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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2146/2024
+ R.G. 2158/2024
+ R.G. 2160/2024
REPUBBLICA TANA IN NOME DEL POPOLO TANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g. 2146/2024; 2158/2024 e 2160/2024 promosse in grado d'appello DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 _2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Manuel Girola e dall'Avv. Luca Di Gaetano, presso lo studio dei quali in Milano, Corso Sempione n. 9, risultano elettivamente domiciliati APPELLANTI NEL GIUDIZIO R.G. n. 2146/2024 e APPELLATI NEI GIUDIZI R.G. nn. 2158/2024 e 2160/2024
CONTRO (C.F.: P. IVA: COarte_1 P.IVA_1
, in persona del procuratore ad negotia Dott. , P.IVA_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Santi e dall'Avv. Renato Fedeli, presso lo studio del quale in Milano, Via Giacomo Grizzotti n. 1, risulta elettivamente domiciliata APPELLATA NEI GIUDIZI R.G. nn. 2146/2024; 2158/2024 e 2160/2024 pagina 1 di 20 Parte_4
(C.F.: , in persona del curatore Dott.
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Diana Burroni ed Parte_5 elettivamente domiciliato presso LCA Studio Legale, in Milano, Via della Moscova, n. 18 APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. n. 2160/2024 e APPELLATO NEI GIUDIZI R.G. nn. 2146/2024 e 2158/2024
SECONDARIA E RAPPRESENTANZA COarte_2
( COarte_3 COarte_4
) (C.F./P.IVA: , in persona dei legali
[...] P.IVA_4 rappresentanti Sig.ri e rappresentata e Parte_6 Parte_7 difesa dall'Avv. Evelina Linda Silvia Bonaldo e dall'Avv. Salvatore Dimartino, presso lo studio dei quali in Vignate (MI), Via Vittorio Veneto n. 26, risulta elettivamente domiciliata APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. n. 2158/2024 e APPELLATA NEI GIUDIZI R.G. nn. 2146/2024 e 2160/2024
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
“In via principale,
• accogliere l'appello formulato dal
Parte_8
• accogliere l'appello proposto dai signori
e e conseguentemente, PT _2
- riformare la sentenza n. 5628/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in persona del dottor Guido Macripò, pubblicata il 3 giugno 2024, all'esito del giudizio RG. n. 48223/2022 promosso dal Parte_4 contro e con l'intervento dei signori e COarte_5 Parte_1
e di Parte_2 COarte_6
, e notificata in data 12 giugno 2024. e quindi nel merito:
[...]
▪ in accoglimento del primo motivo, accertare l'ingiusta statuizione sulle spese di lite, stante la fondatezza delle difese oggetto dell'atto di intervento ex art. 105, II pagina 2 di 20 comma, cod. proc. civ. dei signori e a sostegno Parte_1 Parte_2 delle domande svolte dal e, conseguentemente, Parte_4 revocare la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale;
▪ in accoglimento del secondo motivo, accertare la sussistenza della reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado e, quindi, l'ingiusta statuizione sulle spese di lite, per mancata compensazione delle stesse ex art. 92 cod. proc. civ. e, conseguentemente, compensare le spese di lite di primo grado, anche solo parzialmente, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
▪ in accoglimento del terzo motivo, accertare l'ingiusta statuizione sulle spese di lite, per erronea applicazione dei criteri del D.M. 55/2014 e, conseguentemente, dichiarare che la somma di 14.103,00 Euro liquidata a carico del Parte_4 ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, sia satisfattiva di ogni pretesa di in punto spese e, quindi, P_ revocare la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale o comunque, ridurre l'ammontare delle spese liquidate carico dei signori e Parte_1 _2
.
[...]
• In ogni caso, con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio”
Per COarte_1
“QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO RECANTE R.G. N. 2146/2024 PROMOSSO DAI E Pt_9 Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegato il contraddittorio su domande nuove e nuove eccezioni formulate dalla parte appellante, nonché previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove svolte dall'appellante e\o previo rigetto di quelle tardivamente formulate:
- Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e\o infondato per i motivi tutti esposti in atti;
- Confermare, in ogni caso, la sentenza oggetto di gravame;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO RECANTE R.G. N. 2158/2024 PROMOSSO DA SEDE SECONDARIA E _2
RAPPRESENTANZA (MARCHIO COarte_3
) CP_4 COarte_4
pagina 3 di 20 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegato il contraddittorio su domande nuove e nuove eccezioni formulate dalla parte appellante, nonché previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove svolte dall'appellante e\o previo rigetto di quelle tardivamente formulate:
- Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e\o infondato per i motivi tutti esposti in atti;
- Confermare, in ogni caso, la sentenza oggetto di gravame;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO RECANTE R.G. N. 2160/2024 PROMOSSO DAL Parte_4
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegato il contraddittorio su domande nuove e nuove eccezioni formulate dalla parte appellante, nonché previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove svolte dall'appellante e\o previo rigetto di quelle tardivamente formulate:
- Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e\o infondato per i motivi tutti esposti in atti e\o per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza ex adverso impugnata;
- Confermare, in ogni caso, la sentenza oggetto di gravame;
- In subordine, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., accogliere le conclusioni spiegate dalla Spett.le nell'ambito del giudizio di primo grado e\o in parte assorbite e COarte_7 per l'effetto, previo rigetto delle domande tardivamente formulate in primo grado:
- In ogni caso rigettare la domanda attorea nonché quella degli intervenuti in quanto inammissibili e\o infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate per i motivi tutti di cui agli atti di causa con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per Parte_4
[...]
“Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni altra istanza respinta, in riforma della sentenza n. 5628/2024 del 31 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Guido Macripò, pubblicata il 3 giugno 2024 e notificata a mezzo PEC il 12 giugno 2024, così giudicare: nel merito in via principale
accogliere il presente gravame per tutti i motivi di appello formulati;
pagina 4 di 20 per l'effetto, accertare e dichiarare il residuo diritto di credito del a titolo di indennizzo Parte_8 assicurativo dovuto in forza della
credito pari quantomeno ad € 181.235,92 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi moratori commerciali e rivalutazione monetaria;
condannare COarte_5 al pagamento in favore del del residuo indennizzo assicurativo pari
[...] Parte_4 quantomeno ad € 181.235,92 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori commerciali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per SEDE SECONDARIA E RAPPRESENTANZA _2
GENERALE PER L'TA (MARCHIO COarte_4
)
[...]
“Voglia l'On.le Corte D'Appello adita, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reietta, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria, così giudicare: QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. N. 2160/2024 PROMOSSO DA Parte_10
RIUNITO AL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. N.
[...]
2146/2024 nel merito, in via principale,
- accogliere le conclusioni di Parte_10
e, conseguentemente, accogliere il gravame formulato dall'appellante e, per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare il residuo diritto di credito del polizza assicurativa n. Parte_4
40172779 contratta con ora COarte_5 COarte_1 credito pari quantomeno ad € 181.235,92 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi moratori commerciali e rivalutazione monetaria;
- condannare ora al pagamento in favore COarte_5 COarte_1 del del residuo indennizzo assicurativo pari quantomeno ad € 181.235,92 o alla Parte_4 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori commerciali e rivalutazione monetaria;
- respingere le domande e conclusioni di COarte_1
pagina 5 di 20 QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. N. 2158/2024 PROMOSSO DA SEDE SECONDARIA E RAPPRESENTANZA _2
GENERALE PER L'TA RIUNITO AL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. N. 2146/2024 in via principale,
- accogliere l'appello promosso da per i motivi esposti nelle difese e, conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza n. 5628/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano – dott. Guido Macripò - il 31/5/2024 e pubblicata il 3/6/2024, notificata il 12/6/2024, e, dunque, nel merito,
- in accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare l'errata statuizione sulle spese di lite, attesa la fondatezza delle difese oggetto di intervento ex art. 105, secondo comma, c.p.c. di
– Sede Secondaria e per l'Italia ad _2 COarte_6 adjuvandum delle domande svolta dal Parte_4
e, per l'effetto, revocare la condanna dell'odierna appellante al pagamento alle
[...] spese di lite in favore di ora COarte_5 COarte_1 disposta dal Tribunale di Milano con la sentenza impugnata;
- in accoglimento del secondo motivo, accertare e dichiarare la sussistenza della reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado tra Sede _2
Secondaria e per l'Italia e ora COarte_6 COarte_5
e quindi l'errata statuizione sulle spese di lite per mancata COarte_1 compensazione delle medesime ex art. 92 c.p.c. e, per l'effetto, compensare integralmente le spese di lite o, quantomeno in via subordinata, parzialmente nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- in accoglimento del terzo motivo, accertare e dichiarare l'errata statuizione sulle spese di lite, per erronea applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 10/3/2014, n. 55 e, per l'effetto, dichiarare che la somma di € 14.103,00 liquidata a carico del
[...]
ovvero quella diversa e minore somma che verrà ritenuta di Parte_4 giustizia, sia satisfattiva di ogni pretesa di ora COarte_5 [...] in punto di spese di lite e, per l'effetto, revocare la condanna dell'odierna COarte_1 appellante al pagamento alle spese di lite in favore di ora COarte_5 disposta dal Tribunale di Milano con la sentenza impugnata, COarte_1 ovvero, in subordine, ridurre congruamente l'ammontare delle spese di lite liquidate a carico di
nella misura COarte_6 che verrà ritenuta di giustizia;
pagina 6 di 20 - respingere le domande e conclusioni di in ogni caso, per tutti i COarte_1 giudizi d'appello riuniti con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§ 1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio Parte_4 chiedendone la condanna al COarte_5 pagamento della somma di € 181.235,92, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che:
- la società (già Parte_4 COarte_8
era stata una società operativa nel settore turistico, occupandosi tra
[...]
l'altro di organizzare, quale tour operator, il pacchetto all inclusive acquistato dai coniugi e , denominato Parte_1 Parte_2
“Viaggio di nozze Indonesia-Thailandia” per il periodo 9-25.9.2016;
- in data 15.9.2016, gli acquirenti restavano vittime di un grave incidente in Indonesia, a seguito del quale riportavano ingenti danni, conseguentemente attivando la polizza assicurativa personale contratta con la società CP_9
(d'ora in avanti, , la quale, ai sensi della polizza medesima,
[...] anticipava le spese per complessivi € 181.253,92, surrogandosi successivamente nei diritti vantati dai coniugi nei confronti dei terzi responsabili;
- il responsabile civile, anche secondo quanto previsto dal codice del turismo, era da ritenersi il tour operator, ossia la società Parte_4 dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del
[...]
7.2.2019;
- la compagnia di assicurazione e i coniugi (per crediti diversi da quelli di CO
chiedevano dunque di essere ammessi al passivo in via privilegiata ex art. 2767 c.c.;
- la società fallita aveva stipulato la polizza n. 40172779 con
[...]
d'ora in avanti, ; COarte_5 P_
- con riserva della piena efficacia e operatività della polizza stipulata con veniva ammessa al passivo la sola compagnia che aveva P_
pagina 7 di 20 presentato domanda di insinuazione in surrogazione dei coniugi ex art. 1916 c.c., per l'importo di € 181.253,92 in via privilegiata ex art. 2767 c.c.;
- il chiedeva, quindi, l'attivazione della polizza n. 40172779 Parte_4 stipulata con la convenuta, la quale tuttavia ne eccepiva l'inoperatività con riferimento alle richieste avanzate da
- i coniugi proponevano opposizione allo stato passivo e venivano avviate trattative, esitate in un accordo recante le seguenti condizioni: i) il danno veniva consensualmente determinato in complessivi € 660.000,00; ii) avrebbe pagato detto importo al a titolo di P_ Parte_4 indennizzo assicurativo munito di privilegio speciale ex art. 2767 c.c.; iii) il si impegnava a effettuare un riparto parziale al fine di Parte_4 distribuire l'indennizzo assicurativo ai coniugi;
iv) le spese legali venivano compensate e la tassa di registro posta a carico degli opponenti;
- eseguiva il pagamento e il curatore depositava il progetto di P_ riparto parziale, che prevedeva la distribuzione della somma di € 635.000,00 ai coniugi, avverso il quale proponeva reclamo, asserendo di avere anch'essa diritto alla ripartizione dell'indennizzo assicurativo in quanto ammessa al passivo in via privilegiata ex art. 2767 c.c. “sull'eventuale importo indennizzato dall'assicuratore per la responsabilità civile condizionatamente alla piena efficacia ed operatività della polizza rilasciata dalla fallita”;
- il reclamo veniva rigettato dal Giudice delegato e accolto in seguito dal Tribunale in composizione collegiale, il quale aveva ritenuto che “l'ammissione condizionata (di ndr) si risolve (…) in una riserva “atipica” da considerarsi non apposta” ed ha stabilito che deve concorrere, in misura proporzionale al proprio credito, sulle somme oggetto del piano di riparto (…)”;
- in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale, il curatore ripartiva la somma di € 635.000,00 tra i due creditori in proporzione ai rispettivi crediti ammessi al privilegio ex art. 2767 c.c., con conseguenti € 498.184,90 in favore dei coniugi ed € 136.815,10 in favore di
- per effetto di ciò, e quindi per fatto non imputabile al e in Parte_4 difformità al predetto accordo transattivo, i coniugi non percepivano l'intera somma pari a € 660.000,00, conseguentemente intimando al Parte_4 medesimo di agire contro per incassare l'importo fino alla P_ concorrenza della somma riconosciuta transattivamente a titolo di danno;
- i diritti dei due creditori risultavano solo parzialmente soddisfatti poiché, da un lato, il decreto che accoglieva il reclamo di sancendo l'operatività pagina 8 di 20 della polizza stipulata dalla società fallita con la convenuta, affermava che il credito vantato dal sarebbe pari a € 841.253,92; dall'altro Parte_4 lato, aveva versato il minor importo di € 660.000,00, P_ residuando, pertanto, un credito pari ad € 181.235,92;
- conseguentemente, sarebbe persistito il diritto del a ottenere Parte_4 la somma residua, atteso che, nell'ipotesi di fallimento dell'assicurato per la responsabilità civile, l'assicuratore sarebbe tenuto a pagare l'intera indennità al fallimento al passivo del quale viene ammesso il danneggiato con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c.
- l'indennità sarebbe stata comprensiva non solo dell'importo concordato a titolo di indennizzo in favore dei coniugi, ma altresì di tutti i crediti ammessi con privilegio ex art. 2767 c.c., per complessivi € 841.253,92, e che la convenuta si sarebbe obbligata, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo transattivo, a
“corrispondere al l'importo di 660.000,00 Euro a titolo di indennizzo Parte_4 assicurativo, munito di privilegio speciale ex art. 2767 c.c.” così riconoscendo sia l'operatività della polizza assicurativa sia il diritto del a Parte_4 conseguire l'integrale indennità assicurativa. Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione P_ attiva dell'attore e/o della legittimazione passiva di essa convenuta, con conseguente inammissibilità delle domande attoree, di cui, in via subordinata, domandava il rigetto, contestandone la fondatezza nel merito. Segnatamente, parte convenuta eccepiva nel merito che:
- a seguito dell'avvenuto pagamento della somma pari a € 660.000,00, arebbe da ritenersi estranea a qualsiasi ulteriore pretesa;
P_
- da un lato, nella mail datata 18.12.2020 dichiarava la propria P_ disponibilità, ai soli fini transattivi, a versare l'importo omnicomprensivo di € 553.017,85, a tacitazione di qualsivoglia richiesta e/o pretesa in ordine al sinistro;
dall'altro lato, la procedura era a conoscenza di avere ammesso il credito di allo stato passivo “per euro 181.253,92 al privilegio di grado 11 per crediti del danneggiato ex art. 2767 c.c., speciale sull'eventuale importo indennizzato dall'assicuratore per responsabilità civile condizionatamente alla COarte_1 piena efficacia ed operatività della polizza rilasciata alla fallita”;
- la polizza assicurativa non potrebbe ritenersi in ogni caso operativa, atteso che all'art.
3.2.5 delle Condizioni Generali veniva pattuito che “L'assicurazione RCT non comprende i danni: a) relativi alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti od aeromobili”. pagina 9 di 20 Ai sensi dell'art. 105, c. 2, c.p.c., intervenivano in giudizio Parte_1
e , nonché, con distinta comparsa,
[...] Parte_2 ambedue le parti instando per l'integrale accoglimento delle conclusioni attoree, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 181.235,92, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. Con sentenza n. 5628/2024, pubblicata in data 3.06.2024, il Tribunale di Milano, ritenuto che, per effetto della transazione intervenuta, il attore Parte_4 null'altro potesse chiedere a titolo di indennizzo alla convenuta in relazione al sinistro de quo, così decideva:
“-rigetta le domande proposte dal
[...]
Parte_4
-rigetta le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
-rigetta le domande proposte dalla società - Sede Secondaria e _2
; COarte_6
-condanna il Parte_4
a rimborsare alla società e spese di
[...] COarte_5 giudizio che si liquidano nell'importo di euro 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna e a rimborsare, in solido, alla società Parte_1 Parte_2
e spese di giudizio che si liquidano nell'importo COarte_5 di euro 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna la società COarte_6
a rimborsare alla società le spese di
[...] COarte_5 giudizio che si liquidano nell'importo di euro 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge”.
§ 2. Il giudizio di appello. Avverso la summenzionata sentenza interponevano gravame, con tre distinti atti d'appello, i coniugi e , e il Parte_1 Parte_2
Parte_4
.
[...]
In tutti e tre i giudizi d'appello si costituiva contestando la P_ fondatezza degli avversi gravami e concludendo per la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 27.03.2025, la Consigliera istruttrice disponeva la riunione dei giudizi R.G. n 2158/2024 e n. 2160/2024 al giudizio R.G. n. 2146/2024. pagina 10 di 20 Le cause così riunite sono state rimesse in decisione dalla Consigliera istruttrice, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 29.05.2025 e sono state decise nella camera di consiglio del 04.06.2025.
§ 3. I motivi d'impugnazione. Il gravame interposto dai coniugi e Parte_1 _2
si articola in tre motivi.
[...]
1°. Ingiusta statuizione sulle spese di lite, stante la fondatezza delle difese oggetto dell'atto di intervento ex art. 105, c. 2, c.p.c. a sostegno delle domande svolte dal . Parte_4
A prescindere dall'impugnazione della sentenza da parte del , Parte_4 integralmente soccombente in primo grado, i coniugi e PT _2 chiedono che questa Corte riesamini nel merito le ragioni dagli stessi addotte nell'atto di intervento ex art. 105, c. 2, c.p.c., al fine di vagliarne la fondatezza, conseguentemente accertando l'illegittimità della condanna degli stessi al pagamento alle spese di lite in favore di P_
Segnatamente, in base alla prospettazione dei coniugi, il capo della sentenza gravata in cui il Giudice ha ritenuto che “la transazione conclusa con il fallimento in data 26.3.2021, in mancanza di espresse pattuizioni delle parti in ordine alla delimitazione della res litigiosa, non può che far riferimento al sinistro occorso ai coniugi e ” PT _2 sarebbe erroneo sotto molteplici profili. In primo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nelle premesse dell'accordo era espressamente indicata la delimitazione della res litigiosa, essendo cioè la transazione circoscritta alla sola controversia inerente alla domanda di ammissione al passivo dei coniugi, peraltro relativamente solo al quantum debeatur oggetto della loro insinuazione. Sul punto, la sentenza sarebbe erronea anche in diritto, laddove, “in assenza di espresse pattuizioni”, è stata fatta discendere un'interpretazione del contratto di transazione avente ad oggetto l'intero sinistro subito dai signori e PT
, pur essendo detta soluzione ermeneutica incompatibile con quanto _2 scritto nelle premesse richiamanti il solo contenzioso in essere tra il e i coniugi, nonché con alcune fondamentali pattuizioni di quel Parte_4 contratto, come l'assenza di rinunce a vantaggio di P_
In secondo luogo, il primo Giudice avrebbe fatto mal governo delle norme di interpretazione del contratto e in particolare dell'art. 1366 c.c., nonché dell'art. 1362 c.c., atteso che sarebbe sufficiente la lettura dell'accordo transattivo per pagina 11 di 20 rendersi conto che non poteva non sapere che la somma di € P_
660.000,00 era destinata esclusivamente a e Parte_1 _2
, involgendo unicamente le voci di danno relative alla loro domanda
[...] di insinuazione al passivo. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione che, in ogni caso, i coniugi rivestono la qualità di consumatori, sicché, nel caso di specie, opererebbe l'art. 35, c. 2, d.gs. n. 206/2005, secondo cui “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”. Da ultimo, la sentenza sarebbe erronea altresì nella parte in cui presuppone implicitamente che il contratto del 26.03.2021 avesse natura transattiva per tutti i soggetti partecipi, conseguentemente procurando un vantaggio di natura transattiva anche per pur in assenza di rinunce da parte del P_
rispetto alla polizza stipulata con nonché da Parte_4 P_ parte di coniugi verso Parte_11 P_
2°. Ingiusta statuizione sulle spese di lite, per mancata compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c. I coniugi e censurano poi la sentenza gravata nella parte PT _2 in cui il primo Giudice ha posto le spese di lite interamente a carico dell'attore soccombente e dei terzi intervenuti ex art. 105, c. 2, c.p.c., omettendo di considerare che gran parte delle conclusioni di sarebbero state P_ parimenti rigettate, con la conseguenza che la soccombenza sarebbe reciproca e che, pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate almeno parzialmente.
3°. Ingiusta statuizione sulle spese di lite, per erronea applicazione dei criteri del D.M. n. 55/2014. Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe erroneamente determinato l'ammontare delle spese legali dovute in virtù del D.M. n. 55/2014, segnatamente attribuendo a vantaggio di la somma complessiva di P_
€ 28.207,00 e cioè il doppio di quanto previsto dalla tabella n. 2 “Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, in relazione al valore della controversia di primo grado pari a € 181.235,92. Il primo Giudice avrebbe poi omesso di considerare che, nel corso del giudizio di prime cure, i signori e assumevano la veste di PT _2
“semplici” interventori ex art. 105, c. 2, c.p.c. ad adiuvandum delle difese del
, non avendo invero formulato nessuna domanda diretta nei Parte_4 confronti di sicché sarebbe erronea, in assenza peraltro di P_
pagina 12 di 20 adeguata motivazione, la condanna dei coniugi a rifondere alla compagnia assicurativa l'importo di € 7.052,00, pari alla metà di quanto liquidato a carico del . Parte_4
Inoltre, il Tribunale non avrebbe nemmeno tenuto conto dell'esiguità della fase istruttoria, la quale avrebbe dovuto giustificare la riduzione, quantomeno nella misura della metà, del compenso per la relativa fase processuale, dimezzandolo a
€ 2.836,00.
* L'appello di è parimenti affidato a tre distinti motivi. 1°. Violazione, errata interpretazione e applicazione dell'artt. 91 e quindi ingiusta statuizione sulle spese di lite attesa la fondatezza delle difese svolte da nel giudizio di primo grado. Con argomentazioni sostanzialmente adesive a quelle formulate, nel proprio atto di appello, dai coniugi e , chiede che, a prescindere PT _2 dall'impugnazione della sentenza da parte del , integralmente Parte_4 soccombente in primo grado, questa Corte riesamini nel merito le ragioni addotte da nel proprio atto di intervento ex art. 105, c. 2, c.p.c. al fine di vagliarne la fondatezza, conseguentemente accertando l'illegittimità della condanna della compagnia al pagamento alle spese di lite in favore di P_
Segnatamente, ad avviso di il Tribunale avrebbe ancorato le proprie statuizioni relative alla condanna alla rifusione delle spese di lite a un'interpretazione errata dell'accordo sottoscritto tra il , Parte_4
e i coniugi e , la quale non terrebbe conto P_ PT _2 del fatto che mai nessuna rinuncia si sarebbe perfezionata con riguardo al residuo credito di e che nessuna reale contestazione sarebbe stata formulata avverso le difese e i fatti dedotti da nel giudizio di primo grado. 2°. Violazione, errata interpretazione e applicazione dell'art. 92, c. 2, c.p.c., per mancata compensazione delle spese di lite. censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, pur avendo rigettato le eccezioni processuali e di merito formulate da ha ritenuto di porre le spese di lite interamente a carico della P_ medesima in riforma, la compagnia chiede che, giusta il principio di cui all'art. 92 c.p.c., si chiede che venga statuita la soccombenza reciproca tra e on compensazione, in subordine parziale, delle spese di lite. P_
pagina 13 di 20 3°. Violazione, errata interpretazione e applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, c. 6, l. n. 247/2012). Analogamente a quanto sostenuto dai coniugi , anche Parte_11 ritiene che il Tribunale abbia errato laddove ha posto a carico della Compagnia spese di lite pari a € 7.052,00, e cioè un'ulteriore metà delle spese poste a carico del (l'altra ulteriore metà essendo stata posta a Parte_4 carico degli altri intervenuti), omettendo di fornire qualsivoglia motivazione a fondamento di questo illegittimo raddoppio di spese di lite.
* In ultimo, il gravame interposto dal si appunta su due distinti Parte_4 motivi. 1°. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto. Il censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice Parte_4 ha ritenuto che le parti della transazione non avrebbero delimitato la res litigiosa oggetto della transazione, con ciò discostandosi dal tenore letterale dell'accordo transattivo, atteso che: i) sia nelle premesse, sia nel corpo della transazione del 26.03.2021 si farebbe esclusivo riferimento al credito vantato dai coniugi, oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo da transigere, senza alcun riferimento né generico, né specifico ai crediti ammessi al passivo del in via privilegiata ex art. 2767 cod. civ.; ii) il credito risarcitorio Parte_4 riconosciuto transattivamente dal in favore dei coniugi Parte_4 coinciderebbe esattamente con l'importo versato da iii) il P_
non avrebbe operato nessuna rinuncia nei confronti di Parte_4 rispetto alla polizza assicurativa o rispetto alla posizione del P_ creditore insinuato Il contesta altresì l'interpretazione offerta dal Giudice di prime Parte_4 cure alla mail del 18.12.2020 con cui aveva manifestato la propria P_ disponibilità a riconoscere al medesimo un importo “a Parte_4 tacitazione di qualsivoglia richiesta e/o pretesa in ordine al sinistro per cui è causa”. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, da tale mail non potrebbe affatto desumersi la volontà di di estendere l'importo P_ offerto a copertura di tutti i crediti assistiti dal privilegio assicurativo ammessi al passivo, risalendo tale missiva a un'epoca antecedente all'avvio delle trattative, pagina 14 di 20 quando l'unica causa esistente sarebbe stata quella promossa dai coniugi e . PT _2
2°. Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Ad avviso del , quand'anche la Corte dovesse confermare nel Parte_4 merito le statuizioni del primo Giudice, la sentenza gravata andrebbe comunque riformata in punto di condanna al pagamento delle spese di lite, le quali – stante il rigetto delle eccezioni processuali (in punto di difetto di legittimazione attiva e/o passiva) e di merito (in punto di inoperatività della polizza) sollevate da
– avrebbero dovuto essere compensate almeno parzialmente tra le P_ parti o comunque liquidate in misura inferiore, attesa l'abnormità, rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, di quelle effettivamente liquidate.
§ 4. L'opinione della Corte. Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare dapprima le censure formulate dal , essendo invero i motivi d'appello spiegati da Parte_4
e e da circoscritti alla Parte_1 Parte_2 questione relativa all'asserita erroneità del capo condannatorio al pagamento delle spese di lite, la cui fondatezza non può prescindere da un attento vaglio delle ragioni di merito che hanno sorretto la decisione del primo Giudice. I. È anzitutto infondato il primo motivo d'appello, con il quale il si duole essenzialmente dell'asserita erroneità Parte_4 dell'interpretazione offerta dal Giudice di prime cure all'accordo transattivo del 26.03.2021 (cfr. doc. n. 14, fascicolo I grado ), il quale non Parte_4 potrebbe assurgere a “tombale” definizione dei rapporti tra il e Parte_4
n ordine al sinistro de quo. P_
A opinione della Corte, la prospettazione del non vale invero a Parte_4 eludere l'ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, della già richiamata transazione, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, è da ritenersi pienamente idonea a sollevare da ogni ulteriore P_ pretesa da parte della Procedura con riferimento al sinistro di cui è causa. Segnatamente, sotto il profilo soggettivo, la Corte non può che ribadire quanto già opportunamente osservato dal primo Giudice, laddove ha rilevato che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, attesa la sua estraneità al rapporto tra gli stessi intercorrente, sicché l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo al proprio assicurato è da pagina 15 di 20 intendersi distinta e autonoma rispetto all'obbligazione al risarcimento cui il danneggiante assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato. Conseguentemente, anche nell'ambito dell'accordo transattivo oggetto della presente controversia, controparte di è esclusivamente il P_
, conservando i coniugi posizione di Parte_4 Parte_11 terzietà rispetto al rapporto immediato tra le parti del contratto assicurativo. Quanto, invece, all'ambito di applicazione oggettivo del contratto di transazione, esso è stato chiaramente perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 09.10.2017, n. 23482). Tale principio di diritto assume precipua rilevanza nel caso di specie, atteso che tanto quanto il erano a conoscenza del fatto che, P_ Parte_4 oltre a quelle vantate da e , Parte_1 Parte_2 sussistessero altresì le pretese creditorie di la quale, al momento della stipula della transazione, aveva già provveduto all'insinuazione al passivo (cfr. doc. n. 8 fascicolo I grado ), senza, tuttavia, che il suo credito Parte_4 venisse contemplato all'interno del medesimo accordo conciliativo e, ciò, come opportunamente rimarcato dal Tribunale, “a scapito probabilmente degli interessi della procedura che non ha considerato che, in forza dell'ammissione in via privilegiata di anche questa avrebbe avuto diritto a concorrere sull'indennizzo” (cfr. sentenza gravata, p. 14). In altri e più precisi termini, interpretata alla luce del principio di diritto poc'anzi evocato, la circostanza ora richiamata appalesa l'erroneità della prospettazione del , il quale, consapevole dell'esistenza dell'ulteriore pretesa Parte_4 creditoria facente capo ad e proprio in ragione del fatto che la transazione è destinata a coprire il dedotto e il deducibile, avrebbe dovuto premurarsi di ricomprendere nell'oggetto dell'accordo transattivo anche la posizione di non potendo cogliere affatto nel segno l'opposta argomentazione spesa dalla Procedura, per la quale l'omissione di espresse previsioni in merito agli ulteriori crediti assistiti dal privilegio assicurativo, varrebbe a escludere la riconducibilità degli stessi entro il perimetro della transazione.
pagina 16 di 20 Del resto, come correttamente rilevato dal primo Giudice, con mail del 18.12.2020, si era resa “disponibile a mettere a disposizione nei confronti P_ del l'importo omnicomprensivo di Euro 553.017,85, a tacitazione di qualsivoglia Parte_4 richiesta e\o pretesa in ordine al sinistro per cui è causa da parte della Procedura” (cfr. doc. n. 12 fascicolo I grado ), con ciò manifestando in modo Parte_4 inequivocabile la propria volontà di definire il sinistro globalmente, estendendo l'importo offerto a copertura di tutti i crediti, senza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procedura, la circostanza che tale missiva fosse cronologicamente antecedente alla transazione del 26.03.2021 autorizzi a intenderne superato il contenuto. All'opposto, il fatto che, sin dalle fasi preliminari delle trattative, P_ avesse dichiarato di essere disponibile a ricorrere a una soluzione transattiva al fine di definire globalmente il sinistro avrebbe dovuto, ancora una volta, indurre il a estendere l'oggetto dell'accordo a tutti i crediti privilegiati Parte_4 ex art. 2767 c.c. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, il primo motivo d'appello proposto dal deve essere rigettato, con conseguente conferma della Parte_4 sentenza gravata nella parte in cui ha statuito che, in conseguenza dell'intervenuta transazione, la Procedura null'altro possa pretendere da titolo di indennizzo del sinistro de quo. P_
II. Il secondo motivo d'appello spiegato dal può essere trattato Parte_4 congiuntamente alle censure parimenti formulate avverso la sentenza gravata da
, e da trattandosi invero di Parte_1 Parte_2 doglianze tutte attinenti all'asserita erroneità del capo condannatorio alle spese di lite. Dette censure sono fondate e meritano pertanto accoglimento limitatamente ai termini di seguito precisati. Premesso che, stante la conferma nel merito della decisione del primo Giudice, con conseguente soccombenza dell'attore e dei terzi intervenuti ex art. 105 c. 2 c.p.c., dovendo le spese di lite del primo grado di giudizio rimanere a carico di tali parti, risultano superate le argomentazioni difensive svolte dai signori e da per sostenere la fondatezza nel merito Parte_11 dell'azione proposta dal , gli odierni appellanti lamentano in Parte_4 primo luogo la mancata disposizione della compensazione delle spese di lite, atteso il rigetto delle eccezioni processuali (in punto di difetto di legittimazione pagina 17 di 20 attiva e/o passiva) e di merito (in punto di inoperatività della polizza) sollevate da P_
Detta doglianza appare priva di pregio tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto il profilo processuale. Quanto al profilo sostanziale, deve essere evidenziato che l'esito del giudizio di prime cure è rimasto integralmente sfavorevole al e, così, ai Parte_4 terzi intervenuti ex art. 105 c. 2 c.p.c., senza che il rigetto delle eccezioni sollevate da alga a spostare la soccombenza. P_
Quanto invece al profilo processuale, giova in ogni caso rilevare come la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite rappresenti una facoltà, come tale soggetta alla valutazione discrezionale del giudice, cui è fatto unicamente divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI - 3, 26.11.2020, n. 26912: “Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare”). Fermo tutto quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia che il primo Giudice abbia errato nel ripartire le spese di lite rispettivamente condannando i) il al pagamento di € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso Parte_4 spese forfettarie e agli accessori di legge;
ii) i coniugi , in Parte_11 solido, al pagamento di € 7.052 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
iii) AWP al pagamento di € 7.052 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge, così riconoscendo a favore di il complessivo importo di € 28.207,00, P_ pari al doppio di quanto previsto, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia di primo grado (pari a € 181.235,92), per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale. Ricorrono invero nel caso di specie i requisiti di cui alla seconda ipotesi contemplata all'art. 97, c. 1, c.p.c., la quale prevede che, in caso di soccombenza di più parti, il giudice possa pronunciare condanna solidale di tutte le parti o di alcune tra esse, “quando hanno interesse in comune”. Ebbene, considerato che nel corso del giudizio di prime cure Parte_1
e , così come intervenivano ex art. 105
[...] Parte_2
c. 2 c.p.c., vantando cioè un interesse comune a quello azionato dal pagina 18 di 20 FALLIMENTO attore, occorre riformare il capo della sentenza gravata recante la condanna alle spese di lite, le quali, liquidate – tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n.147/2022 e avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 52.001,00 a € 260.000,00 – in complessivi € 14.103,00 devono essere poste solidalmente a carico del , dei coniugi Parte_4
e e di PT _2
§ 5. Conclusioni e spese di lite. In parziale accoglimento dei gravami e in riforma delle statuizioni relative alla disciplina delle spese di lite contenute nella sentenza di primo grado, il
Parte_4 Parte_4 [...]
, e e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
SECONDARIA E RAPPRESENTANZA GENERALE PER _2
L'TA ( ), devono essere CP_4 COarte_4 condannati, in solido, alla rifusione in favore di COarte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
14.103,00, per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti. Quanto alle spese del giudizio di impugnazione, il parziale accoglimento dei gravami giustifica la compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo e la conseguente condanna delle tre parti appellanti, ai sensi dell'art. 97, c. 1, c.p.c., a rifondere a i due terzi delle spese del secondo grado come liquidate in P_ dispositivo sulla base del D.M. n.147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_4
, e , nonché da
[...] Parte_1 Parte_2
SECONDARIA E RAPPRESENTANZA COarte_2
GENERALE PER L'TA ( COarte_4
) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5628/2024,
[...] pubblicata in data 03.06.2024, così dispone: 1. in parziale riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
, Parte_4 Parte_1
e e
[...] Parte_2 [...]
COarte_10
pagina 19 di 20 ), in solido, alla rifusione in favore di COarte_4 delle spese di lite del primo grado di COarte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00, per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti.
2. conferma nel resto la sentenza n. 5628/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 03.06.2024;
3.Previa compensazione di un terzo, condanna
[...]
, e Parte_4 Parte_1
, Parte_2 [...]
( COarte_6 [...]
), in solido, alla rifusione in favore di COarte_4 [...]
dei due terzi delle spese di lite di questo grado di COarte_1 giudizio, spese che si liquidano per l'intero in complessivi € 14.317,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 04.06.2025
La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 20 di 20
+ R.G. 2158/2024
+ R.G. 2160/2024
REPUBBLICA TANA IN NOME DEL POPOLO TANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g. 2146/2024; 2158/2024 e 2160/2024 promosse in grado d'appello DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 _2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Manuel Girola e dall'Avv. Luca Di Gaetano, presso lo studio dei quali in Milano, Corso Sempione n. 9, risultano elettivamente domiciliati APPELLANTI NEL GIUDIZIO R.G. n. 2146/2024 e APPELLATI NEI GIUDIZI R.G. nn. 2158/2024 e 2160/2024
CONTRO (C.F.: P. IVA: COarte_1 P.IVA_1
, in persona del procuratore ad negotia Dott. , P.IVA_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Santi e dall'Avv. Renato Fedeli, presso lo studio del quale in Milano, Via Giacomo Grizzotti n. 1, risulta elettivamente domiciliata APPELLATA NEI GIUDIZI R.G. nn. 2146/2024; 2158/2024 e 2160/2024 pagina 1 di 20 Parte_4
(C.F.: , in persona del curatore Dott.
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Diana Burroni ed Parte_5 elettivamente domiciliato presso LCA Studio Legale, in Milano, Via della Moscova, n. 18 APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. n. 2160/2024 e APPELLATO NEI GIUDIZI R.G. nn. 2146/2024 e 2158/2024
SECONDARIA E RAPPRESENTANZA COarte_2
( COarte_3 COarte_4
) (C.F./P.IVA: , in persona dei legali
[...] P.IVA_4 rappresentanti Sig.ri e rappresentata e Parte_6 Parte_7 difesa dall'Avv. Evelina Linda Silvia Bonaldo e dall'Avv. Salvatore Dimartino, presso lo studio dei quali in Vignate (MI), Via Vittorio Veneto n. 26, risulta elettivamente domiciliata APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. n. 2158/2024 e APPELLATA NEI GIUDIZI R.G. nn. 2146/2024 e 2160/2024
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
“In via principale,
• accogliere l'appello formulato dal
Parte_8
• accogliere l'appello proposto dai signori
e e conseguentemente, PT _2
- riformare la sentenza n. 5628/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in persona del dottor Guido Macripò, pubblicata il 3 giugno 2024, all'esito del giudizio RG. n. 48223/2022 promosso dal Parte_4 contro e con l'intervento dei signori e COarte_5 Parte_1
e di Parte_2 COarte_6
, e notificata in data 12 giugno 2024. e quindi nel merito:
[...]
▪ in accoglimento del primo motivo, accertare l'ingiusta statuizione sulle spese di lite, stante la fondatezza delle difese oggetto dell'atto di intervento ex art. 105, II pagina 2 di 20 comma, cod. proc. civ. dei signori e a sostegno Parte_1 Parte_2 delle domande svolte dal e, conseguentemente, Parte_4 revocare la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale;
▪ in accoglimento del secondo motivo, accertare la sussistenza della reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado e, quindi, l'ingiusta statuizione sulle spese di lite, per mancata compensazione delle stesse ex art. 92 cod. proc. civ. e, conseguentemente, compensare le spese di lite di primo grado, anche solo parzialmente, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
▪ in accoglimento del terzo motivo, accertare l'ingiusta statuizione sulle spese di lite, per erronea applicazione dei criteri del D.M. 55/2014 e, conseguentemente, dichiarare che la somma di 14.103,00 Euro liquidata a carico del Parte_4 ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, sia satisfattiva di ogni pretesa di in punto spese e, quindi, P_ revocare la condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale o comunque, ridurre l'ammontare delle spese liquidate carico dei signori e Parte_1 _2
.
[...]
• In ogni caso, con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi di giudizio”
Per COarte_1
“QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO RECANTE R.G. N. 2146/2024 PROMOSSO DAI E Pt_9 Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegato il contraddittorio su domande nuove e nuove eccezioni formulate dalla parte appellante, nonché previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove svolte dall'appellante e\o previo rigetto di quelle tardivamente formulate:
- Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e\o infondato per i motivi tutti esposti in atti;
- Confermare, in ogni caso, la sentenza oggetto di gravame;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO RECANTE R.G. N. 2158/2024 PROMOSSO DA SEDE SECONDARIA E _2
RAPPRESENTANZA (MARCHIO COarte_3
) CP_4 COarte_4
pagina 3 di 20 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegato il contraddittorio su domande nuove e nuove eccezioni formulate dalla parte appellante, nonché previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove svolte dall'appellante e\o previo rigetto di quelle tardivamente formulate:
- Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e\o infondato per i motivi tutti esposti in atti;
- Confermare, in ogni caso, la sentenza oggetto di gravame;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO RECANTE R.G. N. 2160/2024 PROMOSSO DAL Parte_4
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, denegato il contraddittorio su domande nuove e nuove eccezioni formulate dalla parte appellante, nonché previa declaratoria di inammissibilità delle domande nuove svolte dall'appellante e\o previo rigetto di quelle tardivamente formulate:
- Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e\o infondato per i motivi tutti esposti in atti e\o per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza ex adverso impugnata;
- Confermare, in ogni caso, la sentenza oggetto di gravame;
- In subordine, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., accogliere le conclusioni spiegate dalla Spett.le nell'ambito del giudizio di primo grado e\o in parte assorbite e COarte_7 per l'effetto, previo rigetto delle domande tardivamente formulate in primo grado:
- In ogni caso rigettare la domanda attorea nonché quella degli intervenuti in quanto inammissibili e\o infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate per i motivi tutti di cui agli atti di causa con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per Parte_4
[...]
“Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni altra istanza respinta, in riforma della sentenza n. 5628/2024 del 31 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Guido Macripò, pubblicata il 3 giugno 2024 e notificata a mezzo PEC il 12 giugno 2024, così giudicare: nel merito in via principale
accogliere il presente gravame per tutti i motivi di appello formulati;
pagina 4 di 20 per l'effetto, accertare e dichiarare il residuo diritto di credito del a titolo di indennizzo Parte_8 assicurativo dovuto in forza della
credito pari quantomeno ad € 181.235,92 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi moratori commerciali e rivalutazione monetaria;
condannare COarte_5 al pagamento in favore del del residuo indennizzo assicurativo pari
[...] Parte_4 quantomeno ad € 181.235,92 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori commerciali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per SEDE SECONDARIA E RAPPRESENTANZA _2
GENERALE PER L'TA (MARCHIO COarte_4
)
[...]
“Voglia l'On.le Corte D'Appello adita, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reietta, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria, così giudicare: QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. N. 2160/2024 PROMOSSO DA Parte_10
RIUNITO AL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. N.
[...]
2146/2024 nel merito, in via principale,
- accogliere le conclusioni di Parte_10
e, conseguentemente, accogliere il gravame formulato dall'appellante e, per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare il residuo diritto di credito del polizza assicurativa n. Parte_4
40172779 contratta con ora COarte_5 COarte_1 credito pari quantomeno ad € 181.235,92 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi moratori commerciali e rivalutazione monetaria;
- condannare ora al pagamento in favore COarte_5 COarte_1 del del residuo indennizzo assicurativo pari quantomeno ad € 181.235,92 o alla Parte_4 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori commerciali e rivalutazione monetaria;
- respingere le domande e conclusioni di COarte_1
pagina 5 di 20 QUANTO AL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. N. 2158/2024 PROMOSSO DA SEDE SECONDARIA E RAPPRESENTANZA _2
GENERALE PER L'TA RIUNITO AL GIUDIZIO D'APPELLO R.G. N. 2146/2024 in via principale,
- accogliere l'appello promosso da per i motivi esposti nelle difese e, conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza n. 5628/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano – dott. Guido Macripò - il 31/5/2024 e pubblicata il 3/6/2024, notificata il 12/6/2024, e, dunque, nel merito,
- in accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare l'errata statuizione sulle spese di lite, attesa la fondatezza delle difese oggetto di intervento ex art. 105, secondo comma, c.p.c. di
– Sede Secondaria e per l'Italia ad _2 COarte_6 adjuvandum delle domande svolta dal Parte_4
e, per l'effetto, revocare la condanna dell'odierna appellante al pagamento alle
[...] spese di lite in favore di ora COarte_5 COarte_1 disposta dal Tribunale di Milano con la sentenza impugnata;
- in accoglimento del secondo motivo, accertare e dichiarare la sussistenza della reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado tra Sede _2
Secondaria e per l'Italia e ora COarte_6 COarte_5
e quindi l'errata statuizione sulle spese di lite per mancata COarte_1 compensazione delle medesime ex art. 92 c.p.c. e, per l'effetto, compensare integralmente le spese di lite o, quantomeno in via subordinata, parzialmente nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- in accoglimento del terzo motivo, accertare e dichiarare l'errata statuizione sulle spese di lite, per erronea applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 10/3/2014, n. 55 e, per l'effetto, dichiarare che la somma di € 14.103,00 liquidata a carico del
[...]
ovvero quella diversa e minore somma che verrà ritenuta di Parte_4 giustizia, sia satisfattiva di ogni pretesa di ora COarte_5 [...] in punto di spese di lite e, per l'effetto, revocare la condanna dell'odierna COarte_1 appellante al pagamento alle spese di lite in favore di ora COarte_5 disposta dal Tribunale di Milano con la sentenza impugnata, COarte_1 ovvero, in subordine, ridurre congruamente l'ammontare delle spese di lite liquidate a carico di
nella misura COarte_6 che verrà ritenuta di giustizia;
pagina 6 di 20 - respingere le domande e conclusioni di in ogni caso, per tutti i COarte_1 giudizi d'appello riuniti con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§ 1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio Parte_4 chiedendone la condanna al COarte_5 pagamento della somma di € 181.235,92, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che:
- la società (già Parte_4 COarte_8
era stata una società operativa nel settore turistico, occupandosi tra
[...]
l'altro di organizzare, quale tour operator, il pacchetto all inclusive acquistato dai coniugi e , denominato Parte_1 Parte_2
“Viaggio di nozze Indonesia-Thailandia” per il periodo 9-25.9.2016;
- in data 15.9.2016, gli acquirenti restavano vittime di un grave incidente in Indonesia, a seguito del quale riportavano ingenti danni, conseguentemente attivando la polizza assicurativa personale contratta con la società CP_9
(d'ora in avanti, , la quale, ai sensi della polizza medesima,
[...] anticipava le spese per complessivi € 181.253,92, surrogandosi successivamente nei diritti vantati dai coniugi nei confronti dei terzi responsabili;
- il responsabile civile, anche secondo quanto previsto dal codice del turismo, era da ritenersi il tour operator, ossia la società Parte_4 dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del
[...]
7.2.2019;
- la compagnia di assicurazione e i coniugi (per crediti diversi da quelli di CO
chiedevano dunque di essere ammessi al passivo in via privilegiata ex art. 2767 c.c.;
- la società fallita aveva stipulato la polizza n. 40172779 con
[...]
d'ora in avanti, ; COarte_5 P_
- con riserva della piena efficacia e operatività della polizza stipulata con veniva ammessa al passivo la sola compagnia che aveva P_
pagina 7 di 20 presentato domanda di insinuazione in surrogazione dei coniugi ex art. 1916 c.c., per l'importo di € 181.253,92 in via privilegiata ex art. 2767 c.c.;
- il chiedeva, quindi, l'attivazione della polizza n. 40172779 Parte_4 stipulata con la convenuta, la quale tuttavia ne eccepiva l'inoperatività con riferimento alle richieste avanzate da
- i coniugi proponevano opposizione allo stato passivo e venivano avviate trattative, esitate in un accordo recante le seguenti condizioni: i) il danno veniva consensualmente determinato in complessivi € 660.000,00; ii) avrebbe pagato detto importo al a titolo di P_ Parte_4 indennizzo assicurativo munito di privilegio speciale ex art. 2767 c.c.; iii) il si impegnava a effettuare un riparto parziale al fine di Parte_4 distribuire l'indennizzo assicurativo ai coniugi;
iv) le spese legali venivano compensate e la tassa di registro posta a carico degli opponenti;
- eseguiva il pagamento e il curatore depositava il progetto di P_ riparto parziale, che prevedeva la distribuzione della somma di € 635.000,00 ai coniugi, avverso il quale proponeva reclamo, asserendo di avere anch'essa diritto alla ripartizione dell'indennizzo assicurativo in quanto ammessa al passivo in via privilegiata ex art. 2767 c.c. “sull'eventuale importo indennizzato dall'assicuratore per la responsabilità civile condizionatamente alla piena efficacia ed operatività della polizza rilasciata dalla fallita”;
- il reclamo veniva rigettato dal Giudice delegato e accolto in seguito dal Tribunale in composizione collegiale, il quale aveva ritenuto che “l'ammissione condizionata (di ndr) si risolve (…) in una riserva “atipica” da considerarsi non apposta” ed ha stabilito che deve concorrere, in misura proporzionale al proprio credito, sulle somme oggetto del piano di riparto (…)”;
- in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale, il curatore ripartiva la somma di € 635.000,00 tra i due creditori in proporzione ai rispettivi crediti ammessi al privilegio ex art. 2767 c.c., con conseguenti € 498.184,90 in favore dei coniugi ed € 136.815,10 in favore di
- per effetto di ciò, e quindi per fatto non imputabile al e in Parte_4 difformità al predetto accordo transattivo, i coniugi non percepivano l'intera somma pari a € 660.000,00, conseguentemente intimando al Parte_4 medesimo di agire contro per incassare l'importo fino alla P_ concorrenza della somma riconosciuta transattivamente a titolo di danno;
- i diritti dei due creditori risultavano solo parzialmente soddisfatti poiché, da un lato, il decreto che accoglieva il reclamo di sancendo l'operatività pagina 8 di 20 della polizza stipulata dalla società fallita con la convenuta, affermava che il credito vantato dal sarebbe pari a € 841.253,92; dall'altro Parte_4 lato, aveva versato il minor importo di € 660.000,00, P_ residuando, pertanto, un credito pari ad € 181.235,92;
- conseguentemente, sarebbe persistito il diritto del a ottenere Parte_4 la somma residua, atteso che, nell'ipotesi di fallimento dell'assicurato per la responsabilità civile, l'assicuratore sarebbe tenuto a pagare l'intera indennità al fallimento al passivo del quale viene ammesso il danneggiato con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c.
- l'indennità sarebbe stata comprensiva non solo dell'importo concordato a titolo di indennizzo in favore dei coniugi, ma altresì di tutti i crediti ammessi con privilegio ex art. 2767 c.c., per complessivi € 841.253,92, e che la convenuta si sarebbe obbligata, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo transattivo, a
“corrispondere al l'importo di 660.000,00 Euro a titolo di indennizzo Parte_4 assicurativo, munito di privilegio speciale ex art. 2767 c.c.” così riconoscendo sia l'operatività della polizza assicurativa sia il diritto del a Parte_4 conseguire l'integrale indennità assicurativa. Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione P_ attiva dell'attore e/o della legittimazione passiva di essa convenuta, con conseguente inammissibilità delle domande attoree, di cui, in via subordinata, domandava il rigetto, contestandone la fondatezza nel merito. Segnatamente, parte convenuta eccepiva nel merito che:
- a seguito dell'avvenuto pagamento della somma pari a € 660.000,00, arebbe da ritenersi estranea a qualsiasi ulteriore pretesa;
P_
- da un lato, nella mail datata 18.12.2020 dichiarava la propria P_ disponibilità, ai soli fini transattivi, a versare l'importo omnicomprensivo di € 553.017,85, a tacitazione di qualsivoglia richiesta e/o pretesa in ordine al sinistro;
dall'altro lato, la procedura era a conoscenza di avere ammesso il credito di allo stato passivo “per euro 181.253,92 al privilegio di grado 11 per crediti del danneggiato ex art. 2767 c.c., speciale sull'eventuale importo indennizzato dall'assicuratore per responsabilità civile condizionatamente alla COarte_1 piena efficacia ed operatività della polizza rilasciata alla fallita”;
- la polizza assicurativa non potrebbe ritenersi in ogni caso operativa, atteso che all'art.
3.2.5 delle Condizioni Generali veniva pattuito che “L'assicurazione RCT non comprende i danni: a) relativi alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti od aeromobili”. pagina 9 di 20 Ai sensi dell'art. 105, c. 2, c.p.c., intervenivano in giudizio Parte_1
e , nonché, con distinta comparsa,
[...] Parte_2 ambedue le parti instando per l'integrale accoglimento delle conclusioni attoree, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 181.235,92, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. Con sentenza n. 5628/2024, pubblicata in data 3.06.2024, il Tribunale di Milano, ritenuto che, per effetto della transazione intervenuta, il attore Parte_4 null'altro potesse chiedere a titolo di indennizzo alla convenuta in relazione al sinistro de quo, così decideva:
“-rigetta le domande proposte dal
[...]
Parte_4
-rigetta le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
-rigetta le domande proposte dalla società - Sede Secondaria e _2
; COarte_6
-condanna il Parte_4
a rimborsare alla società e spese di
[...] COarte_5 giudizio che si liquidano nell'importo di euro 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna e a rimborsare, in solido, alla società Parte_1 Parte_2
e spese di giudizio che si liquidano nell'importo COarte_5 di euro 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna la società COarte_6
a rimborsare alla società le spese di
[...] COarte_5 giudizio che si liquidano nell'importo di euro 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge”.
§ 2. Il giudizio di appello. Avverso la summenzionata sentenza interponevano gravame, con tre distinti atti d'appello, i coniugi e , e il Parte_1 Parte_2
Parte_4
.
[...]
In tutti e tre i giudizi d'appello si costituiva contestando la P_ fondatezza degli avversi gravami e concludendo per la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 27.03.2025, la Consigliera istruttrice disponeva la riunione dei giudizi R.G. n 2158/2024 e n. 2160/2024 al giudizio R.G. n. 2146/2024. pagina 10 di 20 Le cause così riunite sono state rimesse in decisione dalla Consigliera istruttrice, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 29.05.2025 e sono state decise nella camera di consiglio del 04.06.2025.
§ 3. I motivi d'impugnazione. Il gravame interposto dai coniugi e Parte_1 _2
si articola in tre motivi.
[...]
1°. Ingiusta statuizione sulle spese di lite, stante la fondatezza delle difese oggetto dell'atto di intervento ex art. 105, c. 2, c.p.c. a sostegno delle domande svolte dal . Parte_4
A prescindere dall'impugnazione della sentenza da parte del , Parte_4 integralmente soccombente in primo grado, i coniugi e PT _2 chiedono che questa Corte riesamini nel merito le ragioni dagli stessi addotte nell'atto di intervento ex art. 105, c. 2, c.p.c., al fine di vagliarne la fondatezza, conseguentemente accertando l'illegittimità della condanna degli stessi al pagamento alle spese di lite in favore di P_
Segnatamente, in base alla prospettazione dei coniugi, il capo della sentenza gravata in cui il Giudice ha ritenuto che “la transazione conclusa con il fallimento in data 26.3.2021, in mancanza di espresse pattuizioni delle parti in ordine alla delimitazione della res litigiosa, non può che far riferimento al sinistro occorso ai coniugi e ” PT _2 sarebbe erroneo sotto molteplici profili. In primo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che nelle premesse dell'accordo era espressamente indicata la delimitazione della res litigiosa, essendo cioè la transazione circoscritta alla sola controversia inerente alla domanda di ammissione al passivo dei coniugi, peraltro relativamente solo al quantum debeatur oggetto della loro insinuazione. Sul punto, la sentenza sarebbe erronea anche in diritto, laddove, “in assenza di espresse pattuizioni”, è stata fatta discendere un'interpretazione del contratto di transazione avente ad oggetto l'intero sinistro subito dai signori e PT
, pur essendo detta soluzione ermeneutica incompatibile con quanto _2 scritto nelle premesse richiamanti il solo contenzioso in essere tra il e i coniugi, nonché con alcune fondamentali pattuizioni di quel Parte_4 contratto, come l'assenza di rinunce a vantaggio di P_
In secondo luogo, il primo Giudice avrebbe fatto mal governo delle norme di interpretazione del contratto e in particolare dell'art. 1366 c.c., nonché dell'art. 1362 c.c., atteso che sarebbe sufficiente la lettura dell'accordo transattivo per pagina 11 di 20 rendersi conto che non poteva non sapere che la somma di € P_
660.000,00 era destinata esclusivamente a e Parte_1 _2
, involgendo unicamente le voci di danno relative alla loro domanda
[...] di insinuazione al passivo. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione che, in ogni caso, i coniugi rivestono la qualità di consumatori, sicché, nel caso di specie, opererebbe l'art. 35, c. 2, d.gs. n. 206/2005, secondo cui “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”. Da ultimo, la sentenza sarebbe erronea altresì nella parte in cui presuppone implicitamente che il contratto del 26.03.2021 avesse natura transattiva per tutti i soggetti partecipi, conseguentemente procurando un vantaggio di natura transattiva anche per pur in assenza di rinunce da parte del P_
rispetto alla polizza stipulata con nonché da Parte_4 P_ parte di coniugi verso Parte_11 P_
2°. Ingiusta statuizione sulle spese di lite, per mancata compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c. I coniugi e censurano poi la sentenza gravata nella parte PT _2 in cui il primo Giudice ha posto le spese di lite interamente a carico dell'attore soccombente e dei terzi intervenuti ex art. 105, c. 2, c.p.c., omettendo di considerare che gran parte delle conclusioni di sarebbero state P_ parimenti rigettate, con la conseguenza che la soccombenza sarebbe reciproca e che, pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate almeno parzialmente.
3°. Ingiusta statuizione sulle spese di lite, per erronea applicazione dei criteri del D.M. n. 55/2014. Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe erroneamente determinato l'ammontare delle spese legali dovute in virtù del D.M. n. 55/2014, segnatamente attribuendo a vantaggio di la somma complessiva di P_
€ 28.207,00 e cioè il doppio di quanto previsto dalla tabella n. 2 “Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, in relazione al valore della controversia di primo grado pari a € 181.235,92. Il primo Giudice avrebbe poi omesso di considerare che, nel corso del giudizio di prime cure, i signori e assumevano la veste di PT _2
“semplici” interventori ex art. 105, c. 2, c.p.c. ad adiuvandum delle difese del
, non avendo invero formulato nessuna domanda diretta nei Parte_4 confronti di sicché sarebbe erronea, in assenza peraltro di P_
pagina 12 di 20 adeguata motivazione, la condanna dei coniugi a rifondere alla compagnia assicurativa l'importo di € 7.052,00, pari alla metà di quanto liquidato a carico del . Parte_4
Inoltre, il Tribunale non avrebbe nemmeno tenuto conto dell'esiguità della fase istruttoria, la quale avrebbe dovuto giustificare la riduzione, quantomeno nella misura della metà, del compenso per la relativa fase processuale, dimezzandolo a
€ 2.836,00.
* L'appello di è parimenti affidato a tre distinti motivi. 1°. Violazione, errata interpretazione e applicazione dell'artt. 91 e quindi ingiusta statuizione sulle spese di lite attesa la fondatezza delle difese svolte da nel giudizio di primo grado. Con argomentazioni sostanzialmente adesive a quelle formulate, nel proprio atto di appello, dai coniugi e , chiede che, a prescindere PT _2 dall'impugnazione della sentenza da parte del , integralmente Parte_4 soccombente in primo grado, questa Corte riesamini nel merito le ragioni addotte da nel proprio atto di intervento ex art. 105, c. 2, c.p.c. al fine di vagliarne la fondatezza, conseguentemente accertando l'illegittimità della condanna della compagnia al pagamento alle spese di lite in favore di P_
Segnatamente, ad avviso di il Tribunale avrebbe ancorato le proprie statuizioni relative alla condanna alla rifusione delle spese di lite a un'interpretazione errata dell'accordo sottoscritto tra il , Parte_4
e i coniugi e , la quale non terrebbe conto P_ PT _2 del fatto che mai nessuna rinuncia si sarebbe perfezionata con riguardo al residuo credito di e che nessuna reale contestazione sarebbe stata formulata avverso le difese e i fatti dedotti da nel giudizio di primo grado. 2°. Violazione, errata interpretazione e applicazione dell'art. 92, c. 2, c.p.c., per mancata compensazione delle spese di lite. censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, pur avendo rigettato le eccezioni processuali e di merito formulate da ha ritenuto di porre le spese di lite interamente a carico della P_ medesima in riforma, la compagnia chiede che, giusta il principio di cui all'art. 92 c.p.c., si chiede che venga statuita la soccombenza reciproca tra e on compensazione, in subordine parziale, delle spese di lite. P_
pagina 13 di 20 3°. Violazione, errata interpretazione e applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, c. 6, l. n. 247/2012). Analogamente a quanto sostenuto dai coniugi , anche Parte_11 ritiene che il Tribunale abbia errato laddove ha posto a carico della Compagnia spese di lite pari a € 7.052,00, e cioè un'ulteriore metà delle spese poste a carico del (l'altra ulteriore metà essendo stata posta a Parte_4 carico degli altri intervenuti), omettendo di fornire qualsivoglia motivazione a fondamento di questo illegittimo raddoppio di spese di lite.
* In ultimo, il gravame interposto dal si appunta su due distinti Parte_4 motivi. 1°. Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto. Il censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice Parte_4 ha ritenuto che le parti della transazione non avrebbero delimitato la res litigiosa oggetto della transazione, con ciò discostandosi dal tenore letterale dell'accordo transattivo, atteso che: i) sia nelle premesse, sia nel corpo della transazione del 26.03.2021 si farebbe esclusivo riferimento al credito vantato dai coniugi, oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo da transigere, senza alcun riferimento né generico, né specifico ai crediti ammessi al passivo del in via privilegiata ex art. 2767 cod. civ.; ii) il credito risarcitorio Parte_4 riconosciuto transattivamente dal in favore dei coniugi Parte_4 coinciderebbe esattamente con l'importo versato da iii) il P_
non avrebbe operato nessuna rinuncia nei confronti di Parte_4 rispetto alla polizza assicurativa o rispetto alla posizione del P_ creditore insinuato Il contesta altresì l'interpretazione offerta dal Giudice di prime Parte_4 cure alla mail del 18.12.2020 con cui aveva manifestato la propria P_ disponibilità a riconoscere al medesimo un importo “a Parte_4 tacitazione di qualsivoglia richiesta e/o pretesa in ordine al sinistro per cui è causa”. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, da tale mail non potrebbe affatto desumersi la volontà di di estendere l'importo P_ offerto a copertura di tutti i crediti assistiti dal privilegio assicurativo ammessi al passivo, risalendo tale missiva a un'epoca antecedente all'avvio delle trattative, pagina 14 di 20 quando l'unica causa esistente sarebbe stata quella promossa dai coniugi e . PT _2
2°. Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Ad avviso del , quand'anche la Corte dovesse confermare nel Parte_4 merito le statuizioni del primo Giudice, la sentenza gravata andrebbe comunque riformata in punto di condanna al pagamento delle spese di lite, le quali – stante il rigetto delle eccezioni processuali (in punto di difetto di legittimazione attiva e/o passiva) e di merito (in punto di inoperatività della polizza) sollevate da
– avrebbero dovuto essere compensate almeno parzialmente tra le P_ parti o comunque liquidate in misura inferiore, attesa l'abnormità, rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, di quelle effettivamente liquidate.
§ 4. L'opinione della Corte. Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare dapprima le censure formulate dal , essendo invero i motivi d'appello spiegati da Parte_4
e e da circoscritti alla Parte_1 Parte_2 questione relativa all'asserita erroneità del capo condannatorio al pagamento delle spese di lite, la cui fondatezza non può prescindere da un attento vaglio delle ragioni di merito che hanno sorretto la decisione del primo Giudice. I. È anzitutto infondato il primo motivo d'appello, con il quale il si duole essenzialmente dell'asserita erroneità Parte_4 dell'interpretazione offerta dal Giudice di prime cure all'accordo transattivo del 26.03.2021 (cfr. doc. n. 14, fascicolo I grado ), il quale non Parte_4 potrebbe assurgere a “tombale” definizione dei rapporti tra il e Parte_4
n ordine al sinistro de quo. P_
A opinione della Corte, la prospettazione del non vale invero a Parte_4 eludere l'ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, della già richiamata transazione, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellanti, è da ritenersi pienamente idonea a sollevare da ogni ulteriore P_ pretesa da parte della Procedura con riferimento al sinistro di cui è causa. Segnatamente, sotto il profilo soggettivo, la Corte non può che ribadire quanto già opportunamente osservato dal primo Giudice, laddove ha rilevato che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, attesa la sua estraneità al rapporto tra gli stessi intercorrente, sicché l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo al proprio assicurato è da pagina 15 di 20 intendersi distinta e autonoma rispetto all'obbligazione al risarcimento cui il danneggiante assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato. Conseguentemente, anche nell'ambito dell'accordo transattivo oggetto della presente controversia, controparte di è esclusivamente il P_
, conservando i coniugi posizione di Parte_4 Parte_11 terzietà rispetto al rapporto immediato tra le parti del contratto assicurativo. Quanto, invece, all'ambito di applicazione oggettivo del contratto di transazione, esso è stato chiaramente perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 09.10.2017, n. 23482). Tale principio di diritto assume precipua rilevanza nel caso di specie, atteso che tanto quanto il erano a conoscenza del fatto che, P_ Parte_4 oltre a quelle vantate da e , Parte_1 Parte_2 sussistessero altresì le pretese creditorie di la quale, al momento della stipula della transazione, aveva già provveduto all'insinuazione al passivo (cfr. doc. n. 8 fascicolo I grado ), senza, tuttavia, che il suo credito Parte_4 venisse contemplato all'interno del medesimo accordo conciliativo e, ciò, come opportunamente rimarcato dal Tribunale, “a scapito probabilmente degli interessi della procedura che non ha considerato che, in forza dell'ammissione in via privilegiata di anche questa avrebbe avuto diritto a concorrere sull'indennizzo” (cfr. sentenza gravata, p. 14). In altri e più precisi termini, interpretata alla luce del principio di diritto poc'anzi evocato, la circostanza ora richiamata appalesa l'erroneità della prospettazione del , il quale, consapevole dell'esistenza dell'ulteriore pretesa Parte_4 creditoria facente capo ad e proprio in ragione del fatto che la transazione è destinata a coprire il dedotto e il deducibile, avrebbe dovuto premurarsi di ricomprendere nell'oggetto dell'accordo transattivo anche la posizione di non potendo cogliere affatto nel segno l'opposta argomentazione spesa dalla Procedura, per la quale l'omissione di espresse previsioni in merito agli ulteriori crediti assistiti dal privilegio assicurativo, varrebbe a escludere la riconducibilità degli stessi entro il perimetro della transazione.
pagina 16 di 20 Del resto, come correttamente rilevato dal primo Giudice, con mail del 18.12.2020, si era resa “disponibile a mettere a disposizione nei confronti P_ del l'importo omnicomprensivo di Euro 553.017,85, a tacitazione di qualsivoglia Parte_4 richiesta e\o pretesa in ordine al sinistro per cui è causa da parte della Procedura” (cfr. doc. n. 12 fascicolo I grado ), con ciò manifestando in modo Parte_4 inequivocabile la propria volontà di definire il sinistro globalmente, estendendo l'importo offerto a copertura di tutti i crediti, senza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procedura, la circostanza che tale missiva fosse cronologicamente antecedente alla transazione del 26.03.2021 autorizzi a intenderne superato il contenuto. All'opposto, il fatto che, sin dalle fasi preliminari delle trattative, P_ avesse dichiarato di essere disponibile a ricorrere a una soluzione transattiva al fine di definire globalmente il sinistro avrebbe dovuto, ancora una volta, indurre il a estendere l'oggetto dell'accordo a tutti i crediti privilegiati Parte_4 ex art. 2767 c.c. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, il primo motivo d'appello proposto dal deve essere rigettato, con conseguente conferma della Parte_4 sentenza gravata nella parte in cui ha statuito che, in conseguenza dell'intervenuta transazione, la Procedura null'altro possa pretendere da titolo di indennizzo del sinistro de quo. P_
II. Il secondo motivo d'appello spiegato dal può essere trattato Parte_4 congiuntamente alle censure parimenti formulate avverso la sentenza gravata da
, e da trattandosi invero di Parte_1 Parte_2 doglianze tutte attinenti all'asserita erroneità del capo condannatorio alle spese di lite. Dette censure sono fondate e meritano pertanto accoglimento limitatamente ai termini di seguito precisati. Premesso che, stante la conferma nel merito della decisione del primo Giudice, con conseguente soccombenza dell'attore e dei terzi intervenuti ex art. 105 c. 2 c.p.c., dovendo le spese di lite del primo grado di giudizio rimanere a carico di tali parti, risultano superate le argomentazioni difensive svolte dai signori e da per sostenere la fondatezza nel merito Parte_11 dell'azione proposta dal , gli odierni appellanti lamentano in Parte_4 primo luogo la mancata disposizione della compensazione delle spese di lite, atteso il rigetto delle eccezioni processuali (in punto di difetto di legittimazione pagina 17 di 20 attiva e/o passiva) e di merito (in punto di inoperatività della polizza) sollevate da P_
Detta doglianza appare priva di pregio tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto il profilo processuale. Quanto al profilo sostanziale, deve essere evidenziato che l'esito del giudizio di prime cure è rimasto integralmente sfavorevole al e, così, ai Parte_4 terzi intervenuti ex art. 105 c. 2 c.p.c., senza che il rigetto delle eccezioni sollevate da alga a spostare la soccombenza. P_
Quanto invece al profilo processuale, giova in ogni caso rilevare come la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite rappresenti una facoltà, come tale soggetta alla valutazione discrezionale del giudice, cui è fatto unicamente divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI - 3, 26.11.2020, n. 26912: “Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare”). Fermo tutto quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia che il primo Giudice abbia errato nel ripartire le spese di lite rispettivamente condannando i) il al pagamento di € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso Parte_4 spese forfettarie e agli accessori di legge;
ii) i coniugi , in Parte_11 solido, al pagamento di € 7.052 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
iii) AWP al pagamento di € 7.052 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge, così riconoscendo a favore di il complessivo importo di € 28.207,00, P_ pari al doppio di quanto previsto, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia di primo grado (pari a € 181.235,92), per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale. Ricorrono invero nel caso di specie i requisiti di cui alla seconda ipotesi contemplata all'art. 97, c. 1, c.p.c., la quale prevede che, in caso di soccombenza di più parti, il giudice possa pronunciare condanna solidale di tutte le parti o di alcune tra esse, “quando hanno interesse in comune”. Ebbene, considerato che nel corso del giudizio di prime cure Parte_1
e , così come intervenivano ex art. 105
[...] Parte_2
c. 2 c.p.c., vantando cioè un interesse comune a quello azionato dal pagina 18 di 20 FALLIMENTO attore, occorre riformare il capo della sentenza gravata recante la condanna alle spese di lite, le quali, liquidate – tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n.147/2022 e avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile compreso tra € 52.001,00 a € 260.000,00 – in complessivi € 14.103,00 devono essere poste solidalmente a carico del , dei coniugi Parte_4
e e di PT _2
§ 5. Conclusioni e spese di lite. In parziale accoglimento dei gravami e in riforma delle statuizioni relative alla disciplina delle spese di lite contenute nella sentenza di primo grado, il
Parte_4 Parte_4 [...]
, e e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
SECONDARIA E RAPPRESENTANZA GENERALE PER _2
L'TA ( ), devono essere CP_4 COarte_4 condannati, in solido, alla rifusione in favore di COarte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
14.103,00, per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti. Quanto alle spese del giudizio di impugnazione, il parziale accoglimento dei gravami giustifica la compensazione delle spese di lite nei limiti di un terzo e la conseguente condanna delle tre parti appellanti, ai sensi dell'art. 97, c. 1, c.p.c., a rifondere a i due terzi delle spese del secondo grado come liquidate in P_ dispositivo sulla base del D.M. n.147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_4
, e , nonché da
[...] Parte_1 Parte_2
SECONDARIA E RAPPRESENTANZA COarte_2
GENERALE PER L'TA ( COarte_4
) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5628/2024,
[...] pubblicata in data 03.06.2024, così dispone: 1. in parziale riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
, Parte_4 Parte_1
e e
[...] Parte_2 [...]
COarte_10
pagina 19 di 20 ), in solido, alla rifusione in favore di COarte_4 delle spese di lite del primo grado di COarte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00, per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti.
2. conferma nel resto la sentenza n. 5628/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 03.06.2024;
3.Previa compensazione di un terzo, condanna
[...]
, e Parte_4 Parte_1
, Parte_2 [...]
( COarte_6 [...]
), in solido, alla rifusione in favore di COarte_4 [...]
dei due terzi delle spese di lite di questo grado di COarte_1 giudizio, spese che si liquidano per l'intero in complessivi € 14.317,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 04.06.2025
La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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