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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella cause di secondo grado riunite iscritte ai nn. 462/2022 e 470/2022 R.G. promosse da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SINI ANGELO GIOVANNI
parte appellante in causa 462/2022- appellato in causa 470/2022
CONTRO
(C.F. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. BASSU FILIPPO CP_2
parte appellata e con la partecipazione di (C.F. , con il patrocinio Controparte_3 C.F._2
dell'avv. DANIELA MASALA
Litisconsorte necessario in causa 462/2022-
Appellante in causa 470/2022
Oggetto: revocatoria ordinaria
All'udienza del 20/9/2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
contrariis reiectis , in totale riforma della sentenza appellata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.. e previa ammissione della prova testimoniale dedotta nella memoria ex art. 183 comma
6° n.2 depositata nel fascicolo di 1° grado di parte appellante:
1) respingere la domanda di accertando e dichiarando Controparte_1
la mancanza dei presupposti ex art. 2901 c.c. della scientia damni e del consilium e partecipatio fraudis in capo ad entrambi i contraenti ed in particolare in capo alla . Controparte_3
2) per l'effetto accerti e dichiari la piena efficacia anche nei confronti dell'appellata dell'atto pubblico di data 04.06.2015 a rogito Notaio , rep. Per_1
13450, racc. 8862, trascritto presso la Conservatoria del RR.II. di Sassari in data
09.06.2015 (RG 6193 – RP 4909), con il quale ha sottoposto a Parte_1
vincolo di destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. in favore di
[...]
i seguenti beni: Controparte_3
fabbricato posto su tre livelli in Comune di Ploaghe (SS), Loc. San Matteo, distinto N.C.E.U. al foglio 19, mapp. 1025, Cat. A/2; porzioni del fabbricato posto in Comune di Alghero (SS), Via dell'Asfodelo, n. 28, costituite da: - appartamento al primo piano distinto al N.C.E.U. al foglio 64, mapp. 797, sub.
3, Cat. A/3; - lastrico solare di copertura al primo piano della superficie di mq
80, distinto al N.C.E.U. al foglio 64, mapp. 797, sub. 9; - locale autorimessa al piano seminterrato distinto al N.C.E.U. al foglio 64, mapp. 786, sub. 2, Cat. C/6;
- appartamento al piano terra appartamento al primo piano distinto al N.C.E.U. al foglio 64, mapp. 797, sub. 7, Cat. A/3; fabbricato su due livelli posto in
Comune di Ploaghe (SS), Via Azuni, n. 29, distinto al N.C.E.U. al foglio 20, mapp.
260, sub. 5, Cat. A/6; fabbricato su due livelli posto in Comune di Ploaghe (SS),
Corso G. Spano, n. 195, distinto al N.C.E.U. al foglio 21, mapp. 480, Cat. A/6;
fabbricato su due livelli posto in Comune di Ploaghe (SS), Via Mannu, n. 5, distinto al N.C.E.U. al foglio 20, mapp. 720, Cat. A/6; tratto di terreno agricolo posto in Comune di Codrongianos (SS), Loc. Pischedda Pala Fiori, della superficie di ha 33.79.77, distinto al N.C.E.U. al foglio 6: - mapp. 55, porz. AA, ha
01.45.97, seminativo, Cl. 3; - mapp. 55, porz. AB, ha 00.27.95, pascolo arb.,
Cl. 1;
- mapp. 56, porz. AA, ha 00.57.52, seminativo, Cl. 3; - mapp. 56, porz. AB, ha
00.11.28, pascolo arb., Cl. 1; - mapp. 144, ha 01.13.85, seminativo, Cl. 2; - mapp. 145, ha 00.00.854, seminativo, Cl. 1; - mapp. 146, ha 00.00.21, seminativo, Cl. 1; - mapp. 99, ha 00.22.15, seminativo, Cl. 1; tratto di terreno agricolo posto in Comune di Codrongianos (SS), Loc. Binza e S'Iscia, della superficie di ha 1.09.90, distinto N.C.E.U. al foglio 6, mapp. 100, ha 1.09.90, seminativo, Cl. 1; tratto di terreno agricolo posto in Comune di Codrongianos (SS), Reg. , Per_2
della superficie di ha 02.80.79, distinto N.C.E.U. al foglio 8:
- mapp. 28, ha 00.01.08, seminativo, Cl. 3; - mapp. 29, ha 01.45.56, seminativo, Cl. 3; - mapp. 97, ha 01.34.15, seminativo, Cl. 3;
nonché dell'atto pubblico di data 30.05.2016 a rogito notaio , rep. 13927, Per_1
racc. 9219, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sassari in data
06.06.2016 (RG 7616 – RP 5987), con il quale e Parte_1 CP
, in adempimento degli accordi di separazione sottoscritti nanti al
[...]
Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Sassari in data 08.03.2016 e omologati in data 17.03.2016 (R.G. 3977/2016), hanno convenuto il trasferimento a titolo gratuito da parte del in favore della della Pt_1 CP
quota di comproprietà pari a ½ della casa coniugale posta in Comune di Ploaghe
(SS), Via del Colle, n. 10, nonché della quota pari a ½ della nuda comproprietà degli immobili sottoposti a vincolo di destinazione come da atto a rogito notaio del 04.06.2015; Per_1
3) Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Sassari la cancellazione dell'annotazione della sentenza impugnata a margine della trascrizione degli atti impugnati e/o l'annotazione della emananda sentenza a margine degli stessi atti, con esonero da ogni responsabilità;
4) Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse di parte appellata: “chiede che l'Ill.ma Corte D'Appello adita,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1) rigettare l'avverso appello siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui all'espositiva;
2) per l'effetto, confermare la sentenza n. 412/2022 emessa dal Tribunale Civile di Sassari in data 20.04.2022 e pubblicata in pari data;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il diritto al rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse di : “piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_3
d'Appello adita, contrariis reiectis , in totale riforma della sentenza appellata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.. e previa ammissione della prova testimoniale dedotta nella memoria ex art. 183 comma 6° n.2 depositata nel fascicolo di 1° grado di parte appellante:
1) respingere la domanda di accertando e dichiarando Controparte_1
la mancanza dei presupposti ex art. 2901 c.c. della scientia damni e del consilium e partecipatio fraudis in capo ad entrambi i contraenti ed in particolare in capo alla . Controparte_3
2) per l'effetto accerti e dichiari la piena efficacia anche nei confronti dell'appellata dell'atto pubblico di data 04.06.2015 a rogito Notaio , rep. Per_1
13450, racc. 8862, trascritto presso la Conservatoria del RR.II. di Sassari in data
09.06.2015 (RG 6193 – RP 4909), con il quale ha sottoposto a Parte_1
vincolo di destinazione patrimoniale ex art. 2645-ter c.c. in favore di
[...]
i seguenti beni: Controparte_3 fabbricato posto su tre livelli in Comune di Ploaghe (SS), Loc. San Matteo, distinto N.C.E.U. al foglio 19, mapp. 1025, Cat. A/2; porzioni del fabbricato posto in Comune di Alghero (SS), Via dell'Asfodelo, n. 28, costituite da: - appartamento al primo piano distinto al N.C.E.U. al foglio 64, mapp. 797, sub.
3, Cat. A/3; - lastrico solare di copertura al primo piano della superficie di mq
80, distinto al N.C.E.U. al foglio 64, mapp. 797, sub. 9; - locale autorimessa al piano seminterrato distinto al N.C.E.U. al foglio 64, mapp. 786, sub. 2, Cat. C/6;
- appartamento al piano terra appartamento al primo piano distinto al N.C.E.U. al foglio 64, mapp. 797, sub. 7, Cat. A/3; fabbricato su due livelli posto in
Comune di Ploaghe (SS), Via Azuni, n. 29, distinto al N.C.E.U. al foglio 20, mapp.
260, sub. 5, Cat. A/6; fabbricato su due livelli posto in Comune di Ploaghe (SS),
Corso G. Spano, n. 195, distinto al N.C.E.U. al foglio 21, mapp. 480, Cat. A/6; fabbricato su due livelli posto in Comune di Ploaghe (SS), Via Mannu, n. 5, distinto al N.C.E.U. al foglio 20, mapp. 720, Cat. A/6; tratto di terreno agricolo posto in Comune di Codrongianos (SS), Loc. Pischedda Pala Fiori, della superficie di ha 33.79.77, distinto al N.C.E.U. al foglio 6: - mapp. 55, porz. AA, ha
01.45.97, seminativo, Cl. 3; - mapp. 55, porz. AB, ha 00.27.95, pascolo arb.,
Cl. 1;
- mapp. 56, porz. AA, ha 00.57.52, seminativo, Cl. 3; - mapp. 56, porz. AB, ha
00.11.28, pascolo arb., Cl. 1; - mapp. 144, ha 01.13.85, seminativo, Cl. 2; - mapp. 145, ha 00.00.854, seminativo, Cl. 1; - mapp. 146, ha 00.00.21,
seminativo, Cl. 1; - mapp. 99, ha 00.22.15, seminativo, Cl. 1; tratto di terreno agricolo posto in Comune di Codrongianos (SS), Loc. Binza e S'Iscia, della superficie di ha 1.09.90, distinto N.C.E.U. al foglio 6, mapp. 100, ha 1.09.90, seminativo, Cl. 1; tratto di terreno agricolo posto in Comune di Codrongianos (SS), Reg. , Per_2
della superficie di ha 02.80.79, distinto N.C.E.U. al foglio 8:
- mapp. 28, ha 00.01.08, seminativo, Cl. 3; - mapp. 29, ha 01.45.56, seminativo, Cl. 3; - mapp. 97, ha 01.34.15, seminativo, Cl. 3; nonché dell'atto pubblico di data 30.05.2016 a rogito notaio , rep. 13927, Per_1
racc. 9219, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Sassari in data
06.06.2016 (RG 7616 – RP 5987), con il quale e Parte_1 CP
, in adempimento degli accordi di separazione sottoscritti nanti al
[...]
Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Sassari in data 08.03.2016 e omologati in data 17.03.2016 (R.G. 3977/2016), hanno convenuto il trasferimento a titolo gratuito da parte del in favore della della Pt_1 CP
quota di comproprietà pari a ½ della casa coniugale posta in Comune di Ploaghe
(SS), Via del Colle, n. 10, nonché della quota pari a ½ della nuda comproprietà degli immobili sottoposti a vincolo di destinazione come da atto a rogito notaio del 04.06.2015; Per_1
3) Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Sassari la cancellazione dell'annotazione della sentenza impugnata a margine della trascrizione degli atti impugnati e/o l'annotazione della emananda sentenza a margine degli stessi atti, con esonero da ogni responsabilità;
4) Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Sassari Controparte_4 [...]
e , fideiussori dell'Istituto di Vigilanza PO Pt_1 Controparte_3
Service S.r.l., società in liquidazione, agendo in revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci: a) l'atto con cui era stato costituito il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su immobili, a favore della;
b) CP
il trasferimento immobiliare con cui, in sede di separazione consensuale, Pt_1
aveva trasferito alla la quota di ½ della casa coniugale e della nuda CP
proprietà di altri immobili.
I convenuti, costituitisi in giudizio con atti separati, contestarono la domanda chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 412/2022 in accoglimento della domanda, dichiarò l'inefficacia dei suddetti atti dispositivi.
Avverso tale decisione e hanno Parte_1 Controparte_3
proposto impugnazione con distinti atti che hanno dato luogo a due giudizi riuniti.
All'appello del sono state affidate le seguenti censure: Pt_1
i) erroneo rigetto della prova testimoniale, volta a dimostrare l'estraneità della alla gestione della PO, nonostante la sua rilevanza e CP
ammissibilità;
ii) insussistenza degli elementi soggettivi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c.
iii) inadeguatezza motivazionale allorché il primo giudice ritenne che gli accordi raggiunti in sede di separazione dissimulassero l'intento di pregiudicare le ragioni dei creditori, omettendo di considerare la finalità lecita degli atti, destinati a garantire cure e assistenza alla , CP
invalida al 100%, e a regolare i rapporti patrimoniali in sede di separazione, in un contesto di crisi coniugale già in atto da anni. iv) erronea valutazione degli elementi da cui il tribunale avrebbe tratto la prova del consilium fraudis e della partecipatio fraudis, sia per aver deciso sulla base di un documento come lo stato passivo della debitrice, mai prodotto in giudizio, sia per non aver considerato le condizioni psichiche della (affetta da gravi patologie psichiatriche come CP
sindrome schizofrenica, disturbo bipolare), che ne avevano certamente compromesso la capacità di discernimento, escludendo la consapevolezza e la partecipazione a qualsiasi intento fraudolento;
v) ha negato, altresì, che esso si sarebbe spogliato di tutto il suo Pt_1
patrimonio, essendosi riservato l'usufrutto sui cespiti diversi dalla casa coniugale.
Anche ha proposto appello avverso la decisione, Controparte_3
lamentandone l'erroneità per motivi identici a quelli introdotti con l'impugnazione proposta nell'interesse del Pt_1
si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione, di Controparte_5
cui ha chiesto il rigetto.
Motivi della decisione
Verranno trattati congiuntamente, in quanto fondati sulle medesime censure,
gli appelli proposti nell'interesse del e della . Pt_1 CP
Gli appelli sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
1.Il motivo d'appello sub i) Entrambi gli appellanti hanno lamentato il rigetto dell'istanza di prova testimoniale dedotta nella memoria ex art. 183 comma 6° n.2 (“Vero che della gestione ed amministrazione della società Vigilanza PO Service CP_6
srl si è sempre occupato esclusivamente il sig. Controparte_7 Parte_1
residente in [...], amministratore e oggi liquidatore della stessa società, con esclusione di qualsiasi altro”) e hanno reiterato l'istanza volta all'ammissione di esso.
La prova per come formulata è inammissibile siccome implicante giudizi e valutazioni;
è inoltre irrilevante non essendo contestata la mancata assunzione di qualsivoglia carica gestoria da parte della . CP
2. I motivi d'appello sub ii) e iv)
Con tali doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione, gli appellanti hanno denunciato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. e, segnatamente, per aver ravvisato in capo alla la scientia damni e il CP
consilium fraudis, nonostante la sua condizione di grave infermità psichica,
documentata da ampia certificazione medica (invalidità civile al 100%, sindrome schizofrenica, disturbo bipolare, incapacità di gestire la quotidianità).
Il rilievo non coglie nel segno, per le seguenti considerazioni con cui si corregge e si integra la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trasferimento immobiliare avvenuto nel 2016 in sede di accordi sulla separazione dei coniugi (mentre per quanto attiene all'atto costitutivo del vincolo di destinazione posto in essere nel 2015 si dirà meglio infra). Ebbene, in diritto, “l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità; sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore,
successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod.civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la
successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto e senza, quindi, che debba essere provato il dato della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare le ragioni creditorie (così, ex aliis Corte d'Appello di Roma n.
4698/2022 alla quale si rimanda per i richiami alla giurisprudenza di legittimità).
L'esposto principio è stato, peraltro, correttamente richiamato dalla difesa dell'istituto di credito allorquando ha citato l'arresto della Suprema Corte n.
22465/2002.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, in cui il aveva sottoscritto Pt_1
le fideiussioni in favore della società PO s.r.l. (di cui era amministratore) nelle date del 16.01.2009 e del 28.11.2011 e, quindi, anteriormente agli atti dispositivi, rileva non già la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni del creditore bensì la mera consapevolezza del beneficiario dell'atto dispositivo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Con l'ulteriore precisazione che nella vicenda che ci occupa la riassume in CP
sé la duplice qualità di terzo e anche di fideiussore in relazione alle fideiussioni rilasciate, a garanzia anche delle obbligazioni future di PO, dal 2000 al 2006
e quindi sino alla concorrenza di euro 89.856,00, mentre per quanto riguarda le fideiussioni successive ella è terza avendo disconosciuto le relative sottoscrizioni poi ritenute effettivamente apocrife in altro giudizio.
Corre, altresì, l'obbligo di precisare che il fatto oggettivo della messa a disposizione, in favore della debitrice principale, delle somme garantite dalle diverse fideiussioni è incontestato e risulta altresì dal decreto ingiuntivo n.
1138/2016 ottenuto da nei confronti dei fideiussori (all.6, Controparte_4
produzioni in primo grado della banca), da cui si ricava l'anticipo su fatture con cessione di crediti pro solvendo in favore di PO per euro 100.000,00 nel
2010, limite innalzato a euro 320.000,00 nel 2012.
Ciò posto, può presumersi in capo alla la consapevolezza che il CP
trasferimento immobiliare di cui ella aveva beneficiato in sede di accordi di separazione fosse lesivo degli interessi del creditore, avuto riguardo agli elementi in appresso, alcuni dei quali già correttamente evidenziati dal tribunale.
Intanto, ella aveva rilasciato una serie di fideiussioni dal 2000 al 2006 (non disconosciute) e, quindi, era senz'altro a conoscenza dell'esposizione debitoria della PO verso la banca, esposizione che era andata aggravandosi tanto da aver reso necessario l'innalzamento del limite della linea di credito nello stesso arco temporale (da 13 milioni di vecchie lire nel 2000 sino alla concorrenza, come si è detto, di euro 89.856,00 nel 2006) e il corrispondente rilascio di nuove fideiussioni a garanzia. Inoltre, mediante l'atto dispositivo posto in essere in sede di separazione il si stava sostanzialmente privando della quasi totalità dei suoi beni, Pt_1
mantenendo il solo usufrutto sui fabbricati e sul terreno oggetto del precedente atto costitutivo del vincolo di destinazione.
La , del resto, in quanto coniuge convivente del ra verosimilmente CP Pt_1
a conoscenza della situazione debitoria della società del marito, senza che tale considerazione possa dirsi scalfita dagli elementi ricavabili dalla documentazione prodotta in primo grado dagli appellanti.
In particolare, se è vero che nella relazione del centro di salute mentale di
Tempio Pausania del 16/4/2015 (all. 15, produzioni del convenuto in Pt_1
primo grado) si dà atto della depressione iniziale e del suo peggioramento “da tempo” anche a causa della perdita della relazione di coppia, non è meno vero che la genericità dell'inciso “da tempo” non consente di collocare l'evento con precisione dal punto di vista cronologico. Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che nella relazione del centro di salute mentale di Tempio del 9/2/2011
(all. 16, produzioni del convenuto) si dà atto di un mero inasprimento della relazione di coppia nel 2011, circostanza ben diversa dall'interruzione del rapporto. Ebbene, nel 2011 la situazione debitoria della PO aveva già subito un ulteriore notevole peggioramento, tanto che nel 2009 era stata rilasciata fideiussione (con firma autentica del solo a garanzia di obbligazioni Pt_1
contratte o da contrarre sino alla concorrenza di euro 390.000,00 e nel 2011
sino a euro 780.000,00; la , in quanto coniuge convivente del legale CP
rappresentante della società debitrice non poteva non essere a conoscenza di tale aggravamento in un periodo antecedente alla cessazione del rapporto coniugale.
Nessun utile elemento potrebbe poi ricavarsi, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dalla documentazione comprovante le condizioni di salute della . Invero, non solo i disturbi psicotici vengono attestati soltanto CP
nella relazione, già citata, del 16.4.2015 mentre sono assenti nella relazione del
9.2.2011 (all. 16 già cit.) e quindi non riguardano il periodo in cui si erano verificati la compromissione e l'aggravamento della situazione della debitrice principale, ma, ad ogni modo è dirimente la considerazione che le condizioni psichiche asseritamente tali da cagionare un'alterata percezione della realtà da parte della al punto da non essere consapevole degli atti che compiva, a CP
ben vedere non le avevano precluso la partecipazione agli atti dispositivi in oggetto (nel 2015 e nel 2016) né la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1138/2016 chiesto e ottenuto da , nel corpo della Controparte_4
quale la medesima aveva anche operato il disconoscimento delle CP
sottoscrizioni apparentemente dicenti “ ” apposte in Controparte_3
calce alle fideiussioni successive al 2006.
In relazione, poi, all'atto di costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. è sufficiente osservare che, trattandosi di atto a titolo gratuito, rileva esclusivamente l'elemento soggettivo in capo al debitore disponente e in relazione a esso, è stata soltanto genericamente contestata la sussistenza della consapevolezza del di ledere le ragioni del creditore Pt_1
mediante tale atto, senza addurre alcuno specifico rilievo avverso il capo della decisione che ravvisò tale presupposto nella qualità di legale rappresentante della società debitrice principale e, pertanto, senz'altro a conoscenza della grave situazione debitoria di essa.
Inoltre, è appena il caso di osservare come non siano qui in discussione le finalità lecite e meritevoli degli atti, quali la garanzia di assistenza e cure alla e CP
l'adempimento dell'obbligo di mantenimento in sede di separazione, giacché
“l'azione revocatoria non ha affatto riguardo alla validità dell'atto da revocare, anzi, presuppone un atto valido, e richiede esclusivamente l'accertamento della sua idoneità a determinare un pregiudizio per i diritti dei creditori” (cfr. Cass. civ. 29727/2019, in parte motiva).
3.Il motivo d'appello sub iii)
Non è condivisibile la critica di mancanza di adeguata motivazione nella parte in cui la decisione appellata affermerebbe il carattere simulato degli accordi di sistemazione della situazione economica e patrimoniale dei coniugi in sede di separazione, dissimulante la loro reale volontà di porre in essere un atto sotteso alla vanificazione, o comunque alla diminuzione delle garanzie, delle ragioni creditorie di . Tale rilievo non coglie la ratio decidendi, cui è Controparte_4
estranea qualsiasi valutazione in ordine alla natura simulata dell'atto, essendosi il tribunale limitato alla verifica dei requisiti della revocatoria.
In relazione, poi, al capo della sentenza in cui si ritenne il trasferimento operato in sede di separazione come espressione di libera determinazione del coniuge e non come atto dovuto, è sufficiente osservare come, a ben vedere, nessuna critica sia stata introdotta, essendosi la parte limitata a dichiarare di voler impugnare tale parte della sentenza.
4. Il motivo d'appello sub v) Nonostante la riserva dell'usufrutto sui beni diversi dalla casa coniugale in capo al il requisito dell'eventus damni è stato, correttamente, ritenuto Pt_1
sussistente dal tribunale. Invero, in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eventus damni sussiste anche nell'ipotesi di maggiore incertezza o difficoltà nel recupero del credito, potendo consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. Civ. sez. III, 4-07-06 n. 15265), quale quella realizzata nel caso in esame, attesa la minore appetibilità dell'usufrutto rispetto alla piena proprietà.
Quanto, poi, all'asserita non ravvisabilità dello stato di insolvenza e di decozione della società debitrice principale sul presupposto che PO avesse accesso alle linee di credito, anche tali rilievi si rivelano infondati, dovendo, invece, aversi riguardo, come correttamente verificato dal tribunale, al diverso profilo della capienza dell'attivo della società debitrice principale. A tal proposito, rileva la corte che in ordine alla ritenuta insufficienza dell'attivo sociale, come individuato all'esito della ctu esperita in prime cure, rispetto al passivo, nessuno specifico motivo d'impugnazione è stato proposto.
5. Conferma della sentenza e regolamentazione delle spese di lite
I restanti motivi d'impugnazione sono assorbiti dalle superiori considerazioni.
Gli appelli devono essere rigettati e, per l'effetto, dev'essere confermata la sentenza del Tribunale di Sassari n. 412/2022.
In considerazione del criterio della soccombenza gli appellanti devono essere condannati alla rifusione, in solido tra loro, in favore di , Controparte_5
delle spese del presente grado che si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (causa indeterminabile complessità bassa, valori medi, per le questioni giuridiche e di fatto trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione e istruttoria stante la coincidenza degli elementi istruttori rispetto al precedente grado di giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/2002 a carico degli appellanti, ove dovuto il contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1 Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Sassari n. 412/2022;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese del presente grado che si liquidano in euro 8.469,00 CP_5
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/2002 a carico degli appellanti ove dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Sassari, il 25/9/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi