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Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 00461 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00049/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2026, proposto dalla Althea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Massimino Crisci, Sandro Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00049/2026 REG.RIC.
Ristonet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AO SO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Noi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice RI, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
Vivenda s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina prot. A4E3F1D-REG_PROT_UFF-D105073 del 29.12.2025, comunicata in pari data, recante oggetto “Affidamento del servizio di refezione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole del territorio comunale - anno scolastico
2025/2026 - CIG: B8080D2245 - Comunicazione Aggiudicazione - giusta determinazione n. 1965 del 23/12/2025 - Determinazioni assunte in merito alle richieste di oscuramento dell'offerta tecnica e dei giustificativi dell'offerta anomala” del Comune di Battipaglia - Settore Amministrativo-Servizio Politiche Scolastiche, in persona del Responsabile unico del Progetto, nella parte in cui ha disposto il rigetto della richiesta di oscuramento dell'offerta presentata da Althea s.r.l. nell'ambito della procedura selettiva de qua;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia, della Ristonet e della Noi;
Visti tutti gli atti della causa; N. 00049/2026 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Raffaele
SI e uditi per le parti i difensori Massimino Crisci, Sabato Criscuolo, Felice
RI, AO SO;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato l'8 gennaio 2026, la ricorrente impugna la determinazione del 29 dicembre 2025 con cui l'Amministrazione comunale ha rigettato l'istanza di oscuramento presentata nell'ambito della procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica, di cui la ricorrente è risultata aggiudicataria.
Con la predetta determinazione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto l'istanza proposta “generica, non specifica e non sufficientemente motivata e comprovata in ordine all'esistenza di segreti tecnici e commerciali (come definiti dall'art. 98 del D.
Lgs. 30/2005) che si intendono tutelare, limitandosi ad una mera ed indimostrata affermazione tesa a ricomprendere alcune informazioni sul patrimonio aziendale e/o nella peculiarità dell'offerta. Tant'è che l'offerta oscurata, si è limitata per la quasi totalità dei suoi contenuti, a riportare esclusivamente i titoli, senza circostanziare le relative parti e/o elementi costituenti segreto e senza fornire una adeguata motivazione”.
2. La ricorrente deduce, facendo riferimento sia all'istanza di oscuramento presentata in relazione all'offerta tecnica sia a quella presentata in relazione alla documentazione prodotta in sede di verifica di anomalia, la violazione l'art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023
e dell'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005, evidenziando la presenza di dati commerciali facenti parte del know how aziendale, la non indispensabilità delle informazioni ai fini della difesa in giudizio dei controinteressati, la necessità di un bilanciamento tra esigenze di trasparenza e di riservatezza nonché il carattere specifico e motivato N. 00049/2026 REG.RIC.
dell'istanza di oscuramento, a cui non ha fatto seguito una altrettanto motivata valutazione dell'Amministrazione.
3. Si è costituita l'Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Si sono costituite due delle tre ulteriori imprese che hanno partecipato alla procedura, classificandosi in posizioni successive rispetto a quella della ricorrente.
5. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato nella parte in cui contesta il rigetto della richiesta di oscuramento del contenuto dell'offerta tecnica.
Occorre premettere che la previsione di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 assicura, nell'immediatezza dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione, a tutti i concorrenti, la disponibilità dell'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario, dei verbali e degli atti di gara e, ai primi cinque classificati, la reciproca disponibilità delle relative offerte, imponendo alla Stazione appaltante di assumere e comunicare contestualmente le determinazioni di accoglimento o di rigetto delle eventuali istanze di oscuramento delle offerte presentate dai medesimi concorrenti.
La disposizione palesa un obiettivo di massima anticipazione della conoscibilità di tali documenti e determinazioni, in ragione di una esigenza non solo di trasparenza delle attività e degli atti di gara ma anche di tutela dei concorrenti, al fine di consentire agli stessi di valutare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e la possibilità di procedere alla relativa contestazione.
Ai fini dell'assunzione delle determinazioni relative alle istanze di oscuramento, oggetto del rito “super accelerato” disciplinato dall'art. 36, commi 4, 7 e 8 del citato decreto (applicato infatti al presente giudizio), l'Amministrazione deve verificare innanzitutto che l'operatore economico abbia segnalato la sussistenza di informazioni costituenti segreto tecnico o commerciale, poi che il medesimo operatore abbia adeguatamente motivato e comprovato tale affermazione; la medesima N. 00049/2026 REG.RIC.
Amministrazione deve quindi valutare la sussistenza effettiva di tale segreto e provvedere al bilanciamento delle esigenze di tutela del segreto e di quelle di trasparenza, funzionali a un pieno esercizio del diritto di difesa da parte degli altri concorrenti.
La giurisprudenza è concorde nel definire segreto tecnico o commerciale le informazioni che “riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara (il know how), vale a dire l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui
l'ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprietà industriale)" (cfr. TAR Lazio -Roma, sez. III, 23 dicembre
2024, n. 23395).
Tuttavia “nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione. È dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare
l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni
o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231). N. 00049/2026 REG.RIC.
Di conseguenza, l'ostensione non può essere impedita adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto, da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 e 99 del d.lgs.
n. 30 del 2005.
L'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, in particolare, individua i caratteri e le condizioni che consentono di identificare un segreto tecnico o commerciale; deve trattarsi di informazioni: a) segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) aventi valore economico in quanto segrete; c) sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
È a tali elementi, oltre che agli istituti tutelati dal medesimo decreto, che la motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente deve fare riferimento, non potendo l'operatore economico limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere alcune informazioni nel patrimonio aziendale o nelle peculiarità dell'offerta.
Infatti, il citato art. 98 “prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico
- industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231). N. 00049/2026 REG.RIC.
Nel caso di specie, la ricorrente, nelle pure copiose argomentazioni contenute nell'istanza di oscuramento e nel medesimo ricorso, ha ricondotto la segretezza delle informazioni indicate al fatto che le stesse sono espressione delle specifiche politiche e strategie aziendali ovvero sono riferite a dati organizzativi, logistici o patrimoniali propri dell'impresa.
In realtà, occorre considerare che le ragioni addotte a sostegno della segretezza delle informazioni indicate risultano generiche e comunque non sufficienti a confermarne il carattere.
Le informazioni contenute nelle offerte tecniche sono di per sé frutto delle politiche e delle strategie aziendali e, in particolare, dell'adattamento delle normali attività produttive e degli ordinari prodotti alle particolari esigenze della Stazione appaltante, espresse in relazione alla specifica gara, in ciò risiedendo il proprium della formulazione dell'offerta tecnica.
Non risultano rappresentati, invece, circostanziati e documentati elementi da cui desumere che le informazioni individuate siano espressione di particolari innovazioni, introdotte dall'impresa nel settore merceologico di riferimento, ignote agli altri operatori del comparto, idonee fornire alla stessa un vantaggio competitivo, oggetto di particolare tutela nel medesimo ambito aziendale al fine di impedirne la divulgazione.
In sostanza, non risulta dimostrato che le informazioni indicate derivino da particolari studi o investimenti, che pertanto non siano già note nell'ambito del settore di mercato, che siano quindi suscettibili di sfruttamento economico esclusivo con conseguente vantaggio competitivo e che siano oggetto di particolari misure di protezione già nell'ambito del contesto aziendale.
Pertanto, non risultando né specifiche né comprovate le affermazioni relative alla presenza di segreti tecnici o commerciali nell'ambito dell'offerta, ne deve essere esclusa la sussistenza, con la conseguenza che risulta prevalente l'interesse degli altri N. 00049/2026 REG.RIC.
concorrenti alla conoscenza della documentazione di offerta, specie laddove si consideri che tale conoscenza risulta indispensabile al fine di verificare se i criteri di valutazione siano stati correttamente applicati dalla Stazione appaltante e quindi siano stati correttamente attribuiti i punteggi relativi ai singoli criteri.
La conoscenza delle informazioni che la ricorrente intende sottrarre all'accesso risulta infatti indispensabile al fine di verificare la corretta applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'ambito del disciplinare di gara e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle condizioni di numero, peso percentuale, rappresentatività, provenienza da filiera corta, da chilometro zero o da agricoltura sociale dei prodotti alimentari, della mera presenza nell'organizzazione aziendale ed effettività delle caratteristiche dei veicoli a trazione elettrica, del numero delle colonnine di erogazione dell'acqua e della rispondenza alle caratteristiche richieste, dell'effettivo impegno al riassorbimento del personale, dell'effettivo impegno all'assunzione di nuove risorse rientranti nell'ambito dell'occupazione giovanile e femminile e dell'esatta misura percentuale (superiore al minimo previsto dal disciplinare), della meritevolezza del progetto organizzativo e di corretta alimentazione presentato.
In mancanza di tali informazioni, risulterebbe assolutamente impossibile la verifica della correttezza dei punteggi attribuiti e la tutela in giudizio della posizione degli altri concorrenti, considerato altresì che la ricorrente chiede l'oscuramento quasi integrale delle 20 pagine di offerta, residuando soltanto informazioni minime o comunque non riferite alla specifica proposta formulata.
7. Non può dirsi diversamente per le informazioni relative ai criteri 2, 3, 5 e 6, riferite ai contratti con i fornitori o i subfornitori.
Neppure con riferimento a tali elementi la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di un segreto commerciale ovvero di una informazione non già conosciuta o conoscibile, avente valore economico per il vantaggio competitivo che ne deriva e oggetto di specifica tutela aziendale. N. 00049/2026 REG.RIC.
Occorre peraltro considerare che le informazioni relative alla identificazione dei fornitori e alla localizzazione dei siti produttivi attengono specificamente alla verifica dell'effettività dell'offerta di prodotti a chilometro zero o a filiera corta, oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
Come afferma TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 29 dicembre 2025, n. 8458,
“proprio l'individuazione dei fornitori e l'indicazione delle condizioni dagli stessi praticate rappresentano elementi giustificativi della verifica di congruità svolta dalla
Stazione appaltante e come tali vanno resi trasparenti. Né l'oscuramento generale dei nominativi dei fornitori è pretesa astrattamente tutelabile … in quanto tale richiesta
è estranea alle fattispecie derogatorie al diritto di accesso previste dagli artt. 35 e 36
D.Lgs. 36/2023, essendo da escludersi che tali dati siano genericamente ascrivibili a segreti tecnici o commerciali, in relazione al cui oscuramento parte ricorrente può vantare un generico affidamento (cfr. art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023)”.
Allo stesso modo le informazioni relative al processo di gestione del servizio, alla pianificazione, alla produzione, alla distribuzione e al monitoraggio, riportate nell'ambito dell'offerta tecnica in relazione al criterio n. 8, oltre a non risultare espressione di una segreta attività di strutturazione della organizzazione aziendale, appaiono indispensabili ai fini della valutazione della correttezza dell'attività valutativa compiuta dalla Stazione appaltante, posto che il citato criterio impone di apprezzare proprio il progetto relativo alla erogazione del servizio nel suo complesso.
8. Il ricorso è infondato anche nella parte in cui lamenta il mancata accoglimento dell'istanza di oscuramento delle informazioni contenute nell'ambito della documentazione prodotta in sede di verifica di anomalia.
L'Amministrazione, nonostante il tenore della parte del provvedimento dedicata alla ricorrente, ha in realtà provveduto anche su tale istanza, come risulta dall'oggetto e come unanimemente ritenuto dalle parti. N. 00049/2026 REG.RIC.
Le argomentazioni poste a sostegno dell'istanza di oscuramento, tuttavia, non fanno riferimento a informazioni specifiche né all'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale ma genericamente al know how dell'azienda, al carattere strategico dei fornitori, a condizioni contrattuali riservate.
Il mancato riferimento a informazioni specifiche e l'assenza di elementi atti a dimostrarne la segretezza impedisce di sottrarre l'intera documentazione all'ostensione.
Peraltro la pretesa della ricorrente si tradurrebbe nell'impossibilità per gli altri concorrenti di verificare la correttezza del giudizio di congruità espresso dalla
Stazione appaltante.
9. Infine e in via generale, occorre rammentare che “generiche ed immotivate ragioni di segretezza industriale e commerciale (che per legge devono essere motivate e comprovate) appaiono difficilmente riferibili ad un settore, come quello della ristorazione, caratterizzato dalla standardizzazione delle filiere e dei contratti commerciali (cfr. ancora T.a.r. Toscana, sez. IV, n. 1035/2024)” (cfr. TAR Lazio -
Roma, sez. I, 14 gennaio 2025, n. 584).
10. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Alla luce delle peculiarità del caso di specie, evidenziate in motivazione, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. N. 00049/2026 REG.RIC.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV AP, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele SI, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele SI LV AP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/03/2026
N. 00461 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00049/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2026, proposto dalla Althea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Massimino Crisci, Sandro Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00049/2026 REG.RIC.
Ristonet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AO SO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
Noi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice RI, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
Vivenda s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determina prot. A4E3F1D-REG_PROT_UFF-D105073 del 29.12.2025, comunicata in pari data, recante oggetto “Affidamento del servizio di refezione scolastica biologica e sostenibile nelle scuole del territorio comunale - anno scolastico
2025/2026 - CIG: B8080D2245 - Comunicazione Aggiudicazione - giusta determinazione n. 1965 del 23/12/2025 - Determinazioni assunte in merito alle richieste di oscuramento dell'offerta tecnica e dei giustificativi dell'offerta anomala” del Comune di Battipaglia - Settore Amministrativo-Servizio Politiche Scolastiche, in persona del Responsabile unico del Progetto, nella parte in cui ha disposto il rigetto della richiesta di oscuramento dell'offerta presentata da Althea s.r.l. nell'ambito della procedura selettiva de qua;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia, della Ristonet e della Noi;
Visti tutti gli atti della causa; N. 00049/2026 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Raffaele
SI e uditi per le parti i difensori Massimino Crisci, Sabato Criscuolo, Felice
RI, AO SO;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato l'8 gennaio 2026, la ricorrente impugna la determinazione del 29 dicembre 2025 con cui l'Amministrazione comunale ha rigettato l'istanza di oscuramento presentata nell'ambito della procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica, di cui la ricorrente è risultata aggiudicataria.
Con la predetta determinazione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto l'istanza proposta “generica, non specifica e non sufficientemente motivata e comprovata in ordine all'esistenza di segreti tecnici e commerciali (come definiti dall'art. 98 del D.
Lgs. 30/2005) che si intendono tutelare, limitandosi ad una mera ed indimostrata affermazione tesa a ricomprendere alcune informazioni sul patrimonio aziendale e/o nella peculiarità dell'offerta. Tant'è che l'offerta oscurata, si è limitata per la quasi totalità dei suoi contenuti, a riportare esclusivamente i titoli, senza circostanziare le relative parti e/o elementi costituenti segreto e senza fornire una adeguata motivazione”.
2. La ricorrente deduce, facendo riferimento sia all'istanza di oscuramento presentata in relazione all'offerta tecnica sia a quella presentata in relazione alla documentazione prodotta in sede di verifica di anomalia, la violazione l'art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023
e dell'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005, evidenziando la presenza di dati commerciali facenti parte del know how aziendale, la non indispensabilità delle informazioni ai fini della difesa in giudizio dei controinteressati, la necessità di un bilanciamento tra esigenze di trasparenza e di riservatezza nonché il carattere specifico e motivato N. 00049/2026 REG.RIC.
dell'istanza di oscuramento, a cui non ha fatto seguito una altrettanto motivata valutazione dell'Amministrazione.
3. Si è costituita l'Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Si sono costituite due delle tre ulteriori imprese che hanno partecipato alla procedura, classificandosi in posizioni successive rispetto a quella della ricorrente.
5. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato nella parte in cui contesta il rigetto della richiesta di oscuramento del contenuto dell'offerta tecnica.
Occorre premettere che la previsione di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 assicura, nell'immediatezza dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione, a tutti i concorrenti, la disponibilità dell'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario, dei verbali e degli atti di gara e, ai primi cinque classificati, la reciproca disponibilità delle relative offerte, imponendo alla Stazione appaltante di assumere e comunicare contestualmente le determinazioni di accoglimento o di rigetto delle eventuali istanze di oscuramento delle offerte presentate dai medesimi concorrenti.
La disposizione palesa un obiettivo di massima anticipazione della conoscibilità di tali documenti e determinazioni, in ragione di una esigenza non solo di trasparenza delle attività e degli atti di gara ma anche di tutela dei concorrenti, al fine di consentire agli stessi di valutare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e la possibilità di procedere alla relativa contestazione.
Ai fini dell'assunzione delle determinazioni relative alle istanze di oscuramento, oggetto del rito “super accelerato” disciplinato dall'art. 36, commi 4, 7 e 8 del citato decreto (applicato infatti al presente giudizio), l'Amministrazione deve verificare innanzitutto che l'operatore economico abbia segnalato la sussistenza di informazioni costituenti segreto tecnico o commerciale, poi che il medesimo operatore abbia adeguatamente motivato e comprovato tale affermazione; la medesima N. 00049/2026 REG.RIC.
Amministrazione deve quindi valutare la sussistenza effettiva di tale segreto e provvedere al bilanciamento delle esigenze di tutela del segreto e di quelle di trasparenza, funzionali a un pieno esercizio del diritto di difesa da parte degli altri concorrenti.
La giurisprudenza è concorde nel definire segreto tecnico o commerciale le informazioni che “riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara (il know how), vale a dire l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui
l'ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprietà industriale)" (cfr. TAR Lazio -Roma, sez. III, 23 dicembre
2024, n. 23395).
Tuttavia “nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione. È dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare
l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni
o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231). N. 00049/2026 REG.RIC.
Di conseguenza, l'ostensione non può essere impedita adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto, da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 e 99 del d.lgs.
n. 30 del 2005.
L'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, in particolare, individua i caratteri e le condizioni che consentono di identificare un segreto tecnico o commerciale; deve trattarsi di informazioni: a) segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) aventi valore economico in quanto segrete; c) sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
È a tali elementi, oltre che agli istituti tutelati dal medesimo decreto, che la motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente deve fare riferimento, non potendo l'operatore economico limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere alcune informazioni nel patrimonio aziendale o nelle peculiarità dell'offerta.
Infatti, il citato art. 98 “prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico
- industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231). N. 00049/2026 REG.RIC.
Nel caso di specie, la ricorrente, nelle pure copiose argomentazioni contenute nell'istanza di oscuramento e nel medesimo ricorso, ha ricondotto la segretezza delle informazioni indicate al fatto che le stesse sono espressione delle specifiche politiche e strategie aziendali ovvero sono riferite a dati organizzativi, logistici o patrimoniali propri dell'impresa.
In realtà, occorre considerare che le ragioni addotte a sostegno della segretezza delle informazioni indicate risultano generiche e comunque non sufficienti a confermarne il carattere.
Le informazioni contenute nelle offerte tecniche sono di per sé frutto delle politiche e delle strategie aziendali e, in particolare, dell'adattamento delle normali attività produttive e degli ordinari prodotti alle particolari esigenze della Stazione appaltante, espresse in relazione alla specifica gara, in ciò risiedendo il proprium della formulazione dell'offerta tecnica.
Non risultano rappresentati, invece, circostanziati e documentati elementi da cui desumere che le informazioni individuate siano espressione di particolari innovazioni, introdotte dall'impresa nel settore merceologico di riferimento, ignote agli altri operatori del comparto, idonee fornire alla stessa un vantaggio competitivo, oggetto di particolare tutela nel medesimo ambito aziendale al fine di impedirne la divulgazione.
In sostanza, non risulta dimostrato che le informazioni indicate derivino da particolari studi o investimenti, che pertanto non siano già note nell'ambito del settore di mercato, che siano quindi suscettibili di sfruttamento economico esclusivo con conseguente vantaggio competitivo e che siano oggetto di particolari misure di protezione già nell'ambito del contesto aziendale.
Pertanto, non risultando né specifiche né comprovate le affermazioni relative alla presenza di segreti tecnici o commerciali nell'ambito dell'offerta, ne deve essere esclusa la sussistenza, con la conseguenza che risulta prevalente l'interesse degli altri N. 00049/2026 REG.RIC.
concorrenti alla conoscenza della documentazione di offerta, specie laddove si consideri che tale conoscenza risulta indispensabile al fine di verificare se i criteri di valutazione siano stati correttamente applicati dalla Stazione appaltante e quindi siano stati correttamente attribuiti i punteggi relativi ai singoli criteri.
La conoscenza delle informazioni che la ricorrente intende sottrarre all'accesso risulta infatti indispensabile al fine di verificare la corretta applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'ambito del disciplinare di gara e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle condizioni di numero, peso percentuale, rappresentatività, provenienza da filiera corta, da chilometro zero o da agricoltura sociale dei prodotti alimentari, della mera presenza nell'organizzazione aziendale ed effettività delle caratteristiche dei veicoli a trazione elettrica, del numero delle colonnine di erogazione dell'acqua e della rispondenza alle caratteristiche richieste, dell'effettivo impegno al riassorbimento del personale, dell'effettivo impegno all'assunzione di nuove risorse rientranti nell'ambito dell'occupazione giovanile e femminile e dell'esatta misura percentuale (superiore al minimo previsto dal disciplinare), della meritevolezza del progetto organizzativo e di corretta alimentazione presentato.
In mancanza di tali informazioni, risulterebbe assolutamente impossibile la verifica della correttezza dei punteggi attribuiti e la tutela in giudizio della posizione degli altri concorrenti, considerato altresì che la ricorrente chiede l'oscuramento quasi integrale delle 20 pagine di offerta, residuando soltanto informazioni minime o comunque non riferite alla specifica proposta formulata.
7. Non può dirsi diversamente per le informazioni relative ai criteri 2, 3, 5 e 6, riferite ai contratti con i fornitori o i subfornitori.
Neppure con riferimento a tali elementi la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di un segreto commerciale ovvero di una informazione non già conosciuta o conoscibile, avente valore economico per il vantaggio competitivo che ne deriva e oggetto di specifica tutela aziendale. N. 00049/2026 REG.RIC.
Occorre peraltro considerare che le informazioni relative alla identificazione dei fornitori e alla localizzazione dei siti produttivi attengono specificamente alla verifica dell'effettività dell'offerta di prodotti a chilometro zero o a filiera corta, oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
Come afferma TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 29 dicembre 2025, n. 8458,
“proprio l'individuazione dei fornitori e l'indicazione delle condizioni dagli stessi praticate rappresentano elementi giustificativi della verifica di congruità svolta dalla
Stazione appaltante e come tali vanno resi trasparenti. Né l'oscuramento generale dei nominativi dei fornitori è pretesa astrattamente tutelabile … in quanto tale richiesta
è estranea alle fattispecie derogatorie al diritto di accesso previste dagli artt. 35 e 36
D.Lgs. 36/2023, essendo da escludersi che tali dati siano genericamente ascrivibili a segreti tecnici o commerciali, in relazione al cui oscuramento parte ricorrente può vantare un generico affidamento (cfr. art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023)”.
Allo stesso modo le informazioni relative al processo di gestione del servizio, alla pianificazione, alla produzione, alla distribuzione e al monitoraggio, riportate nell'ambito dell'offerta tecnica in relazione al criterio n. 8, oltre a non risultare espressione di una segreta attività di strutturazione della organizzazione aziendale, appaiono indispensabili ai fini della valutazione della correttezza dell'attività valutativa compiuta dalla Stazione appaltante, posto che il citato criterio impone di apprezzare proprio il progetto relativo alla erogazione del servizio nel suo complesso.
8. Il ricorso è infondato anche nella parte in cui lamenta il mancata accoglimento dell'istanza di oscuramento delle informazioni contenute nell'ambito della documentazione prodotta in sede di verifica di anomalia.
L'Amministrazione, nonostante il tenore della parte del provvedimento dedicata alla ricorrente, ha in realtà provveduto anche su tale istanza, come risulta dall'oggetto e come unanimemente ritenuto dalle parti. N. 00049/2026 REG.RIC.
Le argomentazioni poste a sostegno dell'istanza di oscuramento, tuttavia, non fanno riferimento a informazioni specifiche né all'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale ma genericamente al know how dell'azienda, al carattere strategico dei fornitori, a condizioni contrattuali riservate.
Il mancato riferimento a informazioni specifiche e l'assenza di elementi atti a dimostrarne la segretezza impedisce di sottrarre l'intera documentazione all'ostensione.
Peraltro la pretesa della ricorrente si tradurrebbe nell'impossibilità per gli altri concorrenti di verificare la correttezza del giudizio di congruità espresso dalla
Stazione appaltante.
9. Infine e in via generale, occorre rammentare che “generiche ed immotivate ragioni di segretezza industriale e commerciale (che per legge devono essere motivate e comprovate) appaiono difficilmente riferibili ad un settore, come quello della ristorazione, caratterizzato dalla standardizzazione delle filiere e dei contratti commerciali (cfr. ancora T.a.r. Toscana, sez. IV, n. 1035/2024)” (cfr. TAR Lazio -
Roma, sez. I, 14 gennaio 2025, n. 584).
10. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Alla luce delle peculiarità del caso di specie, evidenziate in motivazione, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. N. 00049/2026 REG.RIC.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV AP, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele SI, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele SI LV AP
IL SEGRETARIO