Articolo 327 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 327.
(Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso armatore).

Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.

Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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