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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4782 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 Controparte_2 genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Carrozzini;
Persona_1
- attori - contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna De Giorgi e Eugenia Controparte_3
Novembre;
- convenuto -
*****
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da CP_1
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_2 sulla minore nei confronti del per i danni subiti dalla Persona_1 Controparte_3 minore in occasione del sinistro occorso nel parco giochi sito in Frigole e di proprietà del medesimo comune, il giorno 01.05.2021 alle ore 19.00 circa, allorquando nel Persona_1 transitare all'interno del parco giochi urtava con il braccio un paletto di ferro riportando una ferita lacerocontusa all'avambraccio destro. Segnatamente, gli attori hanno dedotto che, a seguito dell'urto, la minore veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di ove veniva sottoposta alle cure CP_3
e alla sutura della ferita con n. 6 punti.
Il ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli Controparte_3 attori, contestandone sia l'an che il quantum e replicando, nel merito, che la causa del sinistro era da attribuirsi alla particolare condotta tenuta dalla minore e ai soggetti incaricati di vigilare sulla minore.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 11.02.2025 dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento ermeneutico espresso dalla Corte di Cassazione, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 27724/2018). In punto di ripartizione dell'onere della prova, coerentemente con i principi espressi dal Supremo consesso, si rammenta che “l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (vds. Cass. civ. n. 858/2008; cass. civ. n. 5910/2011). Ed invero, l'art. 2051 c.c. “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (vds. Cass. civ. n. 15761/2016). È opportuno chiarire che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.). In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(espressamente in tali termini: Cass. n. 2345/2019; Cass. n. 9009/2015; già Cass. 10300/07).
Ne consegue, secondo l'indirizzo ermeneutico in esame, che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 2482/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. n.
28616/2013).
Conclusivamente, per quanto in questa sede d'interesse, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 2482/2018, n. 287/2015 e n. 23929/2013).
Poste tali coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare che nel caso di specie, gli Per_ attori hanno dedotto che la minore intorno alle ore 19:00 del 01.05.2025, abbia urtato ad un paletto di ferro (destinato in precedenza a sorreggere un cestino per i rifiuti) posto all'interno del parco giochi situato in Frigole.
Il convenuto sul punto si è difeso deducendo la mancata esatta individuazione del luogo del sinistro, l'inesatta descrizione della presunta insidia e l'assenza della descrizione della dinamica del sinistro. Ha concluso, sostenendo che l'eventuale sinistro era da addebitare alla condotta della minore e all'omessa vigilanza sulla stessa.
Orbene, dalla documentazione allegata in atti, la prospettazione fornita dagli attori, risulta conforme alle foto depositate come allegati all'atto di citazione, che ritraggono il parco (in evidente stato di incuria) dove è verificato il sinistro e nello specifico il paletto urtato dalla minore.
Orbene, il convenuto, quale titolare e custode del parco giochi, avrebbe CP_3 dovuto porre i necessari accorgimenti e curarne la manutenzione, onde evitare il verificarsi del sinistro, anche in ragione del fatto che lo stesso per sua natura risulta essere destinato alla frequentazione di un pubblico di età infantile.
Tale circostanza acquista valore dirimente anche alla luce del nuovo orientamento della Suprema Corte che ha valorizzato l'obbligo di custodia, ponendo a carico del custode la prova del fortuito in termini più rigorosi che in passato. Secondo tale orientamento, “il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (vds. Cass. civ. n. 13729/2022). A ciò va aggiunto che la dinamica del sinistro ha trovato riscontro probatorio nell' ascolto della testimone la quale ha riferito di trovarsi nel parco nel giorno Testimone_1 del sinistro e di aver visto “una bambina cadere per terra spostandosi, insieme agli altri bambini, da una parte all'altra”. La stessa ha precisato che “la bambina urtava su un paletto che aveva sostenuto in precedenza un cestino per i rifiuti, mi sono avvicinata e ho visto che sul paletto vi era un bullone arrugginito”.
Orbene le dichiarazioni della testimone, che ha altresì riconosciuto il paletto nelle foto allegate all'atto di citazione, da un lato risultano idonee a provare le deduzioni degli attori, e dall'altro sono idonee ad escludere che la minore abbia utilizzato impropriamente il paletto che le ha causato il danno.
A ciò va aggiunto che, nel caso di specie, nessuna responsabilità per la verificazione del sinistro può essere ascritta alla omessa vigilanza sulla minore. Infatti, seppur risulta incontestato che la bambina, al momento del sinistro era accompagnata sia dalla madre che dalla nonna, nessuna responsabilità può essere riconosciuta nei loro confronti, essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il sinistro si è verificato mentre la minore era intenta a spostarsi “da una parte all'altra del parco”. Orbene, è senza dubbio che chi è incaricato della vigilanza dei minori debba porre particolare attenzione a che gli stessi non attuino condotte pregiudizievoli per loro e per gli altri, ma è pur vero che, nel caso di specie, il sinistro si è verificato durante un semplice spostamento della minore insieme ad altri bambini e che non si ravvede, dunque, quale comportamento avrebbero dovuto tenere la mamma e la nonna idoneo ad impedirne la verificazione, anche ipotizzando che la bambina fosse disattenta o che corresse, trattando di un'area giochi destinata per l'appunto all'intrattenimento ludico dei bambini, ove è certamente prevedibile che i bambini possano correre.
Orbene, alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto dell'istruttoria svolta che ha confermato le circostanze e la dinamica del sinistro occorso alla minore per come rappresentati dagli attori, appare sussistente l'insidiosità della res, che consente di invocare la responsabilità della p.a. per l'evento verificatosi.
Come si è detto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte – come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/2013), come nella specie.
Ciò detto, occorre quantificare i danni.
Il c.t.u. dott.ssa con argomentazioni logiche e scevre da vizi o Persona_2 censure che il Tribunale ritiene di fare proprie, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dalla minore diagnosticate come “trauma contusivo dell'avambraccio destro con ferita lacero-contusa”.
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 7% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla (che per comodità Per_1 definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 10 la durata del periodo dalla medesima trascorso in condizione di incapacità temporanea parziale al 75%, in giorni 7 al 50% nonché in 7 giorni al 25%.
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico- relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva,
l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari
“medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella;
analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale
“temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa aveva 4 anni, Persona_1
l'importo che alla stessa spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente è pari a € 18.012,00. Gli importi che gli spettano per ITT, ITP al 75%, al 50% e al 25% sono pari, ancora, rispettivamente, sempre tenuto conto della tipologia e gravità delle lesioni subite, ad € 862,50, € 402,50 ed € 201,25, per un totale di € 1.466,25. A tale importo si aggiungono le spese mediche di € 105,50, ritenute congrue dal
CTU.
Inoltre, gli attori hanno chiesto il risarcimento delle spese di consulenza medica di parte corrispondenti ad € 305,00 (cfr. fattura quietanzata allegata al fascicolo di parte attrice). Sul punto, letta la giurisprudenza di legittimità (Cass.18-05-2015, n. 10173), e rilevato che gli attori ha fornito prova di aver sostenuto detta spesa, il Tribunale ritiene di accogliere detta domanda.
Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti dalla minore in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nelle citate tabelle.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba tutte le voci di danno richieste (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione
'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano).
Pertanto, in accoglimento della domanda, l'ente convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su
, della somma di € 19.583,75 determinata in moneta attuale oltre ad interessi Persona_1 legali dalla data della presente sentenza al dì del saldo.
Atteso l'esito della lite in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare il alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori, Controparte_3 liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.147/2022 in vigore a partire dal 23 ottobre 2022,- ponendo definitivamente a carico di parte convenuta, le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_3 Controparte_1 CP_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su , della
[...] Persona_1 somma pari ad € 19.583,75 oltre ad interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, CP_3 liquidate in € 542,00 per spese vive ed in € 1.701,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 29 maggio '25
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4782 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 Controparte_2 genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Carrozzini;
Persona_1
- attori - contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna De Giorgi e Eugenia Controparte_3
Novembre;
- convenuto -
*****
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da CP_1
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_2 sulla minore nei confronti del per i danni subiti dalla Persona_1 Controparte_3 minore in occasione del sinistro occorso nel parco giochi sito in Frigole e di proprietà del medesimo comune, il giorno 01.05.2021 alle ore 19.00 circa, allorquando nel Persona_1 transitare all'interno del parco giochi urtava con il braccio un paletto di ferro riportando una ferita lacerocontusa all'avambraccio destro. Segnatamente, gli attori hanno dedotto che, a seguito dell'urto, la minore veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di ove veniva sottoposta alle cure CP_3
e alla sutura della ferita con n. 6 punti.
Il ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli Controparte_3 attori, contestandone sia l'an che il quantum e replicando, nel merito, che la causa del sinistro era da attribuirsi alla particolare condotta tenuta dalla minore e ai soggetti incaricati di vigilare sulla minore.
Istruita la causa a mezzo delle prove orali, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 11.02.2025 dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento ermeneutico espresso dalla Corte di Cassazione, “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 27724/2018). In punto di ripartizione dell'onere della prova, coerentemente con i principi espressi dal Supremo consesso, si rammenta che “l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (vds. Cass. civ. n. 858/2008; cass. civ. n. 5910/2011). Ed invero, l'art. 2051 c.c. “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (vds. Cass. civ. n. 15761/2016). È opportuno chiarire che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.). In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso
(espressamente in tali termini: Cass. n. 2345/2019; Cass. n. 9009/2015; già Cass. 10300/07).
Ne consegue, secondo l'indirizzo ermeneutico in esame, che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 2482/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. n.
28616/2013).
Conclusivamente, per quanto in questa sede d'interesse, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 2482/2018, n. 287/2015 e n. 23929/2013).
Poste tali coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare che nel caso di specie, gli Per_ attori hanno dedotto che la minore intorno alle ore 19:00 del 01.05.2025, abbia urtato ad un paletto di ferro (destinato in precedenza a sorreggere un cestino per i rifiuti) posto all'interno del parco giochi situato in Frigole.
Il convenuto sul punto si è difeso deducendo la mancata esatta individuazione del luogo del sinistro, l'inesatta descrizione della presunta insidia e l'assenza della descrizione della dinamica del sinistro. Ha concluso, sostenendo che l'eventuale sinistro era da addebitare alla condotta della minore e all'omessa vigilanza sulla stessa.
Orbene, dalla documentazione allegata in atti, la prospettazione fornita dagli attori, risulta conforme alle foto depositate come allegati all'atto di citazione, che ritraggono il parco (in evidente stato di incuria) dove è verificato il sinistro e nello specifico il paletto urtato dalla minore.
Orbene, il convenuto, quale titolare e custode del parco giochi, avrebbe CP_3 dovuto porre i necessari accorgimenti e curarne la manutenzione, onde evitare il verificarsi del sinistro, anche in ragione del fatto che lo stesso per sua natura risulta essere destinato alla frequentazione di un pubblico di età infantile.
Tale circostanza acquista valore dirimente anche alla luce del nuovo orientamento della Suprema Corte che ha valorizzato l'obbligo di custodia, ponendo a carico del custode la prova del fortuito in termini più rigorosi che in passato. Secondo tale orientamento, “il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (vds. Cass. civ. n. 13729/2022). A ciò va aggiunto che la dinamica del sinistro ha trovato riscontro probatorio nell' ascolto della testimone la quale ha riferito di trovarsi nel parco nel giorno Testimone_1 del sinistro e di aver visto “una bambina cadere per terra spostandosi, insieme agli altri bambini, da una parte all'altra”. La stessa ha precisato che “la bambina urtava su un paletto che aveva sostenuto in precedenza un cestino per i rifiuti, mi sono avvicinata e ho visto che sul paletto vi era un bullone arrugginito”.
Orbene le dichiarazioni della testimone, che ha altresì riconosciuto il paletto nelle foto allegate all'atto di citazione, da un lato risultano idonee a provare le deduzioni degli attori, e dall'altro sono idonee ad escludere che la minore abbia utilizzato impropriamente il paletto che le ha causato il danno.
A ciò va aggiunto che, nel caso di specie, nessuna responsabilità per la verificazione del sinistro può essere ascritta alla omessa vigilanza sulla minore. Infatti, seppur risulta incontestato che la bambina, al momento del sinistro era accompagnata sia dalla madre che dalla nonna, nessuna responsabilità può essere riconosciuta nei loro confronti, essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il sinistro si è verificato mentre la minore era intenta a spostarsi “da una parte all'altra del parco”. Orbene, è senza dubbio che chi è incaricato della vigilanza dei minori debba porre particolare attenzione a che gli stessi non attuino condotte pregiudizievoli per loro e per gli altri, ma è pur vero che, nel caso di specie, il sinistro si è verificato durante un semplice spostamento della minore insieme ad altri bambini e che non si ravvede, dunque, quale comportamento avrebbero dovuto tenere la mamma e la nonna idoneo ad impedirne la verificazione, anche ipotizzando che la bambina fosse disattenta o che corresse, trattando di un'area giochi destinata per l'appunto all'intrattenimento ludico dei bambini, ove è certamente prevedibile che i bambini possano correre.
Orbene, alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto dell'istruttoria svolta che ha confermato le circostanze e la dinamica del sinistro occorso alla minore per come rappresentati dagli attori, appare sussistente l'insidiosità della res, che consente di invocare la responsabilità della p.a. per l'evento verificatosi.
Come si è detto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte – come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/2013), come nella specie.
Ciò detto, occorre quantificare i danni.
Il c.t.u. dott.ssa con argomentazioni logiche e scevre da vizi o Persona_2 censure che il Tribunale ritiene di fare proprie, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dalla minore diagnosticate come “trauma contusivo dell'avambraccio destro con ferita lacero-contusa”.
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 7% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla (che per comodità Per_1 definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in giorni 10 la durata del periodo dalla medesima trascorso in condizione di incapacità temporanea parziale al 75%, in giorni 7 al 50% nonché in 7 giorni al 25%.
Anche le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, possono essere integralmente condivise.
Ciò premesso, posto che il danno non patrimoniale di cui trattasi non può essere provato nel suo preciso ammontare e va pertanto liquidato con valutazione equitativa, ai fini della quantificazione delle somme spettanti all'attore a titolo di risarcimento del pregiudizio de quo, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 12408/2011, gli importi in essa contenuti costituiranno dalla data di detta pronuncia, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi “equo” ai fini del risarcimento del danno alla persona, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.
Occorre, inoltre, evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di così detto danno biologico “standard” e di così detto “danno morale”, apparendo, dunque, conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/2008.
Ebbene, giova rimarcare che le richiamate tabelle fanno corretta applicazione di tali principi, nella misura in cui muovono dalla presunzione, in base all'id quod plerumque accidit, che ogni lesione dell'integrità psico-fisica che cagioni una determinata percentuale di invalidità permanente produca, altresì, delle ripercussioni nella sfera dinamico- relazionale del soggetto danneggiato ed arrechi al medesimo una sofferenza soggettiva,
l'entità delle quali è stata quantificata, come già evidenziato, sulla scorta di valori monetari
“medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia a quanto agli aspetti sofferenza soggettiva).
In tal modo esse consentono di pervenire ad una liquidazione unitaria dei diversi aspetti (danno biologico, danno alla vita di relazione, sofferenza soggettiva) del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Tali tabelle contengono, inoltre, per ogni punto di invalidità permanente, delle percentuali di aumento, al fine di pervenire ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione, qualora, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato, emerga che l'entità dei predetti risvolti del danno non patrimoniale superi il valore medio previsto dalla tabella;
analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale
“temporaneo” complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di € 149,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa aveva 4 anni, Persona_1
l'importo che alla stessa spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente è pari a € 18.012,00. Gli importi che gli spettano per ITT, ITP al 75%, al 50% e al 25% sono pari, ancora, rispettivamente, sempre tenuto conto della tipologia e gravità delle lesioni subite, ad € 862,50, € 402,50 ed € 201,25, per un totale di € 1.466,25. A tale importo si aggiungono le spese mediche di € 105,50, ritenute congrue dal
CTU.
Inoltre, gli attori hanno chiesto il risarcimento delle spese di consulenza medica di parte corrispondenti ad € 305,00 (cfr. fattura quietanzata allegata al fascicolo di parte attrice). Sul punto, letta la giurisprudenza di legittimità (Cass.18-05-2015, n. 10173), e rilevato che gli attori ha fornito prova di aver sostenuto detta spesa, il Tribunale ritiene di accogliere detta domanda.
Va rilevato, al riguardo, che per ciò che concerne il danno da inabilità temporanea non appaiono sussistenti, nel caso di specie, specifici elementi che possano indurre a quantificare i pregiudizi subiti dalla minore in misura superiore ai valori monetari minimi indicati nelle citate tabelle.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba tutte le voci di danno richieste (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione
'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano).
Pertanto, in accoglimento della domanda, l'ente convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su
, della somma di € 19.583,75 determinata in moneta attuale oltre ad interessi Persona_1 legali dalla data della presente sentenza al dì del saldo.
Atteso l'esito della lite in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare il alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori, Controparte_3 liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.147/2022 in vigore a partire dal 23 ottobre 2022,- ponendo definitivamente a carico di parte convenuta, le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_3 Controparte_1 CP_2 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su , della
[...] Persona_1 somma pari ad € 19.583,75 oltre ad interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, CP_3 liquidate in € 542,00 per spese vive ed in € 1.701,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 29 maggio '25
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi