Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Rel.
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2250/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FONTANA VANIA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAMBURINI CP_1 C.F._2
ANNA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 23/05/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 12
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 08/10/2024 sentenza di separazione consensuale n. 467/2024, pubblicata in data 16/10/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) SEPARAZIONE E CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà, per ciascuno di essi, di fissare la rispettiva residenza ove crederanno più opportuno, ma in modo da non rendere gravoso l'esercizio del diritto di visita. I coniugi hanno l'obbligo di pagina 2 di 12 comunicarsi eventuali cambiamenti inerenti la residenza, sino a quando il figlio non diventerà maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La casa coniugale posta in Fiorano MO (MO), via della Villa n. 20, viene assegnata in uso esclusivo alla SI , unitamente agli arredi e suppellettili che l'arredano CP_1
e la corredano, la quale si impegna a comunicare la variazione della parte conduttrice.
Il SI d'accordo con la moglie, entro il 22.05.2024, provvederà a lasciare la Pt_1
casa famigliare asportando i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà,
trasferendo momentaneamente la propria dimora e il proprio domicilio presso l'abitazione dei di lui genitori in Maranello (MO), via Genova n. 34, nonché a restituire le chiavi di casa. Il SI si impegna a trasferire la propria residenza presso una Pt_1
propria nuova abitazione, entro e non oltre il 30.11.2024.
2) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento all'assunzione delle decisioni di natura straordinaria (attinenti alla salute, la scuola, l'educazione) tenendo in considerazione le aspirazioni ed inclinazioni del figlio e disgiuntamente in riferimento alle scelte ordinarie, con ciò intendendo che ciascun genitore potrà autonomamente assumere le decisioni di ordinaria amministrazione quando il figlio si trovi presso di sé
senza obbligo confronto con l'altro genitore. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie per il figlio, con la precisazione che in ogni caso il genitore che avrà presso di sé dovrà preventivamente informare l'altro genitore Per_1
su eventuali visite mediche, esami, terapie, etc.., cui il minore dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza. Ciascun genitore si impegna a pagina 3 di 12 tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita del minore, ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti/docenti e le iniziative della scuola frequentata dal figlio.
Il figlio minore è collocato presso la madre e manterrà la propria residenza, Per_1
anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione sita in Fiorano MO (MO), via della Villa
n. 20. Entrambi i genitori si impegnano ad evitare accuratamente che il minore frequenti compagnie occasionali dell'uno e/o dell'altro genitore, almeno sino a quando non si sia instaurata una stabile duratura relazione sentimentale e comunque non prima di 2 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3. DIRITTO DI VISITA
vivrà con entrambi i genitori, per pari periodo di tempo, a settimane alterne, Per_1
come segue:
settimana A permarrà con la madre il martedì dall'uscita di scuola/centro estivo Per_1
con pernottamento, il giovedì dall'uscita di scuola/centro estivo con pernottamento, e il venerdì dall'uscita di scuola/centro estivo, con pernottamento, sino al sabato mattina alle ore 9.00 (ovvero, quando è prevista scuola, sino al suo accompagnamento a scuola all'orario d'ingresso previsto). permarrà con il padre il lunedì sera con Per_1
pernottamento, il mercoledì sera con pernottamento e dal sabato mattina dalle ore 9.00
(ovvero, quando è prevista, dall'uscita di scuola) sino al lunedì mattina quando verrà
accompagnato a scuola/centro estivo dal papà. Nel periodo estivo permarrà con Per_1
il padre il lunedì dall'uscita del centro estivo, il mercoledì dall'uscita del centro estivo e dal sabato mattina dalle ore 9.00 sino al lunedì mattina quando verrà accompagnato al centro estivo dal papà.
pagina 4 di 12 settimana B permarrà con la madre il martedì dall'uscita di scuola/centro estivo Per_1
con pernottamento, il giovedì dall'uscita di scuola/centro estivo con pernottamento, e dal sabato mattina dalle ore 9.00 (ovvero, quando è prevista, dall'uscita di scuola) sino al lunedì mattina quando verrà accompagnato a scuola/centro estivo dalla mamma Per_1
permarrà con il padre il lunedì sera con pernottamento, il mercoledì sera con pernottamento e il venerdì sera con pernottamento sino al sabato mattina alle ore 9.00
(ovvero, quando è prevista scuola, sino al suo accompagnamento a scuola all'orario di ingresso previsto). Nel periodo estivo permarrà con il padre il lunedì dalla sera, Per_1
il mercoledì dall'uscita del centro estivo e il venerdì dall'uscita del centro estivo sino al sabato mattina alle ore 9.00.
, al termine di ogni giornata di scuola dal lunedì al venerdì, sia nella settimana A Per_1
che nella settimana B, nonché durante il periodo estivoil lunedì nella settimana B, si recherà presso la casa della madre per il pranzo, come avvenuto sino ad oggi, e, nei giorni di competenza del padre come sopra indicati, il minore rimarrà con la madre sino al ritiro dello stesso alla sera da parte del padre. In occasione del centro estivo, potrà, Per_1
nei giorni di competenza del papà, essere ritirato, all'uscita dal centro estivo, dalla madre previo accordo di volta in volta assunto tra i genitori.
La madre si impegna ad accompagnare il minore all'allenamento nei giorni feriali, quando previsto.
I genitori concordemente convengono che in deroga al suesteso calendario Per_1
potrà, previo accordo di volta in volta e salvo diversi impegni, andare col padre nelle giornate e/o serate indicate nel calendario calcistico (attualmente serie B) per recarsi allo stadio ed assistere alla partita della squadra del Modena. Nel caso in cui gli allenamenti delle attività sportive prescelte da comportino un calendario diverso da quello Per_1
pagina 5 di 12 attuale i coniugi si impegnano a rivedere l'attuale calendario – settimana A e settimana B-
in modo che venga consentito alla madre di accompagnare il minore all'allenamento.
In merito alle vacanze estive
I coniugi stabiliscono che il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza estivo di 2 settimane, anche non consecutive, da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo;
in caso di disaccordo sul periodo o di mancata comunicazione da parte di uno o di entrambi entro il 30 maggio, si stabilisce che negli anni pari sceglierà il periodo di vacanza il padre e negli anni dispari la madre, avendo cura di comunicarlo per iscritto (sms, w.a., mail ecc.) all'altro genitore entro il 15 giugno di ciascun anno.
In merito alle altre festività/vacanze.
Infine, i genitori si impegnano a rispettare ed applicare l'alternatività delle vacanze natalizie e pasquali, pertanto sulla base di tale principio la festività del Natale e il
Capodanno dovranno essere alternate di anno in anno così come la Pasqua (questa unitamente alla Pasquetta). Pertanto, i coniugi convengono che trascorrerà ad Per_1
anni alterni sette giorni anche consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti il giorno di Natale, il 31.12 ed il 6.01; nonché tre giorni anche consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
trascorrerà i c.d. ponti del calendario scolastico con alternanza tra i genitori Per_1
prospettando ad esempio il ponte di Ognissanti con la madre, quello del con Per_2
il padre e così via;
in ogni caso le parti potranno sempre di comune accordo regolarsi diversamente. I genitori potranno concordare, durante l'anno, altri periodi di vacanza da trascorrere assieme al minore, almeno una settimana durante altri periodi.
pagina 6 di 12 È fatto obbligo di comunicare all'altro genitore il luogo delle vacanze estive ed invernali che trascorrerà col figlio, oltre un recapito telefonico permettendo almeno un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore. I coniugi sosterranno autonomamente le spese relative alle proprie vacanze col figlio, mentre saranno a carico di ciascuno nella misura del 50% le spese relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con amici o partecipando a vacanze studio e/o sportive.
I coniugi si impegnano a che il figlio mantenga una relazione SInificativa con i rispetti parenti.
In merito a giornate “speciali” per il minore
Per i giorni di compleanno di , così come per ogni altra giornata importante per Per_1
lo stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo S. Cresima, feste e riconoscimenti scolastici, gare sportive, etc…) sarà sospesa ogni turnazione e tali avvenimenti saranno trascorsi da entrambi i genitori insieme al figlio.
In merito all'autorizzazione per l'espatrio
I genitori concordano che la possibilità di espatrio di con ciascuno di loro è Per_1
subordinata, volta per volta, al pieno consenso espresso per iscritto dall'altro genitore,
previa comunicazione scritta della località di soggiorno, un recapito telefonico fisso e/o mobile e fissata la data di rientro col figlio presso l'indirizzo di residenza in Italia.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MINORE
Ciascun genitore, per quanto concerne il mantenimento ordinario, provvederà
direttamente e in proprio a sostenere ogni onere per vitto e alloggio, nonché ad acquistare l'abbigliamento corrente e ciò in forza della collocazione pari temporale. Entrambi i genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie del figlio nella misura del pagina 7 di 12 50%, intendendosi tali quelle di cui al protocollo in uso al Tribunale di Modena, da intendersi quivi integralmente trascritto e riportato come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari e spese sanitarie;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale d) cure non convenzionali e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo (anche universitari) e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d)
trasporto pubblico e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 8 di 12 I coniugi convengono che le spese inerenti l'acquisto di computer, stampante, tablet ed eventuale relativa strumentazione, necessaria per l'attività scolastica del figlio, così come le spese per l'acquisto di telefono cellulare per , relativo contratto telefonico, Per_1
patente, moto, automobile, bollo, assicurazione e manutenzione dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra gli stessi e, se concordate, a carico di ciascuno nella misura del
50%.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Il figlio minore verrà messo a carico dei genitori nella misura del 50% ai fini delle detrazioni fiscali e dell'assegno per il nucleo familiare.
5. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DEI CONIUGI
Alla data del deposito del presente ricorso, i coniugi dichiarano di aver già equamente ripartito i danari presenti sui conti correnti cointestati e su quelli individuali intestati a ciascuno e dunque, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non avere più
nulla a che pretendere l'uno dall'altro in relazione ai suddetti risparmi. Si dà atto in questa sede che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti stante il rispettivo pagina 9 di 12 adeguato reddito da lavoro e, pertanto, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a richiedersi alcunché a tale titolo, provvedendo in via autonoma al loro sostentamento.
L'autovettura FIAT 500X targata FH 621 CP, intestata al SI. , viene Parte_1
trasferita in proprietà alla SI.ra , a spese della stessa e senza alcuna CP_1
corresponsione di danaro. Sino al completamento della suddetta pratica di trasferimento di proprietà la SI.ra si impegna e si obbliga a tenere manlevato ed indenne il CP_1
SI da qualsiasi sanzione, contravvenzione e/o mancato pagamento della Parte_1
tassa di circolazione e/o utilizzo del veicolo Fiat 500, che la moglie ha in uso da diversi anni, impegnandosi altresì a dargli immediata comunicazione di mancati pagamenti o eventuali infrazioni al C.d.S., oltreché decurtazione di punti dovesse subire, nonché a notificare nei termini all'autorità il nominativo del conducente del mezzo responsabile dell'eventuale infrazione.
CP_ Entro il 20.05.2024 la SI.r si impegna e si obbliga a volturare tutte le utenze relative alla casa familiare, tassa rifiuti, raccolta porta a porta ed effettuare le opportune e necessarie comunicazioni ed attività.
Ogni altro rapporto patrimoniale e personale è già stato regolato per cui i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione.
6 Parte_2
Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente del figlio.
Le parti, quale espressione della loro autonomia privata, intendono obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della pagina 10 di 12 sottoscrizione del presente ricorso. Ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi è sin da ora rinunciata e rimossa.
Le parti dichiarano che non sono in possesso di documentazione di cui all'art. 473 bis 13
terzo comma (documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte nonché provvedimenti relativi a minori emessi dall'autorità giudiziaria) pertanto non procedono al deposito come richiesto dall'art. 473 bis 51 secondo comma, cpc.
Le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 25/07/2013; Persona_3
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fiorano
MO (MO) il 31/12/2011 fra nato a [...] Parte_1
(MO) il 21/07/1982 e nata a [...] il [...] alle CP_1
pagina 11 di 12 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fiorano MO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2012 - Atto n.
1 - Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 12 di 12