Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/07/2021, n. 21512
CASS
Ordinanza 27 luglio 2021

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Massime1

Nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41800 del 28
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/07/2021, n. 21512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21512
Data del deposito : 27 luglio 2021

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