Versione
4 settembre 1955
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10 aprile 1977
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12 aprile 1990
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Art. 3. ((Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.
Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili e' devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalita' educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalita' indicate nello stesso secondo comma, e' documentato in un allegato al bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalita' indicate nel secondo comma.)) Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili e' devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalita' educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalita' indicate nello stesso secondo comma, e' documentato in un allegato al bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalita' indicate nel secondo comma.)) Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/06/2019, n. 4399Provvedimento: Pubblicato il 26/06/2019 N. 04399/2019REG.PROV.COLL. N. 09996/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 9996 del 2018, proposto da IA AR UB s.s.d.r.l. e TI OM s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Clarizia, Piero Enrico Turetta e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da pec Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Clarizia in OM, via Principessa Clotilde, n. 2; contro …Leggi di più...
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- art. 3 d.lgs. n. 50 del 2016·
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- natura giuridica dei servizi pubblici·
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- legittimo affidamento·
- equilibrio economico-finanziario delle concessioni