Sentenza 3 aprile 1989
Massime • 2
Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale. Tale risarcimento, in Mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercè l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che l'indennità - pari a trentatrè giornate di retribuzione - prevista dall'accordo aziendale dell'ottobre del 1981 fosse sufficiente a risarcire il danno derivante dalla mancata fruizione dei riposi settimanali. La S.C. ha giudicato corretta tale valutazione, osservando però che la stessa giustificava il rigetto della domanda del lavoratore solo per il periodo successivo a detto accordo e non anche per il periodo anteriore). ( Conf 8514/87, mass n 456044; ( Conf 4785/86, mass n 447486; ( Conf 3470/80, mass n 407314; ( contra 1052/88, mass n 457340; ( contra 1860/83, mass n 426905; ( contra 4982/78, mass n 394723).*
Nel caso in cui il convenuto, al fine di contrastare le pretese dell'attore, abbia fatto esclusivo riferimento alla prescrizione quinquennale, non può il giudice applicare ad una di dette pretese (nella specie relativa a spettanze per mancata fruizione di riposi settimanali) la prescrizione decennale, ciò comportando la violazione sia del principio del carattere dispositivo dell'eccezione di prescrizione sia del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. ( V 4674/88, mass n 459541; ( V 4414/83, mass n 429320; ( V 2593/83, mass n 427462).*
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/04/1989, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1989 |
Testo completo
Nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale. Tale risarcimento, in Mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercè l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che l'indennità - pari a trentatrè giornate di retribuzione - prevista dall'accordo aziendale dell'ottobre del 1981 fosse sufficiente a risarcire il danno derivante dalla mancata fruizione dei riposi settimanali. La S.C. ha giudicato corretta tale valutazione, osservando però che la stessa giustificava il rigetto della domanda del lavoratore solo per il periodo successivo a detto accordo e non anche per il periodo anteriore). ( Conf 8514/87, mass n 456044; ( Conf 4785/86, mass n 447486; ( Conf 3470/80, mass n 407314; ( contra 1052/88, mass n 457340; ( contra 1860/83, mass n 426905; ( contra 4982/78, mass n 394723).*