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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2585/2017 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.09.1969, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a
Ragusa, in viale Ten. Lena n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lanza, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso per separazione dei coniugi
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] (C.F. CP
, residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa costitutiva dall'Avv. Guglielmo Barone e dall'Avv. Valeria Migliorisi, elett. dom. nello studio del primo in Ragusa, via Archimede n. 17/L
RESISTENTE 3
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva a questo Tribunale collegiale Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dello stesso e della moglie, CP
, con cui aveva contratto matrimonio il 09.06.1993, in Ragusa, e
[...] dall'unione con la quale erano nati i figli (il 22.10.1995) e (il Per_1 Per_2
29.01.2000). Riferiva il ricorrente che ormai da parecchio tempo si erano incrinati i rapporti tra i coniugi, al punto da fare venir meno ogni affectio coniugalis e da rendere irreversibile la crisi coniugale. Chiedeva pertanto il ricorrente disporsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i Per_2
genitori, con suo collocamento presso la madre, ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Ragusa, in via Carducci n. 57/A, con regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui al ricorso, e obbligo a carico del medesimo di versare alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 150,00, nonché un assegno di euro 150,00 per il mantenimento dell'altro figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 nell'interesse dei figli.
Si costituiva la resistente, , la quale non si opponeva alla CP richiesta separazione, mentre chiedeva l'addebito di essa al marito per le ragioni meglio rappresentate nella propria memoria costitutiva, oltre alla 4
determinazione dell'assegno per il mantenimento dei figli in euro 300,00 per ciascuno di essi, e la previsione di un ulteriore assegno per sé di euro
300,000.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20 marzo 2018, in seno all'ordinanza presidenziale veniva disposta l'assegnazione della casa coniugale alla
[...]
, oltre ad un assegno di mantenimento per i figli di euro 300,00 CP
ciascuno, da corrispondersi direttamente ai medesimi, e di euro 200,00 per la moglie.
Con ordinanza resa in data 19 ottobre 2018, a parziale modifica della suddetta ordinanza presidenziale, veniva statuito il versamento di un assegno di euro 150,00 per la moglie e di euro 350,00 ciascuno per i figli, con ordine al datore di lavoro del di versamento diretto di quanto Pt_1 dovuto alla . CP
Con successiva ordinanza del 05 gennaio 2019 veniva nuovamente modificata l'entità dell'assegno di mantenimento in precedenza disposto, riducendosi ad euro 50,00 mensili quello per la moglie, e ad euro 150,00 ciascuno quello per i figli, in ragione delle peggiorate condizioni economiche del . Pt_1
Con susseguente provvedimento del 05 agosto 2019 veniva disposta un'ulteriore modifica in aumento dell'assegno di mantenimento a carico del in favore sia della moglie (per euro 100,00) che dei figli (per euro Pt_1
250,00 mensili ciascuno). 5
Veniva ammessa ed espletata un'attività istruttoria, come da ordinanza del
05.08.2019.
Infine, all'udienza del 09 dicembre 2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, come da foglio di conclusioni congiunte sottoscritto personalmente dalle stesse in presenza del Giudice Istruttore.
Il P.M. esprimeva il suo parere favorevole alla separazione in data
18.12.2024.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente del Tribunale, nonchè tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della
[...]
e del . CP Pt_1
Le condizioni congiuntamente pattuite tra le parti sono le seguenti:
- La casa familiare sita in Ragusa, in via Carducci n. 57/a, verrà assegnata alla , attesa la convivenza con la figlia , CP Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
- Il verserà alla moglie un assegno periodico per il Pt_1 mantenimento della figlia per euro 250,00, entro il 05 di ogni mese, mentre nessun provvedimento verrò adottato per il figlio
, economicamente autosufficiente;
Per_1
- Il , ad estinzione di pregresse posizioni debitorie per Pt_1
l'assegno di mantenimento, e in considerazione delle attribuzioni 6
patrimoniali di cui infra, aventi funzione solutorio – compensativa, e finalizzate al componimento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in modo da definire stabilmente la crisi coniugale, si obbliga ad effettuare, entro dodici mesi dall'emissione della sentenza di separazione, un atto di trasferimento della sua quota di piena proprietà di ½ dell'immobile sito in Ragusa, in via G. Carducci n. 57/a, piano 2, int. 2, censito in catasto urbano al foglio
270 p.lla 127 sub 4 zona cens. 1 cat. A/4, classe 3 cons. 5 vani rend. Euro 284,05, a CP
- Quest'ultima, a fronte dell'avvenuto trasferimento immobiliare, sempre nell'ottica delle attribuzioni patrimoniali dirette a definire stabilmente la crisi coniugale e a definire transattivamente ogni ipotesi di lite tra le parti, rinunzia ad ogni pretesa di rimborso somme, per il mantenimento pregresso, e di assegno di mantenimento futuro;
ogni spesa ed onere afferente i detti trasferimenti sarà a carico di entrambe le parti in solido;
- Per quanto riguarda i beni mobili, i mobili, gli arredi e le suppellettili, in linea generale, essi saranno mantenuti, e quindi assegnati, insieme all'immobile di cui fanno parte.
- Spese compensate.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, e quindi sono suscettibili di accoglimento.
Le parti medesime, in seno all'udienza del 09 dicembre 2024, hanno confermato le condizioni di cui all'accordo raggiunto, ribadendo che il figlio
è ormai economicamente autosufficiente, svolgendo lo stesso Per_1
l'attività di ingegnere, mentre la figlia ha conseguito la laurea presso Per_2
l'Accademia delle Belle Arti, nel febbraio dello scorso anno, ma non ha ancora trovato un lavoro.
La resistente inoltre ha dichiarato di lavorare presso un istituto che si occupa di vigilanza e di sicurezza, con un guadagno di circa euro 900,00 mensili, con conseguente rinuncia al mantenimento per sè. 7
Le spese di lite andranno compensate tra le parti, stante la natura della causa e l'accordo tra di esse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa,
udito il P.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Ragusa il 09.09.1969, e , nata a [...] il [...], uniti CP in matrimonio il giorno 09.06.1993, in Ragusa (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 1993, parte II, Serie A, atto n. 35), alle condizioni di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 04 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti 8