Articolo 17 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 16Articolo 18
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29 luglio 1945
Art. 17. (Misure amministrative di sicurezza) .


Le disposizioni relative alle misure amministrative di sicurezza, contenute o richiamate nei codici penali militari, non sono applicabili alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte prima dell'attuazione degli stessi codici, ma si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte dopo la detta attuazione per fatti precedentemente commessi.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945