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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 05/06/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/04/1976, con il proc. dom. avv. SPINELLI Cristina del Foro di Milano, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
BERGAMO il 25/08/1970, con il proc. dom. avv. VENTURA Valentina, giusta procura in atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/08/2001 a Villa d'Almè, dalla cui unione è nato il figlio
(n. il 17/01/2002), oggi maggiorenne e già economicamente Persona_1 indipendente.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 511/2024 del 12/07/2024, pubblicata il 17/07/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 26/02/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
03/02/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Villa d'Almè il 25/08/2001 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2001, atto n. 9, parte II, serie A);
2 - DA' ATTO che le parti hanno definito ogni altra questione patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere reciprocamente;
- DICHIARA compensate le spese di lite, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA D'ALME', perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 05/06/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/04/1976, con il proc. dom. avv. SPINELLI Cristina del Foro di Milano, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
BERGAMO il 25/08/1970, con il proc. dom. avv. VENTURA Valentina, giusta procura in atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/08/2001 a Villa d'Almè, dalla cui unione è nato il figlio
(n. il 17/01/2002), oggi maggiorenne e già economicamente Persona_1 indipendente.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 511/2024 del 12/07/2024, pubblicata il 17/07/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 26/02/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
03/02/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Villa d'Almè il 25/08/2001 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2001, atto n. 9, parte II, serie A);
2 - DA' ATTO che le parti hanno definito ogni altra questione patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere reciprocamente;
- DICHIARA compensate le spese di lite, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA D'ALME', perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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