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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 301/2025 promossa dal sig.:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso (PEC:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da mandato in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 Controparte_3 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell'
[...]
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede Controparte_3 CP_4 in Genova, Via Assarotti n. 38 (PEC: Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
(RICORSO) “Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
• Accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
• Accertate le inadempienze dell'Amministrazione resistente,
Accogliere la domanda della ricorrente, e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione resistente, nei riguardi dell'odierno ricorrente, per un importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.);
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente ex Indennità integrativa speciale, mensile pari a € 538,30, per tutto il periodo di servizio svolto all'estero dall'anno scolastico 2017/18 sino al 31.8.2023, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale (I.I.S.), pari all'importo mensile di Euro 538,30, per tutto il periodo svolto all'estero;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario e al rimborso del contributo unificato”;
(NOTE AUTORIZZATE 31.7.2025): “Tutto ciò premesso, parte ricorrente si riporta a quanto esposto in fatto e in diritto nel ricorso ex art. 414 cpc, e nelle presenti note difensive
e, stante il pagamento avvenuto in ritardo a marzo 2025, in corso di causa, rispetto alla naturale scadenza delle somme mensili dovute per la IIS illegittimamente trattenuta durante il servizio all'estero svolto come docente nel periodo dall'a.s. 2017/2018 sino al
31.8.2022, chiede che la somma di € 3.589,20, sottratta dalla somma lorda, per i contributi previdenziali, posti a carico del lavoratore, sia corrisposta ai sensi dell'art. 23 della Legge
n. 218/1952, non potendo l'Amministrazione esercitare diritto di rivalsa, per suo inadempimento colpevole, per pagamento in ritardo della suddetta voce retributiva IIS, dovuta, come da CCNL Comparto Scuola e chiarimenti giurisprudenziali della Suprema
Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario e al rimborso del contributo unificato”.
CONVENUTO:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge ovvero, in subordine come spiegato sopra, per la compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 25.1.2025, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio il (nel seguito,
[...] Controparte_1
Cont per brevità, anche solo il ”), per sentire:
-accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive conseguente all'omessa corresponsione “dell'importo corrispondente [all']ex Indennità integrativa speciale”, pari ad € 538,30 mensili, “per tutto il periodo di servizio svolto all'estero dall'anno scolastico 2017/18 sino al 31.8.2023”; Cont
-condannare il al relativo pagamento.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, con memoria CP_1 depositata il 9.5.2025, dando atto del pagamento di quanto richiesto da controparte (come da prospetto di liquidazione, doc. 1 conv.) e chiedendo, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione delle stesse tra le parti.
All'udienza del 22.5.2025 il difensore di parte ricorrente ha dato atto “… che è avvenuto in corso di causa il pagamento della somma indicata nel prospetto di controparte, che concerne tutto il periodo oggetto di ricorso”. Ha osservato, quindi, “… che dallo stesso prospetto si ricava che è stata trattenuta la somma di euro 3.589,20 a titolo di contribuzione previdenziale, che tuttavia era a carico del datore di lavoro a causa della tardiva corresponsione delle differenze retributive ai sensi dell'art. 23 della l. n. 218/1952 onde al lavoratore andava corrisposta la somma pari al lordo complessivo”.
I difensori d'entrambe le parti hanno chiesto, quindi, l'autorizzazione al deposito di brevi note.
Solo parte ricorrente ha depositato le proprie note, il 31.7.2025. In esse ha esposto che: Cont
-in corso di causa, nel marzo 2025, il ha corrisposto, effettivamente, le voci rivendicate, come da cedolino stipendiale (doc. 1 allegato alle note: cedolino di marzo
2025);
-tuttavia, come si ricava dal raffronto tra il cedolino e il prospetto di liquidazione
(doc. 1 conv.), “dalla somma lorda di € 32.190,34, è stata sottratta la somma di € 3.589,20, per i contributi previdenziali”, con conseguente attribuzione in busta della “somma imponibile” di € 28.601,14;
-le differenze retributive in questione, relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e Cont 2022, sono state corrisposte in ritardo, onde il , ai sensi dell'art. 23 della Legge
218/52, “non avrebbe dovuto detrarre dal totale lordo, la somma di € 3.589,20 per i contributi previdenziali, di cui si chiede la corresponsione”.
Pertanto, il ricorrente, dato atto dell'intervenuto parziale pagamento, ha chiesto, in tale sede, la corresponsione della somma (lorda) “trattenuta”, pari ad € (32.190,34 –
28.601,14 =) 3.589,20, limitando la domanda, dunque, alla “differenza” ancora rivendicata.
La vertenza è stata istruita documentalmente ed è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno insistito, infine, come in atti.
2. La pretesa attrice, da ultimo rideterminata, è fondata.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, <… ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore.
Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n.
25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011).
E' stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa
a quella retributiva, deve essere adempiuta>> (Cass. sent. 23071/2021; conf. Cass. ord.
9689/2024; entrambe le decisioni si riferiscono a rapporti di lavoro alle dipendenze di
Pubbliche amministrazioni).
Pertanto, nella specie, le differenze retributive spettanti al ricorrente per il titolo in questione ammontavano ad € 32.190,34 al lordo delle (sole) ritenute fiscali e al ricorrente competono ancora, detratta la somma (lorda) già riconosciutagli, € 3.589,20 (al lordo delle sole ritenute fiscali).
Sul detto importo spetta altresì, al lavoratore, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al saldo.
3. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo, sulla base del valore di causa (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale) e poste a carico Cont del , in base alla soccombenza (da valutarsi tenendo anche conto che il parziale pagamento è intervenuto solo in corso di causa); con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: -dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.589,20, CP_2 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al saldo;
-dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1 persona di cui sopra, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Domenico Naso.
Genova, il 30 settembre 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 301/2025 promossa dal sig.:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso (PEC:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da mandato in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 Controparte_3 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell'
[...]
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede Controparte_3 CP_4 in Genova, Via Assarotti n. 38 (PEC: Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
(RICORSO) “Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
• Accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
• Accertate le inadempienze dell'Amministrazione resistente,
Accogliere la domanda della ricorrente, e per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione resistente, nei riguardi dell'odierno ricorrente, per un importo corrispondente all'ex voce Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.);
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente ex Indennità integrativa speciale, mensile pari a € 538,30, per tutto il periodo di servizio svolto all'estero dall'anno scolastico 2017/18 sino al 31.8.2023, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Amministrazione resistente, corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale (I.I.S.), pari all'importo mensile di Euro 538,30, per tutto il periodo svolto all'estero;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario e al rimborso del contributo unificato”;
(NOTE AUTORIZZATE 31.7.2025): “Tutto ciò premesso, parte ricorrente si riporta a quanto esposto in fatto e in diritto nel ricorso ex art. 414 cpc, e nelle presenti note difensive
e, stante il pagamento avvenuto in ritardo a marzo 2025, in corso di causa, rispetto alla naturale scadenza delle somme mensili dovute per la IIS illegittimamente trattenuta durante il servizio all'estero svolto come docente nel periodo dall'a.s. 2017/2018 sino al
31.8.2022, chiede che la somma di € 3.589,20, sottratta dalla somma lorda, per i contributi previdenziali, posti a carico del lavoratore, sia corrisposta ai sensi dell'art. 23 della Legge
n. 218/1952, non potendo l'Amministrazione esercitare diritto di rivalsa, per suo inadempimento colpevole, per pagamento in ritardo della suddetta voce retributiva IIS, dovuta, come da CCNL Comparto Scuola e chiarimenti giurisprudenziali della Suprema
Corte di Cassazione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario e al rimborso del contributo unificato”.
CONVENUTO:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge ovvero, in subordine come spiegato sopra, per la compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 25.1.2025, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio il (nel seguito,
[...] Controparte_1
Cont per brevità, anche solo il ”), per sentire:
-accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive conseguente all'omessa corresponsione “dell'importo corrispondente [all']ex Indennità integrativa speciale”, pari ad € 538,30 mensili, “per tutto il periodo di servizio svolto all'estero dall'anno scolastico 2017/18 sino al 31.8.2023”; Cont
-condannare il al relativo pagamento.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, con memoria CP_1 depositata il 9.5.2025, dando atto del pagamento di quanto richiesto da controparte (come da prospetto di liquidazione, doc. 1 conv.) e chiedendo, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione delle stesse tra le parti.
All'udienza del 22.5.2025 il difensore di parte ricorrente ha dato atto “… che è avvenuto in corso di causa il pagamento della somma indicata nel prospetto di controparte, che concerne tutto il periodo oggetto di ricorso”. Ha osservato, quindi, “… che dallo stesso prospetto si ricava che è stata trattenuta la somma di euro 3.589,20 a titolo di contribuzione previdenziale, che tuttavia era a carico del datore di lavoro a causa della tardiva corresponsione delle differenze retributive ai sensi dell'art. 23 della l. n. 218/1952 onde al lavoratore andava corrisposta la somma pari al lordo complessivo”.
I difensori d'entrambe le parti hanno chiesto, quindi, l'autorizzazione al deposito di brevi note.
Solo parte ricorrente ha depositato le proprie note, il 31.7.2025. In esse ha esposto che: Cont
-in corso di causa, nel marzo 2025, il ha corrisposto, effettivamente, le voci rivendicate, come da cedolino stipendiale (doc. 1 allegato alle note: cedolino di marzo
2025);
-tuttavia, come si ricava dal raffronto tra il cedolino e il prospetto di liquidazione
(doc. 1 conv.), “dalla somma lorda di € 32.190,34, è stata sottratta la somma di € 3.589,20, per i contributi previdenziali”, con conseguente attribuzione in busta della “somma imponibile” di € 28.601,14;
-le differenze retributive in questione, relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e Cont 2022, sono state corrisposte in ritardo, onde il , ai sensi dell'art. 23 della Legge
218/52, “non avrebbe dovuto detrarre dal totale lordo, la somma di € 3.589,20 per i contributi previdenziali, di cui si chiede la corresponsione”.
Pertanto, il ricorrente, dato atto dell'intervenuto parziale pagamento, ha chiesto, in tale sede, la corresponsione della somma (lorda) “trattenuta”, pari ad € (32.190,34 –
28.601,14 =) 3.589,20, limitando la domanda, dunque, alla “differenza” ancora rivendicata.
La vertenza è stata istruita documentalmente ed è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno insistito, infine, come in atti.
2. La pretesa attrice, da ultimo rideterminata, è fondata.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, <… ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore.
Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (cfr. Cass. n. 18897/2019; Cass. n.
25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011).
E' stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa
a quella retributiva, deve essere adempiuta>> (Cass. sent. 23071/2021; conf. Cass. ord.
9689/2024; entrambe le decisioni si riferiscono a rapporti di lavoro alle dipendenze di
Pubbliche amministrazioni).
Pertanto, nella specie, le differenze retributive spettanti al ricorrente per il titolo in questione ammontavano ad € 32.190,34 al lordo delle (sole) ritenute fiscali e al ricorrente competono ancora, detratta la somma (lorda) già riconosciutagli, € 3.589,20 (al lordo delle sole ritenute fiscali).
Sul detto importo spetta altresì, al lavoratore, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al saldo.
3. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo, sulla base del valore di causa (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale) e poste a carico Cont del , in base alla soccombenza (da valutarsi tenendo anche conto che il parziale pagamento è intervenuto solo in corso di causa); con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: -dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.589,20, CP_2 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al saldo;
-dichiara tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_1 persona di cui sopra, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Domenico Naso.
Genova, il 30 settembre 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO