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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/11/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
(entrambi eredi di , elettivamente domiciliato in Roma,
[...] Persona_2 presso lo studio dell'Avv. Cicala Carlo che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
IO SA per procura in atti.
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - contro
elettivamente domiciliata in Mondovì, presso lo studio dell'Avv. Giusta CP_1
Emma che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
e contro
e elettivamente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
domiciliate in Mondovì, presso lo studio dell'Avv. Bruno di Clarafond Fabrizio che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Piovano Chiara Maria per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
Rimessione in decisione del 9.10.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Voglia l'Ecc.ma C.d.A. di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conformandosi a quanto deciso dalla Suprema Corte nella sentenza che dispone il rinvio, in via principale: accogliere il presente atto di riassunzione in appello e per l'effetto, riformarsi tutti i capi, ad eccezione del capo 7.1 relativo alla conferma dell'ordinanza del
27.3.2015, della sentenza n. 641/2018 del 4.7.2018 pubblicata in data 25.7.2018,
1 emessa dal Tribunale di Cuneo e per l'effetto, accogliere le domande tutte avanzate in primo grado e riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e precisamente: previo accertamento e conseguente dichiarazione di avvenuta donazione indiretta da parte di in favore della IP ex fratre della nuda Controparte_5 Controparte_3
proprietà dell'alloggio e relative pertinenze sito in Mondovì, Via Monviso n. 13; previo accertamento e conseguente dichiarazione di avvenuta donazione indiretta da parte di in favore della IP ex fratre della nuda Controparte_5 Controparte_4 proprietà dell'alloggio e relative pertinenze sito in Mondovì, Corso Europa n. 23/A; previa esclusione dall'asse ereditario della metà dell'immobile sito in Mondovì, C.so
Europa n. 17 – casa coniugale – di esclusiva proprietà della SI.ra , e di Persona_2
tutti i relativi arredi e mobili;
previo riconoscimento della mancata accettazione e della rinuncia da parte della SI.ra dell'usufrutto generale a tacitazione di ogni diritto sull'eredità in oggetto, Persona_2
con conseguente espressa richiesta di attribuzione alla stessa dei diritti di proprietà sul patrimonio del de cuius;
previo accertamento della consistenza della massa ereditaria come determinata a seguito delle domande di cui sopra, che si quantifica in € 460.708,20; revocarsi l'ordinanza pronunciata in data 16/03/2016 dal Giudice Istruttore nella parte in cui veniva ritenuta la causa matura per la decisione e conseguentemente respinta la richiesta di CTU e l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi così come formulati nelle memorie ex art. 183, comma VI nn. 2 e 3 c.p.c., e con i testi ivi indicati e, per l'effetto, ferme le istanze istruttorie, in via principale: attribuirsi ad (agli attori), in qualità di unico erede Parte_1
(eredi) della legittimaria , la quota di legittima spettante a quest'ultima Persona_2 con l'assegnazione di beni in piena proprietà sino alla quota di legittima che si quantifica in € 230.354,10, o altra veriore somma accertata in corso di causa.
In via subordinata: accertato il valore dell'asse ereditario pari ad € 460.708,20, accertarsi e dichiararsi la lesione della quota spettante a quale erede Persona_2 legittimaria e legittima come da argomentazioni, quota legittima che si quantifica in €
230.354,10 e conseguente lesione pari ad € 150.554,10, o altre veriori somme accertate in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare nulle le disposizioni testamentarie collegate;
2 conseguentemente e in ogni caso: procedersi alla ripartizione tra gli eredi della massa ereditaria (risultante a seguito della riduzione) e dichiararsi il diritto degli istanti allo scioglimento della comunione dei beni tutti;
ordinarsi la divisione dei beni tutti caduti in successione, come da proposta divisionale attorea, ovvero previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi agli immobili e de quibus e/o al loro godimento che si debbano fra loro i condividendi ai sensi dell'art. 723 c.c. ordinarsi la resa dei conti relativi al patrimonio del defunto ed ai beni immobili di cui i convenuti hanno continuato a percepire i frutti, con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
PER Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino sez. III, conformandosi a quanto deciso dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che dispone il rinvio, respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione o domanda che si ponga al di fuori del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte e su cui si sia già formato il giudicato;
ferme le istanze istruttorie dedotte nella comparsa di costituzione in data 9.9.2024, in via principale: respingersi, perché infondate, tutte le domande di Parte_1 formulate nell'atto di riassunzione e relative alla riforma della sentenza n. 641/2018 del
04.07.2018 pubblicata in data 25.07.2018 emessa dal Tribunale di Cuneo, nonché relative alla riforma della sentenza n.1913/2019 emessa dalla Corte di Appello di Torino sez. II, domande proposte anche nei confronti di e che interessano Parte_2
anche il bene da lei ricevuto a titolo di legato dal testatore.
In via subordinata: dato atto che la corretta quantificazione del valore dell'asse ereditario conduce a ritenere che non vi sia stata alcuna lesione della quota di legittima di ½ riservata al coniuge;
dato atto, in ogni caso, che la convenuta ha ricevuto a titolo di Parte_2
legato un bene il cui valore non lede la quota di legittima spettante al coniuge;
3 assolversi la convenuta da ogni domanda contro di lei proposta, se Parte_2 avente ad oggetto la proprietà dell'immobile (alloggio ad uso civile) assegnatole dal defunto fratello - - con il testamento olografo in data 29 maggio 2012; Controparte_5
con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
PER , E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino sez. III, conformandosi a quanto deciso dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che dispone il rinvio: in via principale: respingersi tutte le domande di formulate nell'atto di Parte_1
riassunzione in appello e relative alla riforma della sentenza n. 641/2018 del 04 luglio
2018 pubblicata in data 25 luglio 2018 emessa dal Tribunale di Cuneo, nonché relative alla riforma della sentenza n.1913/2019 emessa dalla Corte di Appello di Torino sez. II, respingendo per l'effetto tutte le domande avanzate in primo grado e riproposte in appello.
Ex art. 346 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza del 27 marzo 2015 resa dal Tribunale di
Cuneo, si ripropongono le eccezioni in via preliminare di dichiarazione di non veridicità della firma di apposta sulla procura a margine dell'atto di citazione, oltre Persona_2
alla dichiarazione della non provenienza della firma di con conseguente Persona_2 nullità dell'atto medesimo, ed in ogni caso dichiararsi la procura nulla per vizio di forma poiché rilasciata da persona incapace di intendere e di volere oltre che per essere stata rilasciata in data anteriore alla redazione dell'atto.
In via subordinata, in caso di riforma della sentenza oggetto di appello, previ gli incombenti del caso e di revoca dell'ordinanza 16 marzo 2016 pronunciata dal Giudice di primo grado che aveva ritenuto la causa matura per la decisione e conseguentemente respinto le istanze istruttorie delle parti così come formulate nelle memorie ex art.183
c.p.c., nonché previa revoca dell'ordinanza 23 novembre 2024 del Consigliere Istruttore della Corte di Appello di Torino, con la quale allo stato dichiarava inammissibili le istanze di prove orali rispettivamente riproposte dalle parti riservando al Collegio ogni ulteriore valutazione sulle istanze di prova orale delle parti e sulla disposizione di perizia estimativa sulla consistenza e sul valore dei beni, ferme le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado,
4 nel merito pronunciarsi l'infondatezza dei motivi in riassunzione di appello per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione e di conseguenza rigettare l'atto in riassunzione quale proposto da sia in Parte_1
proprio che nella veste di erede di con il quale sono stati Persona_1
riproposti i motivi di appello della causa R.G.A. n. 1890/2018 definito con la sentenza n.
1913/2019 della Corte di Appello di Torino –, pubblicata in data 28 novembre 2019 e di conseguenza confermarsi la sentenza medesima oggetto di impugnazione, anche nel rispetto del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17-24 gennaio 2024, Parte_1
ha riassunto il giudizio (in origine instaurato dalla sorella di
[...] Persona_2 cui egli era erede insieme al fratello anch'esso deceduto Persona_1
nelle more e di cui è anche erede) nei confronti di Parte_2 CP_2
, e a seguito della sentenza n.
[...] Controparte_3 Controparte_4
28962/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n.
1913/2019 di questa Corte e precisamente:
- accogliendo parzialmente il primo motivo di ricorso, laddove la Corte territoriale, pur avendo correttamente riconosciuto la titolarità pro quota della casa familiare in Mondovì
Corso Europa 17, non si era pronunciata, in relazione alla disciplina del testamento, sulla validità della disposizione con la quale il testatore aveva disposto per l'intero dell'immobile, qualificandola preliminarmente come legato ex art. 652 c.c. o istituzione di erede ex re avente ad oggetto un bene solo in parte del testatore;
- accogliendo il quarto e quinto motivo di ricorso, laddove la Corte di merito, pur condivisibilmente ritenendo che l'attribuzione dell'usufrutto generale sui beni caduti in successione in favore del coniuge avesse natura di legato, aveva erroneamente sussunto sic et simpliciter tale disposizione nell'ipotesi del legato in sostituzione di legittima, senza procedere ad una complessiva interpretazione della scheda testamentaria da cui emergesse la volontà tacitativa dell'onorato anche in relazione alla natura delle altre disposizioni testamentarie da cui rilevare l'istituzione di erede di altra o
5 altre persone e senza tener conto dei beni non inclusi nel testamento da devolversi ab intestato;
- non ritenendo inoltre che, essendo stato nel caso di specie legato l'usufrutto generale sui beni ad un legittimario, nel caso questi fosse stato chiamato ab intestato all'eredità, la norma di riferimento avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto a carico di quest'ultimo la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima in piena proprietà e non la scelta fra l'abbandono della disponibile e l'esercizio dell'azione di riduzione.
2. Si è costituita la parte convenuta in riassunzione chiedendo in Parte_2
via principale di respingere le domande di Parte_1
Si sono anche costituite le altre convenute in riassunzione Controparte_2
e preliminarmente chiedendo la revoca Controparte_3 Controparte_4 dell'ordinanza del primo giudice del 27.3.2015 ed a tal fine riproponendo le eccezioni di nullità della procura a margine dell'atto di citazione rilasciata dalla defunta attrice per vizi formali e sostanziali;
in via principale nel merito hanno chiesto Persona_2
respingersi tutte le domande di e, in subordine per il caso di riforma Parte_1 della sentenza d'appello, previa revoca delle ordinanze del giudice di primo grado del
16.3.2016 e della Corte d'Appello di Torino del 23.11.2024, di accogliersi le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado.
Falliti i tentativi di conciliazione, sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 9.10.2025.
3. Come descritto in sintesi dalla Suprema Corte, la presente causa riguarda la successione testamentaria di , il quale è deceduto il 24 agosto 2012, Controparte_5
lasciando la coniuge , la sorella e i figli del fratello Persona_2 Parte_2
OR , e . Il testatore, dopo Parte_3 CP_2 CP_3 Controparte_4 avere lasciato al coniuge l'usufrutto generale vitalizio, ha disposto in favore della sorella e delle nipoti, della nuda proprietà di alcuni immobili e beni mobili, disponendo inoltre in favore di una delle nipoti dell'eventuale residuo del conto corrente di famiglia.
La causa è stata iniziata dal coniuge dinanzi al Tribunale di Cuneo con Persona_2
citazione datata 15.9.2014, facendo valere la propria qualità di legittimaria che sarebbe
6 stata pregiudicata dalle disposizioni testamentarie, chiedendo altresì vari accertamenti preliminari in ordine alla non titolarità, in tutto o in parte, di alcuni immobili contemplati nel testamento, nonché alle donazioni indirette per due immobili nel 2008. In seguito al decesso di (avvenuto in data 1.12.2014), la causa è stata proseguita, Persona_2
dapprima dai FR ed eredi, e e poi, alla Parte_1 Persona_1 morte di quest'ultimo, dal solo – odierno ricorrente in riassunzione - Parte_1
anche in qualità di erede del fratello.
In seguito al rigetto della domanda pronunciata dal Tribunale di Cuneo con sentenza n.
641/2018 e poi alla conferma di tale rigetto come pronunciata da sentenza n. 1913/2019 di questa Corte, la causa deve essere riesaminata in sede di rinvio all'interno del perimetro delineato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28962/2023.
4. In via del tutto preliminare va preso atto che è divenuto irrevocabile il rigetto dell'eccepita invalidità della procura rilasciata da e in questa sede Persona_2
riproposta dalle convenute , posto che tale pronuncia non è stata oggetto di CP_5
censura in Cassazione.
Il primo profilo oggetto di rinvio attiene alla mancata disamina delle conseguenze sulle disposizioni testamentarie della ormai pacifica comproprietà dell'immobile sito in
Mondovì, Corso Europa 17 (casa coniugale in cui risiedeva ). Risulta in Persona_2 proposito del tutto condivisibile l'assunto che ritiene che, laddove il testatore abbia disposto per l'intero, avendo invece la proprietà solo della quota di uno o più immobili, tale disposizione sia inefficace pro quota, mantenendosi la validità di tutte le altre disposizioni testamentarie e ciò nel rispetto del canone di conservazione del testamento
(cfr. ex multis Cass. n. 23393 del 06/10/2017 e Cass. n. 4016 del 20/12/1969).
Analogo effetto è da rinvenire rispetto alla disposizione testamentaria concernente l'immobile sito in Mondovì via Bernolfo n. 23 (e relative pertinenze), il quale, come già indicato nell'atto di citazione in primo grado a pag. 4 (e mai oggetto di contestazione nel merito), alla data del decesso risultava intestato ai coniugi e Controparte_5 Per_2
rispettivamente per la quota di 1/2 ciascuno, così che il testatore ne poteva
[...]
disporre limitatamente alla sua quota. Va pertanto emessa pronuncia che dichiari tale inefficacia pro quota.
7 5. Il secondo profilo di rinvio attiene invece all'interpretazione della scheda testamentaria che era stata omessa nei precedenti gradi di merito e da cui poi discenderà l'individuazione sia della posizione attribuita alla coniuge-legittimaria, sia dell'azione che può essere correttamente esercitata in causa.
Il testo del testamento è il seguente:
“Io sottoscritto nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mondovì Corso Europa 17, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo dopo la mia morte, quanto segue:
- Lascio usufruttuaria generale finché vive mia moglie Controparte_6
- Eredi in nuda proprietà:
- A mia sorella lascio l'alloggio in Mondovì Carassone n. 52 CP_7
- A mia IP lo alloggio in C/so Europa n° 17 con relative pertinenze Controparte_2
- A mia IP il rustico in Mondovì Carassone (ex stalla, forno, portico Controparte_3
sul retro con relativo appezzamento di terreno antistante come da recente accatastamento).
A lei lascio inoltre l'arredamento dell'alloggio in C/so Europa 17 (sala, salotto, camera da letto ecc.)
A mia IP lascio l'alloggio con pertinenze in Via S. Bernolfo. Controparte_4
Per , , lascio la possibilità di accordi diversi fra loro se vi è CP_2 CP_3 CP_4
l'unanimità
- Lascio a l'eventuale residuo del Conto Corrente di famiglia. CP_3
Lascio esecutrice testamentaria . Controparte_3
P.S. Cara cerca tu di seguire per quanto possibile . CP_3 CP_6
A tutti un grazie per quanto avete fatto finché sono stato con voi.
Mondovì 29.5.2012”
Come afferma consolidata giurisprudenza, “l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi
8 intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita” (Cass.
7.5.2018 n. 10882)
Innanzitutto, va ricordato che la Suprema Corte rimettente ha ritenuto che fosse corretta la qualificazione di legato dell'usufrutto generale lasciato a (cfr. pag. Controparte_6
9).
Come suggerito dalla Corte, al fine di verificare se tale disposizione sia “in sostituzione di legittima” o solo “in conto di legittima”, va quindi esaminata la volontà del testatore in ordine alle disposizioni effettuate a favore della sorella e delle nipoti, figlie del fratello OR, anche al fine di verificare se vi fosse stata istituzione di erede testamentario.
Innanzitutto, si evidenzia il dato letterale circa il fatto che il , dopo avere detto CP_5
“lascio usufruttuaria generale finché vive mia moglie”, ha utilizzato in contrapposizione e solo per la sorella e le tre nipoti, la parola “eredi” associandolo alla nuda proprietà di specifici immobili indicati a favore di ciascuna di esse, per poi aggiungere anche specifiche disposizioni su beni mobili e sul residuo di conto corrente.
È pur vero che l'utilizzo della parola “erede” può non essere sintomo univoco della effettiva volontà del testatore, ma tenendo conto della formazione del de cuius e del fatto che le destinatarie degli immobili in nuda proprietà erano anche successibili legittime (ex art. 582 c.c., di cui le nipoti del fratello OR per rappresentazione ex art. 468 c.c.), tale espressione assume un significato univoco diretto a realizzare una istituzione di erede "ex re certa": dalla lettura complessiva della scheda testamentaria, infatti, emerge che il ha evidentemente cercato di suddividere tra loro il proprio CP_5 patrimonio con l'evidente intento di mantenerne l'integrità all'interno della sua famiglia di origine, come anche concorre a confermare l'aggiunta della facoltà data alle nipoti
, e ) di poter raggiungere “accordi diversi fra loro se vi è CP_2 CP_3 CP_4
l'unanimità” in relazione alla preferenza degli immobili indicati per ciascuna. Tale possibilità di scelta (unitamente all'espresso utilizzo del termine “erede”) appare invero sintomatica di un intento del testatore di voler far conseguire alle nipoti
9 nell'assegnazione di un bene determinato una quota del suo patrimonio, piuttosto che un mero legato (così come previsto con disposizione del tutto analoga a favore della sorella relativamente all'immobile di Mondovì Carassone). Tutto ciò, peraltro, pur volendo garantire alla moglie tutti i mezzi di sussistenza necessari e, espressamente facendone carico alla IP , anche un aiuto di sostegno personale “per quanto CP_3 possibile”.
Del resto, una coerente e analoga volontà, il l'aveva già espressa pochi anni CP_5
prima con riferimento agli immobili per i quali in questa sede è stato richiesto l'accertamento di donazioni indirette: al di là della prova di tali donazioni, infatti, (su cui infra), si osserva la medesima scelta: di assicurare a sé e alla moglie solo l'usufrutto
(con rispettivo diritto di accrescimento) di immobili in cui le nipoti sarebbero rimaste nude proprietarie, così garantendo alla morte di entrambi gli usufruttuari la piena proprietà in capo a parenti della sua famiglia di origine.
Non si ritiene che contrasti con tale interpretazione della volontà del de cuius la circostanza che all'elenco degli immobili mancassero tre terreni, posto che, come emerge dagli atti ed è incontestato tra le parti, tali beni erano di valore quasi irrisorio, provenivano da precedenti successioni in quote frazionate ed è quindi ben possibile che il non li abbia ricordati. CP_5
D'altra parte, come più volte affermato dalla Suprema Corte “Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio;
risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo
e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario” (Cass.
5.8.2022 n. 24310; conf. Cass. 25.10.2013 n. 24163).
Accertata, quindi, l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati alla sorella e alle nipoti in nuda proprietà (ovviamente limitatamente alla porzione che era di sua proprietà) come quota della universalità del suo patrimonio, istituendoli eredi, va preso
10 atto che sono stati disposti anche meri legati a favore della sola IP : CP_3
“l'arredamento dell'alloggio in C/so Europa 17 (sala, salotto, camera da letto ecc.)” e l'eventuale residuo del conto corrente di famiglia.
Posto tutto ciò, pare invero inequivoca la correlativa volontà del testatore di destinare il legato di usufrutto generale vitalizio in favore della moglie quale “legato in sostituzione di legittima”, ovverosia per tacitare la legittimaria e precluderle in tal modo di attaccare le altre disposizioni testamentarie per far valere la riserva (cfr. ex multis Cass. 19.11.2019
n. 30082).
6. Attesa l'istituzione di erede che si ritiene univoca nei confronti di sorella e nipoti, va però verificata la sorte dei beni residui non citati nella scheda testamentaria e precisamente dei tre terreni indicati al punto 10 della citazione in primo grado (pag. 5-6) nelle frazioni di proprietà pervenute al come ivi specificate. CP_5
Va innanzitutto preso atto che l'usufrutto generale e vitalizio disposto a favore della si estende anche a tali beni. Per_2
Quanto alla nuda proprietà di tali terreni per le quote di cui il de cuius era titolare, va preso atto che, come affermato dalla Suprema Corte, la vis espansiva dell'istituito erede ex re certa opera esclusivamente “per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” e non per quelli che erano conosciuti, ma pretermessi nella scheda testamentaria, volutamente o per mera dimenticanza. “L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che
l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” (Cass.
3.7.2019 n. 17868 a conferma di Cass. SU 28.6.2018 n. 17122; conf. Cass.
9.4.2021 n.
9487 e Cass.
6.3.2025 n. 5920).
In applicazione di tale ricostruzione, quindi, la nuda proprietà dei terreni e la piena proprietà di quei beni mobili per i quali nulla è stato disposto dal nel suo CP_5
11 testamento, sono devolute alla successione legittima ex art. 457 secondo comma c.c., avuto riguardo a quanto previsto ex art. 582 c.c. (in combinato disposto con l'art. 468
c.c. in relazione alle nipoti, figlie del fratello OR), in relazione alla quota di proprietà di cui il de cuius poteva disporre, nella misura di due terzi a favore di Persona_2
(con la conseguente riunione dell'usufrutto e quindi in piena proprietà) e, quanto al residuo terzo, in pari quota a favore della sorella , da un lato, e di Parte_2
, e , dall'altro. Controparte_2 CP_3 CP_4
7. A fronte della ricostruzione effettuata della volontà del testatore e della presenza di beni residui caduti in successione legittima, va quindi verificato se sussistono i requisiti per la configurabilità dei presupposti di operatività dell'invocata cautela sociniana su cui insiste in via principale . Parte_1
Come infatti affermato dalla Corte remittente al punto 6, la domanda di cautela sociniana era ammissibile e non tardiva come erroneamente affermato nella sentenza cassata, in quanto “la deduzione non introduceva fatti nuovi, ma poneva un problema di qualificazione giuridica della iniziale domanda, con la quale la legittimaria aveva manifestato l'intenzione di entrare in possesso «della quota di ½ della piena e intera proprietà del patrimonio morendo dismesso dal defunto»” (pag. 11).
Inoltre, la Corte ha escluso che tra la cautela sociniana e l'azione di riduzione si ponga un rapporto di alternatività fra i due strumenti. Sul punto la Corte remittente, a pag. 12 e
13 della sentenza, fornisce una sintesi delle diverse opinioni in dottrina, per poi ribadire la centralità del previo accertamento “della posizione del coniuge nell'eredità, avuto riguardo alla natura delle altre disposizioni testamentarie e, comunque, in presenza di beni non contemplati nella scheda, da devolversi in ipotesi secondo le norme della successione intestata”.
A fronte di ciò, quindi, atteso che la , da un lato, è stata destinataria per via Per_2 testamentaria di un usufrutto generale e vitalizio e dall'altro, risulta contemporaneamente chiamata ex lege all'eredità in relazione ai beni non contemplati nella scheda, sussistono i requisiti di operatività della tutela prevista ex art. 550 secondo comma c.c. (come indicati dalla Corte remittente e dalla migliore dottrina) di cui la aveva dichiarato di volersi avvalere e che presuppone l'abbandono della Per_2
disponibile per poter conseguire la legittima in piena proprietà (con diritto potestativo
12 indipendente dall'accertamento del valore della disposizione e quindi dal presupposto di una lesione quantitativa, a differenza dello strumento di tutela del legittimario previsto ex art. 551 c.p.c., di cui alla domanda subordinata).
8. Ulteriore valutazione preliminare richiesta da parte di , riguarda Parte_1
l'accertamento di asserite donazioni indirette asseritamente effettuate da parte del de cuius nel 2008 e che, non essendo state oggetto di pronuncia alcuna nei precedenti gradi di giudizio (perché ritenute implicitamente assorbite nel rigetto della domanda principale e subordinata), devono ritenersi ritualmente riproposte ed esaminabili in questa sede di rinvio.
Tali accertamenti hanno ad oggetto gli immobili di Mondovì Corso Europa n.23/A e via
Monviso n.13, che rispettivamente in data 18.7.2008 e 5.9.2008 erano stati oggetto di acquisto della sola nuda proprietà rispettivamente da parte di e Controparte_4
nonché, per entrambi, del diritto di usufrutto vitalizio in regime di Controparte_3
comunione legale dei beni con reciproco diritto di accrescimento da parte di CP_5
e della moglie .
[...] Persona_2
L'atto del 18.7.2008 aveva ad oggetto due immobili (e pertinenze) siti nel medesimo stabile di Corso Europa n. 23/A, di cui il primo (denominato “A” e di cui al subalterno 26) era stato acquistato in piena proprietà dalla sola (nel quale risulta fosse Controparte_4 residente all'epoca dell'instaurazione del giudizio), mentre il secondo (denominato “B” di cui al subalterno 25) con le modalità sopra illustrate che distinguevano nuda proprietà ed usufrutto. Il prezzo pattuito era di € 240.000 ripartito in € 120.000 per ciascuno dei due immobili. Come risulta dagli estratti conto prodotti sub doc. 10, il prezzo dell'immobile “B” risulta pagato con denaro proveniente dal conto corrente cointestato ai coniugi e precisamente: assegno 1420892054 del 21.5.2008 di € Controparte_8
12.000 e assegno circolare del 17.7.2008 di € 108.000.
Vi è quindi la prova che la nuda proprietà di tale immobile era stata oggetto di donazione indiretta a favore di da parte di entrambi i cointestatari del conto. Controparte_4
L'atto del 5.9.2008 che riguarda l'immobile di via Monviso 13 indica il prezzo dichiarato in € 205.000 e dà atto che è stato interamente pagato con assegno bancario Banca
Regionale Europea di € 15.000 del 9.7.2008 alla venditrice e con assegni circolari
Banca Regionale Europea del 4.9.2008 per totali € 190.000 (uno di € 98.493,93 a favore
13 del venditore e l'altro di € 91.506,07 a favore di Banca Alpi Marittime CCC per delegazione pagamento venditore). Dalla documentazione bancaria prodotta sub doc.10 risulta che tali pagamenti sono stati effettuati dal conto corrente cointestato a CP_5
e rispettivamente in data 16.7.2008 e 4.9.2008.
[...] Persona_2
Anche per tale immobile di via Monviso 13, quindi, vi è prova che la nuda proprietà di tale immobile era stata oggetto di donazione indiretta a favore di da Controparte_3
parte di entrambi i cointestatari del conto.
La cointestazione del conto corrente, rispetto al quale ha vantato di Persona_2
avere contribuito con somme di propria pertinenza (percepite per il suo lavoro, prima, e per la sua pensione, poi, e provenienti anche da successione di suoi genitori, nonché dai canoni di locazione degli immobili locati – cfr. capo 6), consente di ritenere che la donazione indiretta effettuata da e quindi rilevante ai fini del presente Controparte_5
procedimento, è limitata alla metà delle nude proprietà di tali immobili.
Come già sopra evidenziato, peraltro, queste donazioni si pongono in linea di perfetta coerenza con la ricostruita volontà del testatore di voler nominare quali eredi testamentari (sia pure ex re certa) la sorelle e le nipoti figlie del fratello OR, al fine mantenere il proprio patrimonio all'interno della propria famiglia di origine e preoccupandosi di fornire un sufficiente sostentamento alla moglie, che però escludesse la possibilità che i propri beni potessero giungere a favore della famiglia della Per_2
(e proprio al fine di contrastare tale intento e tutelare la propria quota di legittima la ha appunto instaurato la presente causa). Per_2
10. Posto ciò, va esaminata la richiesta del del “previo riconoscimento della Per_2
mancata accettazione e della rinuncia da parte della SI.ra Persona_2 dell'usufrutto generale a tacitazione di ogni diritto sull'eredità in oggetto, con conseguente espressa richiesta di attribuzione alla stessa dei diritti di proprietà sul patrimonio del de cuius”.
Vale appena il caso di sottolineare che un simile accertamento ha profili di rilievo sia per la domanda principale ex art. 550 secondo comma c.c., che per quella subordinata ex art. 551 primo comma c.c..
In proposito, va preso atto che le convenute, fin dalla costituzione in primo grado, hanno da subito eccepito che la , invece, era rimasta nel possesso dei beni del Per_2
14 coniuge in qualità di usufruttuaria (senza mai neppure richiedere l'inventario) e così aveva posto in essere una previa spontanea esecuzione delle disposizioni testamentarie e comunque comportamenti successivi all'instaurazione della lite, con i quali non solo non aveva dato seguito, ma aveva contraddetto il proprio dichiarato intento di rinuncia/abbandono dell'usufrutto. Tale contestazione è stata poi sempre ribadita in tutti gli atti successivi, estendendola anche nei confronti dei suoi eredi che hanno proseguito la causa.
Inoltre, con riferimento all'azione di riduzione, esse hanno eccepito altresì la carente allegazione entro i termini preclusivi in primo grado dell'onere di indicare entro quali limiti sarebbe stata lesa la legittima, omettendo di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria e il valore della quota di legittima violata dal testatore.
In sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. le convenute CP_5 avevano poi dedicato anche uno specifico paragrafo concernente la “rinuncia all'usufrutto” contestando che, al di là dei requisiti con cui era stata espressa, la
“aveva esercitato i diritti derivanti dall'usufrutto non solo prima di rinunciarvi, Per_2 ma addirittura dopo tale rinuncia”: sia successivamente alla morte del Persona_2 marito, sia successivamente alla rinuncia invalida di cui all'atto di citazione nonché successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio ha posto in essere comportamenti antitetici alla rinuncia al diritto, essendo rimasta ininterrottamente fino alla sua morte avvenuta il 01.12.2014 nel pieno ed esclusivo possesso degli immobili oggetto dell'usufrutto generale, percependo gli affitti di tutti gli appartamenti oggetto di locazione”, così esprimendo una volontà incompatibile con la dichiarazione di rinuncia
(nonché con l'abbandono della disponibile ex art. 550 secondo comma c.c.), posto che ha “consumato i frutti civili relativi ai beni oggetto dell'usufrutto senza rendiconto né offerta di restituzione, anzi ha continuato in tale comportamento fino alla data della sua morte, ed ora gli odierni attori pur avendo proseguito la domanda originaria di rinuncia all'usufrutto, continuano a percepire i frutti di cui sopra”.
Va innanzitutto preso atto che, a fronte dell'eccezione che la aveva esercitato i Per_2 diritti derivanti dall'usufrutto sia prima che dopo avervi formalmente rinunciato, rimanendo nel possesso dei beni del coniuge in qualità di usufruttuaria, nulla in proposito è stato specificamente contestato dagli eredi della (nel frattempo Per_2
15 costituiti ex art. 302 c.p.c. a seguito della morte dell'originaria attrice avvenuta in data
1.12.2014, in epoca precedente alla prima udienza differita al 26.3.2015), né in sede di comparsa costitutiva, né nelle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 e 2 c.p.c..
Nelle prime due memorie integrative, piuttosto, i avevano trattato gli altri profili Per_2 della causa (l'eccezione concernente la procura allegata all'atto di citazione,
l'individuazione del petitum e l'impossibilità di quantificare l'asse ereditario prima della causa), provvedendo poi, nella seconda memoria, ad articolare istanze istruttorie in ordine a circostanze diverse da quelle concernenti l'asserito possesso ancora esercitato sui beni oggetto dell'usufrutto.
Di per sé, quindi, la circostanza che la dopo la morte del marito e mentre era Per_2 ancora in vita aveva continuato ad esercitare l'usufrutto anche successivamente alla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio su tutti gli immobili oggetto di usufrutto generale, appare non contestata e quindi non rientrante, a rigore, nell'ambito del thema probandum.
In sede di seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. le convenute avevano ciononostante articolato anche prove orali specificando alcune specifiche condotte cui attribuivano l'esplicitarsi di tale possesso, quale condotta contraddittoria con l'intento di rinuncia/abbandono dell'usufrutto generale:
➢ la raccolta di frutta ed il prelievo di beni mobili custoditi all'interno del fabbricato presso l'immobile di Mondovì Carassone, via G.B. Ressia n. 52 da parte della accompagnata dai FR;
il prelievo di una autovettura del de cuius Per_2 custodita all'interno delle pertinenze del medesimo immobile e nuovamente per la raccolta di frutta da parte dei FR della , i quali nel maggio Persona_2
2015 avevano tentato di entrare nel medesimo immobile, trovato però chiuso a seguito della sostituzione delle serrature effettuata successivamente alla morte di
; Persona_2
➢ fino alla sua morte aveva incassato per intero i canoni di Persona_2
locazione di tutti gli immobili oggetto di locazione ed in particolare di Corso
Europa 23 (capo 13), via san Bernolfo 23 (capo 14) e via Monviso 13 (capo 17), mentre per due mesi dopo la sua morte i canoni degli immobili di via san
Bernolfo, via Monviso e Corso Europa erano stati introitati per due mensilità dai
16 FR , i quali in seguito avevano continuato a ricevere il 50% della Per_2
locazione di via san Bernolfo;
➢ tra l'agosto 2012 e il dicembre 2014 erano stati asportati dagli immobili di
Mondovì Carassone, scaffali, mobilia, attrezzatura agricola “svuotando di fatto gli immobili medesimi” (capo 18).
A fronte di ciò, da pag. 8 della memoria ex art. 183 sesto comma n.3 c.p.c., i Per_2 avevano finalmente affrontato “l'asserito possesso dei beni ereditari caduti in successione testamentaria”, di fatto riconoscendo in buona parte la fondatezza delle allegazioni avversarie, in quanto avevano affermato che:
➢ il possesso dell'immobile di via san Bernolfo 23 era stato esercitato non in qualità di usufruttuaria, bensì di piena proprietaria al 50% (e contestando poi una iniziativa di a registrare un nuovo contratto di locazione in data Controparte_4
13.1.2015);
➢ il possesso dell'immobile di Corso Europa n. 17 era da escludersi dall'asse ereditario, essendo di esclusiva proprietà di;
Persona_2
➢ per gli immobili di Mondovì via Monviso 13 e corso Europa 23, la “a Per_2 seguito del decesso del marito” aveva “percepito i canoni di locazione a titolo di usufruttuaria originaria di detti alloggi, come da contratto di compravendita in atti”.
Inoltre, i non avevano negato (neppure genericamente) di avere di fatto la Per_2
disponibilità degli altri immobili, seppure non locati, ovverosia delle chiavi che erano verosimilmente nel possesso del al momento del decesso, ad eccezione dei CP_5
due immobili di Mondovì Carassone, ma solo dopo il maggio 2015 e di cui infra).
Sempre con la medesima terza memoria, i FR avevano poi articolato Per_2
istanze istruttorie in controprova, chiedendo di provare, tra gli altri, che:
➢ “in qualità di comproprietaria” aveva incassato (tutti) i canoni di Persona_2 locazione dell'immobile di via San Bernolfo n.23;
➢ “a seguito del decesso di ” i FR avevano incassato i Persona_2 Per_2 canoni dell'immobile di via san Bernolfo 23 nella misura del 50%;
➢ “in forza di procura generale rilasciata della sorella”, i avevano raccolto Per_2
i cachi degli alberi nel giardino dell'immobile di Mondovì Carassone via G.B.
Ressia “onde evitare che la frutta andasse sprecata”;
17 ➢ fino a maggio 2015 all'interno del rustico sito in Mondovì Carassone via G.B.
Ressia n.52 “erano poste le chiavi di accesso all'immobile limitrofo” e, a seguito del cambio del lucchetto di accesso al suddetto rustico, era stato loro impedito l'accesso a tali immobili ove erano presenti “oggetti di proprietà della defunta
” e “beni di proprietà del defunto ” di cui non Persona_2 Controparte_5
aveva disposto in testamento;
➢ in tali immobili era presente l'autovettura WV Polo di proprietà del CP_5
e non menzionata nel testamento e che avevano prelevato una mola
[...]
per filare (per riconsegnarla al legittimo proprietario, sig. e Controparte_9
una motozappa non funzionante per portarla a riparare.
Vale poi appena il caso di ricordare che tali istanze istruttorie sono state ritenute inammissibili e che, peraltro, per i profili allegati ed espressamente o implicitamente non contestati delle allegazioni avversarie, sarebbero stati comunque anche irrilevanti.
11. Dalla disamina della trattazione svolta sul tema (in forza degli effetti della non contestazione, di parziali ammissioni ed espliciti riconoscimenti variamente giustificati) emerge che, effettivamente, per tutto il periodo in cui ha vissuto dopo la Persona_2
morte di , ha goduto in larga parte del possesso dei beni oggetto Controparte_5 dell'usufrutto generale, che le aveva legato il de cuius ed in particolare ciò ha riguardato innanzitutto la disponibilità di fatto di quegli immobili indicati nella scheda testamentaria
(e quindi estranei ai soli terreni caduti in successione ab intestato) e per i quali non risulta che le eredi nominate nel testamento abbiano mai avuto le chiavi, né che vi abbiano abitato (come risulta anche dai diversi indirizzi in cui risiedono le nipoti e cui gli era stato notificato l'atto di citazione in primo grado), né che sia stata loro offerta la consegna a seguito delle dichiarazioni di rinuncia/abbandono.
Analoghe condotte risultano poi (almeno in parte) riferibili a e al fratello Parte_1
, eredi della legittimaria. Persona_1
Si tratta del rustico di Mondovì Carassone, la cui nuda proprietà era stata lasciata a e del quale peraltro (come visto in sede di capitoli in controprova) il Controparte_3
“confessa” di avere avuto le chiavi di ingresso (tanto che, dopo la morte della Per_2 sorella , non aveva più potuto accedere ad esso) ed anche le chiavi dell'immobile Per_2
adiacente (lasciato in nuda proprietà a ) di cui ne era custodita una Parte_2
18 copia nel suddetto rustico (evidentemente da esso utilizzata in precedenza per il prelievo dei beni mobili lamentata dalle convenute e mai contestata).
Vi è poi il pacifico possesso dell'alloggio locato di Mondovì via Bernolfo 23 (la cui nuda proprietà era stata lasciata a ) e per il quale ha Controparte_4 Parte_1 confermato che la sorella aveva riscosso – per intero – i canoni di locazione fino alla sua morte e giustificando ciò (in modo del tutto incongruente), con la circostanza che essa ne era comproprietaria al 50%.
Non risulta contestata, inoltre, la circostanza che dopo la morte di , due Persona_2
mensilità dei canoni siano state riscosse per intero da . Parte_1
Parimenti incontestate sono poi le reiterate condotte di raccolta di frutta dai terreni adiacenti agli immobili di Mondovì Carassone e che, seppure si tratta di condotte di minore rilevanza economica, mostrano però l'attivo esercizio di un potere su di essi
(anche avvalendosi dell'ausilio pratico dei FR) e l'intento di non volere che i frutti andassero ad altri (o che semplicemente marcissero), da parte di prima Persona_2
e di , poi. Parte_1
Pacifico è poi anche il possesso per intero dell'immobile di Corso Europa n. 17, di cui la era comproprietaria solo al 50%, anche se in merito ad esso era comunque Per_2
titolare del diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., circostanza peraltro estranea a suo erede. Parte_1
A ciò si aggiungono poi le condotte relative agli immobili per i quali è stata accertata la donazione indiretta da parte del di metà della nuda proprietà: corso Europa 23 CP_5
e via Monviso 13. Anche per essi, infatti, è incontestata l'avvenuta riscossione da parte dei dei canoni di locazione per l'intero. Per_2
Alla dichiarata volontà di abbandono/rinuncia non è seguita alcuna offerta di consegna delle chiavi degli immobili non locati o di diversa regolazione dei pagamenti dei canoni relativi alla quota di usufrutto ricevuta in via successoria da parte del . CP_5
11. I suddetti accertamenti in fatto impediscono di ritenere correttamente esercitata sia la cautela sociniana che, in via subordinata, l'azione di riduzione esercitata in forza dell'art. 551 primo comma c.c., posto che denotano in capo alla una effettiva Per_2 volontà contraria a quella dichiarata di abbandono o di rinuncia dell'usufrutto generale
19 (costituente legato in sostituzione di legittima) in relazione a buona parte degli immobili oggetto delle disposizioni testamentarie.
Non solo, ma come prevede l'ultimo comma dell'art. 550 c.c. e afferma la migliore dottrina, la cautela sociniana riguarda anche le eventuali donazioni e il legittimario che si oppone facendo dichiarazione di abbandono, ha diritto di prendere la legittima in piena proprietà proporzionalmente su tutti i beni dell'asse, secondo le regole della divisione.
Perciò la liberalità di data anteriore non può rimanere qualitativamente intatta, ma essa pure soggiace all'effetto dell'abbandono della disponibile, la quale dovrà essere ripartita tra il legatario e il donatario integrando il valore capitale della liberalità di data anteriore e assegnando ciò che rimane al beneficiario della liberalità posteriore.
A fronte di tale ricostruzione, quindi, posto che la per effetto della successione Per_2
aveva ricevuto la quota di usufrutto in origine del sugli immobili in cui è stata CP_5
accertata la donazione indiretta della nuda proprietà (nella quota di metà), e come tale destinata a subire gli effetti della cautela sociniana, l'abbandono avrebbe dovuto riguardare anche l'usufrutto di tali immobili (nella quota della disponibile), mentre ciò pacificamente non è avvenuto.
In relazione alle specifiche deduzioni fin dal primo grado eccepite da parte delle convenute , risulta pertanto configurabile una molteplicità di condotte che, al di CP_5
là del fatto che vi fosse una minima percentuale di successione legittima esercitabile su una quota di (solo) tre terreni e alcuni beni mobili non citati in testamento, sono senz'altro tali da far ritenere che la mentre era ancora in vita e dopo il decesso Per_2
del marito avesse posto in essere comportamenti idonei a smentire la dichiarazione di abbandono/rinuncia delle disposizioni testamentarie a suo favore.
Analoghe condotte come sopra indicate sono state poi in parte proseguite anche da parte di , suo erede. Parte_1
La domanda di tutela della legittima con lo strumento della cautela sociniana deve pertanto essere rigettata.
Parimenti, va respinta la domanda subordinata di riduzione, posto che l'art. 551 c.c. prevede quale requisito costitutivo dell'azione di riduzione proprio l'effettiva rinuncia al legato sostitutivo di legittima, mentre le condotte sopra esaminate dimostrano nei fatti che la legittimaria, avvalendosi in vario modo del legato sostitutivo, aveva perso la
20 facoltà di rinuncia e con essa, la possibilità di adempiere la condizione cui è subordinata la legittimazione ad agire in riduzione contro gli eredi istituiti dal testatore.
12. Alla parziale soccombenza reciproca (a fronte del fatto che la parte è Per_2
vittoriosa sulle dichiarazioni di parziale inefficacia delle disposizioni testamentarie concernenti la nuda proprietà di due immobili di cui il testatore era titolare del solo 50%
e l'accertamento di donazione indiretta della metà della nuda proprietà di altri due immobili, mentre è soccombente su tutte le altre domande di ben maggiore valore) segue la dichiarazione di compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio nella misura del 20% e l'obbligo di parte attrice in riassunzione al rimborso nella quota residua dell'80%, ivi compreso quello svolto in fase di Cassazione (cfr. Cass. 7.2.2007
n. 2634: “In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Le spese si liquidano come da dispositivo applicate le tariffe vigenti al momento dell'attuale liquidazione (cfr. ex multis Cass. SU n. 17405/2012 e Cass. n. 19989/2021), applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati e operato l'aumento del 10% per gli assistiti oltre al primo della difesa svolta per CP_2
, e .
[...] CP_3 CP_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 28962/2023 emessa inter partes dalla Corte di Cassazione in data 18.10.2023, così provvede:
- dichiara parzialmente inefficace il testamento di in ordine alle Controparte_5
disposizioni relative agli immobili di Mondovì Corso Europa 17 e via Bernolfo 23 di cui era comproprietario al 50%;
- dichiara che il testamento di pubblicato in data 12.9.2012 ha Controparte_5
21 disposto in favore di il legato di usufrutto generale vitalizio da Persona_2
intendersi in sostituzione di legittima, mentre ha nominato eredi ex re certa
[...]
, e;
Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- rigetta le altre domande proposte da;
Parte_1
- dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura del 20% e condanna a rimborsare a il residuo 80% Parte_1 Parte_2
che liquida nella quota per ciascun grado di giudizio, come segue:
- per il primo grado in € 11.282,40 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado in € 8.072,80 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di cassazione in € 6.124,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di rinvio in € 8.072,80 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura del 20% e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e il residuo 80% che liquida nella quota per ciascun grado di Controparte_4
giudizio, come segue:
- per il primo grado in € 13.538,88 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado in € 9.687,36 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di cassazione in € 7.348,80 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di rinvio in € 9.687,36 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.10.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
(entrambi eredi di , elettivamente domiciliato in Roma,
[...] Persona_2 presso lo studio dell'Avv. Cicala Carlo che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
IO SA per procura in atti.
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - contro
elettivamente domiciliata in Mondovì, presso lo studio dell'Avv. Giusta CP_1
Emma che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
e contro
e elettivamente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
domiciliate in Mondovì, presso lo studio dell'Avv. Bruno di Clarafond Fabrizio che le rappresenta e difende unitamente all'Avv. Piovano Chiara Maria per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
Rimessione in decisione del 9.10.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Voglia l'Ecc.ma C.d.A. di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conformandosi a quanto deciso dalla Suprema Corte nella sentenza che dispone il rinvio, in via principale: accogliere il presente atto di riassunzione in appello e per l'effetto, riformarsi tutti i capi, ad eccezione del capo 7.1 relativo alla conferma dell'ordinanza del
27.3.2015, della sentenza n. 641/2018 del 4.7.2018 pubblicata in data 25.7.2018,
1 emessa dal Tribunale di Cuneo e per l'effetto, accogliere le domande tutte avanzate in primo grado e riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e precisamente: previo accertamento e conseguente dichiarazione di avvenuta donazione indiretta da parte di in favore della IP ex fratre della nuda Controparte_5 Controparte_3
proprietà dell'alloggio e relative pertinenze sito in Mondovì, Via Monviso n. 13; previo accertamento e conseguente dichiarazione di avvenuta donazione indiretta da parte di in favore della IP ex fratre della nuda Controparte_5 Controparte_4 proprietà dell'alloggio e relative pertinenze sito in Mondovì, Corso Europa n. 23/A; previa esclusione dall'asse ereditario della metà dell'immobile sito in Mondovì, C.so
Europa n. 17 – casa coniugale – di esclusiva proprietà della SI.ra , e di Persona_2
tutti i relativi arredi e mobili;
previo riconoscimento della mancata accettazione e della rinuncia da parte della SI.ra dell'usufrutto generale a tacitazione di ogni diritto sull'eredità in oggetto, Persona_2
con conseguente espressa richiesta di attribuzione alla stessa dei diritti di proprietà sul patrimonio del de cuius;
previo accertamento della consistenza della massa ereditaria come determinata a seguito delle domande di cui sopra, che si quantifica in € 460.708,20; revocarsi l'ordinanza pronunciata in data 16/03/2016 dal Giudice Istruttore nella parte in cui veniva ritenuta la causa matura per la decisione e conseguentemente respinta la richiesta di CTU e l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi così come formulati nelle memorie ex art. 183, comma VI nn. 2 e 3 c.p.c., e con i testi ivi indicati e, per l'effetto, ferme le istanze istruttorie, in via principale: attribuirsi ad (agli attori), in qualità di unico erede Parte_1
(eredi) della legittimaria , la quota di legittima spettante a quest'ultima Persona_2 con l'assegnazione di beni in piena proprietà sino alla quota di legittima che si quantifica in € 230.354,10, o altra veriore somma accertata in corso di causa.
In via subordinata: accertato il valore dell'asse ereditario pari ad € 460.708,20, accertarsi e dichiararsi la lesione della quota spettante a quale erede Persona_2 legittimaria e legittima come da argomentazioni, quota legittima che si quantifica in €
230.354,10 e conseguente lesione pari ad € 150.554,10, o altre veriori somme accertate in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare nulle le disposizioni testamentarie collegate;
2 conseguentemente e in ogni caso: procedersi alla ripartizione tra gli eredi della massa ereditaria (risultante a seguito della riduzione) e dichiararsi il diritto degli istanti allo scioglimento della comunione dei beni tutti;
ordinarsi la divisione dei beni tutti caduti in successione, come da proposta divisionale attorea, ovvero previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi agli immobili e de quibus e/o al loro godimento che si debbano fra loro i condividendi ai sensi dell'art. 723 c.c. ordinarsi la resa dei conti relativi al patrimonio del defunto ed ai beni immobili di cui i convenuti hanno continuato a percepire i frutti, con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
PER Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino sez. III, conformandosi a quanto deciso dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che dispone il rinvio, respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione o domanda che si ponga al di fuori del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte e su cui si sia già formato il giudicato;
ferme le istanze istruttorie dedotte nella comparsa di costituzione in data 9.9.2024, in via principale: respingersi, perché infondate, tutte le domande di Parte_1 formulate nell'atto di riassunzione e relative alla riforma della sentenza n. 641/2018 del
04.07.2018 pubblicata in data 25.07.2018 emessa dal Tribunale di Cuneo, nonché relative alla riforma della sentenza n.1913/2019 emessa dalla Corte di Appello di Torino sez. II, domande proposte anche nei confronti di e che interessano Parte_2
anche il bene da lei ricevuto a titolo di legato dal testatore.
In via subordinata: dato atto che la corretta quantificazione del valore dell'asse ereditario conduce a ritenere che non vi sia stata alcuna lesione della quota di legittima di ½ riservata al coniuge;
dato atto, in ogni caso, che la convenuta ha ricevuto a titolo di Parte_2
legato un bene il cui valore non lede la quota di legittima spettante al coniuge;
3 assolversi la convenuta da ogni domanda contro di lei proposta, se Parte_2 avente ad oggetto la proprietà dell'immobile (alloggio ad uso civile) assegnatole dal defunto fratello - - con il testamento olografo in data 29 maggio 2012; Controparte_5
con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
PER , E Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino sez. III, conformandosi a quanto deciso dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che dispone il rinvio: in via principale: respingersi tutte le domande di formulate nell'atto di Parte_1
riassunzione in appello e relative alla riforma della sentenza n. 641/2018 del 04 luglio
2018 pubblicata in data 25 luglio 2018 emessa dal Tribunale di Cuneo, nonché relative alla riforma della sentenza n.1913/2019 emessa dalla Corte di Appello di Torino sez. II, respingendo per l'effetto tutte le domande avanzate in primo grado e riproposte in appello.
Ex art. 346 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza del 27 marzo 2015 resa dal Tribunale di
Cuneo, si ripropongono le eccezioni in via preliminare di dichiarazione di non veridicità della firma di apposta sulla procura a margine dell'atto di citazione, oltre Persona_2
alla dichiarazione della non provenienza della firma di con conseguente Persona_2 nullità dell'atto medesimo, ed in ogni caso dichiararsi la procura nulla per vizio di forma poiché rilasciata da persona incapace di intendere e di volere oltre che per essere stata rilasciata in data anteriore alla redazione dell'atto.
In via subordinata, in caso di riforma della sentenza oggetto di appello, previ gli incombenti del caso e di revoca dell'ordinanza 16 marzo 2016 pronunciata dal Giudice di primo grado che aveva ritenuto la causa matura per la decisione e conseguentemente respinto le istanze istruttorie delle parti così come formulate nelle memorie ex art.183
c.p.c., nonché previa revoca dell'ordinanza 23 novembre 2024 del Consigliere Istruttore della Corte di Appello di Torino, con la quale allo stato dichiarava inammissibili le istanze di prove orali rispettivamente riproposte dalle parti riservando al Collegio ogni ulteriore valutazione sulle istanze di prova orale delle parti e sulla disposizione di perizia estimativa sulla consistenza e sul valore dei beni, ferme le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado,
4 nel merito pronunciarsi l'infondatezza dei motivi in riassunzione di appello per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione e di conseguenza rigettare l'atto in riassunzione quale proposto da sia in Parte_1
proprio che nella veste di erede di con il quale sono stati Persona_1
riproposti i motivi di appello della causa R.G.A. n. 1890/2018 definito con la sentenza n.
1913/2019 della Corte di Appello di Torino –, pubblicata in data 28 novembre 2019 e di conseguenza confermarsi la sentenza medesima oggetto di impugnazione, anche nel rispetto del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17-24 gennaio 2024, Parte_1
ha riassunto il giudizio (in origine instaurato dalla sorella di
[...] Persona_2 cui egli era erede insieme al fratello anch'esso deceduto Persona_1
nelle more e di cui è anche erede) nei confronti di Parte_2 CP_2
, e a seguito della sentenza n.
[...] Controparte_3 Controparte_4
28962/2023 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n.
1913/2019 di questa Corte e precisamente:
- accogliendo parzialmente il primo motivo di ricorso, laddove la Corte territoriale, pur avendo correttamente riconosciuto la titolarità pro quota della casa familiare in Mondovì
Corso Europa 17, non si era pronunciata, in relazione alla disciplina del testamento, sulla validità della disposizione con la quale il testatore aveva disposto per l'intero dell'immobile, qualificandola preliminarmente come legato ex art. 652 c.c. o istituzione di erede ex re avente ad oggetto un bene solo in parte del testatore;
- accogliendo il quarto e quinto motivo di ricorso, laddove la Corte di merito, pur condivisibilmente ritenendo che l'attribuzione dell'usufrutto generale sui beni caduti in successione in favore del coniuge avesse natura di legato, aveva erroneamente sussunto sic et simpliciter tale disposizione nell'ipotesi del legato in sostituzione di legittima, senza procedere ad una complessiva interpretazione della scheda testamentaria da cui emergesse la volontà tacitativa dell'onorato anche in relazione alla natura delle altre disposizioni testamentarie da cui rilevare l'istituzione di erede di altra o
5 altre persone e senza tener conto dei beni non inclusi nel testamento da devolversi ab intestato;
- non ritenendo inoltre che, essendo stato nel caso di specie legato l'usufrutto generale sui beni ad un legittimario, nel caso questi fosse stato chiamato ab intestato all'eredità, la norma di riferimento avrebbe dovuto essere quella di cui all'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto a carico di quest'ultimo la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima in piena proprietà e non la scelta fra l'abbandono della disponibile e l'esercizio dell'azione di riduzione.
2. Si è costituita la parte convenuta in riassunzione chiedendo in Parte_2
via principale di respingere le domande di Parte_1
Si sono anche costituite le altre convenute in riassunzione Controparte_2
e preliminarmente chiedendo la revoca Controparte_3 Controparte_4 dell'ordinanza del primo giudice del 27.3.2015 ed a tal fine riproponendo le eccezioni di nullità della procura a margine dell'atto di citazione rilasciata dalla defunta attrice per vizi formali e sostanziali;
in via principale nel merito hanno chiesto Persona_2
respingersi tutte le domande di e, in subordine per il caso di riforma Parte_1 della sentenza d'appello, previa revoca delle ordinanze del giudice di primo grado del
16.3.2016 e della Corte d'Appello di Torino del 23.11.2024, di accogliersi le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado.
Falliti i tentativi di conciliazione, sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 9.10.2025.
3. Come descritto in sintesi dalla Suprema Corte, la presente causa riguarda la successione testamentaria di , il quale è deceduto il 24 agosto 2012, Controparte_5
lasciando la coniuge , la sorella e i figli del fratello Persona_2 Parte_2
OR , e . Il testatore, dopo Parte_3 CP_2 CP_3 Controparte_4 avere lasciato al coniuge l'usufrutto generale vitalizio, ha disposto in favore della sorella e delle nipoti, della nuda proprietà di alcuni immobili e beni mobili, disponendo inoltre in favore di una delle nipoti dell'eventuale residuo del conto corrente di famiglia.
La causa è stata iniziata dal coniuge dinanzi al Tribunale di Cuneo con Persona_2
citazione datata 15.9.2014, facendo valere la propria qualità di legittimaria che sarebbe
6 stata pregiudicata dalle disposizioni testamentarie, chiedendo altresì vari accertamenti preliminari in ordine alla non titolarità, in tutto o in parte, di alcuni immobili contemplati nel testamento, nonché alle donazioni indirette per due immobili nel 2008. In seguito al decesso di (avvenuto in data 1.12.2014), la causa è stata proseguita, Persona_2
dapprima dai FR ed eredi, e e poi, alla Parte_1 Persona_1 morte di quest'ultimo, dal solo – odierno ricorrente in riassunzione - Parte_1
anche in qualità di erede del fratello.
In seguito al rigetto della domanda pronunciata dal Tribunale di Cuneo con sentenza n.
641/2018 e poi alla conferma di tale rigetto come pronunciata da sentenza n. 1913/2019 di questa Corte, la causa deve essere riesaminata in sede di rinvio all'interno del perimetro delineato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28962/2023.
4. In via del tutto preliminare va preso atto che è divenuto irrevocabile il rigetto dell'eccepita invalidità della procura rilasciata da e in questa sede Persona_2
riproposta dalle convenute , posto che tale pronuncia non è stata oggetto di CP_5
censura in Cassazione.
Il primo profilo oggetto di rinvio attiene alla mancata disamina delle conseguenze sulle disposizioni testamentarie della ormai pacifica comproprietà dell'immobile sito in
Mondovì, Corso Europa 17 (casa coniugale in cui risiedeva ). Risulta in Persona_2 proposito del tutto condivisibile l'assunto che ritiene che, laddove il testatore abbia disposto per l'intero, avendo invece la proprietà solo della quota di uno o più immobili, tale disposizione sia inefficace pro quota, mantenendosi la validità di tutte le altre disposizioni testamentarie e ciò nel rispetto del canone di conservazione del testamento
(cfr. ex multis Cass. n. 23393 del 06/10/2017 e Cass. n. 4016 del 20/12/1969).
Analogo effetto è da rinvenire rispetto alla disposizione testamentaria concernente l'immobile sito in Mondovì via Bernolfo n. 23 (e relative pertinenze), il quale, come già indicato nell'atto di citazione in primo grado a pag. 4 (e mai oggetto di contestazione nel merito), alla data del decesso risultava intestato ai coniugi e Controparte_5 Per_2
rispettivamente per la quota di 1/2 ciascuno, così che il testatore ne poteva
[...]
disporre limitatamente alla sua quota. Va pertanto emessa pronuncia che dichiari tale inefficacia pro quota.
7 5. Il secondo profilo di rinvio attiene invece all'interpretazione della scheda testamentaria che era stata omessa nei precedenti gradi di merito e da cui poi discenderà l'individuazione sia della posizione attribuita alla coniuge-legittimaria, sia dell'azione che può essere correttamente esercitata in causa.
Il testo del testamento è il seguente:
“Io sottoscritto nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mondovì Corso Europa 17, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo dopo la mia morte, quanto segue:
- Lascio usufruttuaria generale finché vive mia moglie Controparte_6
- Eredi in nuda proprietà:
- A mia sorella lascio l'alloggio in Mondovì Carassone n. 52 CP_7
- A mia IP lo alloggio in C/so Europa n° 17 con relative pertinenze Controparte_2
- A mia IP il rustico in Mondovì Carassone (ex stalla, forno, portico Controparte_3
sul retro con relativo appezzamento di terreno antistante come da recente accatastamento).
A lei lascio inoltre l'arredamento dell'alloggio in C/so Europa 17 (sala, salotto, camera da letto ecc.)
A mia IP lascio l'alloggio con pertinenze in Via S. Bernolfo. Controparte_4
Per , , lascio la possibilità di accordi diversi fra loro se vi è CP_2 CP_3 CP_4
l'unanimità
- Lascio a l'eventuale residuo del Conto Corrente di famiglia. CP_3
Lascio esecutrice testamentaria . Controparte_3
P.S. Cara cerca tu di seguire per quanto possibile . CP_3 CP_6
A tutti un grazie per quanto avete fatto finché sono stato con voi.
Mondovì 29.5.2012”
Come afferma consolidata giurisprudenza, “l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi
8 intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita” (Cass.
7.5.2018 n. 10882)
Innanzitutto, va ricordato che la Suprema Corte rimettente ha ritenuto che fosse corretta la qualificazione di legato dell'usufrutto generale lasciato a (cfr. pag. Controparte_6
9).
Come suggerito dalla Corte, al fine di verificare se tale disposizione sia “in sostituzione di legittima” o solo “in conto di legittima”, va quindi esaminata la volontà del testatore in ordine alle disposizioni effettuate a favore della sorella e delle nipoti, figlie del fratello OR, anche al fine di verificare se vi fosse stata istituzione di erede testamentario.
Innanzitutto, si evidenzia il dato letterale circa il fatto che il , dopo avere detto CP_5
“lascio usufruttuaria generale finché vive mia moglie”, ha utilizzato in contrapposizione e solo per la sorella e le tre nipoti, la parola “eredi” associandolo alla nuda proprietà di specifici immobili indicati a favore di ciascuna di esse, per poi aggiungere anche specifiche disposizioni su beni mobili e sul residuo di conto corrente.
È pur vero che l'utilizzo della parola “erede” può non essere sintomo univoco della effettiva volontà del testatore, ma tenendo conto della formazione del de cuius e del fatto che le destinatarie degli immobili in nuda proprietà erano anche successibili legittime (ex art. 582 c.c., di cui le nipoti del fratello OR per rappresentazione ex art. 468 c.c.), tale espressione assume un significato univoco diretto a realizzare una istituzione di erede "ex re certa": dalla lettura complessiva della scheda testamentaria, infatti, emerge che il ha evidentemente cercato di suddividere tra loro il proprio CP_5 patrimonio con l'evidente intento di mantenerne l'integrità all'interno della sua famiglia di origine, come anche concorre a confermare l'aggiunta della facoltà data alle nipoti
, e ) di poter raggiungere “accordi diversi fra loro se vi è CP_2 CP_3 CP_4
l'unanimità” in relazione alla preferenza degli immobili indicati per ciascuna. Tale possibilità di scelta (unitamente all'espresso utilizzo del termine “erede”) appare invero sintomatica di un intento del testatore di voler far conseguire alle nipoti
9 nell'assegnazione di un bene determinato una quota del suo patrimonio, piuttosto che un mero legato (così come previsto con disposizione del tutto analoga a favore della sorella relativamente all'immobile di Mondovì Carassone). Tutto ciò, peraltro, pur volendo garantire alla moglie tutti i mezzi di sussistenza necessari e, espressamente facendone carico alla IP , anche un aiuto di sostegno personale “per quanto CP_3 possibile”.
Del resto, una coerente e analoga volontà, il l'aveva già espressa pochi anni CP_5
prima con riferimento agli immobili per i quali in questa sede è stato richiesto l'accertamento di donazioni indirette: al di là della prova di tali donazioni, infatti, (su cui infra), si osserva la medesima scelta: di assicurare a sé e alla moglie solo l'usufrutto
(con rispettivo diritto di accrescimento) di immobili in cui le nipoti sarebbero rimaste nude proprietarie, così garantendo alla morte di entrambi gli usufruttuari la piena proprietà in capo a parenti della sua famiglia di origine.
Non si ritiene che contrasti con tale interpretazione della volontà del de cuius la circostanza che all'elenco degli immobili mancassero tre terreni, posto che, come emerge dagli atti ed è incontestato tra le parti, tali beni erano di valore quasi irrisorio, provenivano da precedenti successioni in quote frazionate ed è quindi ben possibile che il non li abbia ricordati. CP_5
D'altra parte, come più volte affermato dalla Suprema Corte “Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio;
risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo
e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario” (Cass.
5.8.2022 n. 24310; conf. Cass. 25.10.2013 n. 24163).
Accertata, quindi, l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati alla sorella e alle nipoti in nuda proprietà (ovviamente limitatamente alla porzione che era di sua proprietà) come quota della universalità del suo patrimonio, istituendoli eredi, va preso
10 atto che sono stati disposti anche meri legati a favore della sola IP : CP_3
“l'arredamento dell'alloggio in C/so Europa 17 (sala, salotto, camera da letto ecc.)” e l'eventuale residuo del conto corrente di famiglia.
Posto tutto ciò, pare invero inequivoca la correlativa volontà del testatore di destinare il legato di usufrutto generale vitalizio in favore della moglie quale “legato in sostituzione di legittima”, ovverosia per tacitare la legittimaria e precluderle in tal modo di attaccare le altre disposizioni testamentarie per far valere la riserva (cfr. ex multis Cass. 19.11.2019
n. 30082).
6. Attesa l'istituzione di erede che si ritiene univoca nei confronti di sorella e nipoti, va però verificata la sorte dei beni residui non citati nella scheda testamentaria e precisamente dei tre terreni indicati al punto 10 della citazione in primo grado (pag. 5-6) nelle frazioni di proprietà pervenute al come ivi specificate. CP_5
Va innanzitutto preso atto che l'usufrutto generale e vitalizio disposto a favore della si estende anche a tali beni. Per_2
Quanto alla nuda proprietà di tali terreni per le quote di cui il de cuius era titolare, va preso atto che, come affermato dalla Suprema Corte, la vis espansiva dell'istituito erede ex re certa opera esclusivamente “per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” e non per quelli che erano conosciuti, ma pretermessi nella scheda testamentaria, volutamente o per mera dimenticanza. “L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che
l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” (Cass.
3.7.2019 n. 17868 a conferma di Cass. SU 28.6.2018 n. 17122; conf. Cass.
9.4.2021 n.
9487 e Cass.
6.3.2025 n. 5920).
In applicazione di tale ricostruzione, quindi, la nuda proprietà dei terreni e la piena proprietà di quei beni mobili per i quali nulla è stato disposto dal nel suo CP_5
11 testamento, sono devolute alla successione legittima ex art. 457 secondo comma c.c., avuto riguardo a quanto previsto ex art. 582 c.c. (in combinato disposto con l'art. 468
c.c. in relazione alle nipoti, figlie del fratello OR), in relazione alla quota di proprietà di cui il de cuius poteva disporre, nella misura di due terzi a favore di Persona_2
(con la conseguente riunione dell'usufrutto e quindi in piena proprietà) e, quanto al residuo terzo, in pari quota a favore della sorella , da un lato, e di Parte_2
, e , dall'altro. Controparte_2 CP_3 CP_4
7. A fronte della ricostruzione effettuata della volontà del testatore e della presenza di beni residui caduti in successione legittima, va quindi verificato se sussistono i requisiti per la configurabilità dei presupposti di operatività dell'invocata cautela sociniana su cui insiste in via principale . Parte_1
Come infatti affermato dalla Corte remittente al punto 6, la domanda di cautela sociniana era ammissibile e non tardiva come erroneamente affermato nella sentenza cassata, in quanto “la deduzione non introduceva fatti nuovi, ma poneva un problema di qualificazione giuridica della iniziale domanda, con la quale la legittimaria aveva manifestato l'intenzione di entrare in possesso «della quota di ½ della piena e intera proprietà del patrimonio morendo dismesso dal defunto»” (pag. 11).
Inoltre, la Corte ha escluso che tra la cautela sociniana e l'azione di riduzione si ponga un rapporto di alternatività fra i due strumenti. Sul punto la Corte remittente, a pag. 12 e
13 della sentenza, fornisce una sintesi delle diverse opinioni in dottrina, per poi ribadire la centralità del previo accertamento “della posizione del coniuge nell'eredità, avuto riguardo alla natura delle altre disposizioni testamentarie e, comunque, in presenza di beni non contemplati nella scheda, da devolversi in ipotesi secondo le norme della successione intestata”.
A fronte di ciò, quindi, atteso che la , da un lato, è stata destinataria per via Per_2 testamentaria di un usufrutto generale e vitalizio e dall'altro, risulta contemporaneamente chiamata ex lege all'eredità in relazione ai beni non contemplati nella scheda, sussistono i requisiti di operatività della tutela prevista ex art. 550 secondo comma c.c. (come indicati dalla Corte remittente e dalla migliore dottrina) di cui la aveva dichiarato di volersi avvalere e che presuppone l'abbandono della Per_2
disponibile per poter conseguire la legittima in piena proprietà (con diritto potestativo
12 indipendente dall'accertamento del valore della disposizione e quindi dal presupposto di una lesione quantitativa, a differenza dello strumento di tutela del legittimario previsto ex art. 551 c.p.c., di cui alla domanda subordinata).
8. Ulteriore valutazione preliminare richiesta da parte di , riguarda Parte_1
l'accertamento di asserite donazioni indirette asseritamente effettuate da parte del de cuius nel 2008 e che, non essendo state oggetto di pronuncia alcuna nei precedenti gradi di giudizio (perché ritenute implicitamente assorbite nel rigetto della domanda principale e subordinata), devono ritenersi ritualmente riproposte ed esaminabili in questa sede di rinvio.
Tali accertamenti hanno ad oggetto gli immobili di Mondovì Corso Europa n.23/A e via
Monviso n.13, che rispettivamente in data 18.7.2008 e 5.9.2008 erano stati oggetto di acquisto della sola nuda proprietà rispettivamente da parte di e Controparte_4
nonché, per entrambi, del diritto di usufrutto vitalizio in regime di Controparte_3
comunione legale dei beni con reciproco diritto di accrescimento da parte di CP_5
e della moglie .
[...] Persona_2
L'atto del 18.7.2008 aveva ad oggetto due immobili (e pertinenze) siti nel medesimo stabile di Corso Europa n. 23/A, di cui il primo (denominato “A” e di cui al subalterno 26) era stato acquistato in piena proprietà dalla sola (nel quale risulta fosse Controparte_4 residente all'epoca dell'instaurazione del giudizio), mentre il secondo (denominato “B” di cui al subalterno 25) con le modalità sopra illustrate che distinguevano nuda proprietà ed usufrutto. Il prezzo pattuito era di € 240.000 ripartito in € 120.000 per ciascuno dei due immobili. Come risulta dagli estratti conto prodotti sub doc. 10, il prezzo dell'immobile “B” risulta pagato con denaro proveniente dal conto corrente cointestato ai coniugi e precisamente: assegno 1420892054 del 21.5.2008 di € Controparte_8
12.000 e assegno circolare del 17.7.2008 di € 108.000.
Vi è quindi la prova che la nuda proprietà di tale immobile era stata oggetto di donazione indiretta a favore di da parte di entrambi i cointestatari del conto. Controparte_4
L'atto del 5.9.2008 che riguarda l'immobile di via Monviso 13 indica il prezzo dichiarato in € 205.000 e dà atto che è stato interamente pagato con assegno bancario Banca
Regionale Europea di € 15.000 del 9.7.2008 alla venditrice e con assegni circolari
Banca Regionale Europea del 4.9.2008 per totali € 190.000 (uno di € 98.493,93 a favore
13 del venditore e l'altro di € 91.506,07 a favore di Banca Alpi Marittime CCC per delegazione pagamento venditore). Dalla documentazione bancaria prodotta sub doc.10 risulta che tali pagamenti sono stati effettuati dal conto corrente cointestato a CP_5
e rispettivamente in data 16.7.2008 e 4.9.2008.
[...] Persona_2
Anche per tale immobile di via Monviso 13, quindi, vi è prova che la nuda proprietà di tale immobile era stata oggetto di donazione indiretta a favore di da Controparte_3
parte di entrambi i cointestatari del conto.
La cointestazione del conto corrente, rispetto al quale ha vantato di Persona_2
avere contribuito con somme di propria pertinenza (percepite per il suo lavoro, prima, e per la sua pensione, poi, e provenienti anche da successione di suoi genitori, nonché dai canoni di locazione degli immobili locati – cfr. capo 6), consente di ritenere che la donazione indiretta effettuata da e quindi rilevante ai fini del presente Controparte_5
procedimento, è limitata alla metà delle nude proprietà di tali immobili.
Come già sopra evidenziato, peraltro, queste donazioni si pongono in linea di perfetta coerenza con la ricostruita volontà del testatore di voler nominare quali eredi testamentari (sia pure ex re certa) la sorelle e le nipoti figlie del fratello OR, al fine mantenere il proprio patrimonio all'interno della propria famiglia di origine e preoccupandosi di fornire un sufficiente sostentamento alla moglie, che però escludesse la possibilità che i propri beni potessero giungere a favore della famiglia della Per_2
(e proprio al fine di contrastare tale intento e tutelare la propria quota di legittima la ha appunto instaurato la presente causa). Per_2
10. Posto ciò, va esaminata la richiesta del del “previo riconoscimento della Per_2
mancata accettazione e della rinuncia da parte della SI.ra Persona_2 dell'usufrutto generale a tacitazione di ogni diritto sull'eredità in oggetto, con conseguente espressa richiesta di attribuzione alla stessa dei diritti di proprietà sul patrimonio del de cuius”.
Vale appena il caso di sottolineare che un simile accertamento ha profili di rilievo sia per la domanda principale ex art. 550 secondo comma c.c., che per quella subordinata ex art. 551 primo comma c.c..
In proposito, va preso atto che le convenute, fin dalla costituzione in primo grado, hanno da subito eccepito che la , invece, era rimasta nel possesso dei beni del Per_2
14 coniuge in qualità di usufruttuaria (senza mai neppure richiedere l'inventario) e così aveva posto in essere una previa spontanea esecuzione delle disposizioni testamentarie e comunque comportamenti successivi all'instaurazione della lite, con i quali non solo non aveva dato seguito, ma aveva contraddetto il proprio dichiarato intento di rinuncia/abbandono dell'usufrutto. Tale contestazione è stata poi sempre ribadita in tutti gli atti successivi, estendendola anche nei confronti dei suoi eredi che hanno proseguito la causa.
Inoltre, con riferimento all'azione di riduzione, esse hanno eccepito altresì la carente allegazione entro i termini preclusivi in primo grado dell'onere di indicare entro quali limiti sarebbe stata lesa la legittima, omettendo di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria e il valore della quota di legittima violata dal testatore.
In sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. le convenute CP_5 avevano poi dedicato anche uno specifico paragrafo concernente la “rinuncia all'usufrutto” contestando che, al di là dei requisiti con cui era stata espressa, la
“aveva esercitato i diritti derivanti dall'usufrutto non solo prima di rinunciarvi, Per_2 ma addirittura dopo tale rinuncia”: sia successivamente alla morte del Persona_2 marito, sia successivamente alla rinuncia invalida di cui all'atto di citazione nonché successivamente all'instaurazione dell'odierno giudizio ha posto in essere comportamenti antitetici alla rinuncia al diritto, essendo rimasta ininterrottamente fino alla sua morte avvenuta il 01.12.2014 nel pieno ed esclusivo possesso degli immobili oggetto dell'usufrutto generale, percependo gli affitti di tutti gli appartamenti oggetto di locazione”, così esprimendo una volontà incompatibile con la dichiarazione di rinuncia
(nonché con l'abbandono della disponibile ex art. 550 secondo comma c.c.), posto che ha “consumato i frutti civili relativi ai beni oggetto dell'usufrutto senza rendiconto né offerta di restituzione, anzi ha continuato in tale comportamento fino alla data della sua morte, ed ora gli odierni attori pur avendo proseguito la domanda originaria di rinuncia all'usufrutto, continuano a percepire i frutti di cui sopra”.
Va innanzitutto preso atto che, a fronte dell'eccezione che la aveva esercitato i Per_2 diritti derivanti dall'usufrutto sia prima che dopo avervi formalmente rinunciato, rimanendo nel possesso dei beni del coniuge in qualità di usufruttuaria, nulla in proposito è stato specificamente contestato dagli eredi della (nel frattempo Per_2
15 costituiti ex art. 302 c.p.c. a seguito della morte dell'originaria attrice avvenuta in data
1.12.2014, in epoca precedente alla prima udienza differita al 26.3.2015), né in sede di comparsa costitutiva, né nelle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 e 2 c.p.c..
Nelle prime due memorie integrative, piuttosto, i avevano trattato gli altri profili Per_2 della causa (l'eccezione concernente la procura allegata all'atto di citazione,
l'individuazione del petitum e l'impossibilità di quantificare l'asse ereditario prima della causa), provvedendo poi, nella seconda memoria, ad articolare istanze istruttorie in ordine a circostanze diverse da quelle concernenti l'asserito possesso ancora esercitato sui beni oggetto dell'usufrutto.
Di per sé, quindi, la circostanza che la dopo la morte del marito e mentre era Per_2 ancora in vita aveva continuato ad esercitare l'usufrutto anche successivamente alla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio su tutti gli immobili oggetto di usufrutto generale, appare non contestata e quindi non rientrante, a rigore, nell'ambito del thema probandum.
In sede di seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. le convenute avevano ciononostante articolato anche prove orali specificando alcune specifiche condotte cui attribuivano l'esplicitarsi di tale possesso, quale condotta contraddittoria con l'intento di rinuncia/abbandono dell'usufrutto generale:
➢ la raccolta di frutta ed il prelievo di beni mobili custoditi all'interno del fabbricato presso l'immobile di Mondovì Carassone, via G.B. Ressia n. 52 da parte della accompagnata dai FR;
il prelievo di una autovettura del de cuius Per_2 custodita all'interno delle pertinenze del medesimo immobile e nuovamente per la raccolta di frutta da parte dei FR della , i quali nel maggio Persona_2
2015 avevano tentato di entrare nel medesimo immobile, trovato però chiuso a seguito della sostituzione delle serrature effettuata successivamente alla morte di
; Persona_2
➢ fino alla sua morte aveva incassato per intero i canoni di Persona_2
locazione di tutti gli immobili oggetto di locazione ed in particolare di Corso
Europa 23 (capo 13), via san Bernolfo 23 (capo 14) e via Monviso 13 (capo 17), mentre per due mesi dopo la sua morte i canoni degli immobili di via san
Bernolfo, via Monviso e Corso Europa erano stati introitati per due mensilità dai
16 FR , i quali in seguito avevano continuato a ricevere il 50% della Per_2
locazione di via san Bernolfo;
➢ tra l'agosto 2012 e il dicembre 2014 erano stati asportati dagli immobili di
Mondovì Carassone, scaffali, mobilia, attrezzatura agricola “svuotando di fatto gli immobili medesimi” (capo 18).
A fronte di ciò, da pag. 8 della memoria ex art. 183 sesto comma n.3 c.p.c., i Per_2 avevano finalmente affrontato “l'asserito possesso dei beni ereditari caduti in successione testamentaria”, di fatto riconoscendo in buona parte la fondatezza delle allegazioni avversarie, in quanto avevano affermato che:
➢ il possesso dell'immobile di via san Bernolfo 23 era stato esercitato non in qualità di usufruttuaria, bensì di piena proprietaria al 50% (e contestando poi una iniziativa di a registrare un nuovo contratto di locazione in data Controparte_4
13.1.2015);
➢ il possesso dell'immobile di Corso Europa n. 17 era da escludersi dall'asse ereditario, essendo di esclusiva proprietà di;
Persona_2
➢ per gli immobili di Mondovì via Monviso 13 e corso Europa 23, la “a Per_2 seguito del decesso del marito” aveva “percepito i canoni di locazione a titolo di usufruttuaria originaria di detti alloggi, come da contratto di compravendita in atti”.
Inoltre, i non avevano negato (neppure genericamente) di avere di fatto la Per_2
disponibilità degli altri immobili, seppure non locati, ovverosia delle chiavi che erano verosimilmente nel possesso del al momento del decesso, ad eccezione dei CP_5
due immobili di Mondovì Carassone, ma solo dopo il maggio 2015 e di cui infra).
Sempre con la medesima terza memoria, i FR avevano poi articolato Per_2
istanze istruttorie in controprova, chiedendo di provare, tra gli altri, che:
➢ “in qualità di comproprietaria” aveva incassato (tutti) i canoni di Persona_2 locazione dell'immobile di via San Bernolfo n.23;
➢ “a seguito del decesso di ” i FR avevano incassato i Persona_2 Per_2 canoni dell'immobile di via san Bernolfo 23 nella misura del 50%;
➢ “in forza di procura generale rilasciata della sorella”, i avevano raccolto Per_2
i cachi degli alberi nel giardino dell'immobile di Mondovì Carassone via G.B.
Ressia “onde evitare che la frutta andasse sprecata”;
17 ➢ fino a maggio 2015 all'interno del rustico sito in Mondovì Carassone via G.B.
Ressia n.52 “erano poste le chiavi di accesso all'immobile limitrofo” e, a seguito del cambio del lucchetto di accesso al suddetto rustico, era stato loro impedito l'accesso a tali immobili ove erano presenti “oggetti di proprietà della defunta
” e “beni di proprietà del defunto ” di cui non Persona_2 Controparte_5
aveva disposto in testamento;
➢ in tali immobili era presente l'autovettura WV Polo di proprietà del CP_5
e non menzionata nel testamento e che avevano prelevato una mola
[...]
per filare (per riconsegnarla al legittimo proprietario, sig. e Controparte_9
una motozappa non funzionante per portarla a riparare.
Vale poi appena il caso di ricordare che tali istanze istruttorie sono state ritenute inammissibili e che, peraltro, per i profili allegati ed espressamente o implicitamente non contestati delle allegazioni avversarie, sarebbero stati comunque anche irrilevanti.
11. Dalla disamina della trattazione svolta sul tema (in forza degli effetti della non contestazione, di parziali ammissioni ed espliciti riconoscimenti variamente giustificati) emerge che, effettivamente, per tutto il periodo in cui ha vissuto dopo la Persona_2
morte di , ha goduto in larga parte del possesso dei beni oggetto Controparte_5 dell'usufrutto generale, che le aveva legato il de cuius ed in particolare ciò ha riguardato innanzitutto la disponibilità di fatto di quegli immobili indicati nella scheda testamentaria
(e quindi estranei ai soli terreni caduti in successione ab intestato) e per i quali non risulta che le eredi nominate nel testamento abbiano mai avuto le chiavi, né che vi abbiano abitato (come risulta anche dai diversi indirizzi in cui risiedono le nipoti e cui gli era stato notificato l'atto di citazione in primo grado), né che sia stata loro offerta la consegna a seguito delle dichiarazioni di rinuncia/abbandono.
Analoghe condotte risultano poi (almeno in parte) riferibili a e al fratello Parte_1
, eredi della legittimaria. Persona_1
Si tratta del rustico di Mondovì Carassone, la cui nuda proprietà era stata lasciata a e del quale peraltro (come visto in sede di capitoli in controprova) il Controparte_3
“confessa” di avere avuto le chiavi di ingresso (tanto che, dopo la morte della Per_2 sorella , non aveva più potuto accedere ad esso) ed anche le chiavi dell'immobile Per_2
adiacente (lasciato in nuda proprietà a ) di cui ne era custodita una Parte_2
18 copia nel suddetto rustico (evidentemente da esso utilizzata in precedenza per il prelievo dei beni mobili lamentata dalle convenute e mai contestata).
Vi è poi il pacifico possesso dell'alloggio locato di Mondovì via Bernolfo 23 (la cui nuda proprietà era stata lasciata a ) e per il quale ha Controparte_4 Parte_1 confermato che la sorella aveva riscosso – per intero – i canoni di locazione fino alla sua morte e giustificando ciò (in modo del tutto incongruente), con la circostanza che essa ne era comproprietaria al 50%.
Non risulta contestata, inoltre, la circostanza che dopo la morte di , due Persona_2
mensilità dei canoni siano state riscosse per intero da . Parte_1
Parimenti incontestate sono poi le reiterate condotte di raccolta di frutta dai terreni adiacenti agli immobili di Mondovì Carassone e che, seppure si tratta di condotte di minore rilevanza economica, mostrano però l'attivo esercizio di un potere su di essi
(anche avvalendosi dell'ausilio pratico dei FR) e l'intento di non volere che i frutti andassero ad altri (o che semplicemente marcissero), da parte di prima Persona_2
e di , poi. Parte_1
Pacifico è poi anche il possesso per intero dell'immobile di Corso Europa n. 17, di cui la era comproprietaria solo al 50%, anche se in merito ad esso era comunque Per_2
titolare del diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., circostanza peraltro estranea a suo erede. Parte_1
A ciò si aggiungono poi le condotte relative agli immobili per i quali è stata accertata la donazione indiretta da parte del di metà della nuda proprietà: corso Europa 23 CP_5
e via Monviso 13. Anche per essi, infatti, è incontestata l'avvenuta riscossione da parte dei dei canoni di locazione per l'intero. Per_2
Alla dichiarata volontà di abbandono/rinuncia non è seguita alcuna offerta di consegna delle chiavi degli immobili non locati o di diversa regolazione dei pagamenti dei canoni relativi alla quota di usufrutto ricevuta in via successoria da parte del . CP_5
11. I suddetti accertamenti in fatto impediscono di ritenere correttamente esercitata sia la cautela sociniana che, in via subordinata, l'azione di riduzione esercitata in forza dell'art. 551 primo comma c.c., posto che denotano in capo alla una effettiva Per_2 volontà contraria a quella dichiarata di abbandono o di rinuncia dell'usufrutto generale
19 (costituente legato in sostituzione di legittima) in relazione a buona parte degli immobili oggetto delle disposizioni testamentarie.
Non solo, ma come prevede l'ultimo comma dell'art. 550 c.c. e afferma la migliore dottrina, la cautela sociniana riguarda anche le eventuali donazioni e il legittimario che si oppone facendo dichiarazione di abbandono, ha diritto di prendere la legittima in piena proprietà proporzionalmente su tutti i beni dell'asse, secondo le regole della divisione.
Perciò la liberalità di data anteriore non può rimanere qualitativamente intatta, ma essa pure soggiace all'effetto dell'abbandono della disponibile, la quale dovrà essere ripartita tra il legatario e il donatario integrando il valore capitale della liberalità di data anteriore e assegnando ciò che rimane al beneficiario della liberalità posteriore.
A fronte di tale ricostruzione, quindi, posto che la per effetto della successione Per_2
aveva ricevuto la quota di usufrutto in origine del sugli immobili in cui è stata CP_5
accertata la donazione indiretta della nuda proprietà (nella quota di metà), e come tale destinata a subire gli effetti della cautela sociniana, l'abbandono avrebbe dovuto riguardare anche l'usufrutto di tali immobili (nella quota della disponibile), mentre ciò pacificamente non è avvenuto.
In relazione alle specifiche deduzioni fin dal primo grado eccepite da parte delle convenute , risulta pertanto configurabile una molteplicità di condotte che, al di CP_5
là del fatto che vi fosse una minima percentuale di successione legittima esercitabile su una quota di (solo) tre terreni e alcuni beni mobili non citati in testamento, sono senz'altro tali da far ritenere che la mentre era ancora in vita e dopo il decesso Per_2
del marito avesse posto in essere comportamenti idonei a smentire la dichiarazione di abbandono/rinuncia delle disposizioni testamentarie a suo favore.
Analoghe condotte come sopra indicate sono state poi in parte proseguite anche da parte di , suo erede. Parte_1
La domanda di tutela della legittima con lo strumento della cautela sociniana deve pertanto essere rigettata.
Parimenti, va respinta la domanda subordinata di riduzione, posto che l'art. 551 c.c. prevede quale requisito costitutivo dell'azione di riduzione proprio l'effettiva rinuncia al legato sostitutivo di legittima, mentre le condotte sopra esaminate dimostrano nei fatti che la legittimaria, avvalendosi in vario modo del legato sostitutivo, aveva perso la
20 facoltà di rinuncia e con essa, la possibilità di adempiere la condizione cui è subordinata la legittimazione ad agire in riduzione contro gli eredi istituiti dal testatore.
12. Alla parziale soccombenza reciproca (a fronte del fatto che la parte è Per_2
vittoriosa sulle dichiarazioni di parziale inefficacia delle disposizioni testamentarie concernenti la nuda proprietà di due immobili di cui il testatore era titolare del solo 50%
e l'accertamento di donazione indiretta della metà della nuda proprietà di altri due immobili, mentre è soccombente su tutte le altre domande di ben maggiore valore) segue la dichiarazione di compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio nella misura del 20% e l'obbligo di parte attrice in riassunzione al rimborso nella quota residua dell'80%, ivi compreso quello svolto in fase di Cassazione (cfr. Cass. 7.2.2007
n. 2634: “In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione”).
Le spese si liquidano come da dispositivo applicate le tariffe vigenti al momento dell'attuale liquidazione (cfr. ex multis Cass. SU n. 17405/2012 e Cass. n. 19989/2021), applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati e operato l'aumento del 10% per gli assistiti oltre al primo della difesa svolta per CP_2
, e .
[...] CP_3 CP_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 28962/2023 emessa inter partes dalla Corte di Cassazione in data 18.10.2023, così provvede:
- dichiara parzialmente inefficace il testamento di in ordine alle Controparte_5
disposizioni relative agli immobili di Mondovì Corso Europa 17 e via Bernolfo 23 di cui era comproprietario al 50%;
- dichiara che il testamento di pubblicato in data 12.9.2012 ha Controparte_5
21 disposto in favore di il legato di usufrutto generale vitalizio da Persona_2
intendersi in sostituzione di legittima, mentre ha nominato eredi ex re certa
[...]
, e;
Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- rigetta le altre domande proposte da;
Parte_1
- dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura del 20% e condanna a rimborsare a il residuo 80% Parte_1 Parte_2
che liquida nella quota per ciascun grado di giudizio, come segue:
- per il primo grado in € 11.282,40 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado in € 8.072,80 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di cassazione in € 6.124,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di rinvio in € 8.072,80 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura del 20% e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e il residuo 80% che liquida nella quota per ciascun grado di Controparte_4
giudizio, come segue:
- per il primo grado in € 13.538,88 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado in € 9.687,36 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di cassazione in € 7.348,80 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di rinvio in € 9.687,36 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.10.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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