Articolo 1585 del Codice civile
Articolo 1584Articolo 1586
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19 aprile 1942
Art. 1585.

(Garanzia per molestie).

Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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