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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11015 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50420/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50420/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, in via Ottaviano n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Daniela Puccinelli che lo rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione
attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma in via Fogliano 4/A, presso lo studio dell'Avv. Marco Tacchi
Venturi che, unitamente all'Avv. Luciano Capogrossi Guarna, la rappresenta e pagina 1 di 14 difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
, elettivamente domiciliato in Roma, in via Attilio Regolo 12/d, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Rinaldo Fazi che lo rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
Oggetto: contratto di mandato
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.01.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'attore ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria, per l'ammissione della prova testimoniale di , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, e sui capitoli di prova Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 già indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c, e capitoli aggiuntivi.
Ha insistito nella richiesta ex art. 210 c.p.c della documentazione dei bandi 2014 e
2015 in possesso ad In ogni caso, si è riportato alle conclusioni CP_1 precisate nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., in particolare, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto dell'1.03.2014 per inadempimento della e per l'effetto condannare la in solido con CP_1 CP_1 CP_2 alla restituzione in suo favore della somma versata pari ad € 5.000,00, nonché al risarcimento dei danni materiali, morali, fisici, alla vita di relazione per una somma quantificata complessivamente in Euro €.000,00, o a quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge. ha chiesto di rigettare CP_1 integralmente la domanda di parte attorea perché infondata in fatto e in diritto, con pagina 2 di 14 vittoria di spese di giudizio e comunque con richiesta di termini di legge per il deposito di note conclusive. ha reiterato la richiest di mezzi di prova CP_2 articolati e non ammessi, il rigetto della domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, con favore delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto innanzi all'intestato ufficio la e Parte_1 Parte_2 CP_2
esponendo che, nel febbraio 2014, per il tramite di aveva
[...] CP_2 conosciuto amministratore della società che si occupa Persona_1 CP_1 di consulenza ed espletamento di pratiche di finanziamento in agricoltura, e ha riferito di aver concluso con tale società un contratto al fine di essere assistito nella richiesta di un finanziamento nell'ambito del Regime di Aiuto SA40395, gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA), per l'acquisto di terreni agricoli anche di proprietà della il cui amministratore era lo stesso Parte_3
Premesso, quindi, di aver rassegnato le dimissioni dalla sua CP_2 occupazione lavorativa di guardia giurata a maggio 2013, ha affermato di non aver cercato altra occupazione così da avere i requisiti previsti dal bando. L'attore ha evidenziato che il mandato conferito alla in data 1.03.2014, aveva ad CP_1 oggetto la stesura di un progetto aziendale e del relativo piano industriale nonché
l'invio della domanda sul portale ISMEA così da ottenere il citato finanziamento e ha precisato che, a fronte di tali attività, il contratto prevedeva un corrispettivo in favore di pari al 3% dell'importo del finanziamento, qualora fosse CP_1 stato ottenuto, oltre a € 1.000 al netto di IVA, da corrispondere al momento della sottoscrizione del contratto, € 2.000, al netto di IVA, da versare entro il 5.05.2014 ed € 2.000, al netto di IVA, da corrispondere entro il 30.06.2014. Il ha Pt_1 precisato di aver provveduto al pagamento di tale complessivo importo di €
5.000,00 nelle mani del quale incaricato del secondo la tempistica CP_2 Per_1
pagina 3 di 14 indicata in citazione e di aver provveduto a trasmettere alla la CP_1 documentazione che gli era stata richiesta.
Il ha quindi lamentato che la si era resa inadempiente alle Pt_1 CP_1 obbligazioni cui era tenuta atteso che aveva omesso di presentare, a suo nome, domanda all'ISMEA, come emerso da accertamenti in seguito effettuati, per poi recedere, in data 15.01.2016 dal contratto di mandato, senza neanche trasmettere il business plan della cui elaborazione era stata incaricata.
Il ha pertanto chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto dell'1.03.2014 Pt_1 con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione di € 5.000,00 e al risarcimento del danno, quantificato in € 200.000,00, di cui € 120.515,00, quali danni materiali, pari a € 5.000,00, ossia al compenso versato per la presentazione della domanda all'ISMEA; € 16.515,00 per le spese e gli onorari di tale geometra
, che si era occupato, anche in collaborazione con altre figure Testimone_5 professionali, quale tale Notaio , di acquisire la documentazione Persona_2 relativa ai terreni e ai fabbricati per il cui acquisto era stato chiesto il finanziamento;
€ 99.000 per le retribuzioni non percepite, per non aver svolto attività di guardia giurata dall'1.03.2014 a settembre 2019; ed € 79.485,00 per i danni non patrimoniali.
In data 6 luglio 2022 si è costituita in giudizio la che ha contestato la CP_1 ricostruzione fattuale presentata dall'attore, evidenziando di aver tentato più volte di presentare la domanda di finanziamento per conto del , senza poter ultimare Pt_1 la pratica per mancanza di documentazione e/o mancato rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi del beneficiario. In particolare, a tale ultimo proposito, ha evidenziato che il , che solo dopo diverso tempo aveva inviato la Pt_1 documentazione relativa agli immobili da acquisire, non le aveva trasmesso la certificazione CRIF, avendo inviato una autocertificazione di non sofferenza bancaria, che si era poi rivelata non veritiera per le sofferenze maturate e ha pagina 4 di 14 evidenziato che tale carenza documentale non era stata poi superata, essendosi l'attore limitato a trasmettere una quietanza liberatoria di non CP_3 sufficiente per la presentazione della domanda di finanziamento per il bando del
2016, tra l'altro, successivo alla comunicazione di recesso. Ha affermato, quindi, di essere estranea ai rapporti intercorrenti tra il e il specialmente con Pt_1 CP_2 riferimento all'incasso di € 5.000,00, e ha negato di avere ricevuto tale somma.
Infine, ha contestato la domanda attorea di risarcimento danni, precisando che il finanziamento richiesto dal avrebbe potuto essere di massimo € 70.000,00. Pt_1 ha quindi chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di CP_1 giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 20.12.2022, si è costituito in giudizio il il quale ha contestato la sua legittimazione passiva, precisando di essersi CP_2 limitato a procurare l'incontro tra e la famiglia ai fini della CP_1 Pt_1 presentazione della domanda di finanziamento ISMEA. Ha precisato di aver accompagnato i agli incontri con e di aver riscontrato che Pt_1 CP_1
aveva difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria Parte_1 per la presentazione della domanda di finanziamento. Il convenuto, dato, quindi, atto che aveva svolto diligentemente il suo mandato e che la domanda CP_1 di risoluzione del contratto promossa dall'attore era infondata in quanto CP_1 era già receduta dal rapporto, ha contestato la domanda risarcitoria proposta e,
[...] sul punto, ha riferito che il aveva lasciato il suo posto di lavoro un anno e Pt_1 mezzo prima il conferimento del mandato per cui è causa per curare delle patologie da cui era affetto. Da ultimo, ha eccepito la prescrizione delle domande di risoluzione del contratto di mandato con connessa richiesta risarcitoria, in ragione del decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
Il ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese. CP_2
pagina 5 di 14 2. Ciò posto si osserva che dalla documentazione prodotta, emerge che Parte_1
e con l'intermediazione di che, pacificamente,
[...] CP_1 CP_2 aveva procurato l'incontro, avevano concluso un contratto di mandato, in base al quale la si era obbligata alla stesura di un progetto aziendale e relativo CP_1 piano industriale finalizzato all'ottenimento di un finanziamento a medio/lungo termine nell'ambito del Regime di Aiuto SA40395, gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA), che sarebbe servito al per l'acquisto di Pt_1 terreni agricoli, tra cui uno appartenente alla di cui Parte_3 CP_2 era amministratore (cfr. all. 'Vella R contratto 01032014' all'atto introduttivo del
). In particolare, ai sensi dell'art. 6 del menzionato contratto, il mandato aveva Pt_1 durata fino al perfezionamento dell'operazione. Il , ai sensi dell'art. 2, era Pt_1 tenuto a fornire al mandatario tutte le informazioni e la documentazione richieste;
il corrispettivo dovuto dal alla controparte era pari al 3% dell'importo del Pt_1 finanziamento ottenuto, oltre ad una somma di € 5.000,00 da corrispondere in tre tranches, € 1.000,00 alla firma del mandato, € 2.000,00 entro il 5.05.2014 ed €
2.000,00 entro il 30.06.2014. Costituiscono circostanze pacifiche e documentali che il aveva altresì incaricato la di presentare la domanda, Pt_1 CP_1 inserendola sul portale della ISMEA, conferendogli la relativa delega (cfr. modulo delega all. atto di citazione da cui risulta che anche il quale proprietario CP_2 della stalla aveva conferito la delega in questione)
2.Ciò posto deve, in primo luogo, evidenziarsi che contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto deve ritenersene la legittimazione passiva, quale CP_2 soggetto che, secondo la prospettazione della parte istante, aveva materialmente ricevuto la somma di € 5.000,00, destinata ad di cui l'attore ha CP_1 domandato la restituzione a seguito del lamentato inadempimento contrattuale di tale società.
pagina 6 di 14 3Con riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dal nella comparsa di CP_2 costituzione e risposta, va premesso che tale convenuto, con provvedimento dell'11.01.2023, da intendersi interamente richiamato, è stato rimesso in termini stante la nullità della notifica della citazione, effettuata, in data 22.07.2021, presso l'indirizzo di Fiumicino, Via Frontespina n. 16, laddove il già a far tempo CP_2 dal 2.02.2021, era trasferito a Roma, in Via Fogliano, n. 10 (cfr. certificato anagrafico all. alla comparsa di costituzione).
Ciò posto, per quanto riguarda la posizione del predetto convenuto, si osserva che non è applicabile il breve termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., nella misura in cui è stata proposta nei suoi confronti una domanda di ripetizione di indebito soggetta al termine di prescrizione decennale.
3.Tanto esposto, deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla il rapporto contrattuale per cui è causa non è venuto CP_1 meno in ragione di un accordo tra le parti che ne avrebbero convenuto la risoluzione, con l'accettazione da parte del Vella del recesso comunicatogli dalla convenuta atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla con la Parte_4 email del 22.01.2016 l'attore non aveva accettato il recesso esercitato dalla controparte, ma aveva solo dichiarato di prenderne atto, riservandosi, peraltro, la facoltà di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni rese.
Vi è dunque spazio per valutare se ricorrano o meno i presupposti per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale atteso che il recesso esercitato dalla CP_1 ne determinerebbe il venir meno ex nunc, laddove ha efficacia retroattiva la
[...] risoluzione del rapporto per inadempimento, escludendo il diritto della convenuta ad ogni compenso.
pagina 7 di 14 4Ciò posto si osserva che è pacifico che nessuna domanda di finanziamento è stata presentata a nome del dalla (all. 'comunicazione ISMEA Pt_1 CP_1
0104206' e 'risposta Ismea 08082016' all'atto introduttivo , ossia note Pt_1
ISMEA che certificano che “a nome del sig. non risultano Parte_1 pervenute domande nell'ambito del Regime di Aiuto n. SA 40395 denominato
'agevolazioni insediamento giovani in agricoltura'”, tale circostanza non è peraltro contestata dalla convenuta), che non ha altresì provato di aver redatto alcun business plan o piano industriale secondo gli impegni assunti contrattualmente, prima di manifestare la propria volontà di porre fine al rapporto di mandato, tanto ciò vero che tale piano non risulta neanche predisposto in bozza e ciò sebbene la convenuta non avesse assunto un impegno negoziale correlato ad uno specifico bando, con la conseguenza che non può giustificarsi tale condotta inadempiente, sul rilievo che il bando dell'anno 2016 era stato indetto dopo il suo recesso.
Peraltro, nulla è stato dedotto e provato in ordine ai termini di scadenza dei precedenti bandi.
Si rileva, quindi, che la convenuta ha giustificato la propria condotta, osservando che non le poteva essere imputato il contestato inadempimento, in ragione del fatto che non le era stata trasmessa la documentazione necessaria per espletare l'incarico conferito, e sul punto ha precisato che non le era stato trasmesso il certificato
CRIF, evidenziando che il , contrariamente a quanto dichiarato, aveva Pt_1 un'esposizione debitoria verso il ceto bancario che gli precludeva la possibilità di chiedere qualsiasi finanziamento per l'attività da espletare, tanto ciò vero che la sua posizione era segnalata a sofferenza in centrale dei rischi.
pagina 8 di 14 Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data
5.02.2015, il tecnico incaricato dall'attore aveva trasmesso alla la CP_1 documentazione richiesta in relazione agli immobili da acquistare con i finanziamenti da richiedere, quali relazioni notarili, certificati di destinazione urbanistica, visure e mappe aggiornate (cfr. lettera geom. ) Risulta, Tes_5 quindi, che, contrariamente a quanto dichiarato dall'attore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa alla in data 11.05.2015 (cfr. all. 4 CP_1 della convenuta email dell'11 maggio 2015 con cui l'attore aveva trasmesso alla tale autodichiarazione precisando “nel caso non dovesse essere CP_1 sufficiente ho richiesto alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia il certificato ufficiale”), il aveva un'esposizione verso il sistema bancario tanto ciò vero Pt_1 che il certificato rilasciato dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia, inviato dallo stesso attore alla convenuta, segnalava la sua posizione a sofferenza (cfr. all.
5 della convenuta). Dagli atti di causa risulta, tuttavia, che il , emersa tale Pt_1 situazione, aveva risolto la questione, provvedendo a ripianare tale esposizione debitoria, come da quietanza liberatoria rilasciata dall'istituto di credito in data
23.12.2015 (cfr. quietanza all. da parte attrice) così da essere nelle condizioni di ottenere il rilascio di un certificato CRIF senza sofferenze a suo carico.
Risulta, quindi, che la convenuta, messa nelle condizioni di eseguire le prestazioni cui era tenuta, era receduta dal rapporto in data 15.01.2016, peraltro, sulla base di non meglio precisati cambiamenti, intervenuti già a far tempo dal 30.11.2015, che non è chiaro in quale misura avrebbero inciso sul lavoro svolto.
pagina 9 di 14 Invero, ritiene questo giudice che la convenuta si sia resa gravemente inadempiente alle obbligazioni cui era tenuta, essendosi limitata ad accreditarsi sul portale
ISMEA e a richiedere all'attore di trasmetterle documentazione necessaria per l'esecuzione della prestazione cui era tenuta, rinunciando poi all'incarico, senza eseguire le attività principali di cui era stata incaricata, neanche dopo che l'attore aveva sanato la sua esposizione bancaria.
Del resto la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha neanche dimostrato quando aveva richiesto al di trasmetterle il certificato rilasciato Pt_1 dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia attestante la sua esposizione verso il ceto bancario in ciò valutate le generiche indicazioni riportate nella richiesta di documenti formulata nell'estate 2014 in cui è richiamato un modulo, che non è stato depositato, contenente “informazioni generali” per la valutazione del rischio di credito (cfr. lettera richiesta documenti). Per_1
Deve, pertanto, essere dichiarata la risoluzione del contratto di mandato concluso dall'attore con la CP_1
5.Sul punto va altresì rilevato che non può giungersi a diverse conclusioni in ragione di quanto dedotto dalla convenuta, che ha rilevato che per due venditori non le era stato indicato il valore di vendita da dichiarare e che per tutti gli immobili da acquisire con il richiesto finanziamento mancava la dichiarazione di assenza di fonti di attingimento idrico per uso irriguo e di fabbricati/manufatti. Si tratta infatti di circostanze di fatto indicate, al fine di giustificare l'inadempimento, come dovuto ad una causa non imputabile alla tardivamente per la CP_1 prima volta solo in comparsa conclusionale, così da non poter essere prese in esame.
6Da quanto sopra consegue il diritto dell'attore a ripetere la somma di € 5.000,00 versata.
pagina 10 di 14 Sul punto si osserva che il in sede di interrogatorio formale, ha confermato CP_2 di aver ricevuto le somme in questione, destinate al pagamento del compenso per cui è causa, secondo le scadenze temporali indicate dall'attore (cfr. dichiarazioni rese in sede di interpello all'udienza del 31.01.2014). Peraltro, in calce al contratto prodotto dal risulta una quietanza firmata dal rilasciata il 13.02.2015 Pt_1 CP_2
(cfr. contratto all. all'atto di citazione).
Ne consegue che il a condannato alla restituzione della predetta somma di € CP_2
5.000,00, atteso che lo stesso non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare di aver poi versato tale somma alla come affermato anche nel corso CP_1 dell'interpello.
7.Tale condanna non può essere disposta nei confronti della che, come CP_1 sopra esposto, non è stato provato aver ricevuto la somma in questione, non potendosi ritenere che il fosse un suo incaricato stante l'inammissibilità della CP_2 prova testimoniale a tal fine articolata, valutativa.
Sul punto va inoltre rilevato che solo in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, l'attore ha addotto che il aveva ricevuto egli solo e in assenza CP_2 del nei locali della al momento del conferimento del Per_1 Parte_5 mandato, già firmato dalla mandataria, con ciò lasciando ritenere che fosse un incaricato della società.
Si osserva inoltre che nel testo del contratto di mandato non è inserita alcuna quietanza di pagamento riferita alla così da potersi ritenere che detta CP_1 società, firmando il contratto, abbia dato atto di ricevere un acconto
8Non può, infine, essere accolta la domanda risarcitoria proposta.
pagina 11 di 14 Al riguardo si osserva, in primo luogo, che non vi è prova che il abbia Pt_1 effettivamente sostenuto il costo di € 16.515,00, quale compenso di spese e onorari del geometra , avendo l'attore solo prodotto il prospetto di fattura Tes_5 emesso dal professionista, senza la ricevuta del bonifico o quietanza del pagamento effettuato (cfr. all. ' R. richiesta onorari geom. all'atto Pt_1 Testimone_5 introduttivo attore). Risulta infatti agli atti unicamente una richiesta di pagamento senza emissione di fattura.
Né poteva essere ammessa la prova testimoniale a tal fine articolata, essendo volta a dimostrare unicamente tale richiesta di pagamento e non anche l'effettivo versamento della somma.
Si osserva, inoltre, che non potrebbe giungersi a diverse conclusioni in ragione del fatto che la predetta richiesta proverebbe l'esistenza di un debito del di tale Pt_1 ammontare, con suo conseguente pregiudizio, atteso che, fermo restando quanto sopra esposto in ordine alla mancanza di una fattura, il tribunale non è stato messo nelle condizioni di valutare la congruità del compenso richiesto al , atteso che Pt_1 non è stata depositata la documentazione procurata dal geom. , ma Tes_5 unicamente un elenco di tali documenti, sulla cui base non è possibile esprimere alcuna valutazione.
9. Si osserva quindi che non possono riconoscersi i danni per mancata retribuzione dall'1.03.2014 al settembre 2019.
pagina 12 di 14 Sul punto si osserva che lo stesso attore ha riferito di aver rassegnato le proprie dimissioni nel maggio 2013 così che tale scelta non presenta alcun rapporto causale con la stipula del contratto per cui è causa, concluso diversi mesi più tardi. Si osserva, quindi, che non vi è alcuna prova in ordine alle ragioni per le quali l'attore sia rimasto privo di impiego in data successiva all'1 marzo 2014 atteso il carattere generico e valutativo della prova articolata. Peraltro, il fatto che l'attore sia rimasto inoccupato sino a settembre 2019, quando già a gennaio 2016 la CP_1 aveva manifestato la sua volontà di non dare esecuzione al contratto, comprova che non viene in considerazione un danno causalmente riconducibile a una condotta inadempiente della convenuta.
10.Da ultimo, deve rigettarsi la domanda di risarcimento di € 79.485,00 per danni morali, fisici e psicologici, per assenza di prova circa l'insorgenza di una specifica malattia correlata al dedotto inadempimento e, quindi, ad esso causalmente riconducibile, avendo il prodotto solo una scheda di prescrizione per farmaci Pt_1 biologici per la psoriasi e placche risalente al 2021 senza una diagnosi con data certa che possa correlarsi ai fatti di cui al presente giudizio (cfr. all. 'Vella R certificato medico' all'atto introduttivo attore).
11.Non vi sono, infine, ragioni per imputare alla il versamento al CP_1 della somma di € 5.000,00 atteso quanto sopra esposto. CP_2
12.I convenuti soccombenti vanno condannati a rifondere all'attore le spese di lite liquidate come in dispositivo in ragione del valore dell'accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto concluso tra e la Parte_1 CP_1 per grave inadempimento di quest'ultima;
[...]
pagina 13 di 14 • condanna alla restituzione in favore di CP_2 [...]
della somma di € 5.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla Pt_1 domanda al saldo;
• rigetta per il resto le domande;
• condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 125,00 per spese ed € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Camilla
Battaglini.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50420/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, in via Ottaviano n. 9, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Daniela Puccinelli che lo rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione
attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma in via Fogliano 4/A, presso lo studio dell'Avv. Marco Tacchi
Venturi che, unitamente all'Avv. Luciano Capogrossi Guarna, la rappresenta e pagina 1 di 14 difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
, elettivamente domiciliato in Roma, in via Attilio Regolo 12/d, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Rinaldo Fazi che lo rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
Oggetto: contratto di mandato
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.01.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'attore ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria, per l'ammissione della prova testimoniale di , , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
, e sui capitoli di prova Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 già indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c, e capitoli aggiuntivi.
Ha insistito nella richiesta ex art. 210 c.p.c della documentazione dei bandi 2014 e
2015 in possesso ad In ogni caso, si è riportato alle conclusioni CP_1 precisate nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c., in particolare, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto dell'1.03.2014 per inadempimento della e per l'effetto condannare la in solido con CP_1 CP_1 CP_2 alla restituzione in suo favore della somma versata pari ad € 5.000,00, nonché al risarcimento dei danni materiali, morali, fisici, alla vita di relazione per una somma quantificata complessivamente in Euro €.000,00, o a quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge. ha chiesto di rigettare CP_1 integralmente la domanda di parte attorea perché infondata in fatto e in diritto, con pagina 2 di 14 vittoria di spese di giudizio e comunque con richiesta di termini di legge per il deposito di note conclusive. ha reiterato la richiest di mezzi di prova CP_2 articolati e non ammessi, il rigetto della domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, con favore delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto innanzi all'intestato ufficio la e Parte_1 Parte_2 CP_2
esponendo che, nel febbraio 2014, per il tramite di aveva
[...] CP_2 conosciuto amministratore della società che si occupa Persona_1 CP_1 di consulenza ed espletamento di pratiche di finanziamento in agricoltura, e ha riferito di aver concluso con tale società un contratto al fine di essere assistito nella richiesta di un finanziamento nell'ambito del Regime di Aiuto SA40395, gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA), per l'acquisto di terreni agricoli anche di proprietà della il cui amministratore era lo stesso Parte_3
Premesso, quindi, di aver rassegnato le dimissioni dalla sua CP_2 occupazione lavorativa di guardia giurata a maggio 2013, ha affermato di non aver cercato altra occupazione così da avere i requisiti previsti dal bando. L'attore ha evidenziato che il mandato conferito alla in data 1.03.2014, aveva ad CP_1 oggetto la stesura di un progetto aziendale e del relativo piano industriale nonché
l'invio della domanda sul portale ISMEA così da ottenere il citato finanziamento e ha precisato che, a fronte di tali attività, il contratto prevedeva un corrispettivo in favore di pari al 3% dell'importo del finanziamento, qualora fosse CP_1 stato ottenuto, oltre a € 1.000 al netto di IVA, da corrispondere al momento della sottoscrizione del contratto, € 2.000, al netto di IVA, da versare entro il 5.05.2014 ed € 2.000, al netto di IVA, da corrispondere entro il 30.06.2014. Il ha Pt_1 precisato di aver provveduto al pagamento di tale complessivo importo di €
5.000,00 nelle mani del quale incaricato del secondo la tempistica CP_2 Per_1
pagina 3 di 14 indicata in citazione e di aver provveduto a trasmettere alla la CP_1 documentazione che gli era stata richiesta.
Il ha quindi lamentato che la si era resa inadempiente alle Pt_1 CP_1 obbligazioni cui era tenuta atteso che aveva omesso di presentare, a suo nome, domanda all'ISMEA, come emerso da accertamenti in seguito effettuati, per poi recedere, in data 15.01.2016 dal contratto di mandato, senza neanche trasmettere il business plan della cui elaborazione era stata incaricata.
Il ha pertanto chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto dell'1.03.2014 Pt_1 con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione di € 5.000,00 e al risarcimento del danno, quantificato in € 200.000,00, di cui € 120.515,00, quali danni materiali, pari a € 5.000,00, ossia al compenso versato per la presentazione della domanda all'ISMEA; € 16.515,00 per le spese e gli onorari di tale geometra
, che si era occupato, anche in collaborazione con altre figure Testimone_5 professionali, quale tale Notaio , di acquisire la documentazione Persona_2 relativa ai terreni e ai fabbricati per il cui acquisto era stato chiesto il finanziamento;
€ 99.000 per le retribuzioni non percepite, per non aver svolto attività di guardia giurata dall'1.03.2014 a settembre 2019; ed € 79.485,00 per i danni non patrimoniali.
In data 6 luglio 2022 si è costituita in giudizio la che ha contestato la CP_1 ricostruzione fattuale presentata dall'attore, evidenziando di aver tentato più volte di presentare la domanda di finanziamento per conto del , senza poter ultimare Pt_1 la pratica per mancanza di documentazione e/o mancato rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi del beneficiario. In particolare, a tale ultimo proposito, ha evidenziato che il , che solo dopo diverso tempo aveva inviato la Pt_1 documentazione relativa agli immobili da acquisire, non le aveva trasmesso la certificazione CRIF, avendo inviato una autocertificazione di non sofferenza bancaria, che si era poi rivelata non veritiera per le sofferenze maturate e ha pagina 4 di 14 evidenziato che tale carenza documentale non era stata poi superata, essendosi l'attore limitato a trasmettere una quietanza liberatoria di non CP_3 sufficiente per la presentazione della domanda di finanziamento per il bando del
2016, tra l'altro, successivo alla comunicazione di recesso. Ha affermato, quindi, di essere estranea ai rapporti intercorrenti tra il e il specialmente con Pt_1 CP_2 riferimento all'incasso di € 5.000,00, e ha negato di avere ricevuto tale somma.
Infine, ha contestato la domanda attorea di risarcimento danni, precisando che il finanziamento richiesto dal avrebbe potuto essere di massimo € 70.000,00. Pt_1 ha quindi chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di CP_1 giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 20.12.2022, si è costituito in giudizio il il quale ha contestato la sua legittimazione passiva, precisando di essersi CP_2 limitato a procurare l'incontro tra e la famiglia ai fini della CP_1 Pt_1 presentazione della domanda di finanziamento ISMEA. Ha precisato di aver accompagnato i agli incontri con e di aver riscontrato che Pt_1 CP_1
aveva difficoltà nel reperimento della documentazione necessaria Parte_1 per la presentazione della domanda di finanziamento. Il convenuto, dato, quindi, atto che aveva svolto diligentemente il suo mandato e che la domanda CP_1 di risoluzione del contratto promossa dall'attore era infondata in quanto CP_1 era già receduta dal rapporto, ha contestato la domanda risarcitoria proposta e,
[...] sul punto, ha riferito che il aveva lasciato il suo posto di lavoro un anno e Pt_1 mezzo prima il conferimento del mandato per cui è causa per curare delle patologie da cui era affetto. Da ultimo, ha eccepito la prescrizione delle domande di risoluzione del contratto di mandato con connessa richiesta risarcitoria, in ragione del decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
Il ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese. CP_2
pagina 5 di 14 2. Ciò posto si osserva che dalla documentazione prodotta, emerge che Parte_1
e con l'intermediazione di che, pacificamente,
[...] CP_1 CP_2 aveva procurato l'incontro, avevano concluso un contratto di mandato, in base al quale la si era obbligata alla stesura di un progetto aziendale e relativo CP_1 piano industriale finalizzato all'ottenimento di un finanziamento a medio/lungo termine nell'ambito del Regime di Aiuto SA40395, gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA), che sarebbe servito al per l'acquisto di Pt_1 terreni agricoli, tra cui uno appartenente alla di cui Parte_3 CP_2 era amministratore (cfr. all. 'Vella R contratto 01032014' all'atto introduttivo del
). In particolare, ai sensi dell'art. 6 del menzionato contratto, il mandato aveva Pt_1 durata fino al perfezionamento dell'operazione. Il , ai sensi dell'art. 2, era Pt_1 tenuto a fornire al mandatario tutte le informazioni e la documentazione richieste;
il corrispettivo dovuto dal alla controparte era pari al 3% dell'importo del Pt_1 finanziamento ottenuto, oltre ad una somma di € 5.000,00 da corrispondere in tre tranches, € 1.000,00 alla firma del mandato, € 2.000,00 entro il 5.05.2014 ed €
2.000,00 entro il 30.06.2014. Costituiscono circostanze pacifiche e documentali che il aveva altresì incaricato la di presentare la domanda, Pt_1 CP_1 inserendola sul portale della ISMEA, conferendogli la relativa delega (cfr. modulo delega all. atto di citazione da cui risulta che anche il quale proprietario CP_2 della stalla aveva conferito la delega in questione)
2.Ciò posto deve, in primo luogo, evidenziarsi che contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto deve ritenersene la legittimazione passiva, quale CP_2 soggetto che, secondo la prospettazione della parte istante, aveva materialmente ricevuto la somma di € 5.000,00, destinata ad di cui l'attore ha CP_1 domandato la restituzione a seguito del lamentato inadempimento contrattuale di tale società.
pagina 6 di 14 3Con riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dal nella comparsa di CP_2 costituzione e risposta, va premesso che tale convenuto, con provvedimento dell'11.01.2023, da intendersi interamente richiamato, è stato rimesso in termini stante la nullità della notifica della citazione, effettuata, in data 22.07.2021, presso l'indirizzo di Fiumicino, Via Frontespina n. 16, laddove il già a far tempo CP_2 dal 2.02.2021, era trasferito a Roma, in Via Fogliano, n. 10 (cfr. certificato anagrafico all. alla comparsa di costituzione).
Ciò posto, per quanto riguarda la posizione del predetto convenuto, si osserva che non è applicabile il breve termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., nella misura in cui è stata proposta nei suoi confronti una domanda di ripetizione di indebito soggetta al termine di prescrizione decennale.
3.Tanto esposto, deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla il rapporto contrattuale per cui è causa non è venuto CP_1 meno in ragione di un accordo tra le parti che ne avrebbero convenuto la risoluzione, con l'accettazione da parte del Vella del recesso comunicatogli dalla convenuta atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla con la Parte_4 email del 22.01.2016 l'attore non aveva accettato il recesso esercitato dalla controparte, ma aveva solo dichiarato di prenderne atto, riservandosi, peraltro, la facoltà di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni rese.
Vi è dunque spazio per valutare se ricorrano o meno i presupposti per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale atteso che il recesso esercitato dalla CP_1 ne determinerebbe il venir meno ex nunc, laddove ha efficacia retroattiva la
[...] risoluzione del rapporto per inadempimento, escludendo il diritto della convenuta ad ogni compenso.
pagina 7 di 14 4Ciò posto si osserva che è pacifico che nessuna domanda di finanziamento è stata presentata a nome del dalla (all. 'comunicazione ISMEA Pt_1 CP_1
0104206' e 'risposta Ismea 08082016' all'atto introduttivo , ossia note Pt_1
ISMEA che certificano che “a nome del sig. non risultano Parte_1 pervenute domande nell'ambito del Regime di Aiuto n. SA 40395 denominato
'agevolazioni insediamento giovani in agricoltura'”, tale circostanza non è peraltro contestata dalla convenuta), che non ha altresì provato di aver redatto alcun business plan o piano industriale secondo gli impegni assunti contrattualmente, prima di manifestare la propria volontà di porre fine al rapporto di mandato, tanto ciò vero che tale piano non risulta neanche predisposto in bozza e ciò sebbene la convenuta non avesse assunto un impegno negoziale correlato ad uno specifico bando, con la conseguenza che non può giustificarsi tale condotta inadempiente, sul rilievo che il bando dell'anno 2016 era stato indetto dopo il suo recesso.
Peraltro, nulla è stato dedotto e provato in ordine ai termini di scadenza dei precedenti bandi.
Si rileva, quindi, che la convenuta ha giustificato la propria condotta, osservando che non le poteva essere imputato il contestato inadempimento, in ragione del fatto che non le era stata trasmessa la documentazione necessaria per espletare l'incarico conferito, e sul punto ha precisato che non le era stato trasmesso il certificato
CRIF, evidenziando che il , contrariamente a quanto dichiarato, aveva Pt_1 un'esposizione debitoria verso il ceto bancario che gli precludeva la possibilità di chiedere qualsiasi finanziamento per l'attività da espletare, tanto ciò vero che la sua posizione era segnalata a sofferenza in centrale dei rischi.
pagina 8 di 14 Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data
5.02.2015, il tecnico incaricato dall'attore aveva trasmesso alla la CP_1 documentazione richiesta in relazione agli immobili da acquistare con i finanziamenti da richiedere, quali relazioni notarili, certificati di destinazione urbanistica, visure e mappe aggiornate (cfr. lettera geom. ) Risulta, Tes_5 quindi, che, contrariamente a quanto dichiarato dall'attore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa alla in data 11.05.2015 (cfr. all. 4 CP_1 della convenuta email dell'11 maggio 2015 con cui l'attore aveva trasmesso alla tale autodichiarazione precisando “nel caso non dovesse essere CP_1 sufficiente ho richiesto alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia il certificato ufficiale”), il aveva un'esposizione verso il sistema bancario tanto ciò vero Pt_1 che il certificato rilasciato dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia, inviato dallo stesso attore alla convenuta, segnalava la sua posizione a sofferenza (cfr. all.
5 della convenuta). Dagli atti di causa risulta, tuttavia, che il , emersa tale Pt_1 situazione, aveva risolto la questione, provvedendo a ripianare tale esposizione debitoria, come da quietanza liberatoria rilasciata dall'istituto di credito in data
23.12.2015 (cfr. quietanza all. da parte attrice) così da essere nelle condizioni di ottenere il rilascio di un certificato CRIF senza sofferenze a suo carico.
Risulta, quindi, che la convenuta, messa nelle condizioni di eseguire le prestazioni cui era tenuta, era receduta dal rapporto in data 15.01.2016, peraltro, sulla base di non meglio precisati cambiamenti, intervenuti già a far tempo dal 30.11.2015, che non è chiaro in quale misura avrebbero inciso sul lavoro svolto.
pagina 9 di 14 Invero, ritiene questo giudice che la convenuta si sia resa gravemente inadempiente alle obbligazioni cui era tenuta, essendosi limitata ad accreditarsi sul portale
ISMEA e a richiedere all'attore di trasmetterle documentazione necessaria per l'esecuzione della prestazione cui era tenuta, rinunciando poi all'incarico, senza eseguire le attività principali di cui era stata incaricata, neanche dopo che l'attore aveva sanato la sua esposizione bancaria.
Del resto la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha neanche dimostrato quando aveva richiesto al di trasmetterle il certificato rilasciato Pt_1 dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia attestante la sua esposizione verso il ceto bancario in ciò valutate le generiche indicazioni riportate nella richiesta di documenti formulata nell'estate 2014 in cui è richiamato un modulo, che non è stato depositato, contenente “informazioni generali” per la valutazione del rischio di credito (cfr. lettera richiesta documenti). Per_1
Deve, pertanto, essere dichiarata la risoluzione del contratto di mandato concluso dall'attore con la CP_1
5.Sul punto va altresì rilevato che non può giungersi a diverse conclusioni in ragione di quanto dedotto dalla convenuta, che ha rilevato che per due venditori non le era stato indicato il valore di vendita da dichiarare e che per tutti gli immobili da acquisire con il richiesto finanziamento mancava la dichiarazione di assenza di fonti di attingimento idrico per uso irriguo e di fabbricati/manufatti. Si tratta infatti di circostanze di fatto indicate, al fine di giustificare l'inadempimento, come dovuto ad una causa non imputabile alla tardivamente per la CP_1 prima volta solo in comparsa conclusionale, così da non poter essere prese in esame.
6Da quanto sopra consegue il diritto dell'attore a ripetere la somma di € 5.000,00 versata.
pagina 10 di 14 Sul punto si osserva che il in sede di interrogatorio formale, ha confermato CP_2 di aver ricevuto le somme in questione, destinate al pagamento del compenso per cui è causa, secondo le scadenze temporali indicate dall'attore (cfr. dichiarazioni rese in sede di interpello all'udienza del 31.01.2014). Peraltro, in calce al contratto prodotto dal risulta una quietanza firmata dal rilasciata il 13.02.2015 Pt_1 CP_2
(cfr. contratto all. all'atto di citazione).
Ne consegue che il a condannato alla restituzione della predetta somma di € CP_2
5.000,00, atteso che lo stesso non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare di aver poi versato tale somma alla come affermato anche nel corso CP_1 dell'interpello.
7.Tale condanna non può essere disposta nei confronti della che, come CP_1 sopra esposto, non è stato provato aver ricevuto la somma in questione, non potendosi ritenere che il fosse un suo incaricato stante l'inammissibilità della CP_2 prova testimoniale a tal fine articolata, valutativa.
Sul punto va inoltre rilevato che solo in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, l'attore ha addotto che il aveva ricevuto egli solo e in assenza CP_2 del nei locali della al momento del conferimento del Per_1 Parte_5 mandato, già firmato dalla mandataria, con ciò lasciando ritenere che fosse un incaricato della società.
Si osserva inoltre che nel testo del contratto di mandato non è inserita alcuna quietanza di pagamento riferita alla così da potersi ritenere che detta CP_1 società, firmando il contratto, abbia dato atto di ricevere un acconto
8Non può, infine, essere accolta la domanda risarcitoria proposta.
pagina 11 di 14 Al riguardo si osserva, in primo luogo, che non vi è prova che il abbia Pt_1 effettivamente sostenuto il costo di € 16.515,00, quale compenso di spese e onorari del geometra , avendo l'attore solo prodotto il prospetto di fattura Tes_5 emesso dal professionista, senza la ricevuta del bonifico o quietanza del pagamento effettuato (cfr. all. ' R. richiesta onorari geom. all'atto Pt_1 Testimone_5 introduttivo attore). Risulta infatti agli atti unicamente una richiesta di pagamento senza emissione di fattura.
Né poteva essere ammessa la prova testimoniale a tal fine articolata, essendo volta a dimostrare unicamente tale richiesta di pagamento e non anche l'effettivo versamento della somma.
Si osserva, inoltre, che non potrebbe giungersi a diverse conclusioni in ragione del fatto che la predetta richiesta proverebbe l'esistenza di un debito del di tale Pt_1 ammontare, con suo conseguente pregiudizio, atteso che, fermo restando quanto sopra esposto in ordine alla mancanza di una fattura, il tribunale non è stato messo nelle condizioni di valutare la congruità del compenso richiesto al , atteso che Pt_1 non è stata depositata la documentazione procurata dal geom. , ma Tes_5 unicamente un elenco di tali documenti, sulla cui base non è possibile esprimere alcuna valutazione.
9. Si osserva quindi che non possono riconoscersi i danni per mancata retribuzione dall'1.03.2014 al settembre 2019.
pagina 12 di 14 Sul punto si osserva che lo stesso attore ha riferito di aver rassegnato le proprie dimissioni nel maggio 2013 così che tale scelta non presenta alcun rapporto causale con la stipula del contratto per cui è causa, concluso diversi mesi più tardi. Si osserva, quindi, che non vi è alcuna prova in ordine alle ragioni per le quali l'attore sia rimasto privo di impiego in data successiva all'1 marzo 2014 atteso il carattere generico e valutativo della prova articolata. Peraltro, il fatto che l'attore sia rimasto inoccupato sino a settembre 2019, quando già a gennaio 2016 la CP_1 aveva manifestato la sua volontà di non dare esecuzione al contratto, comprova che non viene in considerazione un danno causalmente riconducibile a una condotta inadempiente della convenuta.
10.Da ultimo, deve rigettarsi la domanda di risarcimento di € 79.485,00 per danni morali, fisici e psicologici, per assenza di prova circa l'insorgenza di una specifica malattia correlata al dedotto inadempimento e, quindi, ad esso causalmente riconducibile, avendo il prodotto solo una scheda di prescrizione per farmaci Pt_1 biologici per la psoriasi e placche risalente al 2021 senza una diagnosi con data certa che possa correlarsi ai fatti di cui al presente giudizio (cfr. all. 'Vella R certificato medico' all'atto introduttivo attore).
11.Non vi sono, infine, ragioni per imputare alla il versamento al CP_1 della somma di € 5.000,00 atteso quanto sopra esposto. CP_2
12.I convenuti soccombenti vanno condannati a rifondere all'attore le spese di lite liquidate come in dispositivo in ragione del valore dell'accolto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto concluso tra e la Parte_1 CP_1 per grave inadempimento di quest'ultima;
[...]
pagina 13 di 14 • condanna alla restituzione in favore di CP_2 [...]
della somma di € 5.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla Pt_1 domanda al saldo;
• rigetta per il resto le domande;
• condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 125,00 per spese ed € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Camilla
Battaglini.
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