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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 7595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7595 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2022 tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Beneduce (c.f. ), con studio in C.F._4 Napoli, al corso Garibaldi, n. 32 ATTORI e (c.f. , con sede legale in Milano, p.zza del Controparte_1 P.IVA_1 Calendario, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico de Crescenzo (c.f. ) e dall'avv. Paolo Rajola C.F._5 Pescarini (c.f. ), con studio in Napoli, Centro Direzionale, via C.F._6 Giovanni Porzio, Isola E/4 CONVENUTA (c.f. Controparte_2
), con sede legale in Roma, Viale America, n. 351, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Cafiero (c.f.
), con studio in Roma, via della Conciliazione, n. 10 C.F._7
CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 04.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, anche riportandosi ai propri pregressi atti: parte attrice: “AA- accertare e dichiarare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione ai contratti di fideiussione omnibus per cui è causa in quanto frutto dell'intesa Cont anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art. 101 TFUE;
previo accertamento della conformità della fideiussione di cui è causa al modello di Fideiussione predisposto dall'ABI e censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'articolo n. 2 e dell'articolo n. 6 del contratto di fideiussione omnibus di euro 180.000,00 sottoscritto da
[...]
(con un autonomo documento datato 10.9.13) nonché sottoscritto da Parte_2 Pt_1 2
e (nel medesimo documento datato 11.9.13), presso la Pt_1 Parte_3
Sportello di Portici, per violazione degli artt. 100 e 101 del Trattato Controparte_1 UE e artt. 2 e 3 della L 10/10/1990, n. 287 in quanto attuative del Modello ABI di Fideiussione Omnibus censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; CC- condannare la in via esclusiva e/o in via solidale con la Controparte_1 (…) in caso di impugnativa da parte TR degli stessi, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”; “voglia ordinare ex art. 3 del D. Lgs n. 3/2017 ed art. 210 c.p.c., in via principale, a tutti gli Istituti bancari indicati nell'elenco degli Associati ABI (come dettagliatamente riportati nell'Elenco presente nel fascicolo attoreo, individuato con la lettera “Nall” della propria produzione telematica) ed, in via subordinata, ad un novero di Istituti bancari di diverso dimensionamento e di diversa dislocazione territoriale, a scelta del Tribunale (secondo l'entità e la tipologia ritenuta un campione significativo sufficiente a fornire elementi di valutazione in correlazione al tema di prova), l'esibizione dei libri delle fideiussioni e dei modelli standard di fideiussioni omnibus utilizzate dai detti Istituti bancari nell'anno 2013 o specificamente nel mese di settembre 2013 (quale epoca coeva a quella della stipulazione della garanzia fideiussoria di cui è causa alias contratto di fideiussione
“omnibus” sottoscritto in data 11 settembre 2013) o nei diversi periodi temporali ritenuti rilevanti dal Tribunale adito, in ogni caso con indicazione delle modalità per la comunicazione dell'ordinanza di ammissione probatoria ai detti Istituti bancari. Il tutto con fissazione di un termine per il deposito della documentazione da parte dei terzi destinatari dell'ordine di esibizione e con l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 c.p.c. in caso di violazione o inosservanza e/o di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, secondo le modalità e gli importi ritenuti opportuni”; per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis Controparte_1 reiectis rigettare integralmente le domande di cui alla citazione in quanto infondate ed indimostrate. Rigettare altresì, per l'effetto, la domanda riconvenzionale trasversale spiegata da in quanto infondata tenuto anche conto della validità delle garanzie sub CP_2 iudice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per la convenuta “In via Controparte_2 preliminare e nel merito accertare per le causali illustrate in comparsa il difetto di legittimazione passiva di relativamente Controparte_2 alle doglianze esposte da controparte in relazione ai motivi innanzi evidenziati;
-nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli opponenti nei confronti di CP_5 in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
in via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi illustrati da parte attrice in citazione in caso di accertata fondatezza delle pretese attoree accertata la responsabilità di
con conseguente annullamento dei contratti di finanziamento o Parte_4 di fideiussione oggetto di causa ovvero con conseguente declaratoria di nullità delle clausole Contr ivi contenute, accertare il diritto di di essere manlevata da qualunque spesa e/o onere che ne dovesse derivare dalla denegata ipotesi di accoglimento della domanda con conseguente preclusione di recupero del credito pubblico erogato e con domanda di ripetizione della perdita erogata e ex L. 662/96 a e/o nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento della proposta citazione tenere comunque indenne Controparte_7 dal pagamento delle spese di giudizio con condanna della a Parte_4 Contr rifondere ad spese, competenze onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 3
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 12.10.2022, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1 CP_8 [...] e , al fine di far accertare Controparte_2 Controparte_9 e dichiarare la nullità parziale in relazione alle clausole di cui all'articolo n. 2 e dell'articolo n. 6 delle fideiussioni omnibus, stipulate in favore della in data Controparte_1 10.09.2013 e 11.09.2013, a garanzia di qualsiasi obbligazione della società CP_10 (fino all'importo di euro 180.000,00), con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario. A fondamento della propria domanda, gli attori hanno rilevato la riproduzione nel testo delle garanzie fideiussorie in esame delle clausole di c.d. “reviviscenza” e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., conformi agli articoli 2 e 6 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI nel 2003 e sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”. Ai fini della prova della persistenza dell'illecito anticoncorrenziale e dell'asserito «costante, ininterrotto ed uniforme comportamento standardizzato dalla maggior parte degli istituti di credito avente ad oggetto l'utilizzo della 'fideiussione omnibus cd Schema ABI' senza soluzione di continuità anche successivamente al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05», gli attori hanno prodotto «una raccolta di circa centosedici modelli di fideiussioni omnibus di banche presenti su tutto il territorio nazionale dopo il 2005». Pertanto rassegnavano le articolate conclusioni come riportate in epigrafe. Si è costituita in giudizio, la società convenuta, Controparte_11
che ha contestato tutto quanto affermato nell'atto di citazione e ha
[...] chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, attesa la propria estraneità ai fatti di causa e, comunque, anche evidenziando l'idoneità dell'inserimento della clausola di pagamento “a prima richiesta” a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, ha chiesto il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
inoltre, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della chiedendo Controparte_1 che, nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza delle pretese attoree, venga accertato il suo diritto di essere manlevata da qualunque spesa e/o onere che ne dovesse derivare, ivi compreso il pagamento delle spese di giudizio. In particolare, ha eccepito la sua Controparte_11 carenza di legittimazione passiva rispetto alle avverse contestazioni data la sua estraneità al rapporto di finanziamento intercorso tra la l'istituto di credito ed il debitore, in quanto «il Fondo ex L. n. 662/96 gestito da , nell'ottica del sostegno pubblico all'economia CP_5 per il quale è stato concepito ed opera, si limita ad agevolare l'accesso al credito delle P.M.I., ma non diviene parte diretta del rapporto tra la banca e l'impresa, con la conseguenza che i tassi di interesse, le condizioni di rimborso e tutte le altre clausole del rapporto sono lasciate alla libera contrattazione tra le parti»; l'intervento di sostegno alle P.M.I. assicurato dal Fondo di Garanzia e, specificamente, la “garanzia diretta”, è espressamente qualificata come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e alle vicende del rapporto garantito. Ciò posto, a fronte dell'escussione della garanzia “a prima richiesta” del Fondo da parte della il gestore del fondo - Controparte_1 Controparte_2
- ha erogato il complessivo importo di euro 38.022,00 e acquisito, in tal modo, per
[...] conto del Fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e sui relativi garanti, ai sensi 4 del combinato disposto degli artt. 1203 c.c. e art. 2 co.4 D.M. 20.6.2005, surrogandosi ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore. Si è costituita in giudizio la in proprio, poiché direttamente convenuta, e in nome CP_8 e per conto di in quanto quest'ultima è succeduta ex art. 111, comma 3, Controparte_12 c.p.c. nel diritto di credito già vantato dalla prima nei confronti degli odierni attori, debitori ceduti;
ha, innanzitutto, eccepito che le garanzie di cui trattasi devono essere qualificate come contratti autonomi di garanzia ed ha, altresì, domandato il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In particolare, ha rappresentato che, nell'ottobre del 2019, ha ceduto a Controparte_1 crediti per complessivi euro 67.039,43, vantati nei confronti di Imp.Tec. S.r.l. in CP_8 liquidazione e dei garanti della stessa, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
che è l'attuale titolare dei crediti di cui sopra in forza di
[...] Controparte_12 contratto di cessione del credito stipulato con con effetti giuridici dal 10/03/2020, CP_8 di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 34 del 19/03/2020 (con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 37 del 26/03/2020). È stato, altresì, precisato che è stata nominata special servicer - intra alia - per la CP_8 riscossione, la gestione, l'amministrazione, l'incasso ed il recupero dei crediti di cui alla predetta operazione di cartolarizzazione, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. Si è costituita in giudizio la la quale, contestando in toto i motivi di Controparte_1 citazione in quanto infondati in fatto e diritto, ha chiesto l'integrale rigetto delle domande avanzate dagli attori e, per l'effetto, anche della domanda riconvenzionale trasversale spiegata da , in quanto infondata, tenuto anche conto della validità delle CP_2 garanzie sub iudice. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito che Controparte_9 l'agente della riscossione è parte del giudizio limitatamente alle problematiche riguardanti la validità, ovvero la regolarità degli atti esecutivi dallo stesso predisposti, non potendo, invece, rispondere di contestazioni relative a vizi od irregolarità riguardanti atti dalla stessa non emessi e non notificati ovvero circostanze verificatesi antecedentemente la consegna dei ruoli da parte dell'ente creditore;
ha, quindi, chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese e competenze di lite. Alla prima udienza del 24.02.2023, il G.I., su richiesta di TR
letto l'art. 269 c.p.c., ha rinviato la causa al 16.05.2023, per consentire
[...] alla convenuta in riconvenzionale, di spiegare le proprie difese. Controparte_1 All'udienza del 16.05.2023, gli attori hanno rappresentato la volontà di formalizzare rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di CP_8 TR e , a spese compensate;
il G.I., al fine di
[...] Controparte_9 verificare l'eventuale formalizzazione della rinuncia agli atti del giudizio con accettazione delle parti, ha rinviato la causa al 27.06.2023. All'udienza del 27.06.2023, gli attori hanno ribadito la propria volontà, su indicazione del Tribunale, di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di ed CP_8 TR
, il tutto a spese integralmente compensate tra le parti;
la CP_9 Controparte_9 CP_8 e l' hanno dichiarato di accettare la suindicata
[...] Controparte_9 rinuncia a spese compensate, mentre TR ha evidenziato che, gestendo il fondo di garanzia con soldi pubblici, non può autonomamente addivenire ad alcuna transazione;
a questo punto, il G.I. ha rinviato la causa al 07.07.2023 per 5 la formalizzazione della rinuncia agli atti del giudizio di parte attrice con accettazione delle controparti. Nel corso della suddetta udienza, parte attrice ha rappresentato di aver depositato la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della (in proprio e per conto della CP_8
nonché di con spese integralmente Controparte_12 Controparte_9 compensate tra le parti. Il G.I., visto l'atto di rinuncia e le relative accettazioni, ha disposto l'estinzione parziale del giudizio tra la parte attrice e la in proprio e per conto della CP_8 Controparte_12 nonché l' a spese compensate;
per quanto concerne le altre Controparte_9 parti in causa, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha rinviato la causa al 20.02.2024. Con ordinanza del 26.04.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 04.04.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, il G.I., preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla eccepita carenza di legittimazione passiva da parte di Controparte_2 Va ricordato che, a seguito dell'escussione della garanzia da parte della CP_1 nei confronti della si è venuta
[...] Controparte_2 a creare la seguente situazione giuridica. L'art. 2, comma 4, del D.M. del 20.06.2005 del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, dettato in materia di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, stabilisce che: «In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46». Ne discende che in ragione della suddetta previsione di legge Controparte_2
in qualità di terzo che paga, ha il diritto di surrogarsi al creditore
[...] originario, a titolo di surrogazione legale nel pagamento quale modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio. Nella fattispecie in esame, nella Controparte_2 qualità di solvens ex lege e terzo surrogato, è subentrata nella posizione del creditore originario, la da un lato, potendo esercitare tutti i diritti, le azioni e le Controparte_1 ragioni spettanti a costui e potendo avvalersi di tutte le garanzie che assistono il credito ai sensi dell'art. 1204 c.c., ma subendo, dall'altro lato, ogni limitazione, prescrizione e decadenza che poteva pesare sul creditore originario. Inoltre, va evidenziato che, se da un lato, il terzo surrogato può agire contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore ai sensi dell'art. 1204 c.c., dall'altro lato, in modo speculare, il fideiussore può proporre contro il terzo surrogato nella posizione del creditore originario tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità, ai sensi dell'art. 1945 c.c. 6
Per le ragioni suesposte, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva formulata da a giudizio del Tribunale, non è Controparte_2 fondata e va quindi disattesa. Va preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, quelli di cui è causa vanno qualificati non come contratti autonomi di garanzia, bensì quali fideiussioni omnibus, come si evince non soltanto dalla denominazione del negozio riportata nelle scritture, ma anche dalla natura, dalla funzione e dalle condizioni dell'impegno assunto dai garanti nei confronti del beneficiario, emergenti dal tenore delle clausole contrattuali e tenendo conto dell'identità dell'oggetto della prestazione (del debitore principale e del garante). A questo proposito, è noto che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n. 3947/2010, ha indicato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, affermando che «il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale». In applicazione dei suddetti principi, dunque, alla fideiussione va riconosciuta una funzione c.d. “satisfattoria” (incombendo sul garante l'obbligo dell'esatto adempimento della medesima prestazione dovuta dal debitore principale), mentre al contratto autonomo di garanzia si ascrive piuttosto una funzione “indennitaria” (essendo diretto alla traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante). Ne consegue che non vale a mutare la funzione della fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" ovvero di una clausola cd. “solve et repete”, le quali non sono da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, comportando semmai solo un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale (o un'inversione del riparto di tale onere probatorio) ovvero una dispensa dall'onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore principale ovvero la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento. Contrariamente a quanto opinato dalle convenute, quindi, nella specie certamente non risulta dirimente il tenore dell'art. 7 dei contratti in esame (ove è previsto testualmente «Il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente all' di credito, a semplice richiesta Pt_5 scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio»): trattasi di una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola. Anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta previsione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di 7 un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass. n. 28943/2017). Per converso significativo è invece il tenore dell'art. 5 della fideiussione, che testualmente prevede: «Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito»: è evidente che i riferimenti al rapporto principale garantito ed il richiamo alla necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale denotano il carattere accessorio della fideiussione e sono idonei ad escluderne la natura autonoma. Alla luce di quanto esposto, le garanzie in esame vanno qualificate come fideiussioni ed appartengono indubbiamente al tipo omnibus, coincidendo con quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite massimo determinato ai sensi dell'art. 1938 c.c. Tanto chiarito, deve osservarsi che gli odierni attori hanno chiesto accertarsi la nullità parziale delle fideiussioni omnibus stipulate in data 10.09.2013 e 11.09.2013. Oggetto della domanda, quindi, è la declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni richiamate in atti (con riferimento agli artt. 2 e 6), in ragione dell'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Ciò posto, considerato il periodo in cui sono state stipulate le fideiussioni (settembre 2013), la relativa azione di nullità non può inquadrarsi tra le c.d. follow on actions, essendo riconducibile alle c.d. stand alone actions, nelle quali l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un accertamento manca del tutto o perché esso - come nel caso - riguarda un periodo di gran lunga diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore. Il provvedimento della Banca d'Italia più volte richiamato costituisce, invero, prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021, Tribunale di Roma 07/04/2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa n.718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione). La qualificazione dell'azione quale azione stand alone comporta l'onere per parte attrice di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza, all'epoca di sottoscrizione dei negozi in discussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass. sent. 11654/15). Ebbene, tale onere di allegazione e prova non risulta assolto da parte attrice, non risultando allo scopo utili i documenti prodotti. Tralasciando, invero, i modelli di fideiussione allegati unitamente alla citazione, in parte illeggibili e, comunque, attinenti ad epoche anche molto lontane rispetto a quella di sottoscrizione dei negozi fideiussori per cui è causa, parte attrice deposita con riferimento all'anno 2013 numero 13 modelli di fideiussione. 8
Trattasi di modelli che per dimensionamento degli istituti di credito e dislocazione territoriale non risultano di per sé adeguatamente rappresentativi del territorio nazionale. Occorre, inoltre, osservare che con riferimento al modello utilizzato (prodotto in giudizio) da istituto di credito ben radicato a livello nazionale, non risulta inserita né la Controparte_13
“clausola di reviviscenza”, né la “clausola di sopravvivenza” di cui agli articoli 2 e 8 del modello standard diffuso dall'ABI, prevedendo inoltre la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. una diversa formulazione rispetto a quella di cui al modello ABI (all'art. 5 del modello si legge “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”). Gli attori hanno chiesto, anche in sede di scritti conclusionali, che fosse fatto ordine di esibizione, ex art. 3 del d.lgs. n. 3/2017 ed art. 210 c.p.c., a tutti gli Istituti bancari indicati nell'elenco degli Associati ABI ed, in via subordinata, ad un novero di Istituti bancari di diverso dimensionamento e di diversa dislocazione territoriale a scelta del Tribunale, al fine di ottenere l'esibizione dei libri delle fideiussioni e dei modelli standard di fideiussioni omnibus utilizzate dai detti Istituti bancari nell'anno 2013 o specificamente nel mese di settembre 2013 o nei diversi periodi temporali ritenuti rilevanti dal Tribunale adito. La prova dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte” fra istituti bancari, relativa all'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI, ed indefettibile presupposto per affermare la nullità delle suddette clausole per contrasto con la normativa antitrust, non può essere desunta dalle produzioni documentali e dalle istanze istruttorie formulate dagli attori. Questo Collegio non ritiene sufficiente, ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, pur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, anche rilasciate in orizzonti temporali distinti da quello dell'odierna controversia, non essendo siffatti documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale. Invero, l'opinione consolidata è che «il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust» (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354). Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata dagli attori, essendo «l'impiego generalizzato delle predette clausole solo uno degli elementi da provare ed essendo altresì necessario dimostrare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza» (cfr. Corte d'Appello di Napoli n. 1854/2024). L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass., ordinanza n. 31251/2021). L'art. 3 d.lgs. n. 3 del 2017, prevede l'ammissibilità dell'ordine di esibizione in termini diversi dall'art. 210 c.p.c. e in particolare nel caso in cui sia “ragionevole” supporre 9
l'esistenza di prove nella disponibilità della controparte e dei terzi e l'idoneità delle stesse a
“sostenere la plausibilità” della domanda. Nel caso di specie tale plausibilità, seguendo l'impostazione degli attori, consisterebbe nel ritenere che la prosecuzione dell'impiego generalizzato delle clausole, già oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2005 più volte citato, fornirebbe elemento a sostegno dell'esistenza di una nuova intesa illecita. Tuttavia, proprio la Banca d'Italia ha chiarito, nel corso dell'attività istruttoria che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 cit., che la standardizzazione contrattuale non presuppone necessariamente un intento collusivo da parte dei produttori, ben potendo l'uniformità contrattuale essere compatibile con una situazione concorrenziale. Nondimeno, la c.d. clausola di sopravvivenza (di cui all'art. 8 del modello ABI) a mente della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” non è riprodotta negli schemi di garanzia versati in atti: ciò, oltre a quanto rilevato in precedenza in ordine alla modulistica allegata con riferimento a lascia intravedere l'assenza di Controparte_13 uniformità dei modelli utilizzati dalle banche rispetto al cosiddetto schema ABI del 2003. In ragione di quanto esposto il Collegio condivide, quindi, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli attori. Del resto, anche la eventuale prova della allegata standardizzazione delle clausole (comunque, manchevole alla luce di quanto in precedenza esposto, considerata la documentazione prodotta con riferimento al 2013) di per sé non sarebbe stata sufficiente a sostenere l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, salvo voler sostenere una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla Banca d'Italia e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni per effetto della coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI; conclusione questa che varrebbe ad estendere il valore di prova privilegiata all'accertamento del 2005 anche per fattispecie ben lontane nel tempo, in dispregio di quanto in precedenza affermato. In definitiva, quindi, parte attrice non allega e non prova gli elementi di fatto indicativi che l'impiego delle clausole indicate in atti presenti nelle fideiussioni per cui è causa è avvenuto in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza a livello nazionale, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta (cfr. Corte d'Appello Napoli sent. n. 1854/2024). Da ciò consegue il rigetto delle domande proposte e pertanto non deve essere delibata la domanda riconvenzionale esperita da che la aveva subordinata Controparte_2 all'eventuale accoglimento della domanda di parte attrice. La soccombenza governa il regime delle spese di lite tra le parti e pertanto vanno poste a carico degli attori, liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] 2) Condanna gli attori , e in solido, Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 in favore della
[...] ed in euro 3.809,00 in favore di CP_1 Controparte_14 [...]
per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per
[...] legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
Il Tribunale di Napoli, Sezione civile specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del 2022 tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_3
), C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Beneduce (c.f. ), con studio in C.F._4 Napoli, al corso Garibaldi, n. 32 ATTORI e (c.f. , con sede legale in Milano, p.zza del Controparte_1 P.IVA_1 Calendario, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico de Crescenzo (c.f. ) e dall'avv. Paolo Rajola C.F._5 Pescarini (c.f. ), con studio in Napoli, Centro Direzionale, via C.F._6 Giovanni Porzio, Isola E/4 CONVENUTA (c.f. Controparte_2
), con sede legale in Roma, Viale America, n. 351, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Cafiero (c.f.
), con studio in Roma, via della Conciliazione, n. 10 C.F._7
CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 04.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, anche riportandosi ai propri pregressi atti: parte attrice: “AA- accertare e dichiarare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione ai contratti di fideiussione omnibus per cui è causa in quanto frutto dell'intesa Cont anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art. 101 TFUE;
previo accertamento della conformità della fideiussione di cui è causa al modello di Fideiussione predisposto dall'ABI e censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, accertare e dichiarare la nullità parziale dell'articolo n. 2 e dell'articolo n. 6 del contratto di fideiussione omnibus di euro 180.000,00 sottoscritto da
[...]
(con un autonomo documento datato 10.9.13) nonché sottoscritto da Parte_2 Pt_1 2
e (nel medesimo documento datato 11.9.13), presso la Pt_1 Parte_3
Sportello di Portici, per violazione degli artt. 100 e 101 del Trattato Controparte_1 UE e artt. 2 e 3 della L 10/10/1990, n. 287 in quanto attuative del Modello ABI di Fideiussione Omnibus censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; CC- condannare la in via esclusiva e/o in via solidale con la Controparte_1 (…) in caso di impugnativa da parte TR degli stessi, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”; “voglia ordinare ex art. 3 del D. Lgs n. 3/2017 ed art. 210 c.p.c., in via principale, a tutti gli Istituti bancari indicati nell'elenco degli Associati ABI (come dettagliatamente riportati nell'Elenco presente nel fascicolo attoreo, individuato con la lettera “Nall” della propria produzione telematica) ed, in via subordinata, ad un novero di Istituti bancari di diverso dimensionamento e di diversa dislocazione territoriale, a scelta del Tribunale (secondo l'entità e la tipologia ritenuta un campione significativo sufficiente a fornire elementi di valutazione in correlazione al tema di prova), l'esibizione dei libri delle fideiussioni e dei modelli standard di fideiussioni omnibus utilizzate dai detti Istituti bancari nell'anno 2013 o specificamente nel mese di settembre 2013 (quale epoca coeva a quella della stipulazione della garanzia fideiussoria di cui è causa alias contratto di fideiussione
“omnibus” sottoscritto in data 11 settembre 2013) o nei diversi periodi temporali ritenuti rilevanti dal Tribunale adito, in ogni caso con indicazione delle modalità per la comunicazione dell'ordinanza di ammissione probatoria ai detti Istituti bancari. Il tutto con fissazione di un termine per il deposito della documentazione da parte dei terzi destinatari dell'ordine di esibizione e con l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 c.p.c. in caso di violazione o inosservanza e/o di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, secondo le modalità e gli importi ritenuti opportuni”; per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis Controparte_1 reiectis rigettare integralmente le domande di cui alla citazione in quanto infondate ed indimostrate. Rigettare altresì, per l'effetto, la domanda riconvenzionale trasversale spiegata da in quanto infondata tenuto anche conto della validità delle garanzie sub CP_2 iudice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per la convenuta “In via Controparte_2 preliminare e nel merito accertare per le causali illustrate in comparsa il difetto di legittimazione passiva di relativamente Controparte_2 alle doglianze esposte da controparte in relazione ai motivi innanzi evidenziati;
-nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli opponenti nei confronti di CP_5 in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
in via riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi illustrati da parte attrice in citazione in caso di accertata fondatezza delle pretese attoree accertata la responsabilità di
con conseguente annullamento dei contratti di finanziamento o Parte_4 di fideiussione oggetto di causa ovvero con conseguente declaratoria di nullità delle clausole Contr ivi contenute, accertare il diritto di di essere manlevata da qualunque spesa e/o onere che ne dovesse derivare dalla denegata ipotesi di accoglimento della domanda con conseguente preclusione di recupero del credito pubblico erogato e con domanda di ripetizione della perdita erogata e ex L. 662/96 a e/o nella denegata ipotesi di CP_1 accoglimento della proposta citazione tenere comunque indenne Controparte_7 dal pagamento delle spese di giudizio con condanna della a Parte_4 Contr rifondere ad spese, competenze onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 3
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 12.10.2022, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1 CP_8 [...] e , al fine di far accertare Controparte_2 Controparte_9 e dichiarare la nullità parziale in relazione alle clausole di cui all'articolo n. 2 e dell'articolo n. 6 delle fideiussioni omnibus, stipulate in favore della in data Controparte_1 10.09.2013 e 11.09.2013, a garanzia di qualsiasi obbligazione della società CP_10 (fino all'importo di euro 180.000,00), con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario. A fondamento della propria domanda, gli attori hanno rilevato la riproduzione nel testo delle garanzie fideiussorie in esame delle clausole di c.d. “reviviscenza” e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., conformi agli articoli 2 e 6 del modello contrattuale di garanzia omnibus diffuso dall'ABI nel 2003 e sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto estrinsecazione “a valle” di una intesa anticoncorrenziale “a monte”. Ai fini della prova della persistenza dell'illecito anticoncorrenziale e dell'asserito «costante, ininterrotto ed uniforme comportamento standardizzato dalla maggior parte degli istituti di credito avente ad oggetto l'utilizzo della 'fideiussione omnibus cd Schema ABI' senza soluzione di continuità anche successivamente al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05», gli attori hanno prodotto «una raccolta di circa centosedici modelli di fideiussioni omnibus di banche presenti su tutto il territorio nazionale dopo il 2005». Pertanto rassegnavano le articolate conclusioni come riportate in epigrafe. Si è costituita in giudizio, la società convenuta, Controparte_11
che ha contestato tutto quanto affermato nell'atto di citazione e ha
[...] chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, attesa la propria estraneità ai fatti di causa e, comunque, anche evidenziando l'idoneità dell'inserimento della clausola di pagamento “a prima richiesta” a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, ha chiesto il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
inoltre, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della chiedendo Controparte_1 che, nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza delle pretese attoree, venga accertato il suo diritto di essere manlevata da qualunque spesa e/o onere che ne dovesse derivare, ivi compreso il pagamento delle spese di giudizio. In particolare, ha eccepito la sua Controparte_11 carenza di legittimazione passiva rispetto alle avverse contestazioni data la sua estraneità al rapporto di finanziamento intercorso tra la l'istituto di credito ed il debitore, in quanto «il Fondo ex L. n. 662/96 gestito da , nell'ottica del sostegno pubblico all'economia CP_5 per il quale è stato concepito ed opera, si limita ad agevolare l'accesso al credito delle P.M.I., ma non diviene parte diretta del rapporto tra la banca e l'impresa, con la conseguenza che i tassi di interesse, le condizioni di rimborso e tutte le altre clausole del rapporto sono lasciate alla libera contrattazione tra le parti»; l'intervento di sostegno alle P.M.I. assicurato dal Fondo di Garanzia e, specificamente, la “garanzia diretta”, è espressamente qualificata come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e alle vicende del rapporto garantito. Ciò posto, a fronte dell'escussione della garanzia “a prima richiesta” del Fondo da parte della il gestore del fondo - Controparte_1 Controparte_2
- ha erogato il complessivo importo di euro 38.022,00 e acquisito, in tal modo, per
[...] conto del Fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e sui relativi garanti, ai sensi 4 del combinato disposto degli artt. 1203 c.c. e art. 2 co.4 D.M. 20.6.2005, surrogandosi ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore. Si è costituita in giudizio la in proprio, poiché direttamente convenuta, e in nome CP_8 e per conto di in quanto quest'ultima è succeduta ex art. 111, comma 3, Controparte_12 c.p.c. nel diritto di credito già vantato dalla prima nei confronti degli odierni attori, debitori ceduti;
ha, innanzitutto, eccepito che le garanzie di cui trattasi devono essere qualificate come contratti autonomi di garanzia ed ha, altresì, domandato il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In particolare, ha rappresentato che, nell'ottobre del 2019, ha ceduto a Controparte_1 crediti per complessivi euro 67.039,43, vantati nei confronti di Imp.Tec. S.r.l. in CP_8 liquidazione e dei garanti della stessa, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
che è l'attuale titolare dei crediti di cui sopra in forza di
[...] Controparte_12 contratto di cessione del credito stipulato con con effetti giuridici dal 10/03/2020, CP_8 di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 34 del 19/03/2020 (con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 37 del 26/03/2020). È stato, altresì, precisato che è stata nominata special servicer - intra alia - per la CP_8 riscossione, la gestione, l'amministrazione, l'incasso ed il recupero dei crediti di cui alla predetta operazione di cartolarizzazione, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. Si è costituita in giudizio la la quale, contestando in toto i motivi di Controparte_1 citazione in quanto infondati in fatto e diritto, ha chiesto l'integrale rigetto delle domande avanzate dagli attori e, per l'effetto, anche della domanda riconvenzionale trasversale spiegata da , in quanto infondata, tenuto anche conto della validità delle CP_2 garanzie sub iudice. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito che Controparte_9 l'agente della riscossione è parte del giudizio limitatamente alle problematiche riguardanti la validità, ovvero la regolarità degli atti esecutivi dallo stesso predisposti, non potendo, invece, rispondere di contestazioni relative a vizi od irregolarità riguardanti atti dalla stessa non emessi e non notificati ovvero circostanze verificatesi antecedentemente la consegna dei ruoli da parte dell'ente creditore;
ha, quindi, chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese e competenze di lite. Alla prima udienza del 24.02.2023, il G.I., su richiesta di TR
letto l'art. 269 c.p.c., ha rinviato la causa al 16.05.2023, per consentire
[...] alla convenuta in riconvenzionale, di spiegare le proprie difese. Controparte_1 All'udienza del 16.05.2023, gli attori hanno rappresentato la volontà di formalizzare rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di CP_8 TR e , a spese compensate;
il G.I., al fine di
[...] Controparte_9 verificare l'eventuale formalizzazione della rinuncia agli atti del giudizio con accettazione delle parti, ha rinviato la causa al 27.06.2023. All'udienza del 27.06.2023, gli attori hanno ribadito la propria volontà, su indicazione del Tribunale, di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di ed CP_8 TR
, il tutto a spese integralmente compensate tra le parti;
la CP_9 Controparte_9 CP_8 e l' hanno dichiarato di accettare la suindicata
[...] Controparte_9 rinuncia a spese compensate, mentre TR ha evidenziato che, gestendo il fondo di garanzia con soldi pubblici, non può autonomamente addivenire ad alcuna transazione;
a questo punto, il G.I. ha rinviato la causa al 07.07.2023 per 5 la formalizzazione della rinuncia agli atti del giudizio di parte attrice con accettazione delle controparti. Nel corso della suddetta udienza, parte attrice ha rappresentato di aver depositato la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della (in proprio e per conto della CP_8
nonché di con spese integralmente Controparte_12 Controparte_9 compensate tra le parti. Il G.I., visto l'atto di rinuncia e le relative accettazioni, ha disposto l'estinzione parziale del giudizio tra la parte attrice e la in proprio e per conto della CP_8 Controparte_12 nonché l' a spese compensate;
per quanto concerne le altre Controparte_9 parti in causa, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha rinviato la causa al 20.02.2024. Con ordinanza del 26.04.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 04.04.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, il G.I., preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla eccepita carenza di legittimazione passiva da parte di Controparte_2 Va ricordato che, a seguito dell'escussione della garanzia da parte della CP_1 nei confronti della si è venuta
[...] Controparte_2 a creare la seguente situazione giuridica. L'art. 2, comma 4, del D.M. del 20.06.2005 del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, dettato in materia di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, stabilisce che: «In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46». Ne discende che in ragione della suddetta previsione di legge Controparte_2
in qualità di terzo che paga, ha il diritto di surrogarsi al creditore
[...] originario, a titolo di surrogazione legale nel pagamento quale modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio. Nella fattispecie in esame, nella Controparte_2 qualità di solvens ex lege e terzo surrogato, è subentrata nella posizione del creditore originario, la da un lato, potendo esercitare tutti i diritti, le azioni e le Controparte_1 ragioni spettanti a costui e potendo avvalersi di tutte le garanzie che assistono il credito ai sensi dell'art. 1204 c.c., ma subendo, dall'altro lato, ogni limitazione, prescrizione e decadenza che poteva pesare sul creditore originario. Inoltre, va evidenziato che, se da un lato, il terzo surrogato può agire contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore ai sensi dell'art. 1204 c.c., dall'altro lato, in modo speculare, il fideiussore può proporre contro il terzo surrogato nella posizione del creditore originario tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità, ai sensi dell'art. 1945 c.c. 6
Per le ragioni suesposte, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva formulata da a giudizio del Tribunale, non è Controparte_2 fondata e va quindi disattesa. Va preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, quelli di cui è causa vanno qualificati non come contratti autonomi di garanzia, bensì quali fideiussioni omnibus, come si evince non soltanto dalla denominazione del negozio riportata nelle scritture, ma anche dalla natura, dalla funzione e dalle condizioni dell'impegno assunto dai garanti nei confronti del beneficiario, emergenti dal tenore delle clausole contrattuali e tenendo conto dell'identità dell'oggetto della prestazione (del debitore principale e del garante). A questo proposito, è noto che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n. 3947/2010, ha indicato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, affermando che «il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale». In applicazione dei suddetti principi, dunque, alla fideiussione va riconosciuta una funzione c.d. “satisfattoria” (incombendo sul garante l'obbligo dell'esatto adempimento della medesima prestazione dovuta dal debitore principale), mentre al contratto autonomo di garanzia si ascrive piuttosto una funzione “indennitaria” (essendo diretto alla traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante). Ne consegue che non vale a mutare la funzione della fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" ovvero di una clausola cd. “solve et repete”, le quali non sono da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, comportando semmai solo un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale (o un'inversione del riparto di tale onere probatorio) ovvero una dispensa dall'onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore principale ovvero la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento. Contrariamente a quanto opinato dalle convenute, quindi, nella specie certamente non risulta dirimente il tenore dell'art. 7 dei contratti in esame (ove è previsto testualmente «Il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente all' di credito, a semplice richiesta Pt_5 scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio»): trattasi di una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola. Anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta previsione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di 7 un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass. n. 28943/2017). Per converso significativo è invece il tenore dell'art. 5 della fideiussione, che testualmente prevede: «Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito»: è evidente che i riferimenti al rapporto principale garantito ed il richiamo alla necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale denotano il carattere accessorio della fideiussione e sono idonei ad escluderne la natura autonoma. Alla luce di quanto esposto, le garanzie in esame vanno qualificate come fideiussioni ed appartengono indubbiamente al tipo omnibus, coincidendo con quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite massimo determinato ai sensi dell'art. 1938 c.c. Tanto chiarito, deve osservarsi che gli odierni attori hanno chiesto accertarsi la nullità parziale delle fideiussioni omnibus stipulate in data 10.09.2013 e 11.09.2013. Oggetto della domanda, quindi, è la declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni richiamate in atti (con riferimento agli artt. 2 e 6), in ragione dell'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Ciò posto, considerato il periodo in cui sono state stipulate le fideiussioni (settembre 2013), la relativa azione di nullità non può inquadrarsi tra le c.d. follow on actions, essendo riconducibile alle c.d. stand alone actions, nelle quali l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un accertamento manca del tutto o perché esso - come nel caso - riguarda un periodo di gran lunga diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore. Il provvedimento della Banca d'Italia più volte richiamato costituisce, invero, prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021, Tribunale di Roma 07/04/2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa n.718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione). La qualificazione dell'azione quale azione stand alone comporta l'onere per parte attrice di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza, all'epoca di sottoscrizione dei negozi in discussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass. sent. 11654/15). Ebbene, tale onere di allegazione e prova non risulta assolto da parte attrice, non risultando allo scopo utili i documenti prodotti. Tralasciando, invero, i modelli di fideiussione allegati unitamente alla citazione, in parte illeggibili e, comunque, attinenti ad epoche anche molto lontane rispetto a quella di sottoscrizione dei negozi fideiussori per cui è causa, parte attrice deposita con riferimento all'anno 2013 numero 13 modelli di fideiussione. 8
Trattasi di modelli che per dimensionamento degli istituti di credito e dislocazione territoriale non risultano di per sé adeguatamente rappresentativi del territorio nazionale. Occorre, inoltre, osservare che con riferimento al modello utilizzato (prodotto in giudizio) da istituto di credito ben radicato a livello nazionale, non risulta inserita né la Controparte_13
“clausola di reviviscenza”, né la “clausola di sopravvivenza” di cui agli articoli 2 e 8 del modello standard diffuso dall'ABI, prevedendo inoltre la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. una diversa formulazione rispetto a quella di cui al modello ABI (all'art. 5 del modello si legge “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”). Gli attori hanno chiesto, anche in sede di scritti conclusionali, che fosse fatto ordine di esibizione, ex art. 3 del d.lgs. n. 3/2017 ed art. 210 c.p.c., a tutti gli Istituti bancari indicati nell'elenco degli Associati ABI ed, in via subordinata, ad un novero di Istituti bancari di diverso dimensionamento e di diversa dislocazione territoriale a scelta del Tribunale, al fine di ottenere l'esibizione dei libri delle fideiussioni e dei modelli standard di fideiussioni omnibus utilizzate dai detti Istituti bancari nell'anno 2013 o specificamente nel mese di settembre 2013 o nei diversi periodi temporali ritenuti rilevanti dal Tribunale adito. La prova dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte” fra istituti bancari, relativa all'applicazione uniforme delle clausole dello schema ABI, ed indefettibile presupposto per affermare la nullità delle suddette clausole per contrasto con la normativa antitrust, non può essere desunta dalle produzioni documentali e dalle istanze istruttorie formulate dagli attori. Questo Collegio non ritiene sufficiente, ai fini della prova di un'intesa lesiva della concorrenza, la mera produzione in giudizio di numerose fideiussioni, pur riproducenti il tenore letterale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, anche rilasciate in orizzonti temporali distinti da quello dell'odierna controversia, non essendo siffatti documenti rappresentativi del consolidamento di una pratica anticoncorrenziale uniforme a livello nazionale. Invero, l'opinione consolidata è che «il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust» (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354). Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata dagli attori, essendo «l'impiego generalizzato delle predette clausole solo uno degli elementi da provare ed essendo altresì necessario dimostrare che tale impiego avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza» (cfr. Corte d'Appello di Napoli n. 1854/2024). L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass., ordinanza n. 31251/2021). L'art. 3 d.lgs. n. 3 del 2017, prevede l'ammissibilità dell'ordine di esibizione in termini diversi dall'art. 210 c.p.c. e in particolare nel caso in cui sia “ragionevole” supporre 9
l'esistenza di prove nella disponibilità della controparte e dei terzi e l'idoneità delle stesse a
“sostenere la plausibilità” della domanda. Nel caso di specie tale plausibilità, seguendo l'impostazione degli attori, consisterebbe nel ritenere che la prosecuzione dell'impiego generalizzato delle clausole, già oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2005 più volte citato, fornirebbe elemento a sostegno dell'esistenza di una nuova intesa illecita. Tuttavia, proprio la Banca d'Italia ha chiarito, nel corso dell'attività istruttoria che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 cit., che la standardizzazione contrattuale non presuppone necessariamente un intento collusivo da parte dei produttori, ben potendo l'uniformità contrattuale essere compatibile con una situazione concorrenziale. Nondimeno, la c.d. clausola di sopravvivenza (di cui all'art. 8 del modello ABI) a mente della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” non è riprodotta negli schemi di garanzia versati in atti: ciò, oltre a quanto rilevato in precedenza in ordine alla modulistica allegata con riferimento a lascia intravedere l'assenza di Controparte_13 uniformità dei modelli utilizzati dalle banche rispetto al cosiddetto schema ABI del 2003. In ragione di quanto esposto il Collegio condivide, quindi, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli attori. Del resto, anche la eventuale prova della allegata standardizzazione delle clausole (comunque, manchevole alla luce di quanto in precedenza esposto, considerata la documentazione prodotta con riferimento al 2013) di per sé non sarebbe stata sufficiente a sostenere l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, salvo voler sostenere una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla Banca d'Italia e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni per effetto della coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI; conclusione questa che varrebbe ad estendere il valore di prova privilegiata all'accertamento del 2005 anche per fattispecie ben lontane nel tempo, in dispregio di quanto in precedenza affermato. In definitiva, quindi, parte attrice non allega e non prova gli elementi di fatto indicativi che l'impiego delle clausole indicate in atti presenti nelle fideiussioni per cui è causa è avvenuto in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza a livello nazionale, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta (cfr. Corte d'Appello Napoli sent. n. 1854/2024). Da ciò consegue il rigetto delle domande proposte e pertanto non deve essere delibata la domanda riconvenzionale esperita da che la aveva subordinata Controparte_2 all'eventuale accoglimento della domanda di parte attrice. La soccombenza governa il regime delle spese di lite tra le parti e pertanto vanno poste a carico degli attori, liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] 2) Condanna gli attori , e in solido, Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 in favore della
[...] ed in euro 3.809,00 in favore di CP_1 Controparte_14 [...]
per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per
[...] legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA