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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6377/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE GIORGI ANGELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “
1. Accertare e dichiarare il diritto ad ottenere sulla pensione n. 003-
410020063341 Cat. SO., l'A.N.F. monoparentale di cui alla tabella 19, con il riconoscimento da luglio
2019 a giugno 2020 e, per l'effetto 2. Condannare l' al pagamento delle somme spettanti CP_1 comprensive degli accessori di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo”.
L' ha chiesto: “dichiararsi la cessata materia del contendere”, deducendo che “solo per un CP_1 errore materiale la pensione era stata ricalcolata per il beneficio richiesto con decorrenza successiva rispetto ai 5 anni di prescrizione richiesti. Si è già provveduto a comunicare avvenuta riliquidazione al procuratore della parte con richiesta di domanda Rate maturate e non riscosse in quanto la pensionata è deceduta in gennaio 2025”.
Nelle note scritte, la ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che, con provvedimento del 12.02.2025, l ha provveduto a liquidare la CP_1 somma di € 634,92 oggetto di ricorso e, pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite vanno poste a carico dell secondo soccombenza virtuale, in quanto l CP_1 CP_1 ha provveduto a liquidare la prestazione dopo la notifica del ricorso.
1 Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza della fase istruttoria e/o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/05/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6377/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE GIORGI ANGELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “
1. Accertare e dichiarare il diritto ad ottenere sulla pensione n. 003-
410020063341 Cat. SO., l'A.N.F. monoparentale di cui alla tabella 19, con il riconoscimento da luglio
2019 a giugno 2020 e, per l'effetto 2. Condannare l' al pagamento delle somme spettanti CP_1 comprensive degli accessori di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo”.
L' ha chiesto: “dichiararsi la cessata materia del contendere”, deducendo che “solo per un CP_1 errore materiale la pensione era stata ricalcolata per il beneficio richiesto con decorrenza successiva rispetto ai 5 anni di prescrizione richiesti. Si è già provveduto a comunicare avvenuta riliquidazione al procuratore della parte con richiesta di domanda Rate maturate e non riscosse in quanto la pensionata è deceduta in gennaio 2025”.
Nelle note scritte, la ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna alle spese.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto dagli atti risulta che, con provvedimento del 12.02.2025, l ha provveduto a liquidare la CP_1 somma di € 634,92 oggetto di ricorso e, pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite vanno poste a carico dell secondo soccombenza virtuale, in quanto l CP_1 CP_1 ha provveduto a liquidare la prestazione dopo la notifica del ricorso.
1 Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza della fase istruttoria e/o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/05/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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