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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. IU Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NCE domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AGOSTINELLI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IA e o in presso il difensore avv. DELLA FAZIA GIULIA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1
pagina 1 di 9 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 15/06/2013.
Parte ricorrente ha concluso come segue:
“Preliminarmente si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova così come richiesti ed articolati negli scritti difensivi depositati e si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza respinta, dichiarare, pronunciando sentenza, lo scioglimento del matrimonio contratto da in Livorno, in data 15/06/2013, Parte_1 con la sig.ra ai sensi dell' IV co. Cpc, alle seguenti condizioni: CP_1
- I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non verrà determinato alcun assegno divorzile di mantenimento;
- i figli minori IU e verranno affidati ai genitori in modo Per_1 condiviso e collocati in modo paritario presso i geni conservando la residenza anagrafica presso la madre (alla quale la casa rimarrà assegnata facendo salvo quanto contenuto negli accordi di separazione) in Livorno Via Bengasi n. 101 - il padre e la madre, quindi, terranno con loro i bambini come segue: PRIMA SETTIMANA lunedì e martedì i bambini staranno con la madre dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, momento nel quale la madre avrà cura di portare i bambini a scuola. Mercoledì e giovedì con il padre dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina, momento nel quale il padre avrà cura di portare i bambini a scuola. Venerdì dall'uscita di scuola, sabato e domenica con la madre che avrà cura di accompagnare i bambini il successivo lunedì a scuola. SECONDA SETTIMANA lunedì e martedì i bambini staranno con il padre dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina momento nel quale il padre avrà cura di portare i bambini a scuola. Mercoledì e giovedì con la madre dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina momento nel quale la madre avrà cura di portare i bambini a scuola. Venerdì dall'uscita di scuola, sabato e domenica con il padre che avrà cura di accompagnare i bambini il successivo lunedì a scuola.
Per le settimane successive si seguirà, come ovvio, il medesimo criterio con la sopra descritta alternanza. Nel caso in cui non ci fosse la scuola i bambini verranno accompagnati presso l'abitazione dell'altro genitore o, eventualmente da parenti/compagni/persone di fiducia previamente individuate. - nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): nei giorni in cui i bambini non frequenteranno la scuola questi si tratterranno con i genitori con le stesse modalità sopra riportate impegnandosi entrambi a mettere a disposizione i bambini all'altro genitore alle ore 10:00. Ciascun genitore potrà trascorre con i figli una volta l'anno 15 gg anche non consecutivi di ferie estive previa comunicazione all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno;
Ciascun genitore potrà trascorre con i figli una volta l'anno ulteriori 7 gg consecutivi di ferie previo congruo preavviso all'altro genitore;
- Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperanno di portare/andare a prendere i figli minori o il padre o la madre o i nonni (o altri familiari) o i rispettivi compagni delle parti;
- Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperanno di portare/andare a prendere i figli minori
o il padre o la madre o i nonni (o altri familiari) o i rispettivi compagni delle parti;
- Le vacanze natalizie (dalla fine della scuola all'Epifania) Ad anni alterni e conformemente al collocamento paritario verranno determinati come segue i giorni di frequentazione consecutivi, in
pagina 2 di 9 misura uguale per padre e madre: - Per le vacanze pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività) verrà seguito il criterio degli anni alterni e conformemente al collocamento paritario verranno determinati come segue i giorni di frequentazione consecutivi, in misura uguale per padre e madre: -- dall'inizio della chiusura della scuola, compresi Pasqua e Pasquetta e i giorni restanti fino a metà periodo delle festività scolastiche;
-- da metà periodo festività fino all'inizio dell'attività scolastica. - Anche per le festività di calendario 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, varrà il criterio dell'alternanza così come pure per i compleanni dei bambini 5 Settembre e 23 Febbraio. - Quanto al mantenimento per i figli, attesa la collocazione paritaria degli stessi, questo verrà corrisposto in modo diretto da ciascuno dei due genitori. Nessuna somma quindi sarà determinata quale contributo al mantenimento dei figli. - Le spese straordinarie necessarie ai minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo i criteri previsti dal noto protocollo CNF al quale ci si riporta.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e il Parte_1 CP_1
15/06/2013 alle seguenti condizioni: Affidare i fi e ad Persona_2 entrambi i genitori;
Assegnare la casa familiare posta in Livorno Via lla sig,ra che la abiterà unitamente ai figli minori IU e CP_1 Persona_2
Disporre a carico del padre il pagamento di un contri buto mensile al Parte_1 mantenimento pari ad € 15 figlio oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute a favore dei fi gli così come disciplinate dal protocollo CNF fatto salvo per le spese della mensa scolastica e dell'abbigliamento che verrano condivise al 50%. Disporre le visite dei figli secondo il seguente piano genitoriale: Collocazione prevalente presso la casa familiare di Via Bengasi n.101 assegnata alla madre con diritto di visita del padre (fuori dalla casa familiare): - nella prima settimana il padre: il martedì, li andrà a prendere all'uscita di scuola per poi riportarli a scuola il giorno dopo;
nei periodi di interruzione scolastica (per festivi tà, scioperi, periodo festivo ecc…) li prenderà dalla casa della madre/ dei nonni materni alle ore 10, sino alla mattina seguente quando la madre/nonni materni li riprenderanno presso la casa dei nonni pater ni entro le ore 10.00; il fine settimana che li avrà con sé li prenderà dall'uscita di scuola del venerdì per poi riportarli a scuola il lunedì mattina seguente;
qualora il lunedì mattina il servizio scolastico risultasse interrotto (per festività, scioperi, periodo festivo ecc…) li riporterà a casa della madre/dei nonni materni entro le ore 10.00; - nella seconda settimana il padre: il mercoledì, li andrà a prendere all'uscita di scuola per poi riportarli a scuola il venerdì mattina;
nei periodi di interruzione scolastica li prenderà dalla casa della madre/dei nonni materni alle ore 10 del mercoledì, sino alla mattina del venerdì quando la madre/nonni materni li riprenderanno presso la casa dei nonni paterni entro le ore 10.00. Si chiede che sia precisato che in caso di proclamazione di allerta meteo da parte delle pubbliche autori tà che comporti l'interruzione del servizio scolastico, i bambini reste ranno presso il
pagina 3 di 9 genitore a cui sono affidati nell'ora in cui inizia l'allerta meteo sino a conclusione della stessa. Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività i figli potranno trascorrere alternativamente con i geni tori i seguenti giorni: dal 24 dicembre alle ore 18.00 al 25 dicembre alle ore 18.00; Santo Stefano;
dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 1 gen naio alle ore 18.00; Epifania;
Pasqua; Lunedì dell'Angelo; 25 aprile;
1 maggio;
22 maggio (festa patrona Livorno); 2 giugno;
15 agosto;
8 di cembre;
il giorno del compleanno dei bambini;
con rinuncia in tali casi dell'altro genitore a far valere le regole del regime ordinario di visita. Con vittoria di spese e competenze di avvocato.”.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Entrambe le parti conducono vite autonome e hanno da tempo intrapreso una relazione sentimentale con terze persone.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 2022.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza pagina 4 di 9 che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Ciò posto, i minori, IU e nati rispettivamente nel 2014 e 2018, devono Per_1 restare affidati in via condiv ntrambi i genitori, sia perché su tale aspetto non vi è controversia tra le parti, sia perché dalle dichiarazioni dei genitori in udienza è comunque emerso che i bambini hanno un rapporto significativo e affettuoso con entrambi.
3.1 Tanto premesso, però, deve rilevarsi che le parti non concordano sul regime di collocazione migliore per i figli, in quanto il ricorrente ha domandato una collocazione paritaria, la madre ha invece proposto di mantenere il collocamento prevalente presso di lei, come stabilito in fase di separazione.
Nel caso di specie, la domanda di collocazione paritaria dei minori presso le due abitazioni non può essere accolta, in quanto non pare tenere di conto di alcune circostanze concrete per le quali una suddivisione del tempo dei minori secondo un rigido criterio di parità, al pari di quanto avviene in una causa di divisione giudiziale di beni, risulta in contrasto con il loro superiore interesse.
I bambini, infatti, vivono da sempre a Livorno, frequentano qui la scuola, lo sport e la famiglia di origine dei genitori, mentre il ormai vive stabilmente Pt_1
a Collesalvetti, comune in cui il ricorrente ha deci ferirsi per iniziare una nuova convivenza more uxorio, lasciando la casa presa in locazione in Livorno al momento della separazione, e che dista circa una mezz'ora di macchina dal luogo di residenza abituale dei minori;
inoltre, il lavora non solo la mattina, ma Pt_1 anche il pomeriggio, quindi, la gestione d ve si dovesse accedere ad un regime del tutto paritario, si tradurrebbe in maggiore tempo dei bambini con la compagna del ricorrente e non con lui;
infine, dagli atti di causa, risulta pacifico che anche la ha una nuova relazione ed è in dolce attesa, e, a differenza di CP_1 quanto soste l ricorrente, in tale momento delicato della vita dei bambini, appare opportuno che i minori possano vivere in modo pieno la nascita del fratello e si sentano coinvolti in questa nuova dinamica familiare, senza sostanziali stravolgimenti rispetto al regime che le stesse parti avevano concordato nel 2022.
Alla luce di tali esigenze preminenti, quindi, come detto, va confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre
Tuttavia, di certo, va anche previsto un regime di frequentazione ampio dei minori con il padre, che però tenti di ridurre al massimo, soprattutto nel periodo pagina 5 di 9 scolastico, un sistema di spostamenti frenetico e stressante per i bambini e che permetta loro di coltivare le relazioni tra pari e i loro impegni sportivi nel contesto in cui ormai sono inseriti.
Quindi va previsto il seguente regime: nel periodo scolastico, i minori staranno con il padre ogni martedì dalla uscita di scuola fino al giorno successivo, con rientro a scuola, nonché ogni venerdì dall'uscita di scuola fino al sabato compreso il pranzo;
l'altra settimana i bambini staranno dal padre dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì con rientro a scuola;
nel periodo non scolastico i minori staranno presso il padre una settimana due giorni infrasettimanali dal mercoledì ore 15,00 al venerdì ore 15,00, l'altra settimana il martedì ore 15,00 al mercoledì ore 15,00 e dal venerdì ore 15,00 alla domenica dopo cena.
Le parti hanno chiesto una disciplina di ancora maggior dettaglio relativa agli orari e alle possibili interruzioni del servizio scolastico, dimostrando, come in seguito verrà specificato, una scarsa autonomia nell'affrontare insieme le esigenze quotidiane dei figli;
a riguardo appare sufficiente specificare che nei giorni di interruzione del servizio scolastico le parti si regoleranno in base al regime previsto per il periodo non scolastico.
Le festività verranno regolate secondo il principio della alternanza e i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel periodo natalizio e tre giorni in quello pasquale;
durante l'estate i bambini potranno stare con ciascun genitore anche due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Da ultimo, deve darsi atto, come già accennato, del fatto che negli scritti difensivi finali le parti, forse in ragione dei rilevanti cambiamenti attinenti alla vita personale dell'ex coniuge o forse in ragione degli interessi economici sottesi alla vicenda processuale, vivono comunque un momento di tensione e di mancanza di dialogo nell'interesse dei bambini.
Per tale ragione va disposto che le parti, come già tentato in passato, inizino un percorso di mediazione familiare finalizzato al rispristino di un clima di collaborazione e scambio tra i genitori e che li aiuti a gestire in modo intelligente e maturo questa nuova fase della vita dei loro figli, che oltre alla separazione, hanno dovuto assistere in soli due anni all'allontanamento del padre in altro comune, alla creazione da parte dei loro genitori di nuove relazioni sentimentali e persino alla nascita di un fratello.
3.2 Ne segue anche la conferma della assegnazione della casa familiare alla resistente.
pagina 6 di 9 Ed infatti, anche se vi è la prospettiva che tale abitazione in comproprietà tra le parti venga ceduta a terzi, ad oggi il bene è abitato dai bambini con la madre e non è in procinto di essere venduto.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Sul punto va anche ricordato che il Giudice, nei procedimenti di famiglia e rispetto alle domande relative al mantenimento della prole, deve valutare le condizioni maggiormente rispondenti all'interesse dei minori, alla luce della capacità reddituali e patrimoniali dei genitori, individuando anche d'ufficio, al di là delle domande delle parti, la soluzione che permetta ai minori di continuare a godere di un tenore di vita analogo in entrambi i contesti familiari.
Nel caso in esame, il ricorrente ha un reddito di circa € 1700 al mese, gravato dalla metà della rata, pari ad € 250,00, del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, dove continua a vivere la resistente con i bambini;
il ricorrente vive nella casa della nuova compagna che ha un suo reddito di circa € 1800,00 al mese, ma anche esso gravato dalla rata del mutuo a cui verosimilmente contribuisce anche il la resistente ha un reddito inferiore, di circa € 1000,00 al mese, Pt_1 paga la a rata del mutuo relativo alla casa familiare, per € 250,00 al mese, ha un nuovo compagno anch'egli occupato e da questo ultimo sta per avere un altro bambino.
Alla luce di tali elementi e dei tempi di permanenza dei bambini con ciascun genitore, appare evidente che comunque vi sia la necessità di un contributo perequativo di mantenimento che può essere confermato in quello che già le parti pagina 7 di 9 avevano concordato in sede di separazione pari ad € 300 per entrambi i figli, più il 60% delle spese straordinarie a carico del padre e il 40% a carico della madre. Ed infatti, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. (cfr. Cass. Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021). L'assegno unico continuerà ad essere ripartito tra le parti, ma nella misura del 60% in favore della resistente e nella misura del 40% in favore del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
15/06/2013 o matrimonio di quel Comune al n. 111 parte 1 anno 2013; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. IU e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 colloca evalente presso la madre;
2. I minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
3. Manda ai servizi sociali affinchè venga attivato in favore delle parti un percorso di mediazione familiare con le finalità indicate in parte motiva;
i servizi relazioneranno su tale percorso al GT sede tra mesi nove;
4. il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 oltre ISTAT
pagina 8 di 9 a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
5. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi secondo il criterio delle spese straordinarie;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. l'assegno unico verrà percepito al 60% dalla madre e al 40% dal padre;
condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla che Pt_1 CP_1 liquida in € 5261,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,12 15 giugno 2025 giugno 2025 Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. IU Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NCE domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AGOSTINELLI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IA e o in presso il difensore avv. DELLA FAZIA GIULIA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1
pagina 1 di 9 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 15/06/2013.
Parte ricorrente ha concluso come segue:
“Preliminarmente si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova così come richiesti ed articolati negli scritti difensivi depositati e si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza respinta, dichiarare, pronunciando sentenza, lo scioglimento del matrimonio contratto da in Livorno, in data 15/06/2013, Parte_1 con la sig.ra ai sensi dell' IV co. Cpc, alle seguenti condizioni: CP_1
- I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non verrà determinato alcun assegno divorzile di mantenimento;
- i figli minori IU e verranno affidati ai genitori in modo Per_1 condiviso e collocati in modo paritario presso i geni conservando la residenza anagrafica presso la madre (alla quale la casa rimarrà assegnata facendo salvo quanto contenuto negli accordi di separazione) in Livorno Via Bengasi n. 101 - il padre e la madre, quindi, terranno con loro i bambini come segue: PRIMA SETTIMANA lunedì e martedì i bambini staranno con la madre dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, momento nel quale la madre avrà cura di portare i bambini a scuola. Mercoledì e giovedì con il padre dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina, momento nel quale il padre avrà cura di portare i bambini a scuola. Venerdì dall'uscita di scuola, sabato e domenica con la madre che avrà cura di accompagnare i bambini il successivo lunedì a scuola. SECONDA SETTIMANA lunedì e martedì i bambini staranno con il padre dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina momento nel quale il padre avrà cura di portare i bambini a scuola. Mercoledì e giovedì con la madre dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina momento nel quale la madre avrà cura di portare i bambini a scuola. Venerdì dall'uscita di scuola, sabato e domenica con il padre che avrà cura di accompagnare i bambini il successivo lunedì a scuola.
Per le settimane successive si seguirà, come ovvio, il medesimo criterio con la sopra descritta alternanza. Nel caso in cui non ci fosse la scuola i bambini verranno accompagnati presso l'abitazione dell'altro genitore o, eventualmente da parenti/compagni/persone di fiducia previamente individuate. - nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): nei giorni in cui i bambini non frequenteranno la scuola questi si tratterranno con i genitori con le stesse modalità sopra riportate impegnandosi entrambi a mettere a disposizione i bambini all'altro genitore alle ore 10:00. Ciascun genitore potrà trascorre con i figli una volta l'anno 15 gg anche non consecutivi di ferie estive previa comunicazione all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno;
Ciascun genitore potrà trascorre con i figli una volta l'anno ulteriori 7 gg consecutivi di ferie previo congruo preavviso all'altro genitore;
- Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperanno di portare/andare a prendere i figli minori o il padre o la madre o i nonni (o altri familiari) o i rispettivi compagni delle parti;
- Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperanno di portare/andare a prendere i figli minori
o il padre o la madre o i nonni (o altri familiari) o i rispettivi compagni delle parti;
- Le vacanze natalizie (dalla fine della scuola all'Epifania) Ad anni alterni e conformemente al collocamento paritario verranno determinati come segue i giorni di frequentazione consecutivi, in
pagina 2 di 9 misura uguale per padre e madre: - Per le vacanze pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività) verrà seguito il criterio degli anni alterni e conformemente al collocamento paritario verranno determinati come segue i giorni di frequentazione consecutivi, in misura uguale per padre e madre: -- dall'inizio della chiusura della scuola, compresi Pasqua e Pasquetta e i giorni restanti fino a metà periodo delle festività scolastiche;
-- da metà periodo festività fino all'inizio dell'attività scolastica. - Anche per le festività di calendario 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, varrà il criterio dell'alternanza così come pure per i compleanni dei bambini 5 Settembre e 23 Febbraio. - Quanto al mantenimento per i figli, attesa la collocazione paritaria degli stessi, questo verrà corrisposto in modo diretto da ciascuno dei due genitori. Nessuna somma quindi sarà determinata quale contributo al mantenimento dei figli. - Le spese straordinarie necessarie ai minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo i criteri previsti dal noto protocollo CNF al quale ci si riporta.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma in ordine ai provvedimenti accessori ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e il Parte_1 CP_1
15/06/2013 alle seguenti condizioni: Affidare i fi e ad Persona_2 entrambi i genitori;
Assegnare la casa familiare posta in Livorno Via lla sig,ra che la abiterà unitamente ai figli minori IU e CP_1 Persona_2
Disporre a carico del padre il pagamento di un contri buto mensile al Parte_1 mantenimento pari ad € 15 figlio oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute a favore dei fi gli così come disciplinate dal protocollo CNF fatto salvo per le spese della mensa scolastica e dell'abbigliamento che verrano condivise al 50%. Disporre le visite dei figli secondo il seguente piano genitoriale: Collocazione prevalente presso la casa familiare di Via Bengasi n.101 assegnata alla madre con diritto di visita del padre (fuori dalla casa familiare): - nella prima settimana il padre: il martedì, li andrà a prendere all'uscita di scuola per poi riportarli a scuola il giorno dopo;
nei periodi di interruzione scolastica (per festivi tà, scioperi, periodo festivo ecc…) li prenderà dalla casa della madre/ dei nonni materni alle ore 10, sino alla mattina seguente quando la madre/nonni materni li riprenderanno presso la casa dei nonni pater ni entro le ore 10.00; il fine settimana che li avrà con sé li prenderà dall'uscita di scuola del venerdì per poi riportarli a scuola il lunedì mattina seguente;
qualora il lunedì mattina il servizio scolastico risultasse interrotto (per festività, scioperi, periodo festivo ecc…) li riporterà a casa della madre/dei nonni materni entro le ore 10.00; - nella seconda settimana il padre: il mercoledì, li andrà a prendere all'uscita di scuola per poi riportarli a scuola il venerdì mattina;
nei periodi di interruzione scolastica li prenderà dalla casa della madre/dei nonni materni alle ore 10 del mercoledì, sino alla mattina del venerdì quando la madre/nonni materni li riprenderanno presso la casa dei nonni paterni entro le ore 10.00. Si chiede che sia precisato che in caso di proclamazione di allerta meteo da parte delle pubbliche autori tà che comporti l'interruzione del servizio scolastico, i bambini reste ranno presso il
pagina 3 di 9 genitore a cui sono affidati nell'ora in cui inizia l'allerta meteo sino a conclusione della stessa. Durante il periodo estivo ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività i figli potranno trascorrere alternativamente con i geni tori i seguenti giorni: dal 24 dicembre alle ore 18.00 al 25 dicembre alle ore 18.00; Santo Stefano;
dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 1 gen naio alle ore 18.00; Epifania;
Pasqua; Lunedì dell'Angelo; 25 aprile;
1 maggio;
22 maggio (festa patrona Livorno); 2 giugno;
15 agosto;
8 di cembre;
il giorno del compleanno dei bambini;
con rinuncia in tali casi dell'altro genitore a far valere le regole del regime ordinario di visita. Con vittoria di spese e competenze di avvocato.”.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Entrambe le parti conducono vite autonome e hanno da tempo intrapreso una relazione sentimentale con terze persone.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 2022.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza pagina 4 di 9 che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Ciò posto, i minori, IU e nati rispettivamente nel 2014 e 2018, devono Per_1 restare affidati in via condiv ntrambi i genitori, sia perché su tale aspetto non vi è controversia tra le parti, sia perché dalle dichiarazioni dei genitori in udienza è comunque emerso che i bambini hanno un rapporto significativo e affettuoso con entrambi.
3.1 Tanto premesso, però, deve rilevarsi che le parti non concordano sul regime di collocazione migliore per i figli, in quanto il ricorrente ha domandato una collocazione paritaria, la madre ha invece proposto di mantenere il collocamento prevalente presso di lei, come stabilito in fase di separazione.
Nel caso di specie, la domanda di collocazione paritaria dei minori presso le due abitazioni non può essere accolta, in quanto non pare tenere di conto di alcune circostanze concrete per le quali una suddivisione del tempo dei minori secondo un rigido criterio di parità, al pari di quanto avviene in una causa di divisione giudiziale di beni, risulta in contrasto con il loro superiore interesse.
I bambini, infatti, vivono da sempre a Livorno, frequentano qui la scuola, lo sport e la famiglia di origine dei genitori, mentre il ormai vive stabilmente Pt_1
a Collesalvetti, comune in cui il ricorrente ha deci ferirsi per iniziare una nuova convivenza more uxorio, lasciando la casa presa in locazione in Livorno al momento della separazione, e che dista circa una mezz'ora di macchina dal luogo di residenza abituale dei minori;
inoltre, il lavora non solo la mattina, ma Pt_1 anche il pomeriggio, quindi, la gestione d ve si dovesse accedere ad un regime del tutto paritario, si tradurrebbe in maggiore tempo dei bambini con la compagna del ricorrente e non con lui;
infine, dagli atti di causa, risulta pacifico che anche la ha una nuova relazione ed è in dolce attesa, e, a differenza di CP_1 quanto soste l ricorrente, in tale momento delicato della vita dei bambini, appare opportuno che i minori possano vivere in modo pieno la nascita del fratello e si sentano coinvolti in questa nuova dinamica familiare, senza sostanziali stravolgimenti rispetto al regime che le stesse parti avevano concordato nel 2022.
Alla luce di tali esigenze preminenti, quindi, come detto, va confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre
Tuttavia, di certo, va anche previsto un regime di frequentazione ampio dei minori con il padre, che però tenti di ridurre al massimo, soprattutto nel periodo pagina 5 di 9 scolastico, un sistema di spostamenti frenetico e stressante per i bambini e che permetta loro di coltivare le relazioni tra pari e i loro impegni sportivi nel contesto in cui ormai sono inseriti.
Quindi va previsto il seguente regime: nel periodo scolastico, i minori staranno con il padre ogni martedì dalla uscita di scuola fino al giorno successivo, con rientro a scuola, nonché ogni venerdì dall'uscita di scuola fino al sabato compreso il pranzo;
l'altra settimana i bambini staranno dal padre dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì con rientro a scuola;
nel periodo non scolastico i minori staranno presso il padre una settimana due giorni infrasettimanali dal mercoledì ore 15,00 al venerdì ore 15,00, l'altra settimana il martedì ore 15,00 al mercoledì ore 15,00 e dal venerdì ore 15,00 alla domenica dopo cena.
Le parti hanno chiesto una disciplina di ancora maggior dettaglio relativa agli orari e alle possibili interruzioni del servizio scolastico, dimostrando, come in seguito verrà specificato, una scarsa autonomia nell'affrontare insieme le esigenze quotidiane dei figli;
a riguardo appare sufficiente specificare che nei giorni di interruzione del servizio scolastico le parti si regoleranno in base al regime previsto per il periodo non scolastico.
Le festività verranno regolate secondo il principio della alternanza e i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel periodo natalizio e tre giorni in quello pasquale;
durante l'estate i bambini potranno stare con ciascun genitore anche due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Da ultimo, deve darsi atto, come già accennato, del fatto che negli scritti difensivi finali le parti, forse in ragione dei rilevanti cambiamenti attinenti alla vita personale dell'ex coniuge o forse in ragione degli interessi economici sottesi alla vicenda processuale, vivono comunque un momento di tensione e di mancanza di dialogo nell'interesse dei bambini.
Per tale ragione va disposto che le parti, come già tentato in passato, inizino un percorso di mediazione familiare finalizzato al rispristino di un clima di collaborazione e scambio tra i genitori e che li aiuti a gestire in modo intelligente e maturo questa nuova fase della vita dei loro figli, che oltre alla separazione, hanno dovuto assistere in soli due anni all'allontanamento del padre in altro comune, alla creazione da parte dei loro genitori di nuove relazioni sentimentali e persino alla nascita di un fratello.
3.2 Ne segue anche la conferma della assegnazione della casa familiare alla resistente.
pagina 6 di 9 Ed infatti, anche se vi è la prospettiva che tale abitazione in comproprietà tra le parti venga ceduta a terzi, ad oggi il bene è abitato dai bambini con la madre e non è in procinto di essere venduto.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Sul punto va anche ricordato che il Giudice, nei procedimenti di famiglia e rispetto alle domande relative al mantenimento della prole, deve valutare le condizioni maggiormente rispondenti all'interesse dei minori, alla luce della capacità reddituali e patrimoniali dei genitori, individuando anche d'ufficio, al di là delle domande delle parti, la soluzione che permetta ai minori di continuare a godere di un tenore di vita analogo in entrambi i contesti familiari.
Nel caso in esame, il ricorrente ha un reddito di circa € 1700 al mese, gravato dalla metà della rata, pari ad € 250,00, del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, dove continua a vivere la resistente con i bambini;
il ricorrente vive nella casa della nuova compagna che ha un suo reddito di circa € 1800,00 al mese, ma anche esso gravato dalla rata del mutuo a cui verosimilmente contribuisce anche il la resistente ha un reddito inferiore, di circa € 1000,00 al mese, Pt_1 paga la a rata del mutuo relativo alla casa familiare, per € 250,00 al mese, ha un nuovo compagno anch'egli occupato e da questo ultimo sta per avere un altro bambino.
Alla luce di tali elementi e dei tempi di permanenza dei bambini con ciascun genitore, appare evidente che comunque vi sia la necessità di un contributo perequativo di mantenimento che può essere confermato in quello che già le parti pagina 7 di 9 avevano concordato in sede di separazione pari ad € 300 per entrambi i figli, più il 60% delle spese straordinarie a carico del padre e il 40% a carico della madre. Ed infatti, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti. (cfr. Cass. Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021). L'assegno unico continuerà ad essere ripartito tra le parti, ma nella misura del 60% in favore della resistente e nella misura del 40% in favore del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 CP_1
15/06/2013 o matrimonio di quel Comune al n. 111 parte 1 anno 2013; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1. IU e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 colloca evalente presso la madre;
2. I minori vedranno il padre come indicato in parte motiva;
3. Manda ai servizi sociali affinchè venga attivato in favore delle parti un percorso di mediazione familiare con le finalità indicate in parte motiva;
i servizi relazioneranno su tale percorso al GT sede tra mesi nove;
4. il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 oltre ISTAT
pagina 8 di 9 a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
5. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi secondo il criterio delle spese straordinarie;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
6. l'assegno unico verrà percepito al 60% dalla madre e al 40% dal padre;
condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla che Pt_1 CP_1 liquida in € 5261,00 oltre accessori come per legge;
Livorno,12 15 giugno 2025 giugno 2025 Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
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