Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 4297 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marianna Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 4297 /2024 R.G. promosso da
, , elettivamente domiciliato/a presso lo Parte_1 C.F._1
Studio dell'Avv.MONTAGNI MANUELA , ZO Telematico , che lo/la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON
, , elettivamente domiciliato/a presso Controparte_1 C.F._2 lo Studio dell'Avv. CORTAZZO MICHELE , ZO Telematico , che lo/la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: trasmessi atti l'11 novembre 2024 Ricorrenti:” 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e in Poggibonsi (SI), trascritto presso Controparte_1 Parte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi al n. 56 parte II Serie
A per l'anno 1993 ordinando al competente ufficio dello stato civile l'annotazione del relativo provvedimento;
2) La figlia vivrà con la madre in Via Gracco del Secco n 13 in Poggibonsi Per_1
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Sigra fino alla autosufficienza economica della figlia;
Parte_1
3) Il sig. continuerà invece a vivere nella casa di Colle di Val d'Elsa Controparte_1
Via dei Botroni 15; 4) Il padre verserà alla Sig.ra su conto corrente Parte_1 intestato alla stessa un assegno di mantenimento per la figlia e fino alla autosufficienza economica della stessa la somma di € 400,00 mensili da Per_1 pagarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sostenendo direttamente il 60% delle spese straordinarie da concordare tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Siena mentre la Sig.ra Parte_1 pagherà il residuo 40 %; La Sig.ra pagherà per intero le tasse annue Pt_1 universitarie della figlia mentre per le spese dell'auto, ad oggi in comproprietà del con la figlia, (bollo, assicurazione, manutenzioni e carburante) le stesse CP_1 saranno a carico del Sig. per intero. CP_1
6) i coniugi si riportano integralmente alle conclusioni congiunte depositate per la separazione che devono ritenersi qui riportate e trascritte e confermano quanto già concordato in sede di separazione in punto di trasferimento immobiliare a favore del
Sig. ; Controparte_1
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano salvo quanto previsto nel presente atto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per nessun altro titolo o ragione;
8) le spese legali sono tra le parti integralmente compensate”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato anche a seguito dell'inutilità del tentativo di conciliazione che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito concordatario regolarmente trascritto nel comune di Poggibonsi
rilevato che è stata pronunciata la separazione consensuale tra i coniugi rilevato che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli ormai maggiorenni rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data il 30 ottobre 1993 a Poggibonsi e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 56 parte II serie A dello stesso
Pagina 2 anno visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR
396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR
396/2000 visti gli artt. 91 ss cpc dichiara integralmente compensate le spese di giudizio visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 22/01/2025
Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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