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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Maria Grazia Federici Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA SAN MAURIZIO 6 22036 ERBA presso lo studio dell'avv. CAZZANIGA ALBERTO LEONARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in VIA DANTE N. 133 22100 COMO presso lo studio dell'avv. BINAGHI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO avente ad oggetto: Comodato di immobile urbano sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 10 Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe declaratorie di legge e del caso, in riforma dell'impugnata sentenza n. 78/2024 emessa dal Tribunale di Como, pubblicata il data 23.01.2024 e non notificata: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: previo ogni più opportuno accertamento con riguardo al credito vantato dalla OR
condannare il signor a pagare all'attrice la
Parte_1 Controparte_1 somma di € 30.000,00, o quella eventualmente diversa che sarà accertata come dovuta in esito al presente giudizio, oltre agli interessi previsti ex lege dalla messa in mora al saldo;
IN PUNTO SPESE: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, eventualmente da riconoscere allo Stato quale anticipatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: come già richiesto in primo grado, laddove necessiti, si chiede la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che poco dopo la stipula del contratto di comodato del 04.04.1995, il signor pretese _1 dalla OR il pagamento di un importo mensile;
2) Vero che, inizialmente,
Parte_1 tale pagamento era di importo variabile ed avveniva sempre in contanti;
3) Vero che, a far tempo dal 2007, la OR versava mensilmente al signor
Parte_1 la somma fissa di € 250,00 in contanti;
4) Vero che tali versamenti cessarono _1 solo nell'aprile 2021 allorquando la OR si trasferì di casa a;
5)
Parte_1 Per_1
Vero che il signor interrogato più volte sui suddetti pagamenti, ha sempre _1 ammesso di averli ricevuti. Si chiede inoltre ammettersi, come da note di replica del
23.03.2023, i seguenti capitoli di prova: 6) Vero che durante la telefonata intercorsa il
30.09.2021 alle ore 18:45 tra la OR e il fratello , Controparte_2 _1 quest'ultimo ha ammesso di aver percepito delle somme mensili da parte della OR
; 7) Vero che, ai primi di giugno 2021, allorquando la OR Parte_1 Parte_1 lasciava l'appartamento di per trasferirsi a , il signor Persona_2 Per_1
le chiese di pagargli gli arretrati degli ultimi due mesi (maggio e Controparte_1 giugno 2021). Si indicano quali testimoni i signori e Testimone_1 Controparte_2 su tutte le circostanze sopra dedotte, nonché a prova contraria sui capitoli di prova indicati ex adverso e che fossero eventualmente ammessi”.
---
Per Controparte_1
“Respingere in toto l'appello proposto dalla OR , siccome infondato, Parte_1 in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in premessa;
- Confermare la sentenza pagina 2 di 10 n.78/2024 pubbl. il 23/01/2024 emessa dal Tribunale di Como, sezione prima civile,
Giudice dott. Agostino Abate, per i motivi esposti in narrativa;
- accogliere le conclusioni formulate in I° grado dal signor che qui si ritrascrivono: _1 conclusioni:” In via principale, nel merito: -previa ogni opportuna declaratoria, respingere il ricorso avversario siccome infondato per i motivi tutti di cui nella narrativa del presente atto, nonché tutte le domande proposte nei confronti del resistente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e che la somma di €.30.000,00 richiesta dalla sig.ra non è dovuta dal signor Parte_1
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto respingere le Controparte_1 domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere fondata la prospettazione dei fatti fornita nel ricorso, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste dalla ricorrente (dalla stessa asseritamente versate) antecedenti agli ultimi 5 anni prima del rilascio dell'immobile e dichiarare che è prescritta ogni domanda relativa alla restituzione e/o al pagamento delle stesse da parte del signor -di conseguenza, respingere la richiesta formulata _1 dalla ricorrente di pagamento di somme per intervenuta prescrizione e limitare l'eventuale importo che dovesse risultare dovuto al minore e/o al diverso importo che risulterà in corso di causa e/o anche in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito e comunque ricompreso nei limiti dello scaglione di valore azionati nel ricorso. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge, per entrambi i gradi del giudizio. Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado, da intendersi qui richiamati e come di seguito ritrascritti: in via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della OR Parte_1
e l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero
[...] che tra il signor e la OR è stato stipulato un Controparte_1 Parte_1 contratto di comodato il 04.04.1995 (doc.n.4) che si rammostra al teste;
2) Vero che mai il signor pretese dalla madre, OR il pagamento di un importo _1 Parte_1 mensile per l'immobile sito in Cassina RI (CO), in via Manzoni n. 29; 3) Vero che il suddetto immobile è stato adibito a residenza e casa familiare della ricorrente e del di lei figlio, per almeno 30 anni;
4) Vero che mai Parte_1 Testimone_1 la OR ha versato mensilmente al signor la somma di Parte_1 _1 euro 250,00 in contanti;
5) Vero che tutte le utenze (luce, acqua, gas ecc.) sono da sempre intestate al signor (doc. n. 5 che si rammostra al teste) e Controparte_1
pagina 3 di 10 che lui ha sempre sostenuto le relative spese;
6) Vero che, se è capitato che alcune volte la ricorrente abbia versato delle somme, quest'ultime costituivano il rimborso delle spese che il resistente aveva sostenuto per le varie utenze;
7) Vero che la OR _2
, moglie del sig. era presente alla telefonata del 12.07.2021 intercorsa
[...] _1 tra il marito e la ricorrente (di cui al doc. 3 avversario). Si indicano come testimoni i seguenti: 1) IG.ra , su tutti i capitoli di prova;
2) OR Testimone_2 CP_3 sui capitoli dal n.1 al n. 6; 3) OR sui capitoli dal n.1
[...] Testimone_3 al n. 6; testimoni tutte residenti in [...] all'ammissione dei capitoli di prova dedotti nel ricorso;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria. -Si ribadisce, come già fatto in primo grado, che parte ricorrente ha indicato come testimone il signor
[...]
e che quest'ultimo ha presenziato e partecipato alla negoziazione assistita Tes_1 come procuratore speciale della OR si eccepisce, pertanto, Parte_1
l'inammissibilità del signor ad essere sentito come testimone. Con riserva di altro Tes_1 dedurre, eccepire e produrre anche in considerazione dell'atteggiamento processuale della controparte”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
-Nella descrizione dei fatti: con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data
20.12.2022, la OR adiva il Tribunale di Como, chiedendo al Parte_1
Giudice la condanna di alla restituzione della somma di euro Controparte_1
30.000,00, che ella sosteneva avergli versato negli ultimi dieci anni per l'uso in comodato gratuito dell'immobile di proprietà di quest'ultimo.
-La sig.ra adduceva a fondamento della domanda che: 1) con atto a rogito Parte_1 notarile del 4.04.1995 (doc. 1) ella aveva rinunciato all'azione di riduzione dell'eredità del marito, sig. , a favore del figlio, (il quale Persona_3 Controparte_1 aveva ricevuto per testamento dal padre l'intero immobile sito a Cassina RI (CO), in via Manzoni n. 29, da sempre adibito a casa familiare); 2) in cambio, a fronte di tale rinuncia, il signor con lo stesso atto, si era obbligato a concedere Controparte_1
a sua madre (la sig.ra in comodato gratuito, un bilocale al piano terra di detto Parte_1 immobile, onde consentirle di continuare ad abitare nella casa familiare, unitamente all'altro figlio, (nonché suo fratello). Testimone_1
-Tuttavia, la sig.ra lamentava che, fin da subito, il figlio aveva preteso che la Parte_1 madre gli versasse il pagamento di un importo variabile, poi fissato nella misura di €
pagina 4 di 10 250,00 mensili, come annotato dalla stessa in un suo quaderno personale (doc. Parte_1
2), la cui corresponsione era cessata solo ad aprile 2021, allorché ella si era trasferita altrove, con l'aiuto economico degli altri suoi figli.
-Il sig. costituendosi in giudizio, contestava di avere percepito dette somme _1 dalla sig.ra sostenendo, invece, che in quanto intestatario delle utenze Parte_1 dell'appartamento (gas, luce, acqua ecc.) aveva pagato le spese per conto di sua madre.
-Il Giudice di prime cure istruiva la causa mediante l'interpello delle parti, a seguito del quale concedeva i termini per il deposito di note conclusive e tratteneva la causa in decisione.
-Successivamente, con sentenza n. 78/2024, pubblicata in data 23.01.2024, il Tribunale rigettava la domanda della sig.ra compensando le spese di lite, in virtù dei Parte_1 rapporti familiari tra le parti.
-In particolare, il Giudice in applicazione dell'art. 1808 c.c. -secondo cui le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario- riteneva che le somme versate da a si riferivano a spese ordinarie (quali gas, luce) quindi di Parte_1 _1 esclusiva pertinenza della comodataria che non aveva diritto, pertanto, ad alcun rimborso.
-Contro la detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.07.2024, è stato proposto appello da che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni come in epigrafe indicate.
-E' stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellato che ha Controparte_1 replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come in epigrafe riportato.
-All'udienza del 15.01.2025 i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale, hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle formulate nei propri atti introduttivi. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto in udienza.
Con il primo motivo rubricato “errata valutazione ex art. 116, I° comma, c.p.c., delle prove orali e del documento n. 2 di parte attrice/appellante”, l'appellante sig.ra lamenta che (nonostante il sig. nel corso del suo interrogatorio, Parte_1 _1 avesse negato di aver percepito somme di denaro dalla madre) il Giudice di primo grado, pur non avendo creduto a e pur avendo dato, quindi, rilevanza ai pagamenti _1 annotati dalla nel quaderno dalla stessa prodotto quale doc. n. 2), avrebbe, Parte_1 tuttavia, erroneamente respinto la sua domanda, ritenendo che detti versamenti pagina 5 di 10 riguardassero il rimborso delle spese ordinarie che in base all'art. 1808 c.c. sono a carico del comodatario, dato che la stessa sig.ra aveva inserito nel quaderno Parte_1 annotato una sorta di causale (metano, luce) accanto ai versamenti del 2001.
L'appellante rileva che dette annotazioni si riferiscono ad un periodo temporale (2001 e
2002) riguardo al quale non era stata formulata da parte sua alcuna richiesta di restituzione, avendo invece limitato la propria domanda al periodo degli ultimi dieci anni (fino ad aprile 2021), periodo in cui nessuna causale era stata annotata dalla OR accanto alle varie uscite mensili da questa versate al figlio. Parte_1
-Con il secondo motivo, rubricato “mancata valutazione ex art. 116, I° comma c.p.c., del documento n. 5 prodotto da parte convenuta appellata”, l'appellante sostiene che anche a voler ritenere che tutti gli esborsi della rappresentassero una sorta di Parte_1 rimborso spese a favore del comodante, il primo Giudice avrebbe dovuto, tuttavia, considerare la “abnormità” della somma di euro 250,00 mensili rispetto alle bollette prodotte ex adverso (sub doc. n. 5: l'allegato D), da cui si evince che il signor ha pagato al mese circa € 204,54 per le spese ordinarie, quindi una somma _1 inferiore rispetto alla somma di € 250,00 che la gli ha, invece, versato Parte_1 mensilmente.
-Con il terzo motivo rubricato “mancata valutazione ex art. 116, I° comma, c.p.c. del documento n. 3 prodotto da parte attrice/appellante”, l'appellante lamenta che il primo Giudice non ha considerato che tali versamenti mensili fatti dalla erano stati Parte_1 confermati anche da alcuni passaggi significativi della telefonata intercorsa tra ed il fratello il 12.07.21 (registrazione-audio allegata quale _1 Testimone_1 doc. 3), durante la quale avrebbe ammesso di aver percepito alcuni _1 pagamenti dalla madre, dichiarando: “sai tua mamma da quanti anni è che mi dà i soldi?” (minuto 2:34) o “A che titolo prendevo 'sti soldi? Ma perché tu dove abiti cos'è che paghi?” (minuto 11:10), “Sono 50.000,00 euro di affitto che avrebbe dovuto pagare per due locali” (minuto 12:42) ed ancora “Tu fai il conto: se lei me ne dava 250 e 150 li spendevo solo di riscaldamento, cos'è che volete?” (minuto 13:23), ed infine “Tre mesi fa da quando non mi ha dato più niente, no? perché glielo hai detto te, no? Da tre mesi
a questa parte da quando è andata via non mi ha dato più niente, perché glielo hai detto te” (minuto 18:32).
---
pagina 6 di 10 Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.
-Si premette in diritto che ai sensi dell'art. 1803 c.c. “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
-Alla gratuità del rapporto di comodato consegue, quindi, la discrezionale possibilità del comodante di porvi termine in presenza di una sua necessità di riottenere la disponibilità del bene (art. 1809, comma 3 c.c.).
-Quanto alle spese di manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 1808 c.c., comma 1, “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per servirsi della cosa”, il che comporta che, se deve affrontare spese anche similari, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse, senza poter pretendere alcunché dal comodante.
-Secondo opinione giurisprudenziale, è possibile che sia posto a carico del comodatario un onere e che, in generale, derivi al comodante un vantaggio economico indiretto, purché non si tratti di una obbligazione di rilevanza tale da configurare una controprestazione, che trasformerebbe il contratto in una locazione o in un contratto atipico. Esiste, quindi, il comodato c.d. “oneroso o modale”, che si verifica allorquando chi riceve in comodato il bene si obbliga ad adempiere ad una prestazione che, tuttavia, non assurge a corrispettivo del godimento;
nel qual caso, l'interesse del comodante, anche quando assuma connotati patrimoniali, è comunque indiretto e mediato e non si concretizza nell'attesa giuridicamente tutelata di un corrispettivo patrimoniale, in natura o in denaro.
-Pertanto, la natura essenzialmente gratuita del comodato non è, comunque, contraddetta dal versamento da parte del comodatario degli obblighi condominiali, in quanto pattuizione accessoria del contratto che non ne snatura il rapporto (Cass. 6203/2014) come pure non viene meno dal pagamento da parte del comodatario di un compenso meramente simbolico a favore del comodante onde versare i tributi e le spese inerenti all'immobile concesso in uso, riguardanti la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e le spese di riparazione ordinaria del fabbricato (cfr. Cass. 21023/2016).
-In sostanza, il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della pagina 7 di 10 cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese (così Cass. 24970/2019 secondo cui
“l'onere di rimborso spese condominiali, di riscaldamento ecc. non risulta di per sé incompatibile con la natura essenzialmente gratuita del comodato che non viene meno per effetto della apposizione di un modus, posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della res, come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese”.
-Alla luce di quanto premesso, nel caso in esame, si osserva che la sig.ra in Parte_1 sede di stipula del contratto di comodato, nella veste di comodataria, si è obbligata espressamente a conservare e custodire il bene in oggetto con cura e massima diligenza, richiamando il disposto degli art. dal 1803 c.c. al 1812 c.c. in materia di comodato;
quindi, anche dell'art. 1808 c.c., secondo cui “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”.
-Risulta, inoltre, quale circostanza di fatto pacifica, in quanto non espressamente contestata ex art. 115 c.p.c., che le utenze dell'appartamento condotto in comodato dalla sig.ra (luce, acqua, gas ecc.) rimasero intestate al sig. con la Parte_1 _1 conseguenza che, in mancanza di diverso accordo tra le parti ed in applicazione dell'art. 1808 c.c., le spese per l'uso della cosa erano a carico della comodataria, tenuta a pagare o comunque rimborsare quanto versato nel suo interesse e per suo conto dal figlio.
-Si osserva, inoltre, che la sig.ra nel tentativo di documentare il versamento di
Parte_1 un importo mensile a favore di - ha prodotto un quaderno contenente alcuni _1 suoi appunti che, per sua stessa ammissione, ella avrebbe scritto di suo pugno durante il periodo in cui ha abitato nella casa di proprietà del figlio fino al 2021, che non hanno valore probatorio nei confronti della controparte. Peraltro, come correttamente osservato dal primo Giudice, in detto quaderno la sig.ra ha imputato i versamenti alle
Parte_1 spese ordinarie (in particolare negli appunti relativi al 2001a spese di metano e luce: cfr. doc. n. 2), sicché - a fronte della perdurante intestazione delle utenze in capo al comodante - deve presumersi che anche i versamenti relativi agli anni successivi e fino al 2021 siano stati fatti dalla al comodante a titolo di rimborso/pagamento
Parte_1 delle spese per l'uso dell'appartamento. Si precisa, inoltre che la mera contestazione dell'appellante secondo cui la sig.ra avrebbe versato un importo “abnorme” di
Parte_1 euro 250,00 rispetto ai 204,54 mensili, invece, anticipato da in base al doc. _1
pagina 8 di 10 n. 5 dallo stesso prodotto (spese per luce, acqua, gas e rifiuti), è formulata in maniera del tutto generica e come tale inammissibile, posto che in generale le spese per l'uso dell'appartamento, oltre a quelle di luce, gas-metano, acqua ecc., riguardano anche ad esempio le spese ordinarie condominiali, di pulizia parti comuni, di riparazione ordinaria fabbricato ecc., ragion per cui non sussiste, a prima facie, alcuna “abnormità” in riferimento a quanto versato mensilmente dalla sig.ra Parte_1
-Alla luce di quanto premesso, deve quindi ritenersi che -contrariamente a quanto dedotto dall'appellante- la registrazione audio della telefonata intercorsa tra _1 ed il fratello (doc. n. 3), in quanto volta a confermare la circostanza secondo cui il versamento degli importi da parte della madre a favore del figlio, serviva essenzialmente a coprire le spese per l'utilizzo dell'appartamento, depone per l'esistenza, ad ogni effetto di legge, di un comodato gratuito tra le parti, come peraltro confermato in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 19.09.2023, dalla stessa sig.ra Parte_1 dichiarando espressamente “dal primo mese di occupazione dell'immobile su richiesta di mio figlio gli ho dato la somma di euro 250 mensile perché lui diceva di _1 averne bisogno per pagare le bollette…una volta mia nipote…mi vide dare i soldi e mi chiese il perché e risposi per aiutarlo nelle spese”, dando atto, dunque, di aver versato le dette somme nella consapevolezza di pagare le spese ordinarie per l'uso dell'appartamento.
Da quanto in precedenza esposto, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di valore della causa (da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00) con riferimento alle fasi di studio e introduzione e al valore minimo per le fasi di trattazione (in assenza di istruttoria) e decisione, quest'ultima risoltasi in una unica udienza di discussione orale limitata al semplice richiamo delle difese svolte nei rispettivi scritti difensivi.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da pagina 9 di 10 -appellante- Parte_1
CONTRO
-appellata/o Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 78/2024, pubblicata in data 23/01/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado che liquida in € 6.734,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto, ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, in Milano il 15/01/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Maria Grazia Federici Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA SAN MAURIZIO 6 22036 ERBA presso lo studio dell'avv. CAZZANIGA ALBERTO LEONARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in VIA DANTE N. 133 22100 COMO presso lo studio dell'avv. BINAGHI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO avente ad oggetto: Comodato di immobile urbano sulle seguenti conclusioni.
pagina 1 di 10 Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe declaratorie di legge e del caso, in riforma dell'impugnata sentenza n. 78/2024 emessa dal Tribunale di Como, pubblicata il data 23.01.2024 e non notificata: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: previo ogni più opportuno accertamento con riguardo al credito vantato dalla OR
condannare il signor a pagare all'attrice la
Parte_1 Controparte_1 somma di € 30.000,00, o quella eventualmente diversa che sarà accertata come dovuta in esito al presente giudizio, oltre agli interessi previsti ex lege dalla messa in mora al saldo;
IN PUNTO SPESE: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, eventualmente da riconoscere allo Stato quale anticipatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: come già richiesto in primo grado, laddove necessiti, si chiede la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che poco dopo la stipula del contratto di comodato del 04.04.1995, il signor pretese _1 dalla OR il pagamento di un importo mensile;
2) Vero che, inizialmente,
Parte_1 tale pagamento era di importo variabile ed avveniva sempre in contanti;
3) Vero che, a far tempo dal 2007, la OR versava mensilmente al signor
Parte_1 la somma fissa di € 250,00 in contanti;
4) Vero che tali versamenti cessarono _1 solo nell'aprile 2021 allorquando la OR si trasferì di casa a;
5)
Parte_1 Per_1
Vero che il signor interrogato più volte sui suddetti pagamenti, ha sempre _1 ammesso di averli ricevuti. Si chiede inoltre ammettersi, come da note di replica del
23.03.2023, i seguenti capitoli di prova: 6) Vero che durante la telefonata intercorsa il
30.09.2021 alle ore 18:45 tra la OR e il fratello , Controparte_2 _1 quest'ultimo ha ammesso di aver percepito delle somme mensili da parte della OR
; 7) Vero che, ai primi di giugno 2021, allorquando la OR Parte_1 Parte_1 lasciava l'appartamento di per trasferirsi a , il signor Persona_2 Per_1
le chiese di pagargli gli arretrati degli ultimi due mesi (maggio e Controparte_1 giugno 2021). Si indicano quali testimoni i signori e Testimone_1 Controparte_2 su tutte le circostanze sopra dedotte, nonché a prova contraria sui capitoli di prova indicati ex adverso e che fossero eventualmente ammessi”.
---
Per Controparte_1
“Respingere in toto l'appello proposto dalla OR , siccome infondato, Parte_1 in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in premessa;
- Confermare la sentenza pagina 2 di 10 n.78/2024 pubbl. il 23/01/2024 emessa dal Tribunale di Como, sezione prima civile,
Giudice dott. Agostino Abate, per i motivi esposti in narrativa;
- accogliere le conclusioni formulate in I° grado dal signor che qui si ritrascrivono: _1 conclusioni:” In via principale, nel merito: -previa ogni opportuna declaratoria, respingere il ricorso avversario siccome infondato per i motivi tutti di cui nella narrativa del presente atto, nonché tutte le domande proposte nei confronti del resistente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in Controparte_1 narrativa;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte ricorrente e che la somma di €.30.000,00 richiesta dalla sig.ra non è dovuta dal signor Parte_1
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto respingere le Controparte_1 domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere fondata la prospettazione dei fatti fornita nel ricorso, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste dalla ricorrente (dalla stessa asseritamente versate) antecedenti agli ultimi 5 anni prima del rilascio dell'immobile e dichiarare che è prescritta ogni domanda relativa alla restituzione e/o al pagamento delle stesse da parte del signor -di conseguenza, respingere la richiesta formulata _1 dalla ricorrente di pagamento di somme per intervenuta prescrizione e limitare l'eventuale importo che dovesse risultare dovuto al minore e/o al diverso importo che risulterà in corso di causa e/o anche in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito e comunque ricompreso nei limiti dello scaglione di valore azionati nel ricorso. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge, per entrambi i gradi del giudizio. Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti in primo grado, da intendersi qui richiamati e come di seguito ritrascritti: in via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della OR Parte_1
e l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero
[...] che tra il signor e la OR è stato stipulato un Controparte_1 Parte_1 contratto di comodato il 04.04.1995 (doc.n.4) che si rammostra al teste;
2) Vero che mai il signor pretese dalla madre, OR il pagamento di un importo _1 Parte_1 mensile per l'immobile sito in Cassina RI (CO), in via Manzoni n. 29; 3) Vero che il suddetto immobile è stato adibito a residenza e casa familiare della ricorrente e del di lei figlio, per almeno 30 anni;
4) Vero che mai Parte_1 Testimone_1 la OR ha versato mensilmente al signor la somma di Parte_1 _1 euro 250,00 in contanti;
5) Vero che tutte le utenze (luce, acqua, gas ecc.) sono da sempre intestate al signor (doc. n. 5 che si rammostra al teste) e Controparte_1
pagina 3 di 10 che lui ha sempre sostenuto le relative spese;
6) Vero che, se è capitato che alcune volte la ricorrente abbia versato delle somme, quest'ultime costituivano il rimborso delle spese che il resistente aveva sostenuto per le varie utenze;
7) Vero che la OR _2
, moglie del sig. era presente alla telefonata del 12.07.2021 intercorsa
[...] _1 tra il marito e la ricorrente (di cui al doc. 3 avversario). Si indicano come testimoni i seguenti: 1) IG.ra , su tutti i capitoli di prova;
2) OR Testimone_2 CP_3 sui capitoli dal n.1 al n. 6; 3) OR sui capitoli dal n.1
[...] Testimone_3 al n. 6; testimoni tutte residenti in [...] all'ammissione dei capitoli di prova dedotti nel ricorso;
nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria. -Si ribadisce, come già fatto in primo grado, che parte ricorrente ha indicato come testimone il signor
[...]
e che quest'ultimo ha presenziato e partecipato alla negoziazione assistita Tes_1 come procuratore speciale della OR si eccepisce, pertanto, Parte_1
l'inammissibilità del signor ad essere sentito come testimone. Con riserva di altro Tes_1 dedurre, eccepire e produrre anche in considerazione dell'atteggiamento processuale della controparte”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
-Nella descrizione dei fatti: con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data
20.12.2022, la OR adiva il Tribunale di Como, chiedendo al Parte_1
Giudice la condanna di alla restituzione della somma di euro Controparte_1
30.000,00, che ella sosteneva avergli versato negli ultimi dieci anni per l'uso in comodato gratuito dell'immobile di proprietà di quest'ultimo.
-La sig.ra adduceva a fondamento della domanda che: 1) con atto a rogito Parte_1 notarile del 4.04.1995 (doc. 1) ella aveva rinunciato all'azione di riduzione dell'eredità del marito, sig. , a favore del figlio, (il quale Persona_3 Controparte_1 aveva ricevuto per testamento dal padre l'intero immobile sito a Cassina RI (CO), in via Manzoni n. 29, da sempre adibito a casa familiare); 2) in cambio, a fronte di tale rinuncia, il signor con lo stesso atto, si era obbligato a concedere Controparte_1
a sua madre (la sig.ra in comodato gratuito, un bilocale al piano terra di detto Parte_1 immobile, onde consentirle di continuare ad abitare nella casa familiare, unitamente all'altro figlio, (nonché suo fratello). Testimone_1
-Tuttavia, la sig.ra lamentava che, fin da subito, il figlio aveva preteso che la Parte_1 madre gli versasse il pagamento di un importo variabile, poi fissato nella misura di €
pagina 4 di 10 250,00 mensili, come annotato dalla stessa in un suo quaderno personale (doc. Parte_1
2), la cui corresponsione era cessata solo ad aprile 2021, allorché ella si era trasferita altrove, con l'aiuto economico degli altri suoi figli.
-Il sig. costituendosi in giudizio, contestava di avere percepito dette somme _1 dalla sig.ra sostenendo, invece, che in quanto intestatario delle utenze Parte_1 dell'appartamento (gas, luce, acqua ecc.) aveva pagato le spese per conto di sua madre.
-Il Giudice di prime cure istruiva la causa mediante l'interpello delle parti, a seguito del quale concedeva i termini per il deposito di note conclusive e tratteneva la causa in decisione.
-Successivamente, con sentenza n. 78/2024, pubblicata in data 23.01.2024, il Tribunale rigettava la domanda della sig.ra compensando le spese di lite, in virtù dei Parte_1 rapporti familiari tra le parti.
-In particolare, il Giudice in applicazione dell'art. 1808 c.c. -secondo cui le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario- riteneva che le somme versate da a si riferivano a spese ordinarie (quali gas, luce) quindi di Parte_1 _1 esclusiva pertinenza della comodataria che non aveva diritto, pertanto, ad alcun rimborso.
-Contro la detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.07.2024, è stato proposto appello da che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni come in epigrafe indicate.
-E' stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellato che ha Controparte_1 replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come in epigrafe riportato.
-All'udienza del 15.01.2025 i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale, hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle formulate nei propri atti introduttivi. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto in udienza.
Con il primo motivo rubricato “errata valutazione ex art. 116, I° comma, c.p.c., delle prove orali e del documento n. 2 di parte attrice/appellante”, l'appellante sig.ra lamenta che (nonostante il sig. nel corso del suo interrogatorio, Parte_1 _1 avesse negato di aver percepito somme di denaro dalla madre) il Giudice di primo grado, pur non avendo creduto a e pur avendo dato, quindi, rilevanza ai pagamenti _1 annotati dalla nel quaderno dalla stessa prodotto quale doc. n. 2), avrebbe, Parte_1 tuttavia, erroneamente respinto la sua domanda, ritenendo che detti versamenti pagina 5 di 10 riguardassero il rimborso delle spese ordinarie che in base all'art. 1808 c.c. sono a carico del comodatario, dato che la stessa sig.ra aveva inserito nel quaderno Parte_1 annotato una sorta di causale (metano, luce) accanto ai versamenti del 2001.
L'appellante rileva che dette annotazioni si riferiscono ad un periodo temporale (2001 e
2002) riguardo al quale non era stata formulata da parte sua alcuna richiesta di restituzione, avendo invece limitato la propria domanda al periodo degli ultimi dieci anni (fino ad aprile 2021), periodo in cui nessuna causale era stata annotata dalla OR accanto alle varie uscite mensili da questa versate al figlio. Parte_1
-Con il secondo motivo, rubricato “mancata valutazione ex art. 116, I° comma c.p.c., del documento n. 5 prodotto da parte convenuta appellata”, l'appellante sostiene che anche a voler ritenere che tutti gli esborsi della rappresentassero una sorta di Parte_1 rimborso spese a favore del comodante, il primo Giudice avrebbe dovuto, tuttavia, considerare la “abnormità” della somma di euro 250,00 mensili rispetto alle bollette prodotte ex adverso (sub doc. n. 5: l'allegato D), da cui si evince che il signor ha pagato al mese circa € 204,54 per le spese ordinarie, quindi una somma _1 inferiore rispetto alla somma di € 250,00 che la gli ha, invece, versato Parte_1 mensilmente.
-Con il terzo motivo rubricato “mancata valutazione ex art. 116, I° comma, c.p.c. del documento n. 3 prodotto da parte attrice/appellante”, l'appellante lamenta che il primo Giudice non ha considerato che tali versamenti mensili fatti dalla erano stati Parte_1 confermati anche da alcuni passaggi significativi della telefonata intercorsa tra ed il fratello il 12.07.21 (registrazione-audio allegata quale _1 Testimone_1 doc. 3), durante la quale avrebbe ammesso di aver percepito alcuni _1 pagamenti dalla madre, dichiarando: “sai tua mamma da quanti anni è che mi dà i soldi?” (minuto 2:34) o “A che titolo prendevo 'sti soldi? Ma perché tu dove abiti cos'è che paghi?” (minuto 11:10), “Sono 50.000,00 euro di affitto che avrebbe dovuto pagare per due locali” (minuto 12:42) ed ancora “Tu fai il conto: se lei me ne dava 250 e 150 li spendevo solo di riscaldamento, cos'è che volete?” (minuto 13:23), ed infine “Tre mesi fa da quando non mi ha dato più niente, no? perché glielo hai detto te, no? Da tre mesi
a questa parte da quando è andata via non mi ha dato più niente, perché glielo hai detto te” (minuto 18:32).
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pagina 6 di 10 Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.
-Si premette in diritto che ai sensi dell'art. 1803 c.c. “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
-Alla gratuità del rapporto di comodato consegue, quindi, la discrezionale possibilità del comodante di porvi termine in presenza di una sua necessità di riottenere la disponibilità del bene (art. 1809, comma 3 c.c.).
-Quanto alle spese di manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 1808 c.c., comma 1, “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per servirsi della cosa”, il che comporta che, se deve affrontare spese anche similari, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse, senza poter pretendere alcunché dal comodante.
-Secondo opinione giurisprudenziale, è possibile che sia posto a carico del comodatario un onere e che, in generale, derivi al comodante un vantaggio economico indiretto, purché non si tratti di una obbligazione di rilevanza tale da configurare una controprestazione, che trasformerebbe il contratto in una locazione o in un contratto atipico. Esiste, quindi, il comodato c.d. “oneroso o modale”, che si verifica allorquando chi riceve in comodato il bene si obbliga ad adempiere ad una prestazione che, tuttavia, non assurge a corrispettivo del godimento;
nel qual caso, l'interesse del comodante, anche quando assuma connotati patrimoniali, è comunque indiretto e mediato e non si concretizza nell'attesa giuridicamente tutelata di un corrispettivo patrimoniale, in natura o in denaro.
-Pertanto, la natura essenzialmente gratuita del comodato non è, comunque, contraddetta dal versamento da parte del comodatario degli obblighi condominiali, in quanto pattuizione accessoria del contratto che non ne snatura il rapporto (Cass. 6203/2014) come pure non viene meno dal pagamento da parte del comodatario di un compenso meramente simbolico a favore del comodante onde versare i tributi e le spese inerenti all'immobile concesso in uso, riguardanti la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e le spese di riparazione ordinaria del fabbricato (cfr. Cass. 21023/2016).
-In sostanza, il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della pagina 7 di 10 cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese (così Cass. 24970/2019 secondo cui
“l'onere di rimborso spese condominiali, di riscaldamento ecc. non risulta di per sé incompatibile con la natura essenzialmente gratuita del comodato che non viene meno per effetto della apposizione di un modus, posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della res, come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese”.
-Alla luce di quanto premesso, nel caso in esame, si osserva che la sig.ra in Parte_1 sede di stipula del contratto di comodato, nella veste di comodataria, si è obbligata espressamente a conservare e custodire il bene in oggetto con cura e massima diligenza, richiamando il disposto degli art. dal 1803 c.c. al 1812 c.c. in materia di comodato;
quindi, anche dell'art. 1808 c.c., secondo cui “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”.
-Risulta, inoltre, quale circostanza di fatto pacifica, in quanto non espressamente contestata ex art. 115 c.p.c., che le utenze dell'appartamento condotto in comodato dalla sig.ra (luce, acqua, gas ecc.) rimasero intestate al sig. con la Parte_1 _1 conseguenza che, in mancanza di diverso accordo tra le parti ed in applicazione dell'art. 1808 c.c., le spese per l'uso della cosa erano a carico della comodataria, tenuta a pagare o comunque rimborsare quanto versato nel suo interesse e per suo conto dal figlio.
-Si osserva, inoltre, che la sig.ra nel tentativo di documentare il versamento di
Parte_1 un importo mensile a favore di - ha prodotto un quaderno contenente alcuni _1 suoi appunti che, per sua stessa ammissione, ella avrebbe scritto di suo pugno durante il periodo in cui ha abitato nella casa di proprietà del figlio fino al 2021, che non hanno valore probatorio nei confronti della controparte. Peraltro, come correttamente osservato dal primo Giudice, in detto quaderno la sig.ra ha imputato i versamenti alle
Parte_1 spese ordinarie (in particolare negli appunti relativi al 2001a spese di metano e luce: cfr. doc. n. 2), sicché - a fronte della perdurante intestazione delle utenze in capo al comodante - deve presumersi che anche i versamenti relativi agli anni successivi e fino al 2021 siano stati fatti dalla al comodante a titolo di rimborso/pagamento
Parte_1 delle spese per l'uso dell'appartamento. Si precisa, inoltre che la mera contestazione dell'appellante secondo cui la sig.ra avrebbe versato un importo “abnorme” di
Parte_1 euro 250,00 rispetto ai 204,54 mensili, invece, anticipato da in base al doc. _1
pagina 8 di 10 n. 5 dallo stesso prodotto (spese per luce, acqua, gas e rifiuti), è formulata in maniera del tutto generica e come tale inammissibile, posto che in generale le spese per l'uso dell'appartamento, oltre a quelle di luce, gas-metano, acqua ecc., riguardano anche ad esempio le spese ordinarie condominiali, di pulizia parti comuni, di riparazione ordinaria fabbricato ecc., ragion per cui non sussiste, a prima facie, alcuna “abnormità” in riferimento a quanto versato mensilmente dalla sig.ra Parte_1
-Alla luce di quanto premesso, deve quindi ritenersi che -contrariamente a quanto dedotto dall'appellante- la registrazione audio della telefonata intercorsa tra _1 ed il fratello (doc. n. 3), in quanto volta a confermare la circostanza secondo cui il versamento degli importi da parte della madre a favore del figlio, serviva essenzialmente a coprire le spese per l'utilizzo dell'appartamento, depone per l'esistenza, ad ogni effetto di legge, di un comodato gratuito tra le parti, come peraltro confermato in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 19.09.2023, dalla stessa sig.ra Parte_1 dichiarando espressamente “dal primo mese di occupazione dell'immobile su richiesta di mio figlio gli ho dato la somma di euro 250 mensile perché lui diceva di _1 averne bisogno per pagare le bollette…una volta mia nipote…mi vide dare i soldi e mi chiese il perché e risposi per aiutarlo nelle spese”, dando atto, dunque, di aver versato le dette somme nella consapevolezza di pagare le spese ordinarie per l'uso dell'appartamento.
Da quanto in precedenza esposto, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di valore della causa (da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00) con riferimento alle fasi di studio e introduzione e al valore minimo per le fasi di trattazione (in assenza di istruttoria) e decisione, quest'ultima risoltasi in una unica udienza di discussione orale limitata al semplice richiamo delle difese svolte nei rispettivi scritti difensivi.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da pagina 9 di 10 -appellante- Parte_1
CONTRO
-appellata/o Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 78/2024, pubblicata in data 23/01/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado che liquida in € 6.734,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto, ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, in Milano il 15/01/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Roberto Aponte
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