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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13322 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 23/12/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21117 /2025 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to FRANCESCANGELI BARBARA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to BELLOMARI' SILVIA ,
resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato il 10.6.25 e ritualmente notificato, , Parte_1
premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione ex art.12 legge 118/ 71 e all'handicap grave e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica, lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
evidenzia che il CTU non aveva risposto dopo il deposito d9i note critiche e non ha tenuto conto diabete mellito e sindrome
1 ansioso-depressiva ; conclude chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71, e all'handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/92, ed ai consequenziali benefici di legge, con decorrenza dalla data della domanda, con CP_ condanna dell' al pagamento delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto non necessario disporre nuova CTU, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP_ Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari dell' essendo stata verificata la tempestività del deposito del ricorso e considerati i motivi di censura.
Il ricorso non merita comunque accoglimento.
Si osserva che parte ricorrente si è limitata a criticare genericamente la CTU, eccependo inoltre che la stessa non ha risposto alle osservazioni e non ha valutato alcune patologie.
Tali critiche appaiono infondate.
In primo luogo, si evidenzia come il CTU abbia, a pag.9 della sua relazione, risposto alle osservazioni critiche nel paragrafo “valutazione delle osservazioni di parte”; in secondo luogo, si rileva che il CTU, rispondendo alle osservazioni, ha aggiunto la valutazione del diabete, evidenziando però la mancanza di una diagnosi endocrinologica e/o specialistica comprovante la problematica.
Stesse osservazioni possono ripetersi per l'affermata (ma non dimostrata) sindrome ansioso- depressiva.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità; le stesse, inoltre, appaiono coerenti con il quadro patologico della ricorrente.
A fronte della esaustiva valutazione del CTU, basata sulla osservazione diretta della paziente e sulla documentazione in atti, parte ricorrente non ha esposto alcun calcolo di una percentuale diversa di invalidità, nè ha indicato la minorazione psico-fisica tale da determinare un processo di svantaggio
2 sociale grave e gli interventi assistenziali diretti necessari a rimuovere eventuali ostacoli che possano incidere sull'autonomia personale della Parte_1
Alla luce di tali considerazioni deve concludersi che lo stato patologico della ricorrente non presenti i requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici in esame.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato non sussistendo la condizione sanitaria di cui all'art.12 Legge 118/71 e all'art.3 c.3 L.104/92.
Riguardo alla spese , si evidenzia che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art.152 disp.
Att. CPC e che pertanto le stesse sono irripetibili.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Roma 23.12.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 23/12/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21117 /2025 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to FRANCESCANGELI BARBARA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to BELLOMARI' SILVIA ,
resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato il 10.6.25 e ritualmente notificato, , Parte_1
premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario relativo alla pensione ex art.12 legge 118/ 71 e all'handicap grave e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica, lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
evidenzia che il CTU non aveva risposto dopo il deposito d9i note critiche e non ha tenuto conto diabete mellito e sindrome
1 ansioso-depressiva ; conclude chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71, e all'handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/92, ed ai consequenziali benefici di legge, con decorrenza dalla data della domanda, con CP_ condanna dell' al pagamento delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto non necessario disporre nuova CTU, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP_ Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari dell' essendo stata verificata la tempestività del deposito del ricorso e considerati i motivi di censura.
Il ricorso non merita comunque accoglimento.
Si osserva che parte ricorrente si è limitata a criticare genericamente la CTU, eccependo inoltre che la stessa non ha risposto alle osservazioni e non ha valutato alcune patologie.
Tali critiche appaiono infondate.
In primo luogo, si evidenzia come il CTU abbia, a pag.9 della sua relazione, risposto alle osservazioni critiche nel paragrafo “valutazione delle osservazioni di parte”; in secondo luogo, si rileva che il CTU, rispondendo alle osservazioni, ha aggiunto la valutazione del diabete, evidenziando però la mancanza di una diagnosi endocrinologica e/o specialistica comprovante la problematica.
Stesse osservazioni possono ripetersi per l'affermata (ma non dimostrata) sindrome ansioso- depressiva.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità; le stesse, inoltre, appaiono coerenti con il quadro patologico della ricorrente.
A fronte della esaustiva valutazione del CTU, basata sulla osservazione diretta della paziente e sulla documentazione in atti, parte ricorrente non ha esposto alcun calcolo di una percentuale diversa di invalidità, nè ha indicato la minorazione psico-fisica tale da determinare un processo di svantaggio
2 sociale grave e gli interventi assistenziali diretti necessari a rimuovere eventuali ostacoli che possano incidere sull'autonomia personale della Parte_1
Alla luce di tali considerazioni deve concludersi che lo stato patologico della ricorrente non presenti i requisiti necessari per il riconoscimento dei benefici in esame.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato non sussistendo la condizione sanitaria di cui all'art.12 Legge 118/71 e all'art.3 c.3 L.104/92.
Riguardo alla spese , si evidenzia che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art.152 disp.
Att. CPC e che pertanto le stesse sono irripetibili.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Roma 23.12.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
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