Decreto cautelare 18 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R.; l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., ciascuna in persona del rispettivo Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-della intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunta al prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 163.986,96, su residuo ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, relativamente a “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora) e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS- inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per il periodo 2004/2005;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi:
--l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata;
--la cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS-;
--il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
--la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria trasmessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Venezia il 25.02.2022, documento n. -OMISSIS- – Fascicolo n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è titolare di un’azienda agricola nel Comune di Camponogara (VE), ove tra l’altro produce latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiedergli il pagamento della complessiva somma di € 163.986,96, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi all’annata lattiera 2004/2005. Si tratta del c.d. “prelievo latte” determinato da presunti sforamenti dalla corrispondente “quota-latte” fissata dall’Unione Europea per il periodo in esame. L’intimazione, che richiama la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 20.11.2008, in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.), titolare del credito, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione. Risulta altresì contestata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con la quale l’A.D.E.R. ha notiziato il ricorrente che in mancanza del pagamento entro il termine prefissato l’Agenzia avrebbe provveduto ad iscrivere ipoteca sui beni del debitore, ai sensi dell'art. 77, comma 2° bis , del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
2. L’impugnativa è affidata a dieci motivi così rubricati: “ I. – In via preliminare ed assorbente: nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica - violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis, 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, dell’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012, dell’art. 28 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994 e degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973; II. Sempre in via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento impugnata e comunque anche della pretesa creditoria di Ag.E.A. – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento intestata all’A.D.E.R. emessa su “residuo” ruolo Ag.E.A. – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; III. Nullità e/o comunque illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo Ag.E.A. posto a base dell’intimazione stessa – eccezione di nullità ex art. 21-septies, L. n. 241/1990 ed ex art. 31, comma 4°, del cod. proc. amm. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; IV. Illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543°, della L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525° e da 537° a 543° della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/1990, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; V. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9°, della L. n. 119/2003 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; VI. – Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/1992, n. 536/1993, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa U.E. sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3°, T.U.E. (ex art. 10 T.C.E.) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3°, T.U.E. (ex art. 10 T.C.E.), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, della C.E.D.U.; VII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (C.E.) n. 536/1993, dell’art. 7, Reg. (C.E.) n. 1392/2001 e dell’art. 13, Reg. (C.E.) n. 595/2003, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9°, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, dell’art. 16-ter della L. n. 221/2012, degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo; VIII. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; IX. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (C.E.) n. 885/2006, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/2008, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 7 della L. n. 212/2002 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi P.A.C. - contestazione dell’an e del quantum della pretesa; X. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9°, e dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 d.P.R. n. 602/1973, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/1990, dell’art. 7, L. n. 212/2000, dell’art. 1283 del cod. civ., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (C.E.E.) n. 536/1993, dell’art. 8 del Reg. (C.E.E.) n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. (C.E.E.) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione”.
In sintesi il ricorrente, che ha pure avanzato una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, con pedissequa istanza risarcitoria dei danni da questi asseritamente cagionati, ha anzitutto rilevato, in via principale e con valore assorbente delle residue censure, che gli atti impugnati risulterebbero notificati a mezzo p.e.c. da un indirizzo che non figurerebbe in alcuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche Amministrazioni, e ciò comporterebbe la nullità/inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento. Ancora in via principale il ricorrente ha rilevato l’estinzione dei crediti vantati dall’Amministrazione per decorso dei termini di prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale).
In via gradata è stato poi dedotto che il ruolo formato nel 2008 e portato dalla presupposta cartella di pagamento sarebbe in ogni caso affetto da ulteriori profili di nullità -e questo vizio si estenderebbe al residuo ruolo dell’Ag.E.A.- in quanto l’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003, avrebbe attribuito il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari alle Regioni e alle Province autonome e non all’Ag.E.A., da ritenersi, pertanto, assolutamente incompetente a coltivare le pretese oggetto di contestazione.
Il ricorrente ha altresì lamentato la violazione dell’art. 1, comma 525° e commi da 536° a 543°, della L. n. 228/2012, atteso che il ruolo di cui alla cartella di pagamento presupposta all’intimazione gravata farebbe parte dei ruoli sospesi dall’Ag.E.A. in via amministrativa in data 6 novembre 2008: l’Ente creditore non avrebbe successivamente proceduto alla comunicazione di alcun atto a conclusione del procedimento di sospensione, e ai sensi del comma 543° della L. n. 228/2012 tutte le partite portate da un ruolo già sospeso in sede amministrativa dovrebbero ritenersi annullate di diritto, con la conseguente inesigibilità del credito azionato.
L’illegittimità dell’intimazione qui impugnata si percepirebbe anche in quanto la cartella del 2008, presupposta e richiamata nell’intimazione di pagamento, non sarebbe stata preceduta da alcuna richiesta di versamento da parte della Regione Veneto, con la conseguente violazione dell’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003 e applicabile ratione temporis .
Sotto altra angolatura si deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente al prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità.
Più nello specifico, secondo la prospettazione del ricorrente vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento intentata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis, dei provvedimenti impugnati.
Per di più i provvedimenti presupposti all’impugnata intimazione non risulterebbero nemmeno debitamente notificati all’azienda produttrice. Ne discenderebbe che l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore non sarebbe possibile nel caso di specie, atteso che l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009. L’Ag.E.A. avrebbe dunque illegittimamente duplicato i ruoli esattivi senza peraltro nemmeno “aggiornare” le poste da ultimo pretese e compensando indebitamente i controcrediti che il ricorrente vanterebbe a titolo di premi di politica agricola comune (c.d. “P.A.C.”) nelle varie annate di riferimento. Dal che l’azienda ricorrente ha pure dedotto l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi, questi ultimi addirittura non esigibili in base alla normativa applicabile.
Infine il ricorrente ha contestato i provvedimenti impugnati anche sotto l’aspetto del difetto di motivazione, e questo specie in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, confermato dall’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 13.4.2022, il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 si sono costituite in giudizio entrambe le Agenzie intimate depositando copiosa documentazione, corredata dalle rispettive relazioni interne dell’Amministrazione. Queste ultime, per quanto concerne in particolare l’odierna vicenda, sottolineano che per l’annata in considerazione è intervenuta la pronuncia di questo Tribunale n. -OMISSIS-, pubblicata il 13 giugno 2022 nel giudizio di R.G. n. -OMISSIS-, non appellata e passata in giudicato, con la quale è stata annullata l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 2004/2005 disponendone il ricalcolo da parte dell’Ag.E.A.. L’Agenzia ha anche dedotto che è in corso di svolgimento il procedimento di discarico parziale della cartella n. -OMISSIS-, e che, in ottemperanza alla predetta sentenza, procederà ad inviare al ricorrente la comunicazione di ricalcolo.
Anche il ricorrente ha dimesso nuovi documenti e una memoria conclusiva, attestando anch’egli il sopravvenuto annullamento degli atti presupposti del credito azionato con riferimento all’annata oggetto del giudizio. Per l’effetto, in via preliminare ed assorbente il sig. -OMISSIS- ha insistito per la declaratoria di nullità e/o annullabilità degli atti impugnati facendo valere tanto l’annullamento del titolo in base al quale l’A.D.E.R. ha intimato il pagamento quanto l’intervenuta estinzione del credito per prescrizione. In via subordinata il ricorrente ha comunque insistito per l’accoglimento di tutti i restanti motivi di impugnativa tesi all’annullamento dei provvedimenti gravati.
5. All’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. L’impugnativa va accolta, nei sensi e limiti di cui in motivazione, nella parte contenente la domanda annullatoria dell’intimazione in epigrafe meglio indicata, mentre invece è inammissibile nella parte diretta a contestare il c.d. preavviso di iscrizione ipotecaria e deve darsi atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.
7. Procedendo all’esame delle censure secondo la graduazione impressa dal ricorrente nella sua memoria conclusiva il Tribunale deve esaminare anzitutto il secondo motivo, con il quale è stata dedotta l’estinzione del credito vantato dall’Amministrazione per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o decennale).
Il motivo è infondato.
7.1. Preliminarmente la Sezione ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per quanto concerne la sorte capitale, il credito dell’Ag.E.A. riguardante il prelievo supplementare del latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del cod. civ..
Si tratta di una posta creditoria che non trova titolo in una sanzione amministrativa, ma in una misura di politica economica volta a garantire un adeguato prezzo del latte, con la conseguenza che non è quindi applicabile l’art. 28 della L. n. 689/1981, che stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative pecuniarie, e neppure può invocarsi, a sostegno della prescrizione quinquennale l’art. 2948, n. 4, del cod. civ., dettato in materia di obbligazione periodiche, giacché per ogni annata lattiero-casearia sussiste un’autonoma obbligazione (cfr. in questo senso T.A.R. Veneto, IV sez., nn. 1784 e 1242/2023; T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 677/2023). Il che fuga anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa dal C.d.S. con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316).
Da qui la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione interpretativa ex 267 del T.F.U.E. delle norme unionali fatte oggetto della richiesta di rinvio alla C.G.U.E..
7.2. Ebbene, nella fattispecie in esame la prescrizione dei crediti di cui all’annata di riferimento è stata oggetto di interruzione permanente (ai sensi degli artt. 2943, comma 1° e 2945, comma 2° del cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della pronuncia del T.A.R. del Veneto n. 1001 del 13.06.2022, che come anticipato in precedenza ha peraltro accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto dall’odierno ricorrente unitamente alla prima acquirente -OMISSIS-, avverso i risultati della compensazione nazionale 2004/2005 e il provvedimento di restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del detto periodo. E l’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è sopraggiunta il 26.1.2022, giorno della sua notifica, vale a dire entro il termine decennale di prescrizione nuovamente interrotto e sospeso dalla presente azione giudiziaria.
Il Consiglio di Stato ha infatti recentemente messo in chiaro che “ non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell’art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.. Di talché, l’Agea, all’esito dei giudicati o, comunque, al termine dei relativi giudizi, può far valere la propria pretesa nel termine dell’actio iudicati ” (così C.d.S., nn. 9772/2023 e 7609/2023. Si veda altresì C.d.S., n. 64/2024, che ha ribadito l’operatività dell’effetto interruttivo/sospensivo del giudizio anche nel caso in cui questo sia stato dichiarato perento).
La Sezione è ben consapevole della circostanza che in precedenti pronunce il Tribunale ha negato l’applicazione dell’effetto “sospensivo” di cui all’art. 2945, comma 2°, del cod. civ., allorquando l’azione giudiziaria venga ad essere proposta dal debitore, limitandolo al caso in cui sia il creditore ad agire in giudizio (cfr. T.A.R. Veneto, sentenze nn. 341/2023 e 1952/2022). Tuttavia la pronuncia del Consiglio di Stato appena citata, già fatta oggetto Di molte applicazioni da parte dei Tribunali di primo grado, ha indotto a rimeditare il precedente orientamento.
Il credito relativo al periodo in esame non può pertanto ritenersi estinto per prescrizione.
Donde l’infondatezza del secondo motivo di ricorso nella parte relativa al capitale riferibile all’annata in considerazione.
7.3. Analoghe considerazioni di infondatezza valgono per la censura di prescrizione del credito relativo agli interessi pretesi sulla sorta capitale riferibile all’annata lattiera 2004-2005, anch’essa da ritenersi infondata per quanto concerne il periodo temporale fino alla notificazione della intimazione di pagamento del 2021 giusta l’operatività del medesimo effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione.
8. Va invece accolta la censura, anch’essa sollevata in via preliminare dal sig. -OMISSIS-, il quale ha dedotto che la intimazione di pagamento e gli altri provvedimenti in epigrafe meglio indicati vanno annullati essendo fondati su atti che recherebbero operazioni di compensazione già contestate in giudizio e poi annullate in sede giurisdizionale, per essere state effettuate in violazione del diritto euro-unitario.
Come detto l’intimazione di pagamento impugnata in giudizio fa riferimento al prelievo relativo all’annata 2004/2005.
Nelle more del giudizio questo Tribunale, con la già menzionata sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 13.6.2022 e non appellata, resa nei confronti dell’Ag.E.A., ha annullato l’imputazione del prelievo supplementare nei confronti sia dell’odierno ricorrente che del suo avente causa (la -OMISSIS-) relativamente alla campagna 2004/2005, ritenendo che il sistema di restituzione previsto dall’art. 2, comma 3°, del D.L. n. 157/2004, convertito nella L. n. 204/2004, contrasti con l’art. 13 del Regolamento C.E. n. 1788/2003 e con l’art. 16 del Regolamento C.E. n. 595/2004.
L’annullamento investe l’obbligazione stessa del “prelievo supplementare” relativo all’annata in considerazione, con effetti di giudicato anche nei confronti del ricorrente.
Orbene, poiché l’atto di intimazione può fondare una procedura di riscossione se e nella misura in cui gli atti presupposti recanti le ragioni del credito azionato non siano venuti meno, l’annullamento, nelle more del giudizio, dei suddetti titoli fondanti le ragioni del credito comporta la caducazione degli atti in questa sede impugnati (in senso conforme vd., tra i numerosi e più recenti precedenti del Tribunale, la pronuncia n. 1512/2023. Cfr. altresì: T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 1289 del 14.9.2023; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2023, n. 551; id . 30 gennaio 2023, n. 124; id . 30 novembre 2022, n. 1836).
L’impugnativa è dunque fondata sotto tale limitato profilo e comporta l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in applicazione del principio di graduazione dei motivi di ricorso e con valore assorbente rispetto alle residue censure di illegittimità articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
Rimane ferma la necessità -tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie, in conseguenza della pendenza di contenziosi relativi all’annata in considerazione (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023, n. 7069, paragrafo 4°, ultimo periodo)- di rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia.
9. Quanto invece alla domanda di annullamento del c.d. “preavviso di iscrizione ipotecaria” il Collegio la ritiene inammissibile. Difatti il ricorrente non ha interesse a contestare il preavviso di iscrizione ipotecaria poiché quest’ultimo va considerato alla stregua di una mera comunicazione e non di un atto impugnabile (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 624/2024).
In proposito è stato chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “ è una semplice comunicazione, ovvero un atto dalle finalità esclusivamente informative, per il tramite del quale l’Amministrazione rende edotto il contribuente che, laddove non adempierà alla pretesa erariale, si procederà a iscrivere ipoteca. Trattandosi, dunque, di atto inidoneo a produrre conseguenze sostanziali, non può essere ricondotto nell’alveo dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 e ne deve essere pertanto esclusa l’autonoma impugnabilità ” (Commissione Tributaria Regionale, Lombardia, Brescia, sez. XXVI, 25/06/2020, n.1326).
Tanto, peraltro, si evince chiaramente:
-dall’art. 19, comma 1°, lett. e) bis, del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, che statuisce che “ il ricorso può essere proposto avverso....l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ”;
- dall’art. 19, commi 2° e 3°, del citato D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “ gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere la indicazione del termine entro il quale ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 …Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente ”.
Da qui l’inammissibilità del ricorso nella sola parte relativa al preavviso di ipoteca, per originaria carenza di interesse ad agire.
10. Infine sulla pretesa risarcitoria il Collegio deve dare atto della sua rinuncia formalizzata dal ricorrente nella memoria da ultimo dimessa.
11. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-accoglie la domanda di annullamento formulata dal ricorrente, nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’intimazione di pagamento, e il ruolo in epigrafe meglio indicati;
-dichiara inammissibile la domanda di annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria di cui al documento n. -OMISSIS- – Fascicolo n. -OMISSIS-;
-dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ID LA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco AV | ID LA |
IL SEGRETARIO