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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 3464/2021 pendente tra:
parti attrici: codice fiscale: Controparte_1
, e C.F._1 OP
codice fiscale , entrambi con l'avv. BALZARINI
[...] P.IVA_1
GIORGIO,
parte convenuta: codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. PANZARIELLO ROSARIO, C.F._2
chiamata in causa: , codice fiscale: , con CP P.IVA_2
l'avv. MARCHESI MICHELE.
OGGETTO
Risarcimento danni da infiltrazione d'acqua.
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella
causazione dei danni subiti dagli attori, così come esposto in narrativa, e
con seguentemente si chiede la condanna della convenuta al risarcimento
dei danni nell'importo complessivo di euro 27.302,40, ovvero nell'importo
maggiore o minore che dovesse essere accertato in corso di causa oltre
agli interessi legali;
in ogni caso con vittoria di onorari e spese e successive occorrende”.
per la parte convenuta:
“IN RITO
1) Ritenere e dichiarare la decadenza della Compagnia CP
dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili di
ufficio ai sensi dell'art. 167 cpc, per essersi costituita in giudizio oltre il
termine di cui all'art. 166 cpc;
NEL MERITO
Pag. 2 di 23 2) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione / titolarità attiva,
rispetto ai fatti di causa e al diritto posto alla basa della pretesa di
risarcimento danni, dell'attore Controparte_1
3) Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento
danni spiegata dagli attori e di Controparte_1 CP_2
sia in relazione all'an dabeatur e sia in merito al OP
quantum, e, per l'effetto, rigettarla integralmente.
IN VIA, GRADATA NELLA MERA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA ATTOREA
4) Ritenere e dichiarare la Compagnia in persona del suo CP
Presidente legale rapp.te p.t., tenuta a garantire, manlevare e comunque
tenere indenne – in forza ed in virtù della Polizza Globale Fabbricati nr.
106578663 - la convenuta da ogni prestazione, Parte_1
oneri, esborsi e/o spese a cui restasse esposta nei confronti degli attori a
cagione ed in conseguenza dei fatti di causa, e ciò anche in relazione alle
spettanze e competenze di lite ed agli oneri di CTU.
CONSEGUENTEMENTE:
5) Condannare la a tenere indenne la SI.ra CP [...]
da ogni prestazione, oneri, esborsi e/o spese a cui restasse Parte_1
esposto nei confronti degli attori a cagione ed in conseguenza dei fatti di
Pag. 3 di 23 causa, e ciò anche in relazione alle spettanze e competenze di lite, nonché
in relazioni agli oneri di CTU;
6) Con vittoria di spettanze di lite oltre spese generali, CA ed IVA, come
per legge”;
per la chiamata in causa:
“In relazione alle pretese di parte attrice
In via principale:
Si associa alle conclusioni (sub nr. 2 e 3) dell'assicurata Parte_1
in relazione al difetto di legittimazione / titolarità attiva in capo
[...]
all'attore e all'infondatezza, sia nell'an che nel Controparte_1
quantum, delle domande formulate da parte attrice. Con tutte le
conseguenze sulla domanda di manleva formulata dalla convenuta
nei confronti di . Con il favore del compenso Parte_1 CP
professionale.
In relazione al rapporto assicurativo
per la sola ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande
attoree:
In via principale: per i motivi esposti in narrativa rigettare la pretesa
manleva in quanto infondata in fatto ed in diritto in forza:
Pag. 4 di 23
1. dell'art. 13 lettera D delle Condizioni di Assicurazione (decadenza dal
diritto all'indennizzo per omessa conservazione delle tracce e dei residui
del sinistro fino a liquidazione del danno);
2. dell'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione (esclusione dei danni
causati da vetustà, corrosione, usura degli impianti).
Con il favore del compenso professionale.
In via subordinata: ove ritenuti sussistere i presupposti di operatività della
garanzia assicurativa, limitare la copertura assicurativa in forza:
1. dell'art. 13 lettera A delle Condizioni di Assicurazione in combinato con
gli artt. 1914 e 1915 C.C. (obbligo di salvataggio e aggravamento del
danno);
3. dell'art. 13 lettera B delle Condizioni di Assicurazione in
combinato con gli artt. 1913 e 1915 C.C. (omesso / tardivo avviso del
sinistro);
Dando comunque atto che sono esclusi dalla copertura assicurativa (ex
art. 22 delle Condizioni di Assicurazione) i costi per spese di alloggio
alternativo e che la polizza prevede la franchigia di € 250,00 per i danni da
acqua condotta, di € 250,00 per i costi di ricerca del guasto e il limite, per
le spese di demolizione e sgombero, del 10% di quanto indennizzabile.
Con il favore del compenso professionale”.
Pag. 5 di 23 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La nella sua veste di OP
proprietaria dell'appartamento tavolarmente identificato con le pp.mm. 2 e
12 della p.ed. 1011/1 nella P.T. 3521/II del C.C. di (cfr. estratto Per_1
tavolare: doc. 2 delle parti attrici), e il SI. Controparte_1
quale abitante con la sua famiglia nell'anzidetto immobile (cfr. certificato di residenza: doc. 5 delle parti attrici) in forza di un contratto preliminare
(cfr. doc. 6 delle parti attrici), hanno agito per il risarcimento del danno patrimoniale da loro subito a causa di un'infiltrazione proveniente dall'appartamento soprastante, la p.m. 5 della stessa p.ed. (cfr. estratto tavolare: doc. 7 delle parti attrici), contro la proprietaria dello stesso, la
SI.ra . Parte_1
2. A causa delle infiltrazioni, verificatesi a gennaio 2020, gli attori lamentano danni occorsi al “bagno principale” e a “un piccolo locale
adibito a ripostiglio” (atto di citazione, pag. 3) per la cui eliminazione pretendono la somma di euro 24.302,40 (cfr. perizia di parte e preventivo:
doc.ti 10 e 11 delle parti attrici). Chiedono, inoltre, la rifusione del costo nella misura di euro 3.000,00 per la sistemazione alternativa della famiglia
Pag. 6 di 23 durante il periodo necessario per la sistemazione dei danni CP_1
all'appartamento (cfr. preventivo Hotel Tannerhof: doc. n. 12 delle parti attrici).
3. La convenuta SI.ra ha eccepito “il difetto di Parte_1
legittimazione / titolarità attiva” del SI. in Controparte_1
quanto sprovvisto, nella sua qualità di promissario acquirente, di “un titolo
di disponibilità attuale” (comparsa, pag. 2) dell'appartamento in questione.
Inoltre, ha contestato la domanda risarcitoria sia nell'an sia con riferimento al quantum, rilevando, quanto al primo, la mancanza della prova che l'infiltrazione sia riconducibile alla responsabilità della convenuta e, quanto al secondo, che l'assicurazione , che copre anche la CP
responsabilità civile dei singoli condomini verso gli altri condomini, avesse stimato il danno nella sola somma di euro 8.700. Infine, richiamandosi al rapporto assicurativo citato, ha chiesto la chiamata in causa della per essere manlevata dalla stessa. CP
4. La terza chiamata , dopo essersi uniformata a tutte le CP
contestazioni della convenuta nei confronti delle pretese attoree, ha concluso per l'esclusione della manleva in forza di due clausole della polizza di assicurazione (mancata conservazione dei residui del sinistro e danni causati da vetustà, corrosione, usura degli impianti) e, in subordine,
Pag. 7 di 23 per la limitazione della stessa perché l'assicurata non avrebbe, così come disposto dalla polizza e dall'art. 1914 c.c., evitato o diminuito il danno, e non avrebbe dato l'avviso dell'incidente entro 3 giorni, termine stabilito dalla detta polizza. In ogni caso ha eccepito che la polizza non comprenda
“i costi per spese di alloggio alternativo e che la polizza prevede la
franchigia di € 250,00 per i danni da acqua condotta, di € 250,00 per i
costi di ricerca del guasto e il limite, per le spese di demolizione e
sgombero, del 10% di quanto indennizzabile” (conclusioni sopra riportate).
5. La convenuta ha replicato alle eccezioni della chiamata in causa in merito al rapporto assicurativo, rilevando la decadenza dalle stesse ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. per costituzione tardiva dell'assicuratrice (infatti,
la costituzione è avvenuta soltanto tre giorni prima della prima udienza fissata per il 16/05/2022).
5. Conviene risolvere all'inizio, seguendo l'ordine logico delle questioni poste dalla presente causa, l'eccezione del “difetto di legittimazione /
titolarità attiva”, sollevata dalla convenuta (cfr. sopra le sue conclusioni)
nei confronti dell'attore Controparte_1
6. È appena il caso di precisare che il problema sollevato non può
riguardare il difetto di legittimazione ad agire poiché la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso che la legittimazione processuale è
Pag. 8 di 23 valutata sulla base della prospettazione dell'attore. Ne consegue che, se l'attore allega di essere danneggiato dalle infiltrazioni, egli può essere considerato legittimato ad agire. “La legittimazione ad agire serve ad
individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art.
81 c.p.c., per il quale 'fuori dei casi espressamente previsti dalla legge,
nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui', essa
spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di
esserne titolare” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
7. Nel caso in questione, invece, manca la titolarità attiva del diritto che non riguarda un presupposto processuale ma rientra nel merito della questione. “La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento
costitutivo della domanda” (Cassazione, Sezioni Unite cit.). L'attore ha fondato il suo diritto di abitazione Controparte_1
nell'appartamento danneggiato, propedeutico alla sua pretesa di risarcimento, su un contratto preliminare sottoscritto il 22/08/2005 (cfr.
doc. n. 6 delle parti attrici), con cui si era obbligato ad acquistare l'immobile in questione dalla OP
Il contratto in questione, non prevedendo neppure l'immissione in
[...]
possesso del promissario acquirente, prevede il mero obbligo della
Pag. 9 di 23 compravendita “entro e non oltre il 15.10.2005” (art. 3 del contratto),
peraltro mai attuato, per cui è manifestamente inidoneo a fondare il diritto d'abitazione del SI. che, insieme alla sua Controparte_1
famiglia, non è altro che un mero abitante di fatto e senza titolo. Ne
consegue che non è il titolare del diritto sostanziale al risarcimento, che spetta al proprietario o, eventualmente, a un soggetto titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile (come un locatario: art. 1585,
comma 2, c.c.1). In particolare, in assenza di qualsiasi diritto di godimento dell'immobile a capo del SI. le parti attrici Controparte_1
non possono vantare di essere ristorate dell'esborso per la temporanea sistemazione alternativa, appunto, di quest'ultimo e della sua famiglia. La
relativa domanda deve essere rigettata. Un altro corollario dell'assenza di ogni titolo abitativo è l'ovvia circostanza che il SI. CP_1
dev'essere escluso da qualsiasi altra pretesa risarcitoria
[...]
avanzata insieme alla proprietaria dell'immobile danneggiato
[...]
OP
Pag. 10 di 23 8. In forza delle norme di diritto vigenti in materia e, inoltre, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e dell'istruttoria compiuta, consistente nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una CTU su causa e misura del danno da infiltrazione d'acqua, spetta, invece, alla proprietaria dell'immobile danneggiato il risarcimento del danno subito.
Infatti, non possono esserci dubbi che il fatto in questione debba essere giuridicamente ricondotto alla responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., incombente alla convenuta Parte_1
nella sua veste di proprietaria dell'immobile da cui si era originata l'infiltrazione, stante “la discesa d'acqua per rottura o mal funzionamento
del tubo di scarico della vasca da bagno” dell'immobile della convenuta,
che era avvenuta “lungo le pareti e il solaio” fino al “sottostante bagno e
ripostiglio proseguendo in discesa sino al piano cantina” (CTU del Geom.
esiti dei sopralluoghi a pag. 5). Persona_2
9. Ai sensi di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità la responsabilità per danni da infiltrazioni d'acqua da un immobile all'altro è
giuridicamente qualificata come responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. ex
multis la recente Cass. civ., sezione 3, ordinanza 13/03/2024, n. 6756 che cita sul punto la risalente Cass. civ., sezione 3, sentenza 26/05/1993, n.
5925).
Pag. 11 di 23 10. Dato che il “guasto si è verificato sotto la vasca del bagno
dell'appartamento della SI.ra ” (teste , verbale Pt_1 Tes_1
d'udienza del 10/05/2023), “per rottura o malfunzionamento del tubo di
scarico” (cfr. CTU, pag. 5), la responsabilità da custodia della cosa incombe alla proprietaria e non al conduttore dell'immobile in questione:
“In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051
c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo
all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in
via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli
impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la
locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni
provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono
acquisiti alla sua disponibilità” (Cass. civ. sezione 3, sentenza,
27/10/2015, n. 21788 - idem più di recente: Cass. civ., sezione 3,
ordinanza, 10/12/2020, n. 28197).
11. È appena il caso di “ribadire che la responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla
dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già
su una presunzione di colpa del custode” (Cass. civ., sezione 3, ordinanza
13/03/2024, n. 6756), che può essere unicamente vinta dalla prova del caso
Pag. 12 di 23 fortuito oppure della riconducibilità del danno (totale o parziale) a condotte del danneggiato o di un terzo. La convenuta non ha fornito siffatte prove.
La tesi che “a causare il danno sia stata la fuoriuscita di acque dalla
condotta condominiale: e non già dall'impianto Controparte_4
idrico in uso esclusivo all'appartamento della convenuta” (comparsa, pag.
2) si scontra con il guasto collocato sotto la vasca da bagno ed è rimasta,
comunque, indimostrata. Al riguardo si tenga conto che “in tema di
condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1117, terzo comma, cod. civ., la
proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto
del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di
ciascun piano dell'edificio” (Cass. civ., sezione 2, ordinanza, 19/01/2012,
n. 778).
12. Chiarito l'an della responsabilità per il danno in questione, interamente a carico della convenuta, bisogna dedicarsi al “quantum” del risarcimento spettante alla sola , per i OP
danni subiti dall'appartamento di sua proprietà, più precisamente dai due vani, bagno e ripostiglio. Sul punto non sussistono motivi per discostarsi dalla quantificazione del danno ad opera del CTU, ritenuta eseguita in modo ineccepibile secondo gli attuali dettami tecnico-scientifici in materia
(tra cui il computer metrico e la misurazione dell'umidità) e in
Pag. 13 di 23 corrispondenza ai prezzari (prezzi unitari) vigenti. Convince appieno anche il ragionamento per cui “il ripristino di un immobile danneggiato comporta
infatti un miglioramento della sua condizione e quindi del valore rispetto
allo stato precedente del danno. Miglioramenti di valore derivano
dall'utilizzo di nuovi componenti contemporanei e moderni e posticipano
necessarie ristrutturazioni future connesse con il naturale decorso del
tempo e l'usura dei materiali, facendo quindi conseguire al proprietario
dell'immobile un notevole risparmio, che non può essere imputato ai
soggetti ritenuti responsabili per i danni” (CTU, pag. 17). Conclude il
CTU le sue valutazioni che “il danno del solo bagno si quantifica in €
11.961,00 al netto Iva” e “per quanto riguarda il danno riferito al
ripostiglio, da computo è calcolato un importo di € 3.770,00 al netto Iva”;
ne segue la somma complessa di euro 15.731,00 al netto dell'IVA.
13. Sebbene la non OP
abbia chiesto la rivalutazione della somma risarcitoria, ma soltanto gli interessi legali, la prima dev'essere comunque accordata d'ufficio dal
Giudice, in ossequio a ormai costante giurisprudenza della Cassazione in materia di responsabilità aquiliana che riguarda comunque un debito di valore: “Trattandosi di illecito come nella specie extracontrattuale, la
rivalutazione è -come detto- automatica (v. Cass., 10/4/2018, n. 8766;
Pag. 14 di 23 Cass., 8/11/2016, n. 22607)” (Cass. civ., sezione 3, ordinanza, 09/11/2022,
n. 3298).
14. Siccome è lecito presumere che il CTU abbia stabilito le somme risarcitorie con riferimento ai prezzi vigenti alla data della perizia
(28/11/2023), risulta equo calcolare dalla data dell'evento sinistroso fino a tale data i meri interessi compensativi nella misura degli interessi legali
(richiesti) per proseguire da tale data fino alla data della sentenza con il calcolo sia della rivalutazione che degli interessi legali (a mente della nota sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 17/02/1995, n. 1712,
costantemente richiamata dalla giurisprudenza successiva). Con la sentenza il debito si tramuta da debito di valore a debito di valuta, per cui da tale data saranno dovuti soltanto gli interessi legali.
15. I riferiti calcoli portano ai seguenti esiti:
- Capitale risarcitorio più interessi legali fino alla data della CTU
(28/11/2023 - con decorrenza dal 20/01/2020, quale data certa dell'infiltrazione): euro 16.652,11.
- Somma risarcitoria con rivalutazione e interessi legali dal 29/11/2023 fino alla data della sentenza (30/01/2025): euro 17.392,54.
Alla somma così determinata va aggiunta l'IVA qualora e nella misura dovuta dalla OP
Pag. 15 di 23 16. Ora è il caso di dedicarsi alla domanda di manleva avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1917 c.c. nei Parte_1
confronti della sua assicurazione della responsabilità civile CP
. Innanzitutto, bisogna trattare le eccezioni opposte dalla chiamata in
[...]
causa diretta a escludere o delimitare la tutela assicurativa per la responsabilità civile (cfr. le conclusioni sopra riportate). Anche a prescindere dalla decadenza dalla facoltà di proporli per inosservanza del limite temporale dell'art. 166 c.p.c., come crede la convenuta (cfr. le conclusioni della stessa sopra riportate), le eccezioni in questione non risultano fondate, per le ragioni (più liquide: cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
12/12/2014, n. 26242) di seguito indicate:
16.1. Il riferimento all'art. 13, lettera d, delle condizioni di assicurazione della polizza assicurativa (“In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato
deve: conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del
danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna”), lungi dall'essere una circostanza provata dall'assicurazione eccipiente (e pure sottoposta alla decadenza ex art. 166 c.p.c. in quanto si inserisce tra le eccezioni di estinzione del diritto di cui all'art. 2697, comma 2, c.c. che presuppongono l'operatività, almeno iniziale, della polizza), non risulta pertinente al caso in questione perché è una condizione contrattuale che
Pag. 16 di 23 riguarda unicamente la “Sezione incendio e rischi accessori” (numero 2
della polizza quale assicurazione contro i danni: art. 1904 c.c.) e non la
“Sezione responsabilità civile” (numero 3 della polizza: art. 1917 c.c.).
16.2. La seconda clausola contrattuale eccepita dalla chiamata in causa,
tratta dall'art. 22 delle condizioni generali e diretta a escludere i danni da infiltrazione d'acqua “causati da vetustà, corrosione, usura degli impianti
idrici, igienici e di riscaldamento”, riguarda una circostanza di “inefficacia
dei fatti” (art. 2697, comma 2, c.c.) la cui prova spetta, perciò, alla chiamata, onere non adempiuta dalla stessa. Inoltre, nella proposta di risarcimento del danno fatta dall'assicurazione, che ammonta a euro
8.700,00 (doc. n. 13 delle parti attrici e doc n. 3 della parte convenuta) e ha valore di confessione stragiudiziale, la stessa (rectius l'incaricata IEA SRL
per essa) non ha formulato nessuna riserva riguardante l'affermata “vetustà,
corrosione, usura” dell'impianto in questione. Il CTU, peraltro, ha accertato la mera “rottura o malfunzionamento del tubo di scarico della
vasca da bagno” (CTU, pag. 12) non essendo stato in grado di specificare meglio la causa della rottura o del malfunzionamento.
16.3. Anche le eccezioni della chiamata in causa, dirette a limitare la copertura assicurativa, non sono fondate. I riferimenti all'art. 13, lettera a
(“in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è
Pag. 17 di 23 possibile per evitare o diminuire il danno;
le relative spese sono a carico
della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del
Codice Civile”) e lettera b (“darne avviso all'Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile”)
della polizza assicurativa riguardano la parte della stessa che regola la sezione dell'assicurazione contro i danni (“2: Sezione incendio e rischi
accessori”) e non quella della responsabilità civile (“3: Sezione
responsabilità civile”). Inoltre, anche con riferimento all'art. 1915 c.c.
citato, si dà atto che dalle testimonianze assunte non risulti un comportamento colposo (men che meno doloso) della convenuta in materia di obbligo di avviso o di salvataggio.
16.4. In particolare, bisogna tenere conto che nel periodo dell'avvenuta infiltrazione si era in pieno periodo “Covid” per cui “non era nemmeno
facile reperire l'idraulico, e quindi tra la mia richiesta e il suo intervento è
passato qualche giorno” (teste Testimone_2
amministratore del condominio dei due appartamenti in questione: verbale di udienza del 10/05/2023). E il SI. , l'inquilino della Per_3
Pag. 18 di 23 convenuta, ha dichiarato: “Ho chiamato la proprietaria dell'appartamento
che è la SI.ra , dopo qualche giorno sono intervenuti due o tre Pt_1
idraulici” (verbale di udienza del 10/05/2023). La denuncia all'assicurazione non era così facile, dato che si tratta CP
dell'assicurazione del condominio, per cui incombeva all'amministratore che ha confermato: “Io stesso ho segnalato il sinistro ad ” (verbale CP
di udienza del 10/05/2023). “Eravamo in piena emergenza Covid, quindi
avevamo anche difficoltà a trovarci con i SI.ri , mi hanno chiesto Pt_1
di intervenire per amministrare il sinistro con ” (teste CP Tes_1
, verbale di udienza del 10/05/2023).
[...]
16.5. Delle franchigie avanzate dall'assicurazione, soltanto la somma di euro 250,00 trova la sua giustificazione contrattuale, in quanto prevista nella “sezioni danni da acqua” e nella “scheda di polizza” (cfr. polizza, doc n. 5 della parte convenuta e doc. n. 1 della chiamata in causa). Si precisa che la franchigia del 10 % delle spese “sostenute per demolire, sgomberare
e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro” riguarda precisi eventi assicurati di cui all'art. 11. della polizza che non interessano il caso di specie.
17. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza,
anche reciproca, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Dato l'esito della causa, si
Pag. 19 di 23 ritiene equo che la parte convenuta sostenga le spese delle parti attrici nella misura di due terzi, con compensazione del rimanente terzo, anche con riferimento alle spese vive (2/3 di 575,00) e alle spese per il CTP Ing.
(2/3 di euro 1.015,04). Le relative spese sono a carico Persona_4
della chiamata in causa, stante il disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
(peraltro inderogabile in peius dell'assicurato: art. 1932 c.c.).
18. La parte convenuta risulta vittoriosa nei confronti della chiamata in causa, per cui quest'ultima deve farsi carico delle relative spese di lite, ivi comprese le spese vive di euro 518,00.
19. Le liquidazioni del compenso di avvocato, indicate nel dispositivo,
avvengono secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2,
scaglione 5.201-26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione,
istruttoria e decisione. Non si ritiene giustificato un aumento ex art. 4,
comma 2, del DM cit. in quanto la chiamata in causa non ha appesantito in modo apprezzabile la difesa delle parti attrici.
20. Le spese della CTU (liquidate con il decreto del 06/12/2023) sono per un terzo a carico delle parti attrici e per due terzi a carico della parte convenuta, rectius ex art. 1917, comma 3, c.c., della chiamata in causa.
P.Q.M.
Pag. 20 di 23 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 3464/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda delle parti attrici
[...]
e di essere OP Controparte_1
risarcite per la sistemazione alternativa del SI. CP_1
e della sua famiglia per il periodo dei lavori necessari al
[...]
risanamento dell'appartamento danneggiato.
2. Rigetta tutte le domande risarcitorie chieste dall'attore SI.
nella comune azione giudiziale svolta Controparte_1
insieme all'attrice OP
3. Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta
[...]
per i danni subiti dall'attrice Parte_1 CP_2 [...]
a causa dell'infiltrazione d'acqua avvenuta OP
nel suo appartamento e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
a pagare alla Parte_1 OP
, a titolo di risarcimento, la somma di euro 17.392,54 più gli interessi
[...]
legali dalla data della sentenza e l'IVA qualora e nella misura dovuta dall'attrice.
Pag. 21 di 23 4. Condanna la chiamata in causa a tenere indenne la CP
convenuta della somma di euro 17.392,54, Parte_1
dovuta a titolo risarcitorio in favore dell'attrice
[...]
detratta la franchigia contrattuale di euro OP
250,00, e dunque per un importo complessivo di euro 17.142,54 più gli interessi legali dalla data della sentenza e l'IVA qualora e nella misura dovuta dall'attrice.
5. Condanna la chiamata in causa a rifondere alle parti CP
attrici e OP CP_1
2/3 delle spese di lite, che liquida in euro 3.384,66 per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, euro 1.060,00 per spese esenti, e successive occorrende.
6. Condanna la chiamata in causa a rifondere alla parte CP
convenuta le spese di lite, che liquida in euro Parte_1
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed
IVA sulle poste gravate come per legge, euro 518,00 per spese esenti, e successive occorrende.
7. Suddivide le spese della CTU per un terzo a carico delle parti attrici e OP CP_1
Pag. 22 di 23 e per due terzi a carico della chiamata in causa CP_1 CP
.
[...]
Così deciso in Bolzano (BZ), il 30/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 20/08/2003, n. 12220: “Si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata;
in particolare, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, comma 2,
c.c., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 3464/2021 pendente tra:
parti attrici: codice fiscale: Controparte_1
, e C.F._1 OP
codice fiscale , entrambi con l'avv. BALZARINI
[...] P.IVA_1
GIORGIO,
parte convenuta: codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. PANZARIELLO ROSARIO, C.F._2
chiamata in causa: , codice fiscale: , con CP P.IVA_2
l'avv. MARCHESI MICHELE.
OGGETTO
Risarcimento danni da infiltrazione d'acqua.
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella
causazione dei danni subiti dagli attori, così come esposto in narrativa, e
con seguentemente si chiede la condanna della convenuta al risarcimento
dei danni nell'importo complessivo di euro 27.302,40, ovvero nell'importo
maggiore o minore che dovesse essere accertato in corso di causa oltre
agli interessi legali;
in ogni caso con vittoria di onorari e spese e successive occorrende”.
per la parte convenuta:
“IN RITO
1) Ritenere e dichiarare la decadenza della Compagnia CP
dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili di
ufficio ai sensi dell'art. 167 cpc, per essersi costituita in giudizio oltre il
termine di cui all'art. 166 cpc;
NEL MERITO
Pag. 2 di 23 2) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione / titolarità attiva,
rispetto ai fatti di causa e al diritto posto alla basa della pretesa di
risarcimento danni, dell'attore Controparte_1
3) Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento
danni spiegata dagli attori e di Controparte_1 CP_2
sia in relazione all'an dabeatur e sia in merito al OP
quantum, e, per l'effetto, rigettarla integralmente.
IN VIA, GRADATA NELLA MERA IPOTESI DI ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA ATTOREA
4) Ritenere e dichiarare la Compagnia in persona del suo CP
Presidente legale rapp.te p.t., tenuta a garantire, manlevare e comunque
tenere indenne – in forza ed in virtù della Polizza Globale Fabbricati nr.
106578663 - la convenuta da ogni prestazione, Parte_1
oneri, esborsi e/o spese a cui restasse esposta nei confronti degli attori a
cagione ed in conseguenza dei fatti di causa, e ciò anche in relazione alle
spettanze e competenze di lite ed agli oneri di CTU.
CONSEGUENTEMENTE:
5) Condannare la a tenere indenne la SI.ra CP [...]
da ogni prestazione, oneri, esborsi e/o spese a cui restasse Parte_1
esposto nei confronti degli attori a cagione ed in conseguenza dei fatti di
Pag. 3 di 23 causa, e ciò anche in relazione alle spettanze e competenze di lite, nonché
in relazioni agli oneri di CTU;
6) Con vittoria di spettanze di lite oltre spese generali, CA ed IVA, come
per legge”;
per la chiamata in causa:
“In relazione alle pretese di parte attrice
In via principale:
Si associa alle conclusioni (sub nr. 2 e 3) dell'assicurata Parte_1
in relazione al difetto di legittimazione / titolarità attiva in capo
[...]
all'attore e all'infondatezza, sia nell'an che nel Controparte_1
quantum, delle domande formulate da parte attrice. Con tutte le
conseguenze sulla domanda di manleva formulata dalla convenuta
nei confronti di . Con il favore del compenso Parte_1 CP
professionale.
In relazione al rapporto assicurativo
per la sola ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande
attoree:
In via principale: per i motivi esposti in narrativa rigettare la pretesa
manleva in quanto infondata in fatto ed in diritto in forza:
Pag. 4 di 23
1. dell'art. 13 lettera D delle Condizioni di Assicurazione (decadenza dal
diritto all'indennizzo per omessa conservazione delle tracce e dei residui
del sinistro fino a liquidazione del danno);
2. dell'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione (esclusione dei danni
causati da vetustà, corrosione, usura degli impianti).
Con il favore del compenso professionale.
In via subordinata: ove ritenuti sussistere i presupposti di operatività della
garanzia assicurativa, limitare la copertura assicurativa in forza:
1. dell'art. 13 lettera A delle Condizioni di Assicurazione in combinato con
gli artt. 1914 e 1915 C.C. (obbligo di salvataggio e aggravamento del
danno);
3. dell'art. 13 lettera B delle Condizioni di Assicurazione in
combinato con gli artt. 1913 e 1915 C.C. (omesso / tardivo avviso del
sinistro);
Dando comunque atto che sono esclusi dalla copertura assicurativa (ex
art. 22 delle Condizioni di Assicurazione) i costi per spese di alloggio
alternativo e che la polizza prevede la franchigia di € 250,00 per i danni da
acqua condotta, di € 250,00 per i costi di ricerca del guasto e il limite, per
le spese di demolizione e sgombero, del 10% di quanto indennizzabile.
Con il favore del compenso professionale”.
Pag. 5 di 23 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La nella sua veste di OP
proprietaria dell'appartamento tavolarmente identificato con le pp.mm. 2 e
12 della p.ed. 1011/1 nella P.T. 3521/II del C.C. di (cfr. estratto Per_1
tavolare: doc. 2 delle parti attrici), e il SI. Controparte_1
quale abitante con la sua famiglia nell'anzidetto immobile (cfr. certificato di residenza: doc. 5 delle parti attrici) in forza di un contratto preliminare
(cfr. doc. 6 delle parti attrici), hanno agito per il risarcimento del danno patrimoniale da loro subito a causa di un'infiltrazione proveniente dall'appartamento soprastante, la p.m. 5 della stessa p.ed. (cfr. estratto tavolare: doc. 7 delle parti attrici), contro la proprietaria dello stesso, la
SI.ra . Parte_1
2. A causa delle infiltrazioni, verificatesi a gennaio 2020, gli attori lamentano danni occorsi al “bagno principale” e a “un piccolo locale
adibito a ripostiglio” (atto di citazione, pag. 3) per la cui eliminazione pretendono la somma di euro 24.302,40 (cfr. perizia di parte e preventivo:
doc.ti 10 e 11 delle parti attrici). Chiedono, inoltre, la rifusione del costo nella misura di euro 3.000,00 per la sistemazione alternativa della famiglia
Pag. 6 di 23 durante il periodo necessario per la sistemazione dei danni CP_1
all'appartamento (cfr. preventivo Hotel Tannerhof: doc. n. 12 delle parti attrici).
3. La convenuta SI.ra ha eccepito “il difetto di Parte_1
legittimazione / titolarità attiva” del SI. in Controparte_1
quanto sprovvisto, nella sua qualità di promissario acquirente, di “un titolo
di disponibilità attuale” (comparsa, pag. 2) dell'appartamento in questione.
Inoltre, ha contestato la domanda risarcitoria sia nell'an sia con riferimento al quantum, rilevando, quanto al primo, la mancanza della prova che l'infiltrazione sia riconducibile alla responsabilità della convenuta e, quanto al secondo, che l'assicurazione , che copre anche la CP
responsabilità civile dei singoli condomini verso gli altri condomini, avesse stimato il danno nella sola somma di euro 8.700. Infine, richiamandosi al rapporto assicurativo citato, ha chiesto la chiamata in causa della per essere manlevata dalla stessa. CP
4. La terza chiamata , dopo essersi uniformata a tutte le CP
contestazioni della convenuta nei confronti delle pretese attoree, ha concluso per l'esclusione della manleva in forza di due clausole della polizza di assicurazione (mancata conservazione dei residui del sinistro e danni causati da vetustà, corrosione, usura degli impianti) e, in subordine,
Pag. 7 di 23 per la limitazione della stessa perché l'assicurata non avrebbe, così come disposto dalla polizza e dall'art. 1914 c.c., evitato o diminuito il danno, e non avrebbe dato l'avviso dell'incidente entro 3 giorni, termine stabilito dalla detta polizza. In ogni caso ha eccepito che la polizza non comprenda
“i costi per spese di alloggio alternativo e che la polizza prevede la
franchigia di € 250,00 per i danni da acqua condotta, di € 250,00 per i
costi di ricerca del guasto e il limite, per le spese di demolizione e
sgombero, del 10% di quanto indennizzabile” (conclusioni sopra riportate).
5. La convenuta ha replicato alle eccezioni della chiamata in causa in merito al rapporto assicurativo, rilevando la decadenza dalle stesse ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. per costituzione tardiva dell'assicuratrice (infatti,
la costituzione è avvenuta soltanto tre giorni prima della prima udienza fissata per il 16/05/2022).
5. Conviene risolvere all'inizio, seguendo l'ordine logico delle questioni poste dalla presente causa, l'eccezione del “difetto di legittimazione /
titolarità attiva”, sollevata dalla convenuta (cfr. sopra le sue conclusioni)
nei confronti dell'attore Controparte_1
6. È appena il caso di precisare che il problema sollevato non può
riguardare il difetto di legittimazione ad agire poiché la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso che la legittimazione processuale è
Pag. 8 di 23 valutata sulla base della prospettazione dell'attore. Ne consegue che, se l'attore allega di essere danneggiato dalle infiltrazioni, egli può essere considerato legittimato ad agire. “La legittimazione ad agire serve ad
individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art.
81 c.p.c., per il quale 'fuori dei casi espressamente previsti dalla legge,
nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui', essa
spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di
esserne titolare” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
7. Nel caso in questione, invece, manca la titolarità attiva del diritto che non riguarda un presupposto processuale ma rientra nel merito della questione. “La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento
costitutivo della domanda” (Cassazione, Sezioni Unite cit.). L'attore ha fondato il suo diritto di abitazione Controparte_1
nell'appartamento danneggiato, propedeutico alla sua pretesa di risarcimento, su un contratto preliminare sottoscritto il 22/08/2005 (cfr.
doc. n. 6 delle parti attrici), con cui si era obbligato ad acquistare l'immobile in questione dalla OP
Il contratto in questione, non prevedendo neppure l'immissione in
[...]
possesso del promissario acquirente, prevede il mero obbligo della
Pag. 9 di 23 compravendita “entro e non oltre il 15.10.2005” (art. 3 del contratto),
peraltro mai attuato, per cui è manifestamente inidoneo a fondare il diritto d'abitazione del SI. che, insieme alla sua Controparte_1
famiglia, non è altro che un mero abitante di fatto e senza titolo. Ne
consegue che non è il titolare del diritto sostanziale al risarcimento, che spetta al proprietario o, eventualmente, a un soggetto titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile (come un locatario: art. 1585,
comma 2, c.c.1). In particolare, in assenza di qualsiasi diritto di godimento dell'immobile a capo del SI. le parti attrici Controparte_1
non possono vantare di essere ristorate dell'esborso per la temporanea sistemazione alternativa, appunto, di quest'ultimo e della sua famiglia. La
relativa domanda deve essere rigettata. Un altro corollario dell'assenza di ogni titolo abitativo è l'ovvia circostanza che il SI. CP_1
dev'essere escluso da qualsiasi altra pretesa risarcitoria
[...]
avanzata insieme alla proprietaria dell'immobile danneggiato
[...]
OP
Pag. 10 di 23 8. In forza delle norme di diritto vigenti in materia e, inoltre, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e dell'istruttoria compiuta, consistente nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una CTU su causa e misura del danno da infiltrazione d'acqua, spetta, invece, alla proprietaria dell'immobile danneggiato il risarcimento del danno subito.
Infatti, non possono esserci dubbi che il fatto in questione debba essere giuridicamente ricondotto alla responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., incombente alla convenuta Parte_1
nella sua veste di proprietaria dell'immobile da cui si era originata l'infiltrazione, stante “la discesa d'acqua per rottura o mal funzionamento
del tubo di scarico della vasca da bagno” dell'immobile della convenuta,
che era avvenuta “lungo le pareti e il solaio” fino al “sottostante bagno e
ripostiglio proseguendo in discesa sino al piano cantina” (CTU del Geom.
esiti dei sopralluoghi a pag. 5). Persona_2
9. Ai sensi di ormai consolidata giurisprudenza di legittimità la responsabilità per danni da infiltrazioni d'acqua da un immobile all'altro è
giuridicamente qualificata come responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. ex
multis la recente Cass. civ., sezione 3, ordinanza 13/03/2024, n. 6756 che cita sul punto la risalente Cass. civ., sezione 3, sentenza 26/05/1993, n.
5925).
Pag. 11 di 23 10. Dato che il “guasto si è verificato sotto la vasca del bagno
dell'appartamento della SI.ra ” (teste , verbale Pt_1 Tes_1
d'udienza del 10/05/2023), “per rottura o malfunzionamento del tubo di
scarico” (cfr. CTU, pag. 5), la responsabilità da custodia della cosa incombe alla proprietaria e non al conduttore dell'immobile in questione:
“In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051
c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo
all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in
via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli
impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la
locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni
provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono
acquisiti alla sua disponibilità” (Cass. civ. sezione 3, sentenza,
27/10/2015, n. 21788 - idem più di recente: Cass. civ., sezione 3,
ordinanza, 10/12/2020, n. 28197).
11. È appena il caso di “ribadire che la responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla
dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già
su una presunzione di colpa del custode” (Cass. civ., sezione 3, ordinanza
13/03/2024, n. 6756), che può essere unicamente vinta dalla prova del caso
Pag. 12 di 23 fortuito oppure della riconducibilità del danno (totale o parziale) a condotte del danneggiato o di un terzo. La convenuta non ha fornito siffatte prove.
La tesi che “a causare il danno sia stata la fuoriuscita di acque dalla
condotta condominiale: e non già dall'impianto Controparte_4
idrico in uso esclusivo all'appartamento della convenuta” (comparsa, pag.
2) si scontra con il guasto collocato sotto la vasca da bagno ed è rimasta,
comunque, indimostrata. Al riguardo si tenga conto che “in tema di
condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1117, terzo comma, cod. civ., la
proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto
del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di
ciascun piano dell'edificio” (Cass. civ., sezione 2, ordinanza, 19/01/2012,
n. 778).
12. Chiarito l'an della responsabilità per il danno in questione, interamente a carico della convenuta, bisogna dedicarsi al “quantum” del risarcimento spettante alla sola , per i OP
danni subiti dall'appartamento di sua proprietà, più precisamente dai due vani, bagno e ripostiglio. Sul punto non sussistono motivi per discostarsi dalla quantificazione del danno ad opera del CTU, ritenuta eseguita in modo ineccepibile secondo gli attuali dettami tecnico-scientifici in materia
(tra cui il computer metrico e la misurazione dell'umidità) e in
Pag. 13 di 23 corrispondenza ai prezzari (prezzi unitari) vigenti. Convince appieno anche il ragionamento per cui “il ripristino di un immobile danneggiato comporta
infatti un miglioramento della sua condizione e quindi del valore rispetto
allo stato precedente del danno. Miglioramenti di valore derivano
dall'utilizzo di nuovi componenti contemporanei e moderni e posticipano
necessarie ristrutturazioni future connesse con il naturale decorso del
tempo e l'usura dei materiali, facendo quindi conseguire al proprietario
dell'immobile un notevole risparmio, che non può essere imputato ai
soggetti ritenuti responsabili per i danni” (CTU, pag. 17). Conclude il
CTU le sue valutazioni che “il danno del solo bagno si quantifica in €
11.961,00 al netto Iva” e “per quanto riguarda il danno riferito al
ripostiglio, da computo è calcolato un importo di € 3.770,00 al netto Iva”;
ne segue la somma complessa di euro 15.731,00 al netto dell'IVA.
13. Sebbene la non OP
abbia chiesto la rivalutazione della somma risarcitoria, ma soltanto gli interessi legali, la prima dev'essere comunque accordata d'ufficio dal
Giudice, in ossequio a ormai costante giurisprudenza della Cassazione in materia di responsabilità aquiliana che riguarda comunque un debito di valore: “Trattandosi di illecito come nella specie extracontrattuale, la
rivalutazione è -come detto- automatica (v. Cass., 10/4/2018, n. 8766;
Pag. 14 di 23 Cass., 8/11/2016, n. 22607)” (Cass. civ., sezione 3, ordinanza, 09/11/2022,
n. 3298).
14. Siccome è lecito presumere che il CTU abbia stabilito le somme risarcitorie con riferimento ai prezzi vigenti alla data della perizia
(28/11/2023), risulta equo calcolare dalla data dell'evento sinistroso fino a tale data i meri interessi compensativi nella misura degli interessi legali
(richiesti) per proseguire da tale data fino alla data della sentenza con il calcolo sia della rivalutazione che degli interessi legali (a mente della nota sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 17/02/1995, n. 1712,
costantemente richiamata dalla giurisprudenza successiva). Con la sentenza il debito si tramuta da debito di valore a debito di valuta, per cui da tale data saranno dovuti soltanto gli interessi legali.
15. I riferiti calcoli portano ai seguenti esiti:
- Capitale risarcitorio più interessi legali fino alla data della CTU
(28/11/2023 - con decorrenza dal 20/01/2020, quale data certa dell'infiltrazione): euro 16.652,11.
- Somma risarcitoria con rivalutazione e interessi legali dal 29/11/2023 fino alla data della sentenza (30/01/2025): euro 17.392,54.
Alla somma così determinata va aggiunta l'IVA qualora e nella misura dovuta dalla OP
Pag. 15 di 23 16. Ora è il caso di dedicarsi alla domanda di manleva avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1917 c.c. nei Parte_1
confronti della sua assicurazione della responsabilità civile CP
. Innanzitutto, bisogna trattare le eccezioni opposte dalla chiamata in
[...]
causa diretta a escludere o delimitare la tutela assicurativa per la responsabilità civile (cfr. le conclusioni sopra riportate). Anche a prescindere dalla decadenza dalla facoltà di proporli per inosservanza del limite temporale dell'art. 166 c.p.c., come crede la convenuta (cfr. le conclusioni della stessa sopra riportate), le eccezioni in questione non risultano fondate, per le ragioni (più liquide: cfr. Cassazione, Sezioni Unite,
12/12/2014, n. 26242) di seguito indicate:
16.1. Il riferimento all'art. 13, lettera d, delle condizioni di assicurazione della polizza assicurativa (“In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato
deve: conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del
danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna”), lungi dall'essere una circostanza provata dall'assicurazione eccipiente (e pure sottoposta alla decadenza ex art. 166 c.p.c. in quanto si inserisce tra le eccezioni di estinzione del diritto di cui all'art. 2697, comma 2, c.c. che presuppongono l'operatività, almeno iniziale, della polizza), non risulta pertinente al caso in questione perché è una condizione contrattuale che
Pag. 16 di 23 riguarda unicamente la “Sezione incendio e rischi accessori” (numero 2
della polizza quale assicurazione contro i danni: art. 1904 c.c.) e non la
“Sezione responsabilità civile” (numero 3 della polizza: art. 1917 c.c.).
16.2. La seconda clausola contrattuale eccepita dalla chiamata in causa,
tratta dall'art. 22 delle condizioni generali e diretta a escludere i danni da infiltrazione d'acqua “causati da vetustà, corrosione, usura degli impianti
idrici, igienici e di riscaldamento”, riguarda una circostanza di “inefficacia
dei fatti” (art. 2697, comma 2, c.c.) la cui prova spetta, perciò, alla chiamata, onere non adempiuta dalla stessa. Inoltre, nella proposta di risarcimento del danno fatta dall'assicurazione, che ammonta a euro
8.700,00 (doc. n. 13 delle parti attrici e doc n. 3 della parte convenuta) e ha valore di confessione stragiudiziale, la stessa (rectius l'incaricata IEA SRL
per essa) non ha formulato nessuna riserva riguardante l'affermata “vetustà,
corrosione, usura” dell'impianto in questione. Il CTU, peraltro, ha accertato la mera “rottura o malfunzionamento del tubo di scarico della
vasca da bagno” (CTU, pag. 12) non essendo stato in grado di specificare meglio la causa della rottura o del malfunzionamento.
16.3. Anche le eccezioni della chiamata in causa, dirette a limitare la copertura assicurativa, non sono fondate. I riferimenti all'art. 13, lettera a
(“in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto gli è
Pag. 17 di 23 possibile per evitare o diminuire il danno;
le relative spese sono a carico
della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del
Codice Civile”) e lettera b (“darne avviso all'Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile”)
della polizza assicurativa riguardano la parte della stessa che regola la sezione dell'assicurazione contro i danni (“2: Sezione incendio e rischi
accessori”) e non quella della responsabilità civile (“3: Sezione
responsabilità civile”). Inoltre, anche con riferimento all'art. 1915 c.c.
citato, si dà atto che dalle testimonianze assunte non risulti un comportamento colposo (men che meno doloso) della convenuta in materia di obbligo di avviso o di salvataggio.
16.4. In particolare, bisogna tenere conto che nel periodo dell'avvenuta infiltrazione si era in pieno periodo “Covid” per cui “non era nemmeno
facile reperire l'idraulico, e quindi tra la mia richiesta e il suo intervento è
passato qualche giorno” (teste Testimone_2
amministratore del condominio dei due appartamenti in questione: verbale di udienza del 10/05/2023). E il SI. , l'inquilino della Per_3
Pag. 18 di 23 convenuta, ha dichiarato: “Ho chiamato la proprietaria dell'appartamento
che è la SI.ra , dopo qualche giorno sono intervenuti due o tre Pt_1
idraulici” (verbale di udienza del 10/05/2023). La denuncia all'assicurazione non era così facile, dato che si tratta CP
dell'assicurazione del condominio, per cui incombeva all'amministratore che ha confermato: “Io stesso ho segnalato il sinistro ad ” (verbale CP
di udienza del 10/05/2023). “Eravamo in piena emergenza Covid, quindi
avevamo anche difficoltà a trovarci con i SI.ri , mi hanno chiesto Pt_1
di intervenire per amministrare il sinistro con ” (teste CP Tes_1
, verbale di udienza del 10/05/2023).
[...]
16.5. Delle franchigie avanzate dall'assicurazione, soltanto la somma di euro 250,00 trova la sua giustificazione contrattuale, in quanto prevista nella “sezioni danni da acqua” e nella “scheda di polizza” (cfr. polizza, doc n. 5 della parte convenuta e doc. n. 1 della chiamata in causa). Si precisa che la franchigia del 10 % delle spese “sostenute per demolire, sgomberare
e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro” riguarda precisi eventi assicurati di cui all'art. 11. della polizza che non interessano il caso di specie.
17. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza,
anche reciproca, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Dato l'esito della causa, si
Pag. 19 di 23 ritiene equo che la parte convenuta sostenga le spese delle parti attrici nella misura di due terzi, con compensazione del rimanente terzo, anche con riferimento alle spese vive (2/3 di 575,00) e alle spese per il CTP Ing.
(2/3 di euro 1.015,04). Le relative spese sono a carico Persona_4
della chiamata in causa, stante il disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
(peraltro inderogabile in peius dell'assicurato: art. 1932 c.c.).
18. La parte convenuta risulta vittoriosa nei confronti della chiamata in causa, per cui quest'ultima deve farsi carico delle relative spese di lite, ivi comprese le spese vive di euro 518,00.
19. Le liquidazioni del compenso di avvocato, indicate nel dispositivo,
avvengono secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2,
scaglione 5.201-26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione,
istruttoria e decisione. Non si ritiene giustificato un aumento ex art. 4,
comma 2, del DM cit. in quanto la chiamata in causa non ha appesantito in modo apprezzabile la difesa delle parti attrici.
20. Le spese della CTU (liquidate con il decreto del 06/12/2023) sono per un terzo a carico delle parti attrici e per due terzi a carico della parte convenuta, rectius ex art. 1917, comma 3, c.c., della chiamata in causa.
P.Q.M.
Pag. 20 di 23 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 3464/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda delle parti attrici
[...]
e di essere OP Controparte_1
risarcite per la sistemazione alternativa del SI. CP_1
e della sua famiglia per il periodo dei lavori necessari al
[...]
risanamento dell'appartamento danneggiato.
2. Rigetta tutte le domande risarcitorie chieste dall'attore SI.
nella comune azione giudiziale svolta Controparte_1
insieme all'attrice OP
3. Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta
[...]
per i danni subiti dall'attrice Parte_1 CP_2 [...]
a causa dell'infiltrazione d'acqua avvenuta OP
nel suo appartamento e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
a pagare alla Parte_1 OP
, a titolo di risarcimento, la somma di euro 17.392,54 più gli interessi
[...]
legali dalla data della sentenza e l'IVA qualora e nella misura dovuta dall'attrice.
Pag. 21 di 23 4. Condanna la chiamata in causa a tenere indenne la CP
convenuta della somma di euro 17.392,54, Parte_1
dovuta a titolo risarcitorio in favore dell'attrice
[...]
detratta la franchigia contrattuale di euro OP
250,00, e dunque per un importo complessivo di euro 17.142,54 più gli interessi legali dalla data della sentenza e l'IVA qualora e nella misura dovuta dall'attrice.
5. Condanna la chiamata in causa a rifondere alle parti CP
attrici e OP CP_1
2/3 delle spese di lite, che liquida in euro 3.384,66 per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, euro 1.060,00 per spese esenti, e successive occorrende.
6. Condanna la chiamata in causa a rifondere alla parte CP
convenuta le spese di lite, che liquida in euro Parte_1
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed
IVA sulle poste gravate come per legge, euro 518,00 per spese esenti, e successive occorrende.
7. Suddivide le spese della CTU per un terzo a carico delle parti attrici e OP CP_1
Pag. 22 di 23 e per due terzi a carico della chiamata in causa CP_1 CP
.
[...]
Così deciso in Bolzano (BZ), il 30/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 20/08/2003, n. 12220: “Si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata;
in particolare, qualora a carico dell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, comma 2,
c.c., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno”.