TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 22/12/2025, n. 23572
TAR
Sentenza breve 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione di legge per emanazione atti sanzionatori in pendenza di termine per impugnare ordini di sospensione

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, affermando che la pendenza del termine per impugnare un ordine di sospensione non inibisce l'emanazione di un'ordinanza di demolizione. Inoltre, l'ordine di sospensione ha natura cautelare e temporanea, perdendo efficacia dopo 45 giorni o con l'adozione di un provvedimento definitivo. L'impugnazione degli ordini di sospensione è stata ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di 45 giorni.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione principi di eguaglianza, imparzialità e ragionevolezza

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui nella nozione di 'responsabile dell'abuso' rientra chi ha la disponibilità dell'immobile, prescindendo dai rapporti interprivati. L'ordine di demolizione è corretto se notificato al proprietario catastale, che è presunto corresponsabile fino a prova contraria. Il sig. -OMISSIS- risulta essere uno dei proprietari del manufatto abusivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, ritenendo che la richiesta di approfondimenti alla Polizia Locale fosse volta a identificare i responsabili e l'ubicazione delle opere, non a qualificare gli abusi. L'istruttoria è stata ritenuta sufficientemente accurata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, affermando che l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato che non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto, bastando l'indicazione per relationem dei presupposti di fatto e delle norme violate. Gli atti impugnati recano sufficienti elementi per identificare le opere abusive e l'iter procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione artt. 33 e 37 d.P.R. 380/2001 per opere interne e ampliamenti

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, affermando che anche interventi assoggettati a CILA, se eseguiti in assenza o difformità, costituiscono illecito punito con sanzione pecuniaria. Non sono stati forniti elementi per dimostrare la conformità delle opere interne alla CILA. Gli ampliamenti, in particolare le tettoie di ampie dimensioni, sono stati ritenuti interventi di trasformazione del territorio che necessitano di permesso di costruire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 22/12/2025, n. 23572
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23572
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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