà della figlia e comunque almeno per 15 giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno e in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1;
4. Pone in capo alla resistente l'obbligo di contribuire al 50% delle spese CP_1
straordinarie per le figlie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona nuova versione.
5. Dispone che versi la somma di Euro 400,00 mensili a titolo di Parte_1
assegno divorzile a favore della resistente, con decorrenza dal mese di dicembre
2024, da versarsi sul conto corrente intestato alla signora entro il 5 di ogni CP_1
mese.
2 6. Compensa le spese di lite tra le parti.
7. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra di loro.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 30.5.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3