Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8376/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), in persona del curatore fallimentare, con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti MAGNOLIA DAVIDE e FALSETTA GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE 31/6 16121 GENOVA, presso il difensore avv. MAGNOLIA DAVIDE
ATTORE
contro
:
C.F. ), Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANFILIPPO Parte_3 P.IVA_3
VINCENZO e elettivamente domiciliato in CORSO DELLE PROVINCE, 203 CATANIA presso lo studio dell'avv. SANFILIPPO VINCENZO
CONVENUTI
Rimessa in decisione all'udienza del 10 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 10
Con atto di citazione ritualmente notificato la società - dichiarata fallita dal Parte_1
Tribunale di Lussemburgo in data 14.05.2018 -, in persona del curatore fallimentare pro tempore, conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, e Parte_2 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Parte_3
contrariis rejectis, nel merito: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace nei confronti dell'esponente l'atto di cessione di azienda del 18 luglio 2018 in quanto eseguito dall'amministratore unico di senza autorizzazione dell'assemblea dei soci e quindi in violazione dell'art. Parte_2
2479, co. 2, n. 5 c.p.c., con ogni provvedimento conseguente;
in subordine: revocare l'atto di cessione di azienda del 18 luglio 2018 in presenza dei presupposti di legge stabiliti dall'art. 2901 c.c., con ogni provvedimento conseguente;
in estremo subordine: dichiarare nullo l'atto di cessione di azienda stipulato tra le convenute in data 18 luglio 2018 per simulazione, con ogni provvedimento conseguente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
[...] ontestando le domande attoree e chiedendo a questo G.I.: “In via preliminare ed Parte_3
assorbente, dire inammissibili e comunque improcedibili le domande attoree per CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CURATORE per mancanza di autorizzazione del Giudice
Delegato e/o del Tribunale fallimentare;
Nel merito, rigettare le domande tutte proposte da parte attrice siccome inammissibili, infondate e improbate. Con spese e compensi di giudizio”.
seppur ritualmente citata - non si costituiva in giudizio. Parte_2
Con decreto del 21.12.2023 questo G.I. dichiarata la contumacia della e Parte_2
confermata l'udienza di comparizione indicata in citazione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, l'odierno decidente rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
10.02.2025 assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c.
Indi, all'udienza del 10.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, rimetteva la causa in decisione.
Ciò posto, giova premettere che è una società di diritto lussemburghese costituita Parte_1
il 16 settembre 2009 dai soci fondatori e (cfr. all. 8 della Parte_4 Persona_1
produzione documentale di parte attrice) che avevano conferito in società il loro compendio immobiliare - interamente sito in Italia - per gestire dall'estero i propri immobili.
pagina 2 di 10 Il 14 maggio 2018, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Lussemburgo (cfr. Parte_1
all. 1 della produzione documentale di parte attrice).
Apparteneva alla massa creditoria, oltre a numerosi immobili siti nelle province di Vicenza, Venezia e
Treviso, il 100% delle quote della cfr. all. 2 della produzione documentale di Parte_2
parte attrice).
In data 9 luglio 2018, il fallimento chiedeva la restituzione di un finanziamento Parte_1
effettuato in favore della società partecipata;
9 giorni dopo (a distanza di due mesi dall'intervenuto fallimento) - all'epoca amministratore unico di - cedeva tutti Persona_1 Parte_2
beni societari alla Parte_3
Ciò – secondo quanto affermato dalla difesa attorea – avveniva in assenza di preventiva autorizzazione del Tribunale di Lussemburgo e della LA, rappresentante del socio unico Parte_1
(rimasta, quindi, all'oscuro dell'operazione).
Il valore dell'azienda oggetto di cessione veniva stimato dall'esperto incaricato nella misura di €
21.000,00, tenendo conto, da un lato, del presunto valore commerciale degli immobili (€ 1.200.000, oltre € 30.000 riconosciuti a titolo di avviamento) e, dall'altro, dei debiti della società (stimati in circa €
1.210.000).
Le parti concordavano, quindi, che il prezzo venisse corrisposto in rate mensili da € 1.000,00 ciascuna.
Venuta a conoscenza di tale operazione, la LA invitava le parti a risolvere spontaneamente l'atto di cessione.
Poiché esse non vi provvedevano, la LA si determinava ad agire in giudizio per far valere le proprie ragioni e incoava il presente procedimento, onde ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di cessione di azienda effettuato da in favore di Parte_2 Parte_3
avente ad effetto il trasferimento – dalla prima alla seconda - della proprietà dei beni immobili
[...]
compiutamente individuati nell'atto di citazione.
Premessa la genesi della domanda attorea, va – innanzitutto - esaminata l'eccezione preliminare formulata dalla Parte_3
Richiamando gli artt. 25 n. 6 L. Fall. e 31 L. Fall. parte convenuta deduce la carenza di legittimazione ad agire del curatore per mancanza di autorizzazione del Giudice Delegato del fallimento
Parte_1
Replica la controparte eccependo che il Curatore non necessiti di tale preventiva autorizzazione sulla scorta del richiamo all'art. 21 del Reg. 848/2015 dell'U.E. che prevede che l'amministratore delle procedure di insolvenza possa esercitare nel territorio di altro Stato membro i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello stato di apertura.
pagina 3 di 10 Secondo la difesa di parte convenuta, tuttavia, la curatela non potrebbe utilmente giovarsi di tale richiamo in assenza di opportuna allegazione della normativa lussemburghese sul punto controverso.
L'eccezione sollevata si fonderebbe, dunque, sul difetto di prova – di cui sarebbe onerata l'attrice -della norma che preveda che il curatore non necessiti dell'autorizzazione del giudice delegato per agire in altro Stato.
Rileva altresì la citata difesa che non sarebbe possibile rinvenire, nella giurisprudenza allegata, alcun passaggio dal quale evincere che il potere del curatore di intraprendere azioni giudiziarie non sia soggetto ad alcuna approvazione preventiva del giudice delegato.
L'eccezione in esame è infondata in quanto poggia sul presupposto - errato - per il quale la capacità di stare in giudizio del Curatore sarebbe retta da legge italiana.
Ai sensi, infatti, dell'art. 21 c. 1 del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, rubricato “Poteri dell'amministratore delle procedure di insolvenza”, “L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi sia aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura
d'insolvenza in tale Stato”.
Posto che lo Stato di apertura della procedura di insolvenza è il Lussemburgo, i poteri del Curatore sono regolati da legge straniera, la quale non subordina la legittimazione ad agire dell'amministratore della procedura ad alcuna autorizzazione da parte del Giudice Delegato.
Peraltro, sebbene parte convenuta sostenga che debba essere l'attrice a dimostrare che la legge lussemburghese (diversamente da quella italiana) non preveda che il Curatore debba essere autorizzato dal Giudice delegato per poter legittimamente rappresentare in giudizio la procedura concorsuale, va rilevato che, trattandosi dell'applicazione di una norma di legge - e non di una circostanza - non incombe sull'attrice alcun onere probatorio sul punto, atteso che l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice ex art. 14 l. 218/1995.
In ogni caso, la difesa attorea precisa la norma della legge lussemburghese cui si riferisce nei propri scritti difensivi, individuandola nell'articolo 444 del Codice del Commercio, a tenore del quale: “Con effetto dalla sentenza che dichiara il fallimento, il fallito (società) è spogliato di diritto dell'amministrazione di tutti i suoi beni, anche di quelli che gli possono derivare durante il fallimento.
Tutti i pagamenti, le operazioni e gli atti compiuti dal fallito (società) e tutti i pagamenti effettuati a favore del fallito (società) dopo tale sentenza sono nulli”.
pagina 4 di 10 Secondo la giurisprudenza che interpreta l'articolo 444 del Codice di Commercio, una volta che il fallito viene spogliato dei beni, il curatore fallimentare gli subentra per rappresentare sia il fallito che la massa creditoria.
È, infine, versata in atti a cura di parte attrice, opportuna giurisprudenza dalla quale è possibile desumere che il potere del curatore fallimentare di intraprendere azioni giudiziarie non è soggetto ad alcuna approvazione preventiva del giudice delegato.
Il testo della giurisprudenza prodotta – che richiama quanto espresso sul punto dalla Corte di cassazione belga – chiarisce il potere del curatore di agire per conto della massa dei creditori non è subordinato all'emissione di alcuna autorizzazione (non menzionata in alcun passaggio del documento, né dal testo di legge richiamato).
Peraltro, è logico (e comprensibile) che i giudici stranieri non abbiano precisato che tale potere possa essere esercitato in assenza di autorizzazione del giudice delegato dal momento che l'autorizzazione predetta non è prevista dall'ordinamento di riferimento;
si sarebbe trattato, di una specificazione sterile ed ingiustificata.
L'eccezione de qua, non può, pertanto, trovare accoglimento.
Fatte queste premesse, giova delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda la cessione di ramo d'azienda di una s.r.l. realizzata da parte dell'amministratore unico ad un prezzo modesto ed intervenuta senza preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.
Essa ha ad oggetto la domanda di nullità per violazione dei limiti legali di rappresentanza dell'amministratore di società a responsabilità limitata e, in subordine, di revocatoria ordinaria e, in via di estremo subordine, di nullità per simulazione, formulata da parte attrice rispetto all'atto di cessione di azienda sottoscritto in data 18 luglio 2018 da in qualità di cedente – e da Parte_2
in qualità di cessionaria, in danno alla ià fallita Controparte_1 Parte_1
al momento della stipula della cessione di azienda.
A sostegno delle proprie posizioni, l'attrice deduce che la citata operazione era stata attuata in violazione della previsione di cui all'art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. che riserva esclusivamente alla competenza dell'assemblea ogni decisione in grado di determinare un cambiamento sostanziale dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
In particolare, la difesa attorea ha gradato le domande di merito ponendole su tre livelli.
Il primo livello si fonda sulla – presunta - invalidità dell'atto con cui l'amministratore unico ha ceduto l'intera attività di enza la previa Parte_2 Parte_3
pagina 5 di 10 autorizzazione del socio unico il secondo livello è costituito da una domanda di Parte_1
revocatoria ordinaria e il terzo è rappresentato da una domanda di simulazione.
Deve, quindi, innanzitutto, procedersi alla disamina della domanda svolta in via principale.
La norma giuridica di riferimento è rappresentata dall'art. 2479 c.c. a tenore del quale: “I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti(1);
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta
o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis”.
Valorizzando la formulazione letterale di tali previsioni è possibile concludere che, in casi come quello in oggetto, l'autorizzazione assembleare è presupposto imprescindibile per la cessione di azienda.
A tal proposito va ricordato che: “Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti
pagina 6 di 10 ambigua l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa” (Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 5128 del 6 aprile 2001).
Il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni utilizzate in seno ad un atto, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà delle parti (Corte di Cassazione, sentenza n.
22781 del 3 dicembre 2004).
Alla luce di quanto esposto è possibile affermare che ai sensi dell'art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci di s.r.l. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo.
In tale ambito è da collocare la cessione dell'azienda costituente attività esclusiva dell'impresa sociale.
La vendita di tale cespite, essenziale per lo svolgimento dell'attività di impresa, incide sostanzialmente sull'oggetto sociale e, dunque, rientra nel novero degli atti riservati alla competenza funzionale dell'assemblea dei soci, secondo lo schema delineato dall'art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. che pone un limite legale al potere di rappresentanza dell'amministratore.
Ciò è quanto ha stabilito il Tribunale di Piacenza nella sentenza n. 140 del 14 marzo 2016 in seno alla quale viene precisato che: “Ai fini del giudizio di abuso o meno della condotta dell'amministratore che abbia travalicato i poteri gestori a lui conferiti dall'atto costitutivo o dai soci, la verifica che il
Tribunale deve compiere deve essere fatta secondo un criterio comparativo, di strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale…nell'ipotesi di violazione della previsione di cui al n. 5 dell'art 2479 comma secondo c.c. occorre verificare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell'attività della società, comprendendosi per quale motivo in tale ipotesi solo l'assemblea dei soci possa decidere se autorizzare tale modifica che può addirittura determinare il venir meno stesso della società”.
pagina 7 di 10 Ne consegue che tali operazioni, se poste in essere a seguito d'iniziativa autonoma dell'amministratore unico, sono realizzate in assenza di potere, inteso come incompetenza funzionale inderogabile del medesimo, avendo il Legislatore sul punto introdotto un limite legale opponibile anche nei confronti dei terzi, indipendentemente da qualsivoglia indagine in ordine al loro atteggiamento soggettivo.
In virtù di quanto esposto, deve ritenersi che la cessione de qua (realizzata in autonomia dall'amministratore unico) determinando una sostanziale modifica dell'oggetto sociale ex art. 2479, comma 2, n. 5 c.c., avrebbe dovuto essere preceduta da opportuna autorizzazione assembleare.
Sul punto, merita menzione la decisione del Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa, 03.08.2018, che ha stabilito: “La cessione dell'intera compagine aziendale non può essere qualificata come un atto di gestione ultra vires, che può eventualmente vincolare la società oltre le previsioni dell'oggetto sociale, dovendo essere ricondotta ad un atto modificativo dello stesso oggetto sociale e dei diritti dei soci, come tale necessitante di una previa delibera assembleare ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. Nella categoria generale di atti ultra vires si distinguono quelli che, sebbene estranei all'oggetto sociale, non comportano una sua modifica, da quelli estranei in quanto modificativi dell'oggetto sociale. I primi, da individuarsi negli atti aventi contenuto intrinsecamente esorbitante dal perseguimento dello specifico programma economico della società, sono opponibili ai sensi dell'art. 2475 bis comma 2. I secondi sono sempre opponibili in quanto posti in essere in violazione di una limitazione legale. Tale differenza si giustifica in virtù del fatto che, mentre i primi costituiscono una deviazione meramente occasionale dell'oggetto sociale, che non muta permanentemente il settore di attività e il grado di rischio dell'investimento, i secondi realizzano, invece, una modificazione di fatto dell'oggetto sociale, e conseguentemente un mutamento permanente dei suddetti profili. Ne consegue che, soltanto in relazione a tale ultima categoria di operazioni (quali, ad es., la cessione dell'azienda con modifica di fatto dell'oggetto sociale da società operativa a holding), il legislatore stabilisce, da un lato, la competenza decisoria dei soci, dall'altro, l'opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di competenza da parte degli amministratori. L'assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori con la conseguenza che non può essere invocata l'inopponibilità dell'atto di cessione alle convenute. In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418 comma 1 c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.”
pagina 8 di 10 Va, peraltro, rilevato che parte convenuta non ha mai contestato che la delibera del socio unico vi fosse, né ha mai offerto alcuna prova in tal senso.
Al contrario (circostanza che corrobora l'assenza di contestazione sul punto) l'odierna convenuta ha provato ad argomentare la validità dell'atto di cessione sul presupposto che il Notaio rogante non abbia richiesto alcuna delibera assembleare che autorizzasse - amministratore unico di Persona_1
l tempo della cessione de qua - alla stipula dell'atto. Parte_2
La carenza di delibera autorizzativa da parte di n favore di deve, Parte_1 Persona_1
quindi, considerarsi fatto pacifico e non contestato e, in quanto tale, dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda svolta in via principale dalla LA.
In tale prospettiva, nessuna rilevanza può essere attribuita all'argomentazione di parte convenuta secondo cui il disponeva di procura alla gestione rilasciata dal legale rappresentante della Per_1
controllante . Parte_1
Tale procura, infatti, è circoscritta alla “gestione ordinaria degli immobili”, nell'alveo della quale è impossibile ricondurre l'operazione di cessione de qua.
Tutto ciò premesso, deve concludersi che, nel caso di specie, essendosi la cessione perfezionata in totale assenza di qualsivoglia delibera da parte dei soci della società cedente (che mai hanno successivamente, in alcun modo, ratificato l'operato dell'amministratore) l'atto di cessione deve essere annullato e disposta la restituzione dell'azienda in favore della società attrice.
Trova, quindi, accoglimento la domanda principale che, fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, preclude e priva di rilevanza l'esame delle ulteriori domande (di revocatoria ordinaria e di simulazione) formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al Dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8376/2023 R.G. così provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara nullo, nei confronti della LA, l'atto di cessione di azienda del 18 luglio 2018 in quanto eseguito in violazione dell'art. 2479, co. 2, n. 5 c.p.c.; condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in
€ 1.713,00 per spese e € 17.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Catania, 25 marzo 2025
pagina 9 di 10 IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 10 di 10