TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.7030/2014 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7030 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014
TRA
c.f , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. SALVATORE
ANTONIO, presso il cui studio, in VIA NINO BIXIO, 1, BELLIZZI (SA),
elettivamente domicilia
ATTORE
E
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV.
ACCARINO BENEDETTO, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA E.
TALAMO, 46, CAVA DE' TIRRENI (SA)
CONVENUTO nonché
(P/IVA ) e per essa Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P/IVA ) in persona dei legali rapp.ti p.t., con Controparte_3 P.IVA_3
l'Avv. Marco Pesenti, tutti elettivamente docimiliati presso l'Avv. Benedetto Accarino
nello Studio dell'Avv. Camillo Grisi, in Salerno (SA), Via F. Gaeta n. 38;
INTERVENUTA
e
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: Controversie di diritto bancario.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società “ , Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il d.i. 1954.2014, con il quale gli si intimava di corrispondere, in solido con il Sig. la Parte_1
somma di € 15.444,48, in favore della società “ Controparte_1
”, in persona del legale rapp.te p.t., traente titolo nel il contratto di
[...]
finanziamento (prestito finalizzato) nr. 3356233 stipulato con la medesima (già Neos
Finance S.p.a.) per il tramite del convenzionato Controparte_4
disconoscendo le firme apposte sul contratto di finanziamento posto a fondamento del provvedimento monitorio contestato, per essere le stesse apocrife e concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la società “
[...]
”, in persona del legale rapp.te p.t., contestando la pretesa Controparte_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, il presente giudizio veniva riunito al procedimento recante rg. 9541.2015. Di seguito, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'acquisizione di prova documentale. In data 31.01.2021, si costituiva nel presente giudizio
[...]
CP (di seguito “ ) e, per essa, la società Controparte_2 Controparte_3
in persona dei legali rapp.ti p.t., quale cessionaria del credito oggetto di causa.
[...]
Il processo proseguiva e il Giudice ammetteva la CTU contabile;
quindi, depositata la perizia, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 23.10.2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Anzitutto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui
“il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data
precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento
stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente
incompatibile con quello precedentemente assunto” (cfr. tra le molte Cass. Civ.
25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012). Ancora: “l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da
ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la
sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della
proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex
ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cfr. tra le molte Cass. Civ.
21744/2004).
Orbene, calando tali principi nella vicenda in esame, è agevole desumere, alla luce della documentazione in atti, come parte opposta abbia dimostrato il versamento della prima rata del finanziamento a mezzo RID bancario (Cfr. scheda contabile di cui all'all.
n. 3 fascicolo monitorio), interrompendo in seguito i rimborsi;
pertanto, il disconoscimento è da ritenere infondato.
Ad ogni modo, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente emerge altresì
dalla disposta CTU, che il Tribunale condivide poiché adeguatamente motivata, nonché
immune da vizi logici e tecnici e conforme alla normativa vigente.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato che si è potuto rilevare che le sottoscrizioni a confronto presentano concordanza di elementi grafici quali gli aspetti strutturali,
peculiarità gestuali e ritmiche nel cognome e compatibilità nel nome e, in risposta al quesito, ha concluso che, alla luce degli elementi esaminati e in seguito “alla
valutazione oggettiva delle analogie e delle divergenze, emerge che: Le convergenze e
compatibilità rilevate supportano in modo decisamente prevalente l'autografia delle
firme in verifica, sottraggono la possibilità di casualità e conferiscono un'alta
probabilità attributiva”. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1954.2014;
-condanna la Parte_1
c.f , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, P.IVA_1
che si liquidano in € 5.540,00, di cui € 2.000,00 per la consulenza tecnica d'ufficio
sulla base del decreto del 12/12/2023, ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, il 27 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7030 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014
TRA
c.f , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. SALVATORE
ANTONIO, presso il cui studio, in VIA NINO BIXIO, 1, BELLIZZI (SA),
elettivamente domicilia
ATTORE
E
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV.
ACCARINO BENEDETTO, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA E.
TALAMO, 46, CAVA DE' TIRRENI (SA)
CONVENUTO nonché
(P/IVA ) e per essa Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(P/IVA ) in persona dei legali rapp.ti p.t., con Controparte_3 P.IVA_3
l'Avv. Marco Pesenti, tutti elettivamente docimiliati presso l'Avv. Benedetto Accarino
nello Studio dell'Avv. Camillo Grisi, in Salerno (SA), Via F. Gaeta n. 38;
INTERVENUTA
e
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4
CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: Controversie di diritto bancario.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società “ , Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il d.i. 1954.2014, con il quale gli si intimava di corrispondere, in solido con il Sig. la Parte_1
somma di € 15.444,48, in favore della società “ Controparte_1
”, in persona del legale rapp.te p.t., traente titolo nel il contratto di
[...]
finanziamento (prestito finalizzato) nr. 3356233 stipulato con la medesima (già Neos
Finance S.p.a.) per il tramite del convenzionato Controparte_4
disconoscendo le firme apposte sul contratto di finanziamento posto a fondamento del provvedimento monitorio contestato, per essere le stesse apocrife e concludendo, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la società “
[...]
”, in persona del legale rapp.te p.t., contestando la pretesa Controparte_1
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, il presente giudizio veniva riunito al procedimento recante rg. 9541.2015. Di seguito, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'acquisizione di prova documentale. In data 31.01.2021, si costituiva nel presente giudizio
[...]
CP (di seguito “ ) e, per essa, la società Controparte_2 Controparte_3
in persona dei legali rapp.ti p.t., quale cessionaria del credito oggetto di causa.
[...]
Il processo proseguiva e il Giudice ammetteva la CTU contabile;
quindi, depositata la perizia, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 23.10.2024, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Anzitutto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui
“il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data
precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento
stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente
incompatibile con quello precedentemente assunto” (cfr. tra le molte Cass. Civ.
25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012). Ancora: “l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da
ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la
sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della
proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex
ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cfr. tra le molte Cass. Civ.
21744/2004).
Orbene, calando tali principi nella vicenda in esame, è agevole desumere, alla luce della documentazione in atti, come parte opposta abbia dimostrato il versamento della prima rata del finanziamento a mezzo RID bancario (Cfr. scheda contabile di cui all'all.
n. 3 fascicolo monitorio), interrompendo in seguito i rimborsi;
pertanto, il disconoscimento è da ritenere infondato.
Ad ogni modo, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente emerge altresì
dalla disposta CTU, che il Tribunale condivide poiché adeguatamente motivata, nonché
immune da vizi logici e tecnici e conforme alla normativa vigente.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato che si è potuto rilevare che le sottoscrizioni a confronto presentano concordanza di elementi grafici quali gli aspetti strutturali,
peculiarità gestuali e ritmiche nel cognome e compatibilità nel nome e, in risposta al quesito, ha concluso che, alla luce degli elementi esaminati e in seguito “alla
valutazione oggettiva delle analogie e delle divergenze, emerge che: Le convergenze e
compatibilità rilevate supportano in modo decisamente prevalente l'autografia delle
firme in verifica, sottraggono la possibilità di casualità e conferiscono un'alta
probabilità attributiva”. In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1954.2014;
-condanna la Parte_1
c.f , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, P.IVA_1
che si liquidano in € 5.540,00, di cui € 2.000,00 per la consulenza tecnica d'ufficio
sulla base del decreto del 12/12/2023, ed il residuo per onorario, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, il 27 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.