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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2245/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 2245/2024 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._1
Domenico Giraudo n. 4,
e nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Assandria n. 4 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Dante n. 22, Cuneo (CN) presso l'Avv. Mariagrazia SOLERI
e l'Avv. Barbara Luisa GIOLITTI;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1
esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Piasco (CN) il 09/09/1995, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno 1995; che dal matrimonio sono nati i figli a Saluzzo (CN) il 15/07/1996, e Persona_1 Persona_2
a Saluzzo (CN) il 03/01/1999; che i coniugi si erano separati consensualmente venendo autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 15/02/2024 e la separazione era stata omologata con sentenza pubblicata il 05/03/2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 15/11/2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni ivi riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 27/08/2024 nulla opponendo sul ricorso congiunto delle parti.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale sono nati i figli e , ormai maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
09/09/1995 in Piasco (CN) da: , nato a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello
[...]
Stato Civile del Comune di Piasco al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1995, alle CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita in Piasco, via Assandria n. 4, di proprietà della sig.ra , rimarrà nella sua disponibilità, Pt_2 avendo il sig. reperito altra abitazione. Pt_1
2) Il sig. continuerà a pagare il 50% delle residue rate di rimborso del mutuo acceso in relazione alla casa Pt_1 coniugale.
3) I coniugi non pretendono reciprocamente alcun assegno di mantenimento, godendo entrambi di idonee risorse economiche.
4) I coniugi dichiarano di avere definito fra loro ogni pendenza di natura patrimoniale ad eccezione di quelle contenute nel presente ricorso e di non aver null'altro a pretendere e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad avanzare altre richieste di natura economico-patrimoniale.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piasco di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 2245/2024 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._1
Domenico Giraudo n. 4,
e nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Assandria n. 4 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Dante n. 22, Cuneo (CN) presso l'Avv. Mariagrazia SOLERI
e l'Avv. Barbara Luisa GIOLITTI;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri e Parte_1
esponevano: Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Piasco (CN) il 09/09/1995, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno 1995; che dal matrimonio sono nati i figli a Saluzzo (CN) il 15/07/1996, e Persona_1 Persona_2
a Saluzzo (CN) il 03/01/1999; che i coniugi si erano separati consensualmente venendo autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 15/02/2024 e la separazione era stata omologata con sentenza pubblicata il 05/03/2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 15/11/2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni ivi riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 27/08/2024 nulla opponendo sul ricorso congiunto delle parti.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Inoltre, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale sono nati i figli e , ormai maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
09/09/1995 in Piasco (CN) da: , nato a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello
[...]
Stato Civile del Comune di Piasco al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1995, alle CONDIZIONI
1) La casa coniugale, sita in Piasco, via Assandria n. 4, di proprietà della sig.ra , rimarrà nella sua disponibilità, Pt_2 avendo il sig. reperito altra abitazione. Pt_1
2) Il sig. continuerà a pagare il 50% delle residue rate di rimborso del mutuo acceso in relazione alla casa Pt_1 coniugale.
3) I coniugi non pretendono reciprocamente alcun assegno di mantenimento, godendo entrambi di idonee risorse economiche.
4) I coniugi dichiarano di avere definito fra loro ogni pendenza di natura patrimoniale ad eccezione di quelle contenute nel presente ricorso e di non aver null'altro a pretendere e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad avanzare altre richieste di natura economico-patrimoniale.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piasco di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 21/11/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi