Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1976, n. 2905
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Sentenza 22 luglio 1976

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Le Disposizioni che disciplinano la distanza delle costruzioni dai confini, contenute nei piani regolatori e nelle relative norme di attuazione, integrano, in quanto concernono i rapporti di vicinato, le Disposizioni contenute nell'art 873 cod civ, il quale, nello stabilire che le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, prevede espressamente che i regolamenti locali possano stabilire una distanza maggiore. Pertanto, poiche la violazione delle norme anzidette determina la lesione dei diritti soggettivi dei terzi, ove la pa emani, in materia un provvedimento amministrativo di sanatoria che riconosca ex post la legittimita di una costruzione, il giudice ordinario puo conoscere incidentalmente della legittimita di tale atto (ai sensi degli artt 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865 n 2248 all e), il quale, inerendo al rapporto tra la pa ed il privato costruttore, non puo incidere sui rapporti tra questo ultimo ed i suoi vicini. ( V 1832/73, mass n 364821; ( V 1615/73, mass n 364465; ( V 1453/71, mass n 351745; ( V 3083/69, mass n 343018).*

Le norme di attuazione del piano regolatore di Torino, approvato con DPR 6 ottobre 1959 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 1959, in quanto dirette anche alla tutela di interessi pubblici generali in materia urbanistica, devono ritenersi entrate in vigore al momento della loro approvazione; le stesse non possono ritenersi di carattere programmatico nelle parti di immediata efficacia precettiva, quali sono da considerare le norme concernenti le distanze da osservare per le nuove costruzioni in zone residenziali (art 6). Sono invece programmatiche le Disposizioni contenute nello art 10 che, con riferimento alle zone definite esclusivamente residenziali, prevedono, per il futuro, il trasferimento degli esistenti impianti industriali, il quale, ad eccezione dei casi in cui potra essere coattivamente imposto per motivi di sanita e di sicurezza pubblica, deve eseguire le condizioni economiche produttive del ciclo di produzione in atto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1976, n. 2905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2905
    Data del deposito : 22 luglio 1976

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