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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione collegiale, nelle persone di: dr. Giorgio JACHIA ……..…………………............. Presidente dr. Alessandro CENTO……………………………… Giudice est. dr. Luigi GUARINIELLO ….………………………..Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g. n. 48956/2024, posto in decisione alla data del 6.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di risposta, e vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'amm.re pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, in Via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv.to Riccardo Cruciani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo
- RECLAMANTE -
E
Controparte_1
- RECLAMATA CONTUMACE -
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro-tempore
- RECLAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: reclamo ex art. 630 III co., c.p.c.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 il Parte_1
– premesso di avere eseguito ai danni di (debitrice esecutata) e presso Controparte_1
(terzo pignorato) espropriazione presso terzi in forza di titolo Controparte_2 giudiziale (decreto ingiuntivo) e pedissequo atto di precetto, per il recupero del residuo credito di € 798,99; che con ordinanza del 13.11.2024 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (iscritta al n. 4381/24 RGE) siccome “L'atto di pignoramento presso terzi esibisce relata di notifica negativa alla parte esecutata, per indirizzo insufficiente. La mancata notifica del ppt alla parte debitrice ne comporta la giuridica inesistenza, per mancanza dell'ingiunzione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 492 cpc, né può essere concesso un termine per effettuare la notifica omessa, poiché non si verte in ipotesi di nullità”; e quindi disponeva la liberazione del terzo pignorato dagli obblighi di cui all'art 546 c.p.c. – tanto premesso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 630, III co., c.p.c. avverso la detta ordinanza denunziando l'erroneità del provvedimento estintivo attesa la “avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. al debitore esecutato”. Per queste ragioni il reclamante ha domandato la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 4.12.2024 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Pur ritualmente evocati (con la comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del 4.12.2024), la parte debitrice esecutata e reclamata e la terza pignorata non si costituiva in giudizio.
……..
L'art. 630, I co., c.p.c. prevede che il processo esecutivo si estingue “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge”, “quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”: è la c.d. estinzione tipica del processo esecutivo (ossia per cause specificamente individuate dalla legge)
L'art. 630, III co., dispone, a sua volta, che contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione (tipica) è ammesso “reclamo” con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 , III, IV e V co., c.p.c.
Nel caso in esame, il G.E., con l'ordinanza reclamata, dichiarava “improcedibile ed estinta” la procedura esecutiva (iscritta al n. 4381/24 RGE) non già per una causa (tipizzata) specificamente codificata dalla legge (es: art. 629, 631, 631 bis, 627, 518, 543, 557 c.p.c., 156 disp. att. c.p.c.), ma per difetto di notifica alla debitrice esecutata dell'atto di pignoramento: precisamente, così si legge nell'ordinanza reclamata, “L'atto di pignoramento presso terzi esibisce relata di notifica negativa alla parte esecutata, per indirizzo insufficiente. La mancata notifica del ppt alla parte debitrice ne comporta la giuridica inesistenza, per mancanza dell'ingiunzione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 492 cpc, né può essere concesso un termine per effettuare la notifica omessa, poiché non si verte in ipotesi di nullità”
La più autorevole Giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha sempre affermato che nell'espropriazione forzata il provvedimento con il quale il G.E. dichiara l'estinzione del processo esecutivo “per cause diverse da quelle tipiche” ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo “ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica” (vd., tra le altre, Cass. n. 30201/08)
Nella specie, l'estinzione (rectius, la improcedibilità) del processo esecutivo è stata appunto dichiarata (non già per una causa tipica prevista dalla legge o per inattività qualificata delle parti ai sensi dell'art. 630, I co., c.p.c., ma) per un difetto di notifica dell'atto di pignoramento
- e dunque per una causa “atipica” - che non avrebbe consentito al processo esecutivo, per difetto di un presupposto essenziale, la sua fisiologica prosecuzione
L'epilogo non può che essere la dichiarazione di inammissibilità del reclamo ex art 630 c.p.c., siccome la parte avrebbe dovuto proporre avverso l'ordinanza de qua opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Spese non ripetibili dagli intimati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice estensore
dr. Alessandro CENTO
Il Presidente
dr. Giorgio Jachia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione collegiale, nelle persone di: dr. Giorgio JACHIA ……..…………………............. Presidente dr. Alessandro CENTO……………………………… Giudice est. dr. Luigi GUARINIELLO ….………………………..Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., contraddistinto dal r.g. n. 48956/2024, posto in decisione alla data del 6.2.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di risposta, e vertente
TRA
Parte_1
in persona dell'amm.re pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, in Via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv.to Riccardo Cruciani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo
- RECLAMANTE -
E
Controparte_1
- RECLAMATA CONTUMACE -
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro-tempore
- RECLAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: reclamo ex art. 630 III co., c.p.c.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 il Parte_1
– premesso di avere eseguito ai danni di (debitrice esecutata) e presso Controparte_1
(terzo pignorato) espropriazione presso terzi in forza di titolo Controparte_2 giudiziale (decreto ingiuntivo) e pedissequo atto di precetto, per il recupero del residuo credito di € 798,99; che con ordinanza del 13.11.2024 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (iscritta al n. 4381/24 RGE) siccome “L'atto di pignoramento presso terzi esibisce relata di notifica negativa alla parte esecutata, per indirizzo insufficiente. La mancata notifica del ppt alla parte debitrice ne comporta la giuridica inesistenza, per mancanza dell'ingiunzione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 492 cpc, né può essere concesso un termine per effettuare la notifica omessa, poiché non si verte in ipotesi di nullità”; e quindi disponeva la liberazione del terzo pignorato dagli obblighi di cui all'art 546 c.p.c. – tanto premesso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 630, III co., c.p.c. avverso la detta ordinanza denunziando l'erroneità del provvedimento estintivo attesa la “avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. al debitore esecutato”. Per queste ragioni il reclamante ha domandato la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 4.12.2024 il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
Pur ritualmente evocati (con la comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del 4.12.2024), la parte debitrice esecutata e reclamata e la terza pignorata non si costituiva in giudizio.
……..
L'art. 630, I co., c.p.c. prevede che il processo esecutivo si estingue “Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge”, “quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”: è la c.d. estinzione tipica del processo esecutivo (ossia per cause specificamente individuate dalla legge)
L'art. 630, III co., dispone, a sua volta, che contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione (tipica) è ammesso “reclamo” con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 , III, IV e V co., c.p.c.
Nel caso in esame, il G.E., con l'ordinanza reclamata, dichiarava “improcedibile ed estinta” la procedura esecutiva (iscritta al n. 4381/24 RGE) non già per una causa (tipizzata) specificamente codificata dalla legge (es: art. 629, 631, 631 bis, 627, 518, 543, 557 c.p.c., 156 disp. att. c.p.c.), ma per difetto di notifica alla debitrice esecutata dell'atto di pignoramento: precisamente, così si legge nell'ordinanza reclamata, “L'atto di pignoramento presso terzi esibisce relata di notifica negativa alla parte esecutata, per indirizzo insufficiente. La mancata notifica del ppt alla parte debitrice ne comporta la giuridica inesistenza, per mancanza dell'ingiunzione dell'Ufficiale Giudiziario ex art. 492 cpc, né può essere concesso un termine per effettuare la notifica omessa, poiché non si verte in ipotesi di nullità”
La più autorevole Giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha sempre affermato che nell'espropriazione forzata il provvedimento con il quale il G.E. dichiara l'estinzione del processo esecutivo “per cause diverse da quelle tipiche” ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo “ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica” (vd., tra le altre, Cass. n. 30201/08)
Nella specie, l'estinzione (rectius, la improcedibilità) del processo esecutivo è stata appunto dichiarata (non già per una causa tipica prevista dalla legge o per inattività qualificata delle parti ai sensi dell'art. 630, I co., c.p.c., ma) per un difetto di notifica dell'atto di pignoramento
- e dunque per una causa “atipica” - che non avrebbe consentito al processo esecutivo, per difetto di un presupposto essenziale, la sua fisiologica prosecuzione
L'epilogo non può che essere la dichiarazione di inammissibilità del reclamo ex art 630 c.p.c., siccome la parte avrebbe dovuto proporre avverso l'ordinanza de qua opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Spese non ripetibili dagli intimati contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., così dispone:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice estensore
dr. Alessandro CENTO
Il Presidente
dr. Giorgio Jachia