Art. 6. 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.(2) ((5)) 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 , e' incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 1, comma 308) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 , e' incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 , e' incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 1, comma 308) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 , e' incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".