Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 722
Articolo 2Articolo 4
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4 settembre 1955
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10 aprile 1977
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12 aprile 1990
Art. 3. ((Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.
Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili e' devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalita' educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalita' indicate nello stesso secondo comma, e' documentato in un allegato al bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalita' indicate nel secondo comma.)) Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990
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