CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.577/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.82/2024 pubblicata in data 19 marzo 2024 promossa con ricorso depositato in data 12 settembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta certificato dell'avv. Carlo
Zoli che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Chiara Ceccolini come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
In persona dei rispettivi legali rappresentanti elettivamente domiciliati a Bologna via Testoni n.6 presso l'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: graduatorie
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/09/2025,
1 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 del , dell' Controparte_1 Controparte_3 dell' e dell'
[...] Controparte_2 [...]
e per l'effetto dichiarava il suo diritto Controparte_4 all'attribuzione della carta docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e rigettava il ricorso per il resto.
In tale ricorso chiedeva che fosse accertato il suo diritto Parte_1 all'assegnazione della supplenza annuale sino al 31 agosto 2024, o fino al termine delle attività didattiche al 30.6.2024, per la classe di concorso A045
(“Scienze Economiche Aziendali”) con un contratto a tempo determinato di n.
18 ore settimanali, come supplente di II fascia, plesso I.S.I.S.S. CP_2
(Scuola RNIS006001), il suo diritto all'ottenimento di 12 punti (classe
[...] di concorso A045 - “Scienze Economiche Aziendali”) connessi allo svolgimento dell'anno scolastico 2023/2024 e quindi al riconoscimento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio e il suo diritto al riconoscimento giuridico del servizio prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
Domandava, quindi, la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento in favore dello stesso di tutte le retribuzioni dovute a decorrere dal 1°.
9.2023 al
31.8.2024, pari all'importo complessivo di lordi € 25.424,83, comprensivi del rateo di 13.ma e del TFR o per i diversi periodi e nei diversi importi risultanti di giustizia ed, in via subordinata, la condanna delle stesse al pagamento in favore del medesimo al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in €
23.671,40, o in altra diversa somma ritenuta in via equitativa.
Chiedeva, infine, che le amministrazioni fossero condannate al risarcimento del danno professionale subito dallo stesso quantificato in complessivi € 18.937,12.
Domandava, inoltre, che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire
2 della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 e, quindi, per complessivi €
2.500,00 con conseguente condanna ad assegnargli la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici e gli importi indicati, o per il diverso periodo o importo risultante di giustizia ed in via subordinata la condanna del a corrispondergli il risarcimento del CP_1 danno pari alla somma dal valore nominale annuo della carta elettronica per ognuno degli anni scolastici sopra indicati, pari a € 2.500,00, o per il diverso periodo e/o importo risultante di giustizia.
Si costituivano le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso ed, in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda di stralciare il riconoscimento del bonus “carta docenti” dell'a.s. 2023/2024 non essendo stata assegnata alcuna supplenza, in ulteriore subordine rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello chiedendo la parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata.
In particolare domandava che la Corte d'appello in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza dichiarasse il diritto dello stesso all'assegnazione della supplenza annuale sino al 31 agosto 2024, o fino al termine delle attività didattiche al 30.6.2024, per la classe di concorso A045 (“Scienze Economiche
Aziendali”) con un contratto a tempo determinato di n. 18 ore settimanali, come supplente di II fascia, plesso I.S.I.S.S. (Scuola Controparte_2
RNIS006001), all'ottenimento di 12 punti (classe di concorso A045 - “Scienze
Economiche Aziendali”) connessi allo svolgimento dell'anno scolastico
2023/2024 e, quindi, al riconoscimento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio, al riconoscimento giuridico del servizio prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
Chiedeva, altresì, la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al pagamento in favore dello stesso di tutte le retribuzioni
3 dovute a decorrere dal 1°.
9.2023 al 31.8.2024, pari all'importo complessivo di lordi € 25.424,83, comprensivi del rateo di 13.ma e del TFR o per i diversi periodi e nei diversi importi dovessero risultare di giustizia ed in subordine al pagamento a suo favore del risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in € 23.671,40 o in altra diversa somma che sarà ritenuta in via equitativa.
Domandava, inoltre, la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno professionale subito dallo stesso quantificato in complessivi € 18.937,12 e l'accertamento del suo diritto ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, anche in relazione all'a.s.
2023/2024 con conseguente condanna.
Con il primo motivo di appello deduceva l'erronea interpretazione della disciplina di cui all'O.M. n.112/2022, la sua illegittima esclusione dal turno di nomina dell'8.9.2023 e la violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e meritocrazia.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che fosse erronea l'esclusione dell'anno 2023/2024 dal godimento del diritto ad usufruire della prestazione ex art. 1 comma 121 della legge n.107/2015
Si costituivano con memoria depositata in data 30 luglio 2025 le amministrazioni resistenti eccependo in via pregiudiziale la pretermissione dei controinteressati litisconsorti necessari e chiedendo, quindi, la declaratoria di nullità della sentenza appellata con conseguente rinvio della causa al tribunale ex art. 354 cpc
Domandavano, comunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 settembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si rileva che in primo grado parte appellante ha domandato l'assegnazione della supplenza annuale sino al 31 agosto 2024 o sino al termine delle attività didattiche al 30/06/2024 per cui è causa e il riconoscimento giuridico del relativo punteggio.
La decisione di primo grado, quindi, poteva incidere sulla posizione degli altri docenti inseriti in graduatoria.
Anche in grado di appello parte appellante ha chiesto l'accertamento del suo
4 diritto all'assegnazione della supplenza annuale e l'ottenimento di 12 punti
(classe di concorso A045- Scienze Economiche Aziendali) connessi all'anno scolastico 2023/2024 e al riconoscimento giuridico del servizio ai fini del punteggio e non si è limitata alla richiesta del risarcimento del danno patrimoniale.
Ne consegue, pertanto, che dal momento che sia in primo grado che in grado di appello parte appellante ha chiesto l'attribuzione del suddetto punteggio che ovviamente incide sulle graduatorie la decisione può incidere sulla posizione del personale docente iscritto nelle medesime graduatorie.
Orbene dagli atti di causa risulta che nel giudizio di primo grado non sono stati convenuti né è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati che potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo con la conseguenza che la deduzione sul punto delle amministrazioni appellate non è tardiva.
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, (Cass. civ.n. 23315/2020, 4665/2021,3134/2024) “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”
Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa, il Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella qui in esame, rilevando che nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie di interesse subirebbe una modifica a seguito della modifica di punteggio dell'appellante.
Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella
5 fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento di un maggior punteggio determina inevitabilmente una modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo richiesto.
La Suprema Corte ha, parimenti, più volte affermato la necessità di integrare il contraddittorio in fattispecie similari.
In particolare la Suprema Corte ( Cass. lav n. 28766/2018 n. 30425/2019) ha asserito che: “In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione.
(Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma
3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)”.
Nel caso qui in esame, il Giudice di prime cure non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nelle graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente.
Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, comma 1, c.p.c.
Le spese di questo grado del giudizio stanti i motivi della decisione vanno compensate tra le parti in causa.
Tenuto conto della natura di tale pronuncia non sussistono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.577/2024 così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati
2) Dispone ex art 354 c.p.c. la rimessione degli atti al Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna all'udienza dell' 11 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.577/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.82/2024 pubblicata in data 19 marzo 2024 promossa con ricorso depositato in data 12 settembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta certificato dell'avv. Carlo
Zoli che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Chiara Ceccolini come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
In persona dei rispettivi legali rappresentanti elettivamente domiciliati a Bologna via Testoni n.6 presso l'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATI
OGGETTO: graduatorie
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/09/2025,
1 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 del , dell' Controparte_1 Controparte_3 dell' e dell'
[...] Controparte_2 [...]
e per l'effetto dichiarava il suo diritto Controparte_4 all'attribuzione della carta docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e rigettava il ricorso per il resto.
In tale ricorso chiedeva che fosse accertato il suo diritto Parte_1 all'assegnazione della supplenza annuale sino al 31 agosto 2024, o fino al termine delle attività didattiche al 30.6.2024, per la classe di concorso A045
(“Scienze Economiche Aziendali”) con un contratto a tempo determinato di n.
18 ore settimanali, come supplente di II fascia, plesso I.S.I.S.S. CP_2
(Scuola RNIS006001), il suo diritto all'ottenimento di 12 punti (classe
[...] di concorso A045 - “Scienze Economiche Aziendali”) connessi allo svolgimento dell'anno scolastico 2023/2024 e quindi al riconoscimento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio e il suo diritto al riconoscimento giuridico del servizio prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
Domandava, quindi, la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento in favore dello stesso di tutte le retribuzioni dovute a decorrere dal 1°.
9.2023 al
31.8.2024, pari all'importo complessivo di lordi € 25.424,83, comprensivi del rateo di 13.ma e del TFR o per i diversi periodi e nei diversi importi risultanti di giustizia ed, in via subordinata, la condanna delle stesse al pagamento in favore del medesimo al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in €
23.671,40, o in altra diversa somma ritenuta in via equitativa.
Chiedeva, infine, che le amministrazioni fossero condannate al risarcimento del danno professionale subito dallo stesso quantificato in complessivi € 18.937,12.
Domandava, inoltre, che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire
2 della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss. 2019/2020;
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 e, quindi, per complessivi €
2.500,00 con conseguente condanna ad assegnargli la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, per gli anni scolastici e gli importi indicati, o per il diverso periodo o importo risultante di giustizia ed in via subordinata la condanna del a corrispondergli il risarcimento del CP_1 danno pari alla somma dal valore nominale annuo della carta elettronica per ognuno degli anni scolastici sopra indicati, pari a € 2.500,00, o per il diverso periodo e/o importo risultante di giustizia.
Si costituivano le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso ed, in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda di stralciare il riconoscimento del bonus “carta docenti” dell'a.s. 2023/2024 non essendo stata assegnata alcuna supplenza, in ulteriore subordine rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponeva appello chiedendo la parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata.
In particolare domandava che la Corte d'appello in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza dichiarasse il diritto dello stesso all'assegnazione della supplenza annuale sino al 31 agosto 2024, o fino al termine delle attività didattiche al 30.6.2024, per la classe di concorso A045 (“Scienze Economiche
Aziendali”) con un contratto a tempo determinato di n. 18 ore settimanali, come supplente di II fascia, plesso I.S.I.S.S. (Scuola Controparte_2
RNIS006001), all'ottenimento di 12 punti (classe di concorso A045 - “Scienze
Economiche Aziendali”) connessi allo svolgimento dell'anno scolastico
2023/2024 e, quindi, al riconoscimento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio, al riconoscimento giuridico del servizio prestato ai fini del punteggio maturato e maturando, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
Chiedeva, altresì, la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al pagamento in favore dello stesso di tutte le retribuzioni
3 dovute a decorrere dal 1°.
9.2023 al 31.8.2024, pari all'importo complessivo di lordi € 25.424,83, comprensivi del rateo di 13.ma e del TFR o per i diversi periodi e nei diversi importi dovessero risultare di giustizia ed in subordine al pagamento a suo favore del risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in € 23.671,40 o in altra diversa somma che sarà ritenuta in via equitativa.
Domandava, inoltre, la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, al risarcimento del danno professionale subito dallo stesso quantificato in complessivi € 18.937,12 e l'accertamento del suo diritto ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, anche in relazione all'a.s.
2023/2024 con conseguente condanna.
Con il primo motivo di appello deduceva l'erronea interpretazione della disciplina di cui all'O.M. n.112/2022, la sua illegittima esclusione dal turno di nomina dell'8.9.2023 e la violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e meritocrazia.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che fosse erronea l'esclusione dell'anno 2023/2024 dal godimento del diritto ad usufruire della prestazione ex art. 1 comma 121 della legge n.107/2015
Si costituivano con memoria depositata in data 30 luglio 2025 le amministrazioni resistenti eccependo in via pregiudiziale la pretermissione dei controinteressati litisconsorti necessari e chiedendo, quindi, la declaratoria di nullità della sentenza appellata con conseguente rinvio della causa al tribunale ex art. 354 cpc
Domandavano, comunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza dell'11 settembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Si rileva che in primo grado parte appellante ha domandato l'assegnazione della supplenza annuale sino al 31 agosto 2024 o sino al termine delle attività didattiche al 30/06/2024 per cui è causa e il riconoscimento giuridico del relativo punteggio.
La decisione di primo grado, quindi, poteva incidere sulla posizione degli altri docenti inseriti in graduatoria.
Anche in grado di appello parte appellante ha chiesto l'accertamento del suo
4 diritto all'assegnazione della supplenza annuale e l'ottenimento di 12 punti
(classe di concorso A045- Scienze Economiche Aziendali) connessi all'anno scolastico 2023/2024 e al riconoscimento giuridico del servizio ai fini del punteggio e non si è limitata alla richiesta del risarcimento del danno patrimoniale.
Ne consegue, pertanto, che dal momento che sia in primo grado che in grado di appello parte appellante ha chiesto l'attribuzione del suddetto punteggio che ovviamente incide sulle graduatorie la decisione può incidere sulla posizione del personale docente iscritto nelle medesime graduatorie.
Orbene dagli atti di causa risulta che nel giudizio di primo grado non sono stati convenuti né è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati che potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo con la conseguenza che la deduzione sul punto delle amministrazioni appellate non è tardiva.
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, (Cass. civ.n. 23315/2020, 4665/2021,3134/2024) “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”
Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa, il Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella qui in esame, rilevando che nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie di interesse subirebbe una modifica a seguito della modifica di punteggio dell'appellante.
Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella
5 fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento di un maggior punteggio determina inevitabilmente una modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo richiesto.
La Suprema Corte ha, parimenti, più volte affermato la necessità di integrare il contraddittorio in fattispecie similari.
In particolare la Suprema Corte ( Cass. lav n. 28766/2018 n. 30425/2019) ha asserito che: “In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione.
(Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma
3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)”.
Nel caso qui in esame, il Giudice di prime cure non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nelle graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente.
Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, comma 1, c.p.c.
Le spese di questo grado del giudizio stanti i motivi della decisione vanno compensate tra le parti in causa.
Tenuto conto della natura di tale pronuncia non sussistono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.577/2024 così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati
2) Dispone ex art 354 c.p.c. la rimessione degli atti al Tribunale di Rimini in funzione di giudice del lavoro
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna all'udienza dell' 11 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7