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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 537/2024
tra
(C.F. col patrocinio degli Avv.ti Lo Bue Parte_1 C.F._1
Irene, Miceli Walter, Ganci Fabio, Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola e con domicilio eletto in
Parma, Borgo Ronchini n. 9,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa e con Controparte_2
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso depositato in data 3.4.2024 , dipendente del in qualità di Parte_1
docente di scuola secondaria di I grado negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ha convenuto in giudizio il per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
1 « Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.745,32 a titolo di
indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e,
conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_4
suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.».
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_3
convenuto in qualità di docente negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (v. doc. 1 ricorso); 2) di aver accantonato, per gli anni scolastici sopra indicati e in base alla tabella di calcolo illustrata a pag. 20 del ricorso, quale differenza tra i giorni di ferie maturati in ciascun anno scolastico e i giorni di sospensione delle attività didattiche definiti dal calendario scolastico regionale di ogni anno, un monte ferie di giorni residui non goduti corrispondenti ad una indennità sostitutiva quantificata in complessivi € 1.745,32; 3) di avere diritto, alla luce dei più recenti arresti normativi e giurisprudenziali in materia, alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti nei predetti anni scolastici e così al pagamento della superiore somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Cont Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel ribadire la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea alla percezione dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non fruiti, ha concluso per il rigetto del ricorso. Ha in ogni caso eccepito l'avvenuta fruizione da parte del ricorrente di n. 6 giorni di ferie a domanda nell'a.s.
2021/2022 e, con riferimento all'a.s. 2022/2023, l'avvenuto godimento di n. 1 giorno di ferie su richiesta (v. pag. 4 e 5 memoria di costituzione e doc.ti 2 sub. A3 e A11, fascicolo resistente).
Alla luce delle contestazioni formulate ex adverso, il procuratore attoreo ha ricalcolato i giorni indennizzabili per ciascun anno e ha ridotto il quantum debeatur quantificando il beneficio indennitario come da prospetto analitico contenuto a pag. 5 delle note autorizzate del 8.4.2025,
2 con cui ha chiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.420,85 ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
All'esito dell'udienza di discussione del 9.4.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità
sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023.
La controversia è giunta all'odierna decisione sulla base delle risultanze documentali in atti,
inserendosi all'interno di una cornice fattuale, così come descritta in apertura di sentenza, da ritenersi pacifica poiché non contestata ex adverso.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta in ricorso, si richiamano, anche sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni sviluppate nella decisione del
Tribunale di Parma n. 41/2022.
L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi statuiva che: “1. Al
personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in
materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale
assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie
maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo
3 contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il
personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto
di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review),
convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “(l)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
4 Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La legge n. 228/2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 35/2012 il seguente periodo: “(i)l presente comma non si applica al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente
con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di
fruire delle ferie”.
È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.
La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “(i)l personale docente di tutti i
gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Siffatta disposizione ha dunque stabilito per il personale scolastico l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini,
gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale,
5 compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “(l)e disposizioni di cui ai commi 54 e 55
non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “(l)e clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In virtù della nuova disciplina legislativa complessiva concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5,
comma 8, D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, a partire dall'anno scolastico
2013/2014, secondo la prospettiva di cui al ricorso, parte ricorrente avrebbe diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati negli anni scolastici per cui è causa e, come sottraendi dell'operazione,
sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nei suddetti anni scolastici in ragione della sospensione dell'attività didattica, sia il numero di giorni di ferie fruiti a domanda.
Il ha contestato le pretese avversarie, evidenziando la capienza del Controparte_3
periodo di sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dal docente, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione previsti nel mese di giugno di ciascun anno scolastico.
Sulla base della disciplina legislativa sopra riportata e delle evidenze documentali, il ricorso è
da ritenersi fondato.
Parte ricorrente ha infatti calcolato annualmente il numero dei giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati i giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico regionale, nonché i giorni fruiti su domanda.
Quanto all'interpretazione da attribuire all'espressione “quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie” contenuta nell'art. 5, comma 8, d.l. n.
6 95/2012, come modificato dalla l. n. 228/2012, e all'argomento sostenuto dal secondo CP_3
cui il docente avrebbe goduto in ogni caso di ferie nel periodo dal termine delle lezioni a giugno fino alla data di cessazione del contratto a termine il 30 giugno, si condivide quanto argomentato in merito dal Tribunale di Verbania: “l'impianto normativo in parola non pone un
obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l'anno scolastico. Se, infatti, è
espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i
periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con
riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente – durante l'anno scolastico – può chiedere
e può legittimamente vedersi rifiutato. Pertanto, posta l'assenza dell'obbligo di fruizione delle
ferie – ovvero dell'obbligo di richiesta delle ferie – durante l'anno scolastico, la lettura del
comma 8 laddove prevede la locuzione “quelli in cui è consentito” nel senso inteso dal CP_5
determinerebbe l'insorgenza implicita di un obbligo di richiesta delle ferie da parte del
docente. Obbligo che, si ripete, non si rinviene nella norma ed è anzi in contrasto con il
principio della libertà di fruizione delle ferie durante l'anno scolastico – a condizione di non
gravare le casse dello Stato – prevista dal comma 54 laddove prevede che durante le lezioni è
consentita (non obbligata) la fruizione di 6 giorni di ferie. Accantonato, quindi, l'argomento
per cui incomberebbe sul docente provare di aver chiesto e di essersi visto rifiutare le ferie
durante le lezioni scolastiche, si passa all'ulteriore argomento speso dal per cui CP_5
nell'ambito delle lezioni “sospese” dovrebbero ricadere anche i giorni anteriori al 15
settembre e successivi al 15 giugno in cui non vi sarebbero lezioni. Se così fosse dovrebbe
allora ritenersi che anche per il personale docente di ruolo – a tempo indeterminato – i giorni
non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi “giorni obbligatori di ferie”. Così però
non è in quanto è lo stesso legislatore al più volte citato comma 54 che ne prevede la fruizione
obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni
7 sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è
nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in
definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi
implicitamente “in ferie” bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le
quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme
alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso” (Sent. n. 22 del
10.05.2020).
Pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è
indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l'attività di insegnamento in classe, l'attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è
previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi,
anche lo svolgimento degli esami di stato. Del resto, se l'attività lavorativa dell'insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico di fatto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti, oltre alla programmazione dell'attività didattica dell'intero anno scolastico.
Ancora, non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli “scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative”, incombenze menzionate dal comma
54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie, giacché trattasi di argomento spendibile unicamente per i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, che sono solitamente deputati al dispiegamento delle suddette attività, ma non certo per i giorni compresi tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, in cui non si effettuano gli scrutini et similia ma si
8 compiono le attività prodromiche all'avvio dell'anno scolastico, non essendo sostenibile che i docenti siano in ferie sol perché non sono calendarizzate specifiche attività.
A ciò si aggiunga come la precedente regolamentazione delle ferie, recata dal CCNL
2006/2009, all'art. 13, comma 9, prevedeva che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle “attività didattiche”, mentre l'attuale disciplina fa riferimento specificamente alla sospensione delle “lezioni”: si può ritenere, dunque, che il legislatore, non mutuando l'espressione utilizzata dalla contrattazione collettiva, abbia inteso rimarcare proprio questa differenza, ovvero che non vi sia sovrapposizione tra inizio e fine delle lezioni e inizio e fine delle attività didattiche, coprendo queste ultime un arco temporale più
esteso.
Infine, si consideri come l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007 prevedeva che
“A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo” (comma 1) e “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1,
sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale
docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni”(comma 2), con ciò raffigurando plasticamente l'ontologica diversità tra il periodo in cui le lezioni sono terminate e i periodi di sospensione delle lezioni. Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto,
mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.
9 Pertanto, dal monte dei giorni di ferie maturati dal docente per il servizio prestato andranno decurtati i soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico regionale dell'anno di riferimento e i giorni di ferie fruiti a domanda.
Si aggiunga, poi, che la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato come il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva (in tal senso, Cass. n. 13440/2024).
Avviso questo che, a ben vedere, non risulta contenuto nelle allegazioni documentali di parte resistente, la quale si è limitata a fornire al personale docente (v. doc.ti 2, sub. A13 e A15,
memoria di costituzione) e al ricorrente (v. doc.2, sub. A12, memoria di costituzione) una generica informativa sulle modalità e sui termini di maturazione e fruizione dei giorni di ferie,
senza espresso avviso della perdita del diritto al godimento ovvero alla monetizzazione dei giorni non fruiti.
Tanto premesso, dalla disamina della documentazione rifluita in atti e tenuto conto delle modalità di calcolo sopra indicate, emerge che i giorni di ferie maturati e non goduti dal ricorrente nell'a.s. 2022/2023 (al netto del giorno fruito a domanda in data 1.6.2023 e tenuto conto dei giorni di festività soppresse) sono pari a n. 12,25 giorni corrispondenti alla complessiva somma di €. 662,46 €, come correttamente quantificati da parte ricorrente in atti,
limitatamente al periodo di servizio part-time di 14 ore settimanali svoltosi dal 1.9.2022 al
30.6.2023 (su base di calcolo giornaliera di €. 69,53).
Quanto all'incarico di servizio part-time di 4 ore settimanali svoltosi nella medesima annualità
dal 18.10.2022 al 30.6.2023, si rileva l'erroneità del conteggio compiuto da parte ricorrente.
Parte ricorrente ha infatti determinato i giorni di ferie maturati e non goduti in relazione a ciascun incarico di servizio, determinando il numero dei giorni indennizzabili in relazione alla
10 durata di ogni singolo rapporto di lavoro e al netto, per ciascun incarico, dei giorni di sospensione delle attività didattiche previste dal calendario scolastico regionale.
Ha poi riproporzionato la paga giornaliera di €. 69,53 in relazione alle ore lavorate per ciascun contratto (14, 4) e moltiplicato il compenso orario ottenuto per i giorni di ferie indennizzabili.
Modalità di calcolo da ritenersi immune da vizi solo ove si provveda a decurtare i giorni di ferie fruiti a domanda per ciascun rapporto di lavoro svolto nell'anno scolastico di riferimento.
Pertanto, il giorno di ferie fruito su richiesta in data 1.6.2023 andrà decurtato con riferimento anche all'incarico di servizio svoltosi dal 18.10.2022 al 30.6.2023 e riproporzionato secondo l'orario di servizio svolto, con conseguente riconoscimento della somma di € 113,17.
Ne consegue che l'indennità sostitutiva per ferie non godute ammonta per l'A.S. 2022/2023
all'importo complessivo di € 775,63.
Considerazioni sulle modalità di calcolo che vanno estese anche all'A.S. 2021/2022.
Si rileva innanzitutto come siano stati erroneamente decurtati per tale annualità solo 5 dei 6
giorni di ferie fruiti a domanda dal ricorrente, di cui il convenuto ha fornito idoneo CP_3
riscontro documentale (v. doc. 2 sub. A3, ferie richieste e fruite il 18.12.2021, il 26.2.2022, il 16
e 17.03.2022, il 19.3.2022, l'1.6.2022).
Pertanto, i giorni di ferie maturati e non goduti ammonteranno a n. 7,83 giorni corrispondenti ad
€ 424,22 per il servizio di 14 ore settimanali, e a n. 3,83 giorni corrispondenti ad € 59,28 per il servizio di 4 ore settimanali, per un totale di € 483,50 dovuti per l'A.S. 2021/2022.
Per tutto quanto sopra esposto, il convenuto andrà condannato a corrispondere al CP_3
ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023, l'importo complessivo di € 1.259,13 (775,63+483,50), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
11 Le spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore e del tipo di controversia, degli incombenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute con riferimento agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e i giorni di ferie richiesti e fruiti;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità CP_3
per ferie maturate e non godute per la complessiva somma di € 1.259,13 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co 36,
L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
3) Condanna il resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_3
che liquida nella complessiva somma di € 800,00 oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
Somma da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 537/2024
tra
(C.F. col patrocinio degli Avv.ti Lo Bue Parte_1 C.F._1
Irene, Miceli Walter, Ganci Fabio, Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola e con domicilio eletto in
Parma, Borgo Ronchini n. 9,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa e con Controparte_2
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso depositato in data 3.4.2024 , dipendente del in qualità di Parte_1
docente di scuola secondaria di I grado negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ha convenuto in giudizio il per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
1 « Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.745,32 a titolo di
indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e,
conseguentemente, condannare il al pagamento della Controparte_4
suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.».
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_3
convenuto in qualità di docente negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (v. doc. 1 ricorso); 2) di aver accantonato, per gli anni scolastici sopra indicati e in base alla tabella di calcolo illustrata a pag. 20 del ricorso, quale differenza tra i giorni di ferie maturati in ciascun anno scolastico e i giorni di sospensione delle attività didattiche definiti dal calendario scolastico regionale di ogni anno, un monte ferie di giorni residui non goduti corrispondenti ad una indennità sostitutiva quantificata in complessivi € 1.745,32; 3) di avere diritto, alla luce dei più recenti arresti normativi e giurisprudenziali in materia, alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti nei predetti anni scolastici e così al pagamento della superiore somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Cont Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel ribadire la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea alla percezione dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non fruiti, ha concluso per il rigetto del ricorso. Ha in ogni caso eccepito l'avvenuta fruizione da parte del ricorrente di n. 6 giorni di ferie a domanda nell'a.s.
2021/2022 e, con riferimento all'a.s. 2022/2023, l'avvenuto godimento di n. 1 giorno di ferie su richiesta (v. pag. 4 e 5 memoria di costituzione e doc.ti 2 sub. A3 e A11, fascicolo resistente).
Alla luce delle contestazioni formulate ex adverso, il procuratore attoreo ha ricalcolato i giorni indennizzabili per ciascun anno e ha ridotto il quantum debeatur quantificando il beneficio indennitario come da prospetto analitico contenuto a pag. 5 delle note autorizzate del 8.4.2025,
2 con cui ha chiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.420,85 ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
All'esito dell'udienza di discussione del 9.4.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità
sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023.
La controversia è giunta all'odierna decisione sulla base delle risultanze documentali in atti,
inserendosi all'interno di una cornice fattuale, così come descritta in apertura di sentenza, da ritenersi pacifica poiché non contestata ex adverso.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta in ricorso, si richiamano, anche sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni sviluppate nella decisione del
Tribunale di Parma n. 41/2022.
L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, ai primi due commi statuiva che: “1. Al
personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in
materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale
assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie
maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo
3 contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il
personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto
di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Il contratto collettivo prevedeva, quindi, la monetizzazione delle ferie che non erano state godute in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato e stabiliva altresì il carattere non obbligatorio della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
È successivamente intervenuto il d.l. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review),
convertito, con modificazioni dalla l. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “(l)e ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
4 Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La legge n. 228/2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 55, ha poi aggiunto all'art. 5, ottavo comma, del d.l. n. 35/2012 il seguente periodo: “(i)l presente comma non si applica al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente
con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di
fruire delle ferie”.
È stata quindi prevista una specifica deroga per il personale scolastico, con la previsione di una disciplina ad hoc.
La medesima legge, all'art. 1, comma 54, ha poi posto un'ulteriore norma concernente la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “(i)l personale docente di tutti i
gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Siffatta disposizione ha dunque stabilito per il personale scolastico l'obbligo - precedentemente non sussistente ai sensi dell'art. 19 CCNL Scuola 2006-2009 - di godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con l'eccezione dei periodi destinati allo svolgimento delle attività connesse e collaterali a quella di insegnamento, come gli scrutini,
gli esami e qualsivoglia ulteriore attività di tipo valutativo, e la facoltà eventuale,
5 compatibilmente alla possibilità per le scuole di disporre le sostituzioni necessarie, di godere di altri sei giorni di ferie durante la rimanente parte dell'anno.
Al comma 56 dell'articolo 1 è stato poi previsto che “(l)e disposizioni di cui ai commi 54 e 55
non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “(l)e clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In virtù della nuova disciplina legislativa complessiva concernente le ferie e i limiti alla loro monetizzazione per il personale scolastico, come risultante dal combinato disposto dell'art. 5,
comma 8, D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 54, l. n. 228/2012, a partire dall'anno scolastico
2013/2014, secondo la prospettiva di cui al ricorso, parte ricorrente avrebbe diritto a percepire un'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla differenza tra il numero complessivo dei giorni di ferie maturati negli anni scolastici per cui è causa e, come sottraendi dell'operazione,
sia il numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nei suddetti anni scolastici in ragione della sospensione dell'attività didattica, sia il numero di giorni di ferie fruiti a domanda.
Il ha contestato le pretese avversarie, evidenziando la capienza del Controparte_3
periodo di sospensione delle lezioni rispetto ai giorni di ferie maturati in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti dal docente, tenuto conto in particolare dei giorni di sospensione previsti nel mese di giugno di ciascun anno scolastico.
Sulla base della disciplina legislativa sopra riportata e delle evidenze documentali, il ricorso è
da ritenersi fondato.
Parte ricorrente ha infatti calcolato annualmente il numero dei giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati i giorni in cui l'attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico regionale, nonché i giorni fruiti su domanda.
Quanto all'interpretazione da attribuire all'espressione “quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie” contenuta nell'art. 5, comma 8, d.l. n.
6 95/2012, come modificato dalla l. n. 228/2012, e all'argomento sostenuto dal secondo CP_3
cui il docente avrebbe goduto in ogni caso di ferie nel periodo dal termine delle lezioni a giugno fino alla data di cessazione del contratto a termine il 30 giugno, si condivide quanto argomentato in merito dal Tribunale di Verbania: “l'impianto normativo in parola non pone un
obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l'anno scolastico. Se, infatti, è
espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i
periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con
riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente – durante l'anno scolastico – può chiedere
e può legittimamente vedersi rifiutato. Pertanto, posta l'assenza dell'obbligo di fruizione delle
ferie – ovvero dell'obbligo di richiesta delle ferie – durante l'anno scolastico, la lettura del
comma 8 laddove prevede la locuzione “quelli in cui è consentito” nel senso inteso dal CP_5
determinerebbe l'insorgenza implicita di un obbligo di richiesta delle ferie da parte del
docente. Obbligo che, si ripete, non si rinviene nella norma ed è anzi in contrasto con il
principio della libertà di fruizione delle ferie durante l'anno scolastico – a condizione di non
gravare le casse dello Stato – prevista dal comma 54 laddove prevede che durante le lezioni è
consentita (non obbligata) la fruizione di 6 giorni di ferie. Accantonato, quindi, l'argomento
per cui incomberebbe sul docente provare di aver chiesto e di essersi visto rifiutare le ferie
durante le lezioni scolastiche, si passa all'ulteriore argomento speso dal per cui CP_5
nell'ambito delle lezioni “sospese” dovrebbero ricadere anche i giorni anteriori al 15
settembre e successivi al 15 giugno in cui non vi sarebbero lezioni. Se così fosse dovrebbe
allora ritenersi che anche per il personale docente di ruolo – a tempo indeterminato – i giorni
non dedicati alle lezioni in classe dovrebbero ritenersi “giorni obbligatori di ferie”. Così però
non è in quanto è lo stesso legislatore al più volte citato comma 54 che ne prevede la fruizione
obbligatoria solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali. Dopo il 15 giugno non vi è sospensione delle lezioni ma semplicemente le lezioni
7 sono terminate. Ciò, però, non coincide con la cessazione dell'attività didattica che, invece, è
nozione ben più complessa, articolata e ricca di sfaccettate attività. Ne consegue, come, in
definitiva al termine delle lezioni, il docente con contratto fino al 30 giugno non possa ritenersi
implicitamente “in ferie” bensì ancora impegnato in tutte le altre attività di docenza (tra le
quali ad esempio i collegi dei docenti o la preparazione degli esami) che concorrono assieme
alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso” (Sent. n. 22 del
10.05.2020).
Pur concludendosi solitamente le lezioni non oltre i primi dieci giorni del mese di giugno, è
indubbio infatti, come, nella restante parte del mese, pur non avendo luogo l'attività di insegnamento in classe, l'attività didattica in senso lato non sia parimenti interrotta, posto che è
previsto lo svolgimento degli scrutini per la valutazione degli studenti e, per determinate classi,
anche lo svolgimento degli esami di stato. Del resto, se l'attività lavorativa dell'insegnante si concludesse effettivamente alla fine delle lezioni, non si comprenderebbe il perché della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato su posti di organico di fatto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Anche per quanto riguarda i giorni di settembre antecedenti all'inizio delle lezioni, si rileva come, in tale periodo, siano previste attività quali gli esami per il recupero dei debiti scolastici degli studenti, oltre alla programmazione dell'attività didattica dell'intero anno scolastico.
Ancora, non può sostenersi che sarebbe onere del docente dimostrare di essere stato impiegato negli “scrutini, esami di Stato o nelle attività valutative”, incombenze menzionate dal comma
54, art. 1 cit., dovendo altrimenti essere considerato in ferie, giacché trattasi di argomento spendibile unicamente per i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, che sono solitamente deputati al dispiegamento delle suddette attività, ma non certo per i giorni compresi tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, in cui non si effettuano gli scrutini et similia ma si
8 compiono le attività prodromiche all'avvio dell'anno scolastico, non essendo sostenibile che i docenti siano in ferie sol perché non sono calendarizzate specifiche attività.
A ciò si aggiunga come la precedente regolamentazione delle ferie, recata dal CCNL
2006/2009, all'art. 13, comma 9, prevedeva che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle “attività didattiche”, mentre l'attuale disciplina fa riferimento specificamente alla sospensione delle “lezioni”: si può ritenere, dunque, che il legislatore, non mutuando l'espressione utilizzata dalla contrattazione collettiva, abbia inteso rimarcare proprio questa differenza, ovvero che non vi sia sovrapposizione tra inizio e fine delle lezioni e inizio e fine delle attività didattiche, coprendo queste ultime un arco temporale più
esteso.
Infine, si consideri come l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007 prevedeva che
“A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo” (comma 1) e “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1,
sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale
docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni”(comma 2), con ciò raffigurando plasticamente l'ontologica diversità tra il periodo in cui le lezioni sono terminate e i periodi di sospensione delle lezioni. Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto,
mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.
9 Pertanto, dal monte dei giorni di ferie maturati dal docente per il servizio prestato andranno decurtati i soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico regionale dell'anno di riferimento e i giorni di ferie fruiti a domanda.
Si aggiunga, poi, che la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato come il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva (in tal senso, Cass. n. 13440/2024).
Avviso questo che, a ben vedere, non risulta contenuto nelle allegazioni documentali di parte resistente, la quale si è limitata a fornire al personale docente (v. doc.ti 2, sub. A13 e A15,
memoria di costituzione) e al ricorrente (v. doc.2, sub. A12, memoria di costituzione) una generica informativa sulle modalità e sui termini di maturazione e fruizione dei giorni di ferie,
senza espresso avviso della perdita del diritto al godimento ovvero alla monetizzazione dei giorni non fruiti.
Tanto premesso, dalla disamina della documentazione rifluita in atti e tenuto conto delle modalità di calcolo sopra indicate, emerge che i giorni di ferie maturati e non goduti dal ricorrente nell'a.s. 2022/2023 (al netto del giorno fruito a domanda in data 1.6.2023 e tenuto conto dei giorni di festività soppresse) sono pari a n. 12,25 giorni corrispondenti alla complessiva somma di €. 662,46 €, come correttamente quantificati da parte ricorrente in atti,
limitatamente al periodo di servizio part-time di 14 ore settimanali svoltosi dal 1.9.2022 al
30.6.2023 (su base di calcolo giornaliera di €. 69,53).
Quanto all'incarico di servizio part-time di 4 ore settimanali svoltosi nella medesima annualità
dal 18.10.2022 al 30.6.2023, si rileva l'erroneità del conteggio compiuto da parte ricorrente.
Parte ricorrente ha infatti determinato i giorni di ferie maturati e non goduti in relazione a ciascun incarico di servizio, determinando il numero dei giorni indennizzabili in relazione alla
10 durata di ogni singolo rapporto di lavoro e al netto, per ciascun incarico, dei giorni di sospensione delle attività didattiche previste dal calendario scolastico regionale.
Ha poi riproporzionato la paga giornaliera di €. 69,53 in relazione alle ore lavorate per ciascun contratto (14, 4) e moltiplicato il compenso orario ottenuto per i giorni di ferie indennizzabili.
Modalità di calcolo da ritenersi immune da vizi solo ove si provveda a decurtare i giorni di ferie fruiti a domanda per ciascun rapporto di lavoro svolto nell'anno scolastico di riferimento.
Pertanto, il giorno di ferie fruito su richiesta in data 1.6.2023 andrà decurtato con riferimento anche all'incarico di servizio svoltosi dal 18.10.2022 al 30.6.2023 e riproporzionato secondo l'orario di servizio svolto, con conseguente riconoscimento della somma di € 113,17.
Ne consegue che l'indennità sostitutiva per ferie non godute ammonta per l'A.S. 2022/2023
all'importo complessivo di € 775,63.
Considerazioni sulle modalità di calcolo che vanno estese anche all'A.S. 2021/2022.
Si rileva innanzitutto come siano stati erroneamente decurtati per tale annualità solo 5 dei 6
giorni di ferie fruiti a domanda dal ricorrente, di cui il convenuto ha fornito idoneo CP_3
riscontro documentale (v. doc. 2 sub. A3, ferie richieste e fruite il 18.12.2021, il 26.2.2022, il 16
e 17.03.2022, il 19.3.2022, l'1.6.2022).
Pertanto, i giorni di ferie maturati e non goduti ammonteranno a n. 7,83 giorni corrispondenti ad
€ 424,22 per il servizio di 14 ore settimanali, e a n. 3,83 giorni corrispondenti ad € 59,28 per il servizio di 4 ore settimanali, per un totale di € 483,50 dovuti per l'A.S. 2021/2022.
Per tutto quanto sopra esposto, il convenuto andrà condannato a corrispondere al CP_3
ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023, l'importo complessivo di € 1.259,13 (775,63+483,50), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
11 Le spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore e del tipo di controversia, degli incombenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute con riferimento agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico e i giorni di ferie richiesti e fruiti;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità CP_3
per ferie maturate e non godute per la complessiva somma di € 1.259,13 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co 36,
L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
3) Condanna il resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_3
che liquida nella complessiva somma di € 800,00 oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
Somma da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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