Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Acciarito, con domicilio eletto presso il suo studio in Vizzini, via Vittorio Emanuele 8 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francofonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento reso in data 12.12.2025 dal Comune di Francofonte avente-OMISSIS- protocollo d'uscita n. -OMISSIS- con cui si ingiunge alla ricorrente la demolizione di opere abusive realizzate presso il terreno censito al N.C.T. del Comune di Francofonte al foglio n. -OMISSIS- e di appropriazione di suolo pubblico con la chiusura di parte di -OMISSIS-, notificato in data 16.12.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francofonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa PP SS OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato e depositato il 15.03.2026, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del Comune di Francofonte, con cui è stata ingiunta la demolizione delle seguenti opere abusive, realizzate su suolo pubblico dell’ente mediante occupazione di un tratto di strada comunale:
a) “ Appropriazione del tratto di strada comunale (mt. 4,00 x mt. 8,00) e precisamente parte di via -OMISSIS-, con realizzazione di pavimentazione con mattonelle in monostrato vulcanico, realizzazione di una scala in c.a., collocazione di un gazebo in legno di (mt. 3,50 x mt. 4,00), ancorato a terra con piastre avvitate al suolo e realizzazione di un cancelletto pedonale e un cancello carrabile in ferro battuto ancorati a pilastri in c.a. rivestiti di monostrato vulcanico rendendo inaccessibile parte di via -OMISSIS- ”;
b) “ Manufatto avente un ingombro planimetrico (mt. 16,50 x mt, 10,50) di mq.173,00 circa, con altezza media di mt. 3,80 e uno sviluppo volumetrico di mc. 657,00, ha struttura mista parte in c.a. e parte in mattoni in cemento, con copertura in isolpak appoggiata su una struttura in scatolari in ferro (15x15) e pannelli in plexiglass per l'ingresso della luce naturale, pavimentato in battuto di cemento, intonacato e fornito di impianto elettrico, gli infissi in lamierino zincato quello carrabile e in allumino anodizzato quello pedonale, esso è impiegato ad uso officina meccanica ”;
c) “ Manufatto a forma rettangolare irregolare avente un ingombro planimetrico (mt. 7,00 x 5,00) di mq. 35,00 circa, con altezza media di mt. 2,90 e uno sviluppo volumetrico di mc. 101,00, ha struttura scatolare in ferro (10x10) ancorata al suolo, la tamponatura esterna e, parte sfruttando il muro esterno della recinzione in c.a e parte in pannelli in isolpak per pareti, la copertura è in isolpak e pannelli in plexiglass per l'ingresso della luce naturale, è pavimentato in ceramica e l'infisso d'ingresso carraio è in lamierino zincato, esso e impiegato ad uso deposito ”.
Avverso l’atto impugnato parte ricorrente ha dedotto i motivi di violazione di legge 241/1990, violazione del diritto di difesa e di eccesso di potere.
In sintesi, con i superiori motivi parte ricorrente contesta la violazione del diritto di difesa stante il diniego di accesso del Comune agli atti amministrativi richiesti, avverso il quale parte ricorrente ha proposto azione innanzi a questo T.A.R., allo stato pendente (ric. rg. n. 568/2026).
2. Si è costituito il Comune intimato che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, deducendo altresì l’infondatezza dello stesso.
3. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previo avviso alle parti di possibile definizione della controversia in forma semplificata, il ricorso, dopo la discussione, è stato posto in decisione.
4. Sussistono i presupposti di cui all’art. 60 per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, di cui il Collegio ha dato avviso alle parti in udienza, come da verbale.
5. Il ricorso è irricevibile, essendo fondata la relativa eccezione sollevata dall’Amministrazione comunale.
6. Ai sensi dell’art. 41, co. 2, del cod. proc. amm., “ qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge …”.
Ciò premesso, l’ordinanza demolitoria impugnata è stata notificata dal messo notificatore del Comune in data 16.12.2025 nelle mani del marito convivente della ricorrente (cfr. copia della notifica in atti). A fronte di ciò e in assenza di un principio di prova allegato dalla parte ricorrente volto a confutare la regolarità di detta notifica, il ricorso in esame, notificato in data 18.03.2026, è irricevibile, essendo a tale data scaduti i sessanta giorni di legge dalla conoscenza legale dell’atto da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm..
Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento addotto dalla parte ricorrente secondo cui la mancata difesa è sostanzialmente dipesa dal mancato accesso agli atti propedeutici all’ordinanza opposto dal Comune.
Va infatti ritenuta ininfluente, ai fini della tempestività del ricorso, la circostanza addotta dalla parte ricorrente del mancato tempestivo accesso agli atti richiesti al comune (documentazione allegata all’ordinanza in oggetto: verbale di sopralluogo, relazione tecnica, rilievo fotografico), atteso che la richiesta di accesso (del 27.01.2026) - non esitata dal comune e il cui diniego è stato avversato innanzi a questo Tribunale con ricorso (n. 568/2026), allo stato pendente – non sospende il decorso del termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto di demolizione.
Invero, a fronte della notificazione di un ordine demolitorio ritenuto (o anche solo percepito come) lesivo della propria sfera giuridica (arg. ex Cons, St. sez. VI, 7.02.2025, n. 953), ove, per altro, dettagliatamente motivato (di guisa che non può dirsi non siano percepibili le ragioni poste a suo fondamento), il soggetto interessato ha l’obbligo di attivarsi prontamente con l’istituto dell’accesso agli atti e di impugnare senza indugio, nel rispetto dei termini decadenziali di legge, l’atto notificatogli, salva la proposizione dei motivi aggiunti al momento della conoscenza degli ulteriori atti richiesti, in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Ciò non risulta essere stato effettuato nel caso di specie dalla parte ricorrente, la quale ha presentato la domanda di accesso oltre un mese dopo la notifica dell’atto demolitorio ed ha impugnato quest’ultimo ben oltre i termini decadenziali di legge, con conseguente irricevibilità del ricorso. Di contro, procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa sino al rilascio degli atti oggetto di richiesta di accesso - come pretenderebbe parte ricorrente - significherebbe eludere il termine decadenziale di legge, con lesione del principio di stabilità dei rapporti giuridici.
In conclusione, va dichiarata la irricevibilità del ricorso.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune resistente, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AR AS, Presidente
PP SS OT, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP SS OT | NC AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.