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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1525 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 22 maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(P. I.V.A.: ; C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Milano
(MI), Piazza Tre Torri, n. 3 ed elettivamente domiciliata in Milano, via San
Pietro all'Orto, n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco Grassia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
pagina1 di 14 (C.F. e P. I.V.A.: Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede P.IVA_3
legale in Roma, Viale Aventino, n. 36 ed elettivamente domiciliata in
Milano, Via Lentasio n. 9, presso lo studio degli avvocati Paolo Martinello
e Anna Silvia Soravia, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 4697/2022, pubblicata il 3 maggio 2024 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 15955/2020 r.g.
OGGETTO: Agenzia
Conclusioni:
Per l'appellante principale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: 1. Nel merito: Riformare totalmente per le ragioni in narrativa la sentenza n. 4697/2024 in data 1.5.2024, pubblicata il 3.5.2024, non notificata, resa dal Tribunale di Milano, Sez. XI civile, G.U. Dott.ssa Attardo, nel procedimento Rg. 15955/2020, nella parte in cui “condanna
a versare a euro 226.560,09 a titolo Parte_1 Controparte_1 di provvigioni per il periodo 1/7/2013–30/6/2016; € 77.075,76 a titolo di provvigioni per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2019; euro € 3.036,36 per indennità ex art. 32 A.N.A. 2003 per il periodo 1/07/2013- 30/06/2019; euro € 6.900,70 per indennità ex art. 13 per il periodo 1/7/2013 CP_2
30/06/2019; euro € 6.166,73 ex art. 12/A 2003 per il periodo CP_2
1/7/2013 - 30/06/2019, oltre interessi come in motivazione;
condanna
a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 28.000,00, per compensi, oltre
pagina2 di 14 accessori di legge”; per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: nel merito: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria a) Si oppone alle istanze avversarie, per le motivazioni espressa nella memoria n. 3, ribadendo il rifiuto del contraddittorio sulle nuove prospettazioni fattuali avversarie. b) Reitera la richiesta di ammettere i seguenti capitoli di prova, senza invertirne l'onere:
1. Vero che dal 2006 aveva pubblicato una circolare interna Pt_1 diretta a tutte le agenzie e dalle medesime conoscibile, la n. 26/2006 (come da doc. 2 con n. 3 allegati fascicolo che si rammostra al teste), che Pt_1 regolava le modalità di partecipazione alle gare pubbliche e che prevedeva che le istanze di partecipazione alle gare pubbliche dovevano pervenire all'apposito Ufficio della Compagnia almeno 15 giorni prima della gara, con diritto di prelazione per l'Agenzia già delegata, da esercitarsi almeno 8 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione interna del medesimo bando di gara. In difetto, la prelazione sarebbe decaduta e la partecipazione alla gara sarebbe stata assegnata alla prima agenzia che ne avesse fatto richiesta.
2. Vero che a metà marzo 2013 avviò la procedura interna per Pt_1 la partecipazione alla gara EN (come da bando con gli allegati-doc. 3 fascicolo che si rammostra al teste) entro la data ultima del Pt_1
10/4/2013. 3. Vero che –non avendo presentato nei termini istanza di CP_1 partecipazione- Allianz delegò l'altra Agenzia che aveva CP_3 presentato tempestiva istanza. A testi Dott. Dott. , presso Testimone_1 Testimone_2
sede di Roma. Pt_1
4. Vero che la transazione del 16.1.2015 (doc. 7 fascicolo Pt_1 venne sottoscritta tra le parti per compensare delle presunte CP_1 perdite subite per effetto della vicenda polizza EN. A testi Dott. , Roma;
Dott. , Testimone_3 Testimone_2
Roma. I testi indicati ( e ) potranno Tes_1 Tes_3 Tes_2 eventualmente deporre anche a prova contraria sui capitoli avversari, alla cui ammissione ci si oppone comunque.
2. Rigettare l'appello incidentale avversario, perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così decidere:
pagina3 di 14 - in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 4697/2024 depositata in data 01.05.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione XI civile, Dott.ssa Attardo,
- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate da
Parte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale di
[...] ex art. 343 c.p.c., in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1
4697/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI civile, Dott.ssa Attardo, condannare al pagamento degli interessi di mora Parte_1 sulle somme riconosciute come dovute alla nel Controparte_1 giudizio di primo grado,
- con vittoria di spese di lite relativamente a tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese, CPA ed IVA”.
pagina4 di 14
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4697/2024, pubblicata il 3 maggio 2024, il Tribunale di
Milano ha deciso la causa instaurata da nei confronti Controparte_1
di (per conto della quale l'attrice aveva gestito l'Agenzia Parte_1 Pt_1
Roma Aventino, in virtù di mandato conferito in data 1 aprile 2006), volta
[...]
a conseguire la condanna della società convenuta: a) al pagamento della complessiva somma di denaro di euro 466.656,98, a titolo di provvigioni spettanti all'attrice sulla polizza ENAV per il periodo dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2019;
b) al pagamento della somma di denaro di euro 33.295,66, a titolo di differenze a credito spettanti all'agente sull'indennità di cessazione del rapporto ramo trasporti
(ex art. 32 A.N.A. 2003), sull'indennità sostitutiva del preavviso (ex art. 13
A.N.A. 2003) e sulla somma aggiuntiva (ex art. 12 A.N.A. 2003), per avere illegittimamente ed unilateralmente trasferito la polizza ENAV ad Parte_1
altra rappresentanza di Roma, estromettendo l'agente Controparte_1
[...]
Con la richiamata sentenza il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, condannando a corrispondere ad le Parte_1 Controparte_1
seguenti somme di denaro: euro 226.560,09 a titolo di provvigioni per il periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2016; euro 77.075,76 a titolo di provvigioni per il periodo 1 luglio 2016 – 30 giugno 2019; euro 3.036,36 per indennità ex art. 32 A.N.A. 2003 per il periodo 1 luglio
2013 – 30 giugno 2019; euro 6.900,70 per indennità ex art. 13 A.N.A. 2003 per il periodo 1 luglio
2013 – 30 giugno 2019; euro 6.166,73 ex art. 12/A A.N.A. 2003 per il periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2019; il tutto oltre interessi.
Ha, quindi, condannato il convenuto soccombente a rimborsare alla parte attrice le spese processuali e ha posto definitivamente a suo carico anche il compenso del consulente tecnico d'ufficio.
Il Giudice di prime cure ha preliminarmente rilevato che la transazione del
16 gennaio 2015, invocata dalla parte convenuta per asserire che l'insorgenda lite pagina5 di 14 relativa alla vicenda ENAV era stata con essa definitivamente composta, non ha attinenza con la presente controversia, in quanto riguardante una vicenda diversa e, precisamente, lo storno di clienti da parte di un ex subagente dell'attrice
) a favore di altre agenzie e a danno di Persona_1 Pt_1 [...]
Controparte_1
In particolare, ha precisato che l'attrice aveva depositato documentazione probatoria in merito e che la convenuta non aveva contestato “[...] la riconducibilità della transazione a vicenda diversa da quella di cui è causa, limitandosi a ripetere quanto già affermato [...]”; ha, pertanto, ritenuto provata documentalmente e ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., la tesi attorea, cioè che la transazione fosse estranea alla vicenda ENAV.
Il Tribunale ha, poi, evidenziato che la società convenuta non ha provato le circostanze poste a fondamento delle proprie eccezioni, cioè che l'assegnazione della polizza ENAV ad altra agenzia rivale derivasse dalla mancata partecipazione di alla gara interna, tra agenzie, prevista dalla Controparte_1
circolare n. 26 del 2006, nonché dal mancato esercizio, da parte dell'attrice, del diritto di prelazione nel termine prestabilito dalla citata circolare.
In particolare, ha osservato, da un lato, che “non ha versato Parte_1
in atti alcun documento, idoneo a dimostrare elementi quali l'effettivo svolgimento della gara, ai sensi della Circolare del 2006, il dies a quo dei relativi termini, la partecipazione dell'altra agenzia alla gara, l'aggiudicazione della stessa ecc.”; dall'altro lato, che non è stato messo in dubbio, in quanto non contestato, che fosse “l'agenzia tramite la quale Controparte_1 ha partecipato alla gara del 2008 di ENAV, vincendola”. Pt_1
Il giudice di prime cure ha precisato che “L'agente, infatti, ha
“procacciato” il cliente originariamente, nel 2008, peraltro in conformità con il contratto tra preponente ed agente, nell'allegato ove le parti hanno stabilito la zona di esclusiva dell'agente”.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, evidenziato come, relativamente al periodo 2016-2019, “non risulta né allegato né provato da su cui Pt_1
incombe il relativo onere, che siano intervenute vicende idonee a interrompere la continuità del rapporto contrattuale tra ENAV e di talché si deve ritenere Pt_1
Part provato che il rapporto contrattuale tra ENAV e la di cui ha fatto Pt_1
pagina6 di 14 parte, sia proseguito senza soluzione di continuità fino alla data di cessazione dell'attività dell'agente”.
Ritenendo che non avesse provato che l'assegnazione del Parte_1
contratto ad altra agenzia fosse avvenuta nel rispetto delle proprie regole interne, riportate nella Circolare n. 26/2006, il giudice di prime cure ha considerato illegittima detta assegnazione e, conseguentemente, ha riconosciuto spettanti alla parte attrice le differenze provvigionali relative al periodo dal 2013 al 2019 e le relative indennità, come determinate dal consulente tecnico d'ufficio, dott.
nella propria relazione depositata il 30 settembre 2023. Persona_2
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 maggio 2024, Pt_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha sollecitato l'integrale
[...]
riforma.
Tempestivamente costituitasi in giudizio il 2 luglio 2024,
[...] ha confutato i motivi dell'appello, chiedendone il rigetto e ha Controparte_1
proposto appello incidentale affidato ad un unico motivo.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo ha, altresì, depositato memoria di replica Controparte_1
entro il successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato con il medesimo provvedimento.
L'appello principale di Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante principale formula due distinti profili di censura.
Con un primo profilo di censura deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., affermando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha più volte affermato che sarebbe stata illegittimamente esclusa Controparte_1
dalla nuova gara d'appalto per l'assegnazione della polizza ENAV e che Pt_1
non avrebbe provato le proprie contrarie affermazioni.
[...]
Precisa che la polizza ENAV non è mai stata soggetta a normale acquisizione previa trattativa tra le parti, ma, per la natura del contraente, a gara pagina7 di 14 pubblica;
che, dunque, non ha procurato alcun affare Controparte_1
alla compagnia di assicurazioni e nemmeno ha acquisito il diritto Parte_1
alla continuità del rapporto, salva la prelazione.
Spiega che, una volta vinta la gara dall' costituita tra Pt_2 CP_4
e era stata sottoscritta una polizza triennale, che era stata CP_5 Parte_1
poi prorogata per un biennio e che a fronte di ciò Controparte_1
aveva sempre percepito le provvigioni.
Deduce, altresì, che nel 2013, venuta a scadere la precedente polizza, era stata indetta da EN nuova gara pubblica per l'assegnazione di nuova polizza triennale e l'aggiudicazione era stata a favore dell'unica offerente, CP_4 facente parte dell' di cui era parte al 15%, come peraltro Pt_2 Parte_1
riconosciuto nella stessa sentenza gravata.
Afferma che dal 2006 aveva pubblicato una circolare interna, Parte_1
n. 26/2006 (vigente per la prima e la seconda gara), diretta a tutte le agenzie, che regolava le modalità di partecipazione alle gare pubbliche;
che in base ad essa le istanze di partecipazione alle gare pubbliche dovevano pervenire all'apposito ufficio della compagnia almeno quindici giorni prima della gara, con diritto di prelazione per l'agenzia già delegata, da esercitarsi almeno otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione interna del medesimo bando di gara;
che, in difetto, la prelazione sarebbe decaduta e la partecipazione alla gara sarebbe stata assegnata alla prima agenzia che ne avesse fatto richiesta;
che a metà marzo 2013 aveva avviato la procedura interna per la partecipazione alla gara Parte_1
entro la data ultima del 10 aprile 2013; che non Controparte_1
aveva presentato nei termini istanza di partecipazione e, dunque, Parte_1
aveva delegato altra agenzia ( che aveva presentato tempestiva CP_3
istanza.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, è onere di provare di aver esercitato la prelazione e di Controparte_1
aver, poi, partecipato alla gara e che, pertanto, la sentenza impugnata ha ribaltato le norme sull'onere probatorio, con violazione dell'art. 2697 c.c.
Sotto un secondo profilo, l'appellante principale deduce la violazione degli artt. 2721, secondo comma, c.c. e 2724, n. 1, c.c., dolendosi della mancata ammissione delle prove orali con le quali aveva chiesto di Parte_1
dimostrare le proprie allegazioni.
pagina8 di 14 Aggiunge che la propria tesi è confermata dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, ignorata dal giudice di prime cure.
Spiega che alla pagina 20 della propria relazione l'ausiliare del giudice ha riferito che: “[…] a giudizio dello scrivente (giudizio espresso solo al fine di dare risposta al quesito) sembrerebbe che l'agente non avesse al tempo CP_1
rispettato il protocollo previsto a pag. 2 della circolare Allianz 26/2006 per rispettare il diritto di priorità. Circostanza che potrebbe condurre a escludere la riconducibilità delle provvigioni in oggetto all' piuttosto Controparte_1 che ad altro Agente.”.
Afferma, quindi, che, alla luce delle prove documentali offerte e delle circostanze di fatto (relative alla celebrazione della gara interna e del mancato esercizio della prelazione da parte di mai smentite Controparte_1
dalla controparte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali, ai sensi dell'art. 2721, secondo comma, c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2724, primo comma, n. 1, c.c., considerato che vi era ben più di un principio di prova per iscritto.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce la violazione degli artt. 1965 c.c., 1362, primo e secondo comma, c.c. e degli artt.
115 e 116 c.p.c.
Censura la sentenza nella parte in cui dichiara che “la transazione (doc. 7 fasc. conv.), invocata dalla società convenuta come risolutiva della controversia in oggetto, sia estranea all'oggetto della presente controversia”, in quanto la stessa “risulta riguardare attività concorrenziali illecite svolte da altri agenti di
a danno dell'attrice” (p. 5, sentenza gravata). Pt_1
Sostiene che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, la tesi di in merito all'oggetto della suddetta Controparte_1
transazione, è stata specificamente contestata da la quale ha Parte_1
affermato che il testo della transazione era talmente generico da ricomprendere
“anche le ulteriori lamentele di , di cui ai docc. 27 e ss”. CP_1
Aggiunge di avere formulato, sul punto, un apposito capitolo della prova per testi, poi non ammessa dal giudice.
pagina9 di 14 Ritiene, inoltre, che, facendo normale applicazione delle norme ermeneutiche di cui all'art.1362 c.c., violate dal giudice di prime cure, appaia evidente come la transazione in questione faccia riferimento alla vicenda EN.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale censura la pronuncia del Tribunale laddove afferma che “alla attrice pertanto spettano le differenze provvigionali relative a tale contratto per il periodo dal 20131 al 2019, e le relative indennità”.
Afferma che all'infondatezza della pretesa di Controparte_1
consegue che nulla è dovuta a titolo di integrazione provvigionale.
Con il quarto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, pur avendo ridotto le iniziali pretese di parte attrice, il giudice di primo grado ha dichiarato la totale soccombenza di senza tener conto della Parte_1 riduzione sostanziale del 40% dell'avversa pretesa, che avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese processuali in pari misura.
L'appello incidentale di Controparte_1
Con l'unico motivo di appello incidentale si Controparte_1
duole che il giudice abbia riconosciuto, sul credito capitale accertato, gli interessi legali, anziché gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231 del
2002.
Sostiene l'appellante incidentale che i crediti maturati dall'agente derivano da transazioni di natura commerciale e, pertanto, ai sensi dell'art. 1284 c.c., sono soggetti agli interessi moratori previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del
2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE.
L'esame dei gravami.
Il primo motivo dell'appello principale merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha basato la propria decisione sul mancato assolvimento, da parte di dell'onere della prova, sulla medesima Parte_1
incombente, in ordine allo svolgimento della gara interna ai sensi della circolare n.
26/2006 emessa da tale compagnia, nonchè in ordine al tardivo esercizio del diritto di prelazione da parte di alla effettiva Controparte_1
pagina10 di 14 partecipazione alla gara interna dell'altra agenzia, al dies a quo dei termini di partecipazione e, infine, all'aggiudicazione della polizza EN.
La decisione si pone in contrasto con il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697, c.c., ove si consideri che era onere della parte attrice,
[...]
provare i fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, i Controparte_1
fatti costitutivi del proprio diritto alle provvigioni, primo fra tutti il fatto dell'assegnazione della polizza ENAV per il periodo 2013 - 2019.
Sul punto, si ricorda che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere […]” (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, n. 16917 del 4 ottobre 2012).
Come risulta dalla circolare n. 26/2006 prodotta da l'agente Parte_1
non aveva diritto all'assegnazione della polizza ENAV (polizza che il detto ente assoggettava periodicamente a gara pubblica e che, tanto nel 2008, quanto nel
2013, era stata aggiudicata all' di cui faceva parte , ma Pt_2 Parte_1
poteva partecipare alla gara interna indetta da presentando Parte_1
apposita istanza entro un dato termine (quindici giorni prima della gara). Inoltre, in base a tale circolare l'agenzia già delegata aveva un diritto di prelazione nell'assegnazione della nuova polizza, a condizione che esercitasse tale diritto almeno entro otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione interna del bando di gara.
Nel caso in esame è pacifico, per essere stato ammesso dalla stessa parte attrice, che la polizza EN non le era stata assegnata.
Inoltre, non sussiste prova che avesse Controparte_1
esercitato tempestivamente il proprio diritto di prelazione, mentre risulta dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. doc. n. 11, fascicolo di primo grado di doc. nn. 5 e 6, fascicolo di primo grado di Controparte_1
che la polizza in questione era stata portata a gara dalla Parte_1
compagnia.
Non è contestato, e risulta anche dagli atti, che dal 2013 al 2019
[...]
non ha potuto svolgere, nè ha svolto, alcuna attività in favore Parte_3
di avente ad oggetto la polizza ENAV, non essendo detta polizza Parte_1
nel suo portafoglio agenziale.
pagina11 di 14 Indipendentemente dal fatto – che potrebbe rilevare ad altri fini – che l'assegnazione ad altra agenzia fosse stata o meno il risultato di un'illegittima esclusione di dalla partecipazione alla gara interna Controparte_1 per l'assegnazione della polizza EN, rimane il dato incontestato che la polizza
ENAV è stata assegnata ad altra agenzia, la quale ha incassato i premi e ha svolto l'attività di intermediaria, laddove pur rivendicando Controparte_1
il diritto di gestire il cliente ENAV, non ha svolto, nel periodo dal 2013 al 2019, alcuna attività di agenzia per conto di relativamente alla citata Parte_1
polizza, ragion per cui non ha maturato il diritto al pagamento delle provvigioni e delle indennità richieste.
Quanto accertato è sufficiente per ritenere l'infondatezza della domanda di esatto adempimento proposta da poiché non può Controparte_1
tale parte pretendere il corrispettivo (provvigioni e annesse indennità) per prestazioni mai eseguite. ha agito in giudizio con un'azione di esatto Controparte_1
adempimento, come se avesse procacciato e gestito il rapporto con EN nel periodo dal 2013 al 2019, mentre ciò non è avvenuto.
In proposito, si osserva che la sentenza impugnata ha erroneamente presupposto che avesse in origine, sin dal 2008, Controparte_1
“procacciato” il cliente ENAV ad in qualità di agente di Parte_1 quest'ultima, senza considerare che non è mai esistita una trattativa privata con
ENAV, la cui assegnazione ad è avvenuta a seguito Parte_1 dell'espletamento di una gara pubblica.
In ogni caso, difetta, come già evidenziato, la prova che
[...]
avesse esercitato il diritto di prelazione. Controparte_1
In conclusione, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettata la domanda di esatto adempimento proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
[...]
Con l'accoglimento del primo motivo dell'appello principale restano assorbiti i restanti motivi.
Anche l'appello incidentale (concernente la misura degli interessi di mora) rimane assorbito dall'accoglimento del gravame principale, stante l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da Controparte_1
pagina12 di 14 La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, a seguito della definizione del giudizio di appello muta l'esito della lite, poiché risulta soccombente, con la Controparte_1
conseguenza che deve essere condannata a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato dal giudice di prime cure al consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_2
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa (ricompreso nello scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 4697/2024, pubblicata il 3 Controparte_1
maggio 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 15955/2020 r.g.;
DICHIARA
pagina13 di 14 Assorbito l'appello incidentale proposto da Controparte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda di esatto adempimento proposta da Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rimborsare ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 22.457,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. nella misura effettivamente Persona_2
anticipata da Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1525 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 22 maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(P. I.V.A.: ; C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Milano
(MI), Piazza Tre Torri, n. 3 ed elettivamente domiciliata in Milano, via San
Pietro all'Orto, n. 10, presso lo studio dell'avv. Francesco Grassia, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
pagina1 di 14 (C.F. e P. I.V.A.: Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede P.IVA_3
legale in Roma, Viale Aventino, n. 36 ed elettivamente domiciliata in
Milano, Via Lentasio n. 9, presso lo studio degli avvocati Paolo Martinello
e Anna Silvia Soravia, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 4697/2022, pubblicata il 3 maggio 2024 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 15955/2020 r.g.
OGGETTO: Agenzia
Conclusioni:
Per l'appellante principale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: 1. Nel merito: Riformare totalmente per le ragioni in narrativa la sentenza n. 4697/2024 in data 1.5.2024, pubblicata il 3.5.2024, non notificata, resa dal Tribunale di Milano, Sez. XI civile, G.U. Dott.ssa Attardo, nel procedimento Rg. 15955/2020, nella parte in cui “condanna
a versare a euro 226.560,09 a titolo Parte_1 Controparte_1 di provvigioni per il periodo 1/7/2013–30/6/2016; € 77.075,76 a titolo di provvigioni per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2019; euro € 3.036,36 per indennità ex art. 32 A.N.A. 2003 per il periodo 1/07/2013- 30/06/2019; euro € 6.900,70 per indennità ex art. 13 per il periodo 1/7/2013 CP_2
30/06/2019; euro € 6.166,73 ex art. 12/A 2003 per il periodo CP_2
1/7/2013 - 30/06/2019, oltre interessi come in motivazione;
condanna
a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 28.000,00, per compensi, oltre
pagina2 di 14 accessori di legge”; per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: nel merito: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria a) Si oppone alle istanze avversarie, per le motivazioni espressa nella memoria n. 3, ribadendo il rifiuto del contraddittorio sulle nuove prospettazioni fattuali avversarie. b) Reitera la richiesta di ammettere i seguenti capitoli di prova, senza invertirne l'onere:
1. Vero che dal 2006 aveva pubblicato una circolare interna Pt_1 diretta a tutte le agenzie e dalle medesime conoscibile, la n. 26/2006 (come da doc. 2 con n. 3 allegati fascicolo che si rammostra al teste), che Pt_1 regolava le modalità di partecipazione alle gare pubbliche e che prevedeva che le istanze di partecipazione alle gare pubbliche dovevano pervenire all'apposito Ufficio della Compagnia almeno 15 giorni prima della gara, con diritto di prelazione per l'Agenzia già delegata, da esercitarsi almeno 8 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione interna del medesimo bando di gara. In difetto, la prelazione sarebbe decaduta e la partecipazione alla gara sarebbe stata assegnata alla prima agenzia che ne avesse fatto richiesta.
2. Vero che a metà marzo 2013 avviò la procedura interna per Pt_1 la partecipazione alla gara EN (come da bando con gli allegati-doc. 3 fascicolo che si rammostra al teste) entro la data ultima del Pt_1
10/4/2013. 3. Vero che –non avendo presentato nei termini istanza di CP_1 partecipazione- Allianz delegò l'altra Agenzia che aveva CP_3 presentato tempestiva istanza. A testi Dott. Dott. , presso Testimone_1 Testimone_2
sede di Roma. Pt_1
4. Vero che la transazione del 16.1.2015 (doc. 7 fascicolo Pt_1 venne sottoscritta tra le parti per compensare delle presunte CP_1 perdite subite per effetto della vicenda polizza EN. A testi Dott. , Roma;
Dott. , Testimone_3 Testimone_2
Roma. I testi indicati ( e ) potranno Tes_1 Tes_3 Tes_2 eventualmente deporre anche a prova contraria sui capitoli avversari, alla cui ammissione ci si oppone comunque.
2. Rigettare l'appello incidentale avversario, perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così decidere:
pagina3 di 14 - in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 4697/2024 depositata in data 01.05.2024 dal Tribunale di Milano, Sezione XI civile, Dott.ssa Attardo,
- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate da
Parte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale di
[...] ex art. 343 c.p.c., in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1
4697/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI civile, Dott.ssa Attardo, condannare al pagamento degli interessi di mora Parte_1 sulle somme riconosciute come dovute alla nel Controparte_1 giudizio di primo grado,
- con vittoria di spese di lite relativamente a tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese, CPA ed IVA”.
pagina4 di 14
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4697/2024, pubblicata il 3 maggio 2024, il Tribunale di
Milano ha deciso la causa instaurata da nei confronti Controparte_1
di (per conto della quale l'attrice aveva gestito l'Agenzia Parte_1 Pt_1
Roma Aventino, in virtù di mandato conferito in data 1 aprile 2006), volta
[...]
a conseguire la condanna della società convenuta: a) al pagamento della complessiva somma di denaro di euro 466.656,98, a titolo di provvigioni spettanti all'attrice sulla polizza ENAV per il periodo dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2019;
b) al pagamento della somma di denaro di euro 33.295,66, a titolo di differenze a credito spettanti all'agente sull'indennità di cessazione del rapporto ramo trasporti
(ex art. 32 A.N.A. 2003), sull'indennità sostitutiva del preavviso (ex art. 13
A.N.A. 2003) e sulla somma aggiuntiva (ex art. 12 A.N.A. 2003), per avere illegittimamente ed unilateralmente trasferito la polizza ENAV ad Parte_1
altra rappresentanza di Roma, estromettendo l'agente Controparte_1
[...]
Con la richiamata sentenza il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, condannando a corrispondere ad le Parte_1 Controparte_1
seguenti somme di denaro: euro 226.560,09 a titolo di provvigioni per il periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2016; euro 77.075,76 a titolo di provvigioni per il periodo 1 luglio 2016 – 30 giugno 2019; euro 3.036,36 per indennità ex art. 32 A.N.A. 2003 per il periodo 1 luglio
2013 – 30 giugno 2019; euro 6.900,70 per indennità ex art. 13 A.N.A. 2003 per il periodo 1 luglio
2013 – 30 giugno 2019; euro 6.166,73 ex art. 12/A A.N.A. 2003 per il periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2019; il tutto oltre interessi.
Ha, quindi, condannato il convenuto soccombente a rimborsare alla parte attrice le spese processuali e ha posto definitivamente a suo carico anche il compenso del consulente tecnico d'ufficio.
Il Giudice di prime cure ha preliminarmente rilevato che la transazione del
16 gennaio 2015, invocata dalla parte convenuta per asserire che l'insorgenda lite pagina5 di 14 relativa alla vicenda ENAV era stata con essa definitivamente composta, non ha attinenza con la presente controversia, in quanto riguardante una vicenda diversa e, precisamente, lo storno di clienti da parte di un ex subagente dell'attrice
) a favore di altre agenzie e a danno di Persona_1 Pt_1 [...]
Controparte_1
In particolare, ha precisato che l'attrice aveva depositato documentazione probatoria in merito e che la convenuta non aveva contestato “[...] la riconducibilità della transazione a vicenda diversa da quella di cui è causa, limitandosi a ripetere quanto già affermato [...]”; ha, pertanto, ritenuto provata documentalmente e ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., la tesi attorea, cioè che la transazione fosse estranea alla vicenda ENAV.
Il Tribunale ha, poi, evidenziato che la società convenuta non ha provato le circostanze poste a fondamento delle proprie eccezioni, cioè che l'assegnazione della polizza ENAV ad altra agenzia rivale derivasse dalla mancata partecipazione di alla gara interna, tra agenzie, prevista dalla Controparte_1
circolare n. 26 del 2006, nonché dal mancato esercizio, da parte dell'attrice, del diritto di prelazione nel termine prestabilito dalla citata circolare.
In particolare, ha osservato, da un lato, che “non ha versato Parte_1
in atti alcun documento, idoneo a dimostrare elementi quali l'effettivo svolgimento della gara, ai sensi della Circolare del 2006, il dies a quo dei relativi termini, la partecipazione dell'altra agenzia alla gara, l'aggiudicazione della stessa ecc.”; dall'altro lato, che non è stato messo in dubbio, in quanto non contestato, che fosse “l'agenzia tramite la quale Controparte_1 ha partecipato alla gara del 2008 di ENAV, vincendola”. Pt_1
Il giudice di prime cure ha precisato che “L'agente, infatti, ha
“procacciato” il cliente originariamente, nel 2008, peraltro in conformità con il contratto tra preponente ed agente, nell'allegato ove le parti hanno stabilito la zona di esclusiva dell'agente”.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, evidenziato come, relativamente al periodo 2016-2019, “non risulta né allegato né provato da su cui Pt_1
incombe il relativo onere, che siano intervenute vicende idonee a interrompere la continuità del rapporto contrattuale tra ENAV e di talché si deve ritenere Pt_1
Part provato che il rapporto contrattuale tra ENAV e la di cui ha fatto Pt_1
pagina6 di 14 parte, sia proseguito senza soluzione di continuità fino alla data di cessazione dell'attività dell'agente”.
Ritenendo che non avesse provato che l'assegnazione del Parte_1
contratto ad altra agenzia fosse avvenuta nel rispetto delle proprie regole interne, riportate nella Circolare n. 26/2006, il giudice di prime cure ha considerato illegittima detta assegnazione e, conseguentemente, ha riconosciuto spettanti alla parte attrice le differenze provvigionali relative al periodo dal 2013 al 2019 e le relative indennità, come determinate dal consulente tecnico d'ufficio, dott.
nella propria relazione depositata il 30 settembre 2023. Persona_2
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22 maggio 2024, Pt_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, di cui ha sollecitato l'integrale
[...]
riforma.
Tempestivamente costituitasi in giudizio il 2 luglio 2024,
[...] ha confutato i motivi dell'appello, chiedendone il rigetto e ha Controparte_1
proposto appello incidentale affidato ad un unico motivo.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
Solo ha, altresì, depositato memoria di replica Controparte_1
entro il successivo termine (quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato con il medesimo provvedimento.
L'appello principale di Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante principale formula due distinti profili di censura.
Con un primo profilo di censura deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., affermando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha più volte affermato che sarebbe stata illegittimamente esclusa Controparte_1
dalla nuova gara d'appalto per l'assegnazione della polizza ENAV e che Pt_1
non avrebbe provato le proprie contrarie affermazioni.
[...]
Precisa che la polizza ENAV non è mai stata soggetta a normale acquisizione previa trattativa tra le parti, ma, per la natura del contraente, a gara pagina7 di 14 pubblica;
che, dunque, non ha procurato alcun affare Controparte_1
alla compagnia di assicurazioni e nemmeno ha acquisito il diritto Parte_1
alla continuità del rapporto, salva la prelazione.
Spiega che, una volta vinta la gara dall' costituita tra Pt_2 CP_4
e era stata sottoscritta una polizza triennale, che era stata CP_5 Parte_1
poi prorogata per un biennio e che a fronte di ciò Controparte_1
aveva sempre percepito le provvigioni.
Deduce, altresì, che nel 2013, venuta a scadere la precedente polizza, era stata indetta da EN nuova gara pubblica per l'assegnazione di nuova polizza triennale e l'aggiudicazione era stata a favore dell'unica offerente, CP_4 facente parte dell' di cui era parte al 15%, come peraltro Pt_2 Parte_1
riconosciuto nella stessa sentenza gravata.
Afferma che dal 2006 aveva pubblicato una circolare interna, Parte_1
n. 26/2006 (vigente per la prima e la seconda gara), diretta a tutte le agenzie, che regolava le modalità di partecipazione alle gare pubbliche;
che in base ad essa le istanze di partecipazione alle gare pubbliche dovevano pervenire all'apposito ufficio della compagnia almeno quindici giorni prima della gara, con diritto di prelazione per l'agenzia già delegata, da esercitarsi almeno otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione interna del medesimo bando di gara;
che, in difetto, la prelazione sarebbe decaduta e la partecipazione alla gara sarebbe stata assegnata alla prima agenzia che ne avesse fatto richiesta;
che a metà marzo 2013 aveva avviato la procedura interna per la partecipazione alla gara Parte_1
entro la data ultima del 10 aprile 2013; che non Controparte_1
aveva presentato nei termini istanza di partecipazione e, dunque, Parte_1
aveva delegato altra agenzia ( che aveva presentato tempestiva CP_3
istanza.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, è onere di provare di aver esercitato la prelazione e di Controparte_1
aver, poi, partecipato alla gara e che, pertanto, la sentenza impugnata ha ribaltato le norme sull'onere probatorio, con violazione dell'art. 2697 c.c.
Sotto un secondo profilo, l'appellante principale deduce la violazione degli artt. 2721, secondo comma, c.c. e 2724, n. 1, c.c., dolendosi della mancata ammissione delle prove orali con le quali aveva chiesto di Parte_1
dimostrare le proprie allegazioni.
pagina8 di 14 Aggiunge che la propria tesi è confermata dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, ignorata dal giudice di prime cure.
Spiega che alla pagina 20 della propria relazione l'ausiliare del giudice ha riferito che: “[…] a giudizio dello scrivente (giudizio espresso solo al fine di dare risposta al quesito) sembrerebbe che l'agente non avesse al tempo CP_1
rispettato il protocollo previsto a pag. 2 della circolare Allianz 26/2006 per rispettare il diritto di priorità. Circostanza che potrebbe condurre a escludere la riconducibilità delle provvigioni in oggetto all' piuttosto Controparte_1 che ad altro Agente.”.
Afferma, quindi, che, alla luce delle prove documentali offerte e delle circostanze di fatto (relative alla celebrazione della gara interna e del mancato esercizio della prelazione da parte di mai smentite Controparte_1
dalla controparte, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali, ai sensi dell'art. 2721, secondo comma, c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2724, primo comma, n. 1, c.c., considerato che vi era ben più di un principio di prova per iscritto.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante principale deduce la violazione degli artt. 1965 c.c., 1362, primo e secondo comma, c.c. e degli artt.
115 e 116 c.p.c.
Censura la sentenza nella parte in cui dichiara che “la transazione (doc. 7 fasc. conv.), invocata dalla società convenuta come risolutiva della controversia in oggetto, sia estranea all'oggetto della presente controversia”, in quanto la stessa “risulta riguardare attività concorrenziali illecite svolte da altri agenti di
a danno dell'attrice” (p. 5, sentenza gravata). Pt_1
Sostiene che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, la tesi di in merito all'oggetto della suddetta Controparte_1
transazione, è stata specificamente contestata da la quale ha Parte_1
affermato che il testo della transazione era talmente generico da ricomprendere
“anche le ulteriori lamentele di , di cui ai docc. 27 e ss”. CP_1
Aggiunge di avere formulato, sul punto, un apposito capitolo della prova per testi, poi non ammessa dal giudice.
pagina9 di 14 Ritiene, inoltre, che, facendo normale applicazione delle norme ermeneutiche di cui all'art.1362 c.c., violate dal giudice di prime cure, appaia evidente come la transazione in questione faccia riferimento alla vicenda EN.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante principale censura la pronuncia del Tribunale laddove afferma che “alla attrice pertanto spettano le differenze provvigionali relative a tale contratto per il periodo dal 20131 al 2019, e le relative indennità”.
Afferma che all'infondatezza della pretesa di Controparte_1
consegue che nulla è dovuta a titolo di integrazione provvigionale.
Con il quarto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, pur avendo ridotto le iniziali pretese di parte attrice, il giudice di primo grado ha dichiarato la totale soccombenza di senza tener conto della Parte_1 riduzione sostanziale del 40% dell'avversa pretesa, che avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese processuali in pari misura.
L'appello incidentale di Controparte_1
Con l'unico motivo di appello incidentale si Controparte_1
duole che il giudice abbia riconosciuto, sul credito capitale accertato, gli interessi legali, anziché gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231 del
2002.
Sostiene l'appellante incidentale che i crediti maturati dall'agente derivano da transazioni di natura commerciale e, pertanto, ai sensi dell'art. 1284 c.c., sono soggetti agli interessi moratori previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del
2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE.
L'esame dei gravami.
Il primo motivo dell'appello principale merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha basato la propria decisione sul mancato assolvimento, da parte di dell'onere della prova, sulla medesima Parte_1
incombente, in ordine allo svolgimento della gara interna ai sensi della circolare n.
26/2006 emessa da tale compagnia, nonchè in ordine al tardivo esercizio del diritto di prelazione da parte di alla effettiva Controparte_1
pagina10 di 14 partecipazione alla gara interna dell'altra agenzia, al dies a quo dei termini di partecipazione e, infine, all'aggiudicazione della polizza EN.
La decisione si pone in contrasto con il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697, c.c., ove si consideri che era onere della parte attrice,
[...]
provare i fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, i Controparte_1
fatti costitutivi del proprio diritto alle provvigioni, primo fra tutti il fatto dell'assegnazione della polizza ENAV per il periodo 2013 - 2019.
Sul punto, si ricorda che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere […]” (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, n. 16917 del 4 ottobre 2012).
Come risulta dalla circolare n. 26/2006 prodotta da l'agente Parte_1
non aveva diritto all'assegnazione della polizza ENAV (polizza che il detto ente assoggettava periodicamente a gara pubblica e che, tanto nel 2008, quanto nel
2013, era stata aggiudicata all' di cui faceva parte , ma Pt_2 Parte_1
poteva partecipare alla gara interna indetta da presentando Parte_1
apposita istanza entro un dato termine (quindici giorni prima della gara). Inoltre, in base a tale circolare l'agenzia già delegata aveva un diritto di prelazione nell'assegnazione della nuova polizza, a condizione che esercitasse tale diritto almeno entro otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione interna del bando di gara.
Nel caso in esame è pacifico, per essere stato ammesso dalla stessa parte attrice, che la polizza EN non le era stata assegnata.
Inoltre, non sussiste prova che avesse Controparte_1
esercitato tempestivamente il proprio diritto di prelazione, mentre risulta dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. doc. n. 11, fascicolo di primo grado di doc. nn. 5 e 6, fascicolo di primo grado di Controparte_1
che la polizza in questione era stata portata a gara dalla Parte_1
compagnia.
Non è contestato, e risulta anche dagli atti, che dal 2013 al 2019
[...]
non ha potuto svolgere, nè ha svolto, alcuna attività in favore Parte_3
di avente ad oggetto la polizza ENAV, non essendo detta polizza Parte_1
nel suo portafoglio agenziale.
pagina11 di 14 Indipendentemente dal fatto – che potrebbe rilevare ad altri fini – che l'assegnazione ad altra agenzia fosse stata o meno il risultato di un'illegittima esclusione di dalla partecipazione alla gara interna Controparte_1 per l'assegnazione della polizza EN, rimane il dato incontestato che la polizza
ENAV è stata assegnata ad altra agenzia, la quale ha incassato i premi e ha svolto l'attività di intermediaria, laddove pur rivendicando Controparte_1
il diritto di gestire il cliente ENAV, non ha svolto, nel periodo dal 2013 al 2019, alcuna attività di agenzia per conto di relativamente alla citata Parte_1
polizza, ragion per cui non ha maturato il diritto al pagamento delle provvigioni e delle indennità richieste.
Quanto accertato è sufficiente per ritenere l'infondatezza della domanda di esatto adempimento proposta da poiché non può Controparte_1
tale parte pretendere il corrispettivo (provvigioni e annesse indennità) per prestazioni mai eseguite. ha agito in giudizio con un'azione di esatto Controparte_1
adempimento, come se avesse procacciato e gestito il rapporto con EN nel periodo dal 2013 al 2019, mentre ciò non è avvenuto.
In proposito, si osserva che la sentenza impugnata ha erroneamente presupposto che avesse in origine, sin dal 2008, Controparte_1
“procacciato” il cliente ENAV ad in qualità di agente di Parte_1 quest'ultima, senza considerare che non è mai esistita una trattativa privata con
ENAV, la cui assegnazione ad è avvenuta a seguito Parte_1 dell'espletamento di una gara pubblica.
In ogni caso, difetta, come già evidenziato, la prova che
[...]
avesse esercitato il diritto di prelazione. Controparte_1
In conclusione, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettata la domanda di esatto adempimento proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
[...]
Con l'accoglimento del primo motivo dell'appello principale restano assorbiti i restanti motivi.
Anche l'appello incidentale (concernente la misura degli interessi di mora) rimane assorbito dall'accoglimento del gravame principale, stante l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da Controparte_1
pagina12 di 14 La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, a seguito della definizione del giudizio di appello muta l'esito della lite, poiché risulta soccombente, con la Controparte_1
conseguenza che deve essere condannata a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio, ivi compreso il compenso liquidato dal giudice di prime cure al consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_2
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa (ricompreso nello scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 4697/2024, pubblicata il 3 Controparte_1
maggio 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 15955/2020 r.g.;
DICHIARA
pagina13 di 14 Assorbito l'appello incidentale proposto da Controparte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda di esatto adempimento proposta da Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rimborsare ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 22.457,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. nella misura effettivamente Persona_2
anticipata da Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina14 di 14