Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 22/12/2025, n. 23572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23572 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14131 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
a) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Urbanistica e SUET, Ufficio Disciplina Edilizia, Num Rep. -OMISSIS-, di avvio del procedimento/immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 4.8.2025;
b) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Urbanistica e SUET, Ufficio Disciplina Edilizia, Num Rep. -OMISSIS-, di avvio del procedimento/immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 4.8.2025;
c) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Urbanistica e SUET, Ufficio Disciplina Edilizia, Num Rep. CP/-OMISSIS-, Num. Prot. -OMISSIS-, di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi in -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 20.10.2025;
d) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma XI, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Urbanistica e SUET, Ufficio Disciplina Edilizia, Num Rep. -OMISSIS-, di ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 20.10.2025;
nonché
di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. SE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con atto di gravame tempestivamente proposto, i ricorrenti avversavano cumulativamente quattro atti e, precisamente:
- la -OMISSIS- (notificata il 4 agosto 2025), recante l’ordine di sospensione di ogni attività edilizia in corso di svolgimento in via -OMISSIS-;
- la -OMISSIS-, recante anch’essa ordine di sospensione di ogni ulteriore attività edilizia;
- la -OMISSIS-, notificata il 20 ottobre 2025, recante ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all’esecuzione di interventi abusivi;
- la -OMISSIS-, anch’essa notificata il 20 ottobre 2025, contenente ingiunzione a rimuovere o a demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati nel medesimo immobile.
In punto di fatto, i ricorrenti esponevano di essere proprietari degli immobili siti in Roma alla via -OMISSIS-, e di aver presentato, con numero di protocollo -OMISSIS- una CILA il -OMISSIS- per l’esecuzione di interventi “ di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne ”, altresì attestando che gli interventi non avrebbero inciso sulle strutture portanti dell’edificio.
Seguivano, il 28 settembre 2025, la presentazione della comunicazione di fine lavori nella quale si dava atto anche della presentazione di domanda di variazione catastale presso l’Agenzia del Territorio il 21 maggio 2024.
Tuttavia, il 29 aprile 2025 avveniva un sopralluogo a seguito del quale personale di Polizia Locale e del servizio urbanistica del Municipio competente constatavano le seguenti difformità rispetto alla CILA depositata in atti:
“ - appartamento A): I) Diversa distribuzione degli spazi interni nell’angolo cottura con realizzazione di un muretto basso divisorio; discrepanza tra le dimensioni rilevate in fase di sopralluogo rispetto a quelle dichiarate nella CILA per gli altri ambienti;
- appartamento B): II) Diversa distribuzione interna nella camera mediante realizzazione di tramezzo laterale dell’armadio a muro; differenza fra le dimensioni rilevate in fase di sopralluogo rispetto a quelle dichiarate nella CILA per gli altri ambienti; spostamento dell’angolo cottura nella zona identificata come ripostiglio; III) Realizzazione di un ampliamento del fabbricato esistente mediante la realizzazione di una nuova unità immobiliare avente dimensioni di circa 5,11 x 9,89 m. = 50,53 mq e h 3,03 m. interni…E’ stato rilevato inoltre che fra il manufatto originario e l’ampliamento è presente una loggia areata idonea a garantire l’areazione del bagno del fabbricato principale; IV) Realizzazione di una tettoia in prossimità dell’accesso al nuovo manufatto e lateralmente al vecchio edificio, mediante n. 4 pali metallici aventi dimensioni di circa 9 x 12 cm e travetti ancorati alla muratura, con copertura in tavolato rifinito in guaine impermeabili. Detto manufatto sviluppa una superficie di circa 11,65 x 2,90 m. = 33,79 mq e h min.2,98 m e h max 3,30 m; V) Realizzazione di una tettoia esterna sul cortile di pertinenza in aderenza al muro di confine, in pali metallici circolari, travetti e copertura in lamiera grecata adibita a deposito materiale uso vario. Detto manufatto sviluppa una superficie di circa 6,34 x 6,22 m. = 39,43 mq e h min. 2,18 e h max. 2,28 ”.
A seguito delle difformità riscontrate, venivano emanate allora le DD.DD. -OMISSIS- del 23 luglio 2025, recante l’ordine di sospensione dell’attività edilizia in corso e, nelle more dell’espletamento dell’accesso agli atti richiesto con istanza del 7 ottobre 2025, venivano notificate ai ricorrenti, il 20 ottobre successivo, le due DD.DD. rep. -OMISSIS- recanti, rispettivamente, l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e 19 della L.R. n. 15/2008 per gli interventi compiuti in difformità dalla CILA e l’ingiunzione a demolire, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal titolo ed in assenza di autorizzazione del Genio Civile ai sensi degli artt. 94 e seguenti del d.P.R. cit.
Infine, solo in data 28 ottobre 2025, il Municipio evadeva la richiesta di accesso trasmettendo copia dell’attività istruttoria espletata, consistente in un documento di appena 3 pagine privo, a dire del ricorrente, di rilievi e misurazioni.
In punto di diritto, con un primo motivo parte ricorrente deduceva la violazione di legge delle determinazioni recanti l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e l’intimazione a rimuovere le opere abusive siccome emanate (il 25 settembre 2025, con notifica ai ricorrenti il 20 ottobre successivo) in pendenza del termine di legge previsto per l’impugnazione delle determinazioni recanti gli ordini di sospensione dell’attività edilizia in corso i quali, notificati il 4 agosto 2025, avrebbero potuto ancora essere gravati allorché sopraggiungevano la sanzione pecuniaria e l’ordine di demolizione, con conseguente, a giudizio dei ricorrenti, violazione della disciplina in materia di sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31° agosto di ciascun anno.
Con un secondo mezzo di censura, parte ricorrente si doleva dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nella specie di disparità di trattamento e violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
In particolare, rilevava la parte privata come uno dei tre individui intimati alla rimozione delle opere abusive ed al pagamento della sanzione pecuniaria (il sig. -OMISSIS-) non fosse titolare di alcun diritto reale sull’immobile, ma solo legale rappresentante della ditta incaricata di eseguire i lavori, con la conseguenza di rendere incomprensibile ai soggetti intimati quali siano le contestazioni partitamente rivolte a ciascuno di essi.
Con un terzo mezzo di gravame, parte ricorrente lamentava l’eccesso di potere dei provvedimenti impugnati sotto forma di carenza e difetto di istruttoria, sostenendo che l’esito dell’accertamento tecnico effettuato in data 29 aprile 2025:
- da un lato, recasse le medesime indicazioni contenute nei provvedimenti impugnati, senza contenere ulteriori specificazioni di carattere tecnico;
- dall’altra parte, evidenziasse la carenza di istruttoria del provvedimento impugnati, recando in chiusura la richiesta dell’ufficio tecnico al Gruppo di Polizia Locale di “ voler effettuare i necessari approfondimenti per l’acquisizione degli ulteriori dati utili alla identificazione dei responsabili dell’illecito in questione ed alla definizione delle caratteristiche identificative del medesimo ”, in tal modo rendendo palese, a giudizio dei ricorrenti, l’incompletezza dell’attività istruttoria esperita.
Con un quarto motivo di ricorso, veniva dedotto il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, sostenendo che essi non recassero l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito nell’emanazione degli atti finali, rendendo arduo, se non impossibile, per i ricorrenti controdedurre, da un punto di vista tecnico, alle contestazioni mosse dall’amministrazione.
Con un quinto mezzo di censura, veniva lamentata la violazione degli artt. 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto, con riferimento alle opere oggetto di contestazione con la D.D. rep. n. -OMISSIS- (consistenti nell’innalzamento di un muretto divisorio all’interno dell’abitazione, nella discrepanza tra le dimensioni rilevate in sede di sopralluogo e quelle dichiarate nella CILA, nella realizzazione di un tramezzo laterale di un armadio a muro e nello spostamento di un angolo cottura nella zona identificata come ripostiglio) i ricorrenti deducevano che: i ) il muretto costituirebbe opera rientrante tra le lavorazioni di cui il privato deve dare solo comunicazione asseverata all’amministrazione; ii ) quanto alle discrepanze nelle dimensioni rilevate, dai provvedimenti impugnati e dall’atto istruttorio messo a disposizione da Roma Capitale non sarebbe neppure possibile evincere a quale ambiente gli organi accertatori abbiano fatto riferimento; iii ) anche il tramezzo laterale sarebbe una semplice opera muraria soggetta solo a previa CILA; iv ) infine, quanto allo spostamento dell’angolo cottura, essa sarebbe stata prevista nell’elaborato grafico post operam allegato alla comunicazione.
Con riguardo, invece, alle opere di cui alla D.D. -OMISSIS-, i ricorrenti rilevavano che:
- il contestato ampliamento del fabbricato esistente per mq. 50,52, stante l’indipendenza tra le due unità immobiliari, non potrebbe rilevare alcuna conseguenza in ordine al manufatto pregresso;
- quanto all’ampliamento asseritamente realizzato per mezzo di due tettoie, i ricorrenti osservavano come esse presenterebbero tutte le caratteristiche individuate nella costante giurisprudenza amministrativa (tra cui, l’essere aperte su tre lati e non infisse sul terreno) per rendere irrilevante l’inesistenza di un preventivo titolo autorizzatorio.
Si concludeva il gravame proposto con la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti avversati.
Roma Capitale si costituiva in giudizio con memoria difensiva con cui eccepiva l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2025, fissata per la discussione dell’incidente cautelare, previo avviso alle parti di possibile definizione della controversia con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa passava in decisione.
Il ricorso non è positivamente fondato.
Del tutto da respingere è la prima deduzione difensiva, con la quale si sostiene che la pendenza del termine per proporre gravame avverso l’ordine di sospensione dell’attività edilizia abusiva inibirebbe la possibilità per l’amministrazione di emanare la misura ripristinatoria per le medesime opere.
Di tale effetto sospensivo collegato alla pendenza del termine per impugnare, infatti, non v’è traccia alcuna nell’ordinamento positivo (se si eccettua, il termine dilatorio di trentadue giorni che l’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023 prevede debba intercorrere tra l’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, non a caso definito termine di stand still coordinato con il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a.), di talché la circostanza che penda il termine per la proposizione del ricorso avverso l’ordine di sospensione dei lavori non impedisce di certo l’emanazione dell’ordine di demolizione delle opere abusive.
Senza considerare, come opportunamente rilevato da Roma Capitale, che le due tipologie provvedimentali sono caratterizzate da una marcata autonomia, tale da condurre ad affermare che, come nel caso di specie, “ L'ingiunzione a demolire non deve essere necessariamente preceduta dall'ordine di sospensione dei lavori se le opere abusive sono state completate. La previsione del preventivo ordine di sospensione dei lavori, secondo l'art. 14 della L.R. del Lazio n. 15/2008, si applica solo alle opere non ultimate ” (Cons. St., sez. VII, n. 4366/2025; Cons. St., sez. VI, n. 5891/2018).
In altre parole, l’ordine di sospensione dei lavori adottato ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001:
- essendo finalizzato a mantenere la res adhuc integra nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di demolizione, ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta e dunque, in quanto tale, non rappresenta un antecedente procedimentale necessario del provvedimento di demolizione (Cons. St., sez. VI, n. 2934/2023);
- il potere di sospensione dei lavori edilizi in corso è di tipo cautelare, essendo conferito all’autorità comunale allo scopo di evitare che la continuazione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all’adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l’amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine in questione perde ogni efficacia (Cons. St., sez. IV, n. 3115/2014);
- da tale assunto deriva che il termine di quarantacinque giorni va concepito quale limite finale di efficacia del provvedimento cautelare di sospensione, poiché se il comune esercita il potere prima che lo stesso sia decorso, ossia in uno qualunque dei predetti quarantacinque giorni, l’ordinanza di sospensione diverrà inefficace alla data di adozione del provvedimento definitivo (n. -OMISSIS- cit.), produttivo della lesione della sfera giuridica del destinatario;
- ove l’amministrazione adotti il provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest’ultimo che si determina la lesione della sfera giuridica del privato destinatario, con conseguente assorbimento dell’ordine di sospensione dei lavori edilizi previamente disposto.
Ne consegue ancora, come correttamente messo in luce da Roma Capitale, che l’impugnazione delle DD.DD. -OMISSIS- è financo inammissibile, poiché proposta il 29 ottobre 2025 allorché il termine di efficacia di 45 giorni (decorrente dal 4 agosto 2025 e per il quale, trattandosi di termine sostanziale, non trova applicazione la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dall’art. 54, comma 2, c.p.a.) era già decorso, con conseguente sopravvenuta inefficacia degli ordini impartiti ed insussistenza dell’interesse dei ricorrenti ad avversare atti ormai divenuti privi di effetti.
Ad ogni modo, il motivo di ricorso in questione, prima ancora che inammissibile, è infondato nel merito, per le ragioni di cui si è detto, e va respinto.
Sorte analoga incontrano anche tutti gli altri motivi di ricorso, dovendosi attenere ai consolidati principi elaborati in giurisprudenza in materia di repressione degli abusi edilizi, secondo i quali:
- “ Nella nozione di «responsabile dell’abuso» (figura già evocata dall’art. 7 l. n. 47 del 1985 e dall’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001) rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che, pertanto, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato ” (Cons. St., sez. VI, n. 2187/2024), per cui deve prescindersi dagli eventuali rapporti interprivati, tra gli autori degli abusi e i proprietari; l'ordine di demolizione dovendosi pertanto ritenere correttamente notificato al proprietario catastale dell'area il quale fino a prova contraria è quanto meno corresponsabile dell'abuso (Cons. St., sez. VI, n. 3657/2021);
- “ In materia di abusi edilizi, l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato e dunque non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, bastando la semplice indicazione, "per relationem", dei presupposti di fatto e delle norme violate ”. Nel caso di specie, le ordinanze ingiunte recano sufficienti elementi per consentire l'individuazione, anche per relationem , delle opere abusivamente realizzate dai ricorrenti, dando atto dell' iter procedimentale che ha condotto alla loro emanazione, tra cui il verbale di sopralluogo, l’esito dell’accertamento tecnico (c.d. Mod. B) e le risultanze catastali relative all’immobile in questione (c.d. Mod. C, dal quale risulta, tra l’altro, che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il sig. -OMISSIS- risulta essere uno dei proprietari del manufatto abusivo).
Né a conclusioni differenti può giungersi con riguardo alla contestazione, pure mossa in ricorso e ribadita in sede di discussione orale dal difensore dei ricorrenti, secondo cui l’invito rivolto dalla direzione tecnica municipale al Gruppo XI di Polizia Locale a voler “ effettuare i necessari approfondimenti per l’acquisizione degli ulteriori dati utili alla identificazione dei responsabili dell’illecito in questione ed alla definizione delle caratteristiche identificative del medesimo (cfr. Mod, B, del 9 giugno 2025, pag. 3)” disvelerebbe il difetto di istruttoria e di motivazione inficiante la legittimità del provvedimento gravato.
Al contrario, tale richiesta – rivolta dall’ufficio tecnico al Gruppo di Polizia Locale, ossia ad una struttura organizzativa priva di specifiche competenze in ordine alla qualificazione degli abusi alla luce dalla vigente disciplina edilizio-urbanistica – è diretta a conoscere, secondo la prassi in uso presso l’amministrazione capitolina, i responsabili dell’illecito (e, in primis , i proprietari dell’immobile abusivo, quali individuati dalle risultanze catastali, sulla cui sufficienza a tal fine vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 1617/2024), e l’esatta ubicazione delle opere in questione, non vertendo sulla qualificazione sostanziale degli interventi.
Pertanto, anche sotto questo profilo, il provvedimento avversato risulta preceduto da un’istruttoria sufficientemente accurata e, quindi, la relativa doglianza è priva di fondamento.
Infine, quanto alla non conformità delle opere alla normativa edilizia ed urbanistica vigente, vi è da rilevare come parte ricorrente non adduca, nei fatti, alcun argomento sufficientemente circostanziato al fine di contestare l’illegittimità delle opere rilevata da Roma Capitale, limitandosi, per quanto concerne le opere interessate dall’irrogazione della sanzione pecuniaria, a ribadire l’ascrivibilità delle medesime al novero degli interventi di manutenzione straordinaria soggette soltanto a CILA e, per quanto riguarda i contestati ampliamenti, a rilevare, da un lato, l’estraneità di uno di essi al preesistente corpo principale e, dall’altro, a ritenere le tettoie non integranti la nozione di nuova costruzione in quanto aperte su tre lati e non stabilmente infisse nel terreno.
Nessuno degli argomenti agitati coglie nel segno.
Quanto alla circostanza che le opere murarie interne ed il posizionamento dell’angolo cottura costituiscano interventi di manutenzione straordinaria assoggettati all’obbligo di previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 6- bis del d.P.R. n. 380/2001, nulla toglie che l’esecuzione di interventi, pure assoggettati a CILA, in assenza o in difformità da questa costituisca un illecito punito dall’ordinamento con la sanzione pecuniaria determinata, in misura fissa, in Euro 1.000,00, riducibile di due terzi solamente ove la comunicazione sia effettuata spontaneamente allorché l’intervento è ancora in corso di esecuzione.
D’altronde, parte ricorrente non ha addotto alcun elemento inteso a dimostrare come le opere contestate (realizzazione di un muretto divisorio, di un tramezzo laterale e spostamento di un angolo cottura) fossero state già previste nel post operam allegato alla CILA depositata il -OMISSIS-, per cui corretta deve ritenersi la sanzione elevata da Roma Capitale per opere effettuate in sostanziale assenza della comunicazione asseverata.
Infine, per quanto concerne i contestati ampliamenti, premesso che, per giurisprudenza costante, “ La valutazione della legittimità di un intervento edilizio va condotta in modo unitario, dovendosi considerare se l'edificazione, pure se temporalmente frazionata, risponda ad un disegno di complessiva trasformazione e/o innovazione dell'immobile preesistente e dello stato dei luoghi. Ciò in quanto, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ” (Cons. St., sez. IV, n. 4832/2025) – da cui ne discende che non è possibile accedere all’argomento, pure prospettato da parte ricorrente, secondo cui i diversi interventi edilizi, singolarmente considerati, non avrebbero necessitato di titolo – va rilevato che, in relazione all’ampliamento del fabbricato esistente (opera indicata al num. III) del ricorso), parte ricorrente nulla deduce in ordine alla legittimità della medesima, all’eventuale non necessarietà di titolo edilizio od all’eventuale conformità della medesima rispetto ad un titolo già presentato, limitandosi a rilevare come le sorti di tale struttura non potrebbero influire su quella del fabbricato preesistente, l’illegittimità della prima non potendosi estendere alla seconda.
Tuttavia, non è di ciò che si discorre allorché Roma Capitale, con la D.D. -OMISSIS-/2025, ha ingiunto la demolizione dell’ampliamento abusivo, essendo del tutto evidente che l’intimazione rivolta ai ricorrenti limiti i propri effetti esclusivamente all’intervento di nuova costruzione realizzato in assenza di titolo abilitativo alcuno, non potendo certo essa estendersi al manufatto preesistente legittimamente edificato.
Pertanto parte ricorrente, non articolando alcuna specifica censura sul punto, ammette il carattere abusivo dell’ampliamento realizzato, così dovendosi ritenere esso fatto non contestato dalla parte ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. di talché, intendendosi il principio di non contestazione relativo ai fatti nella loro esistenza e non alle valutazioni giuridiche (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 6483/2025), può ritenersi acclarata l’abusività del manufatto realizzato in ampliamento del fabbricato esistente, con conseguente infondatezza, anche sotto questo profilo, del gravame mosso.
Per quanto concerne, poi, le due tettoie (entrambe aventi una superficie superiore a 30 mq., la seconda avvicinandosi quasi a raggiungere i 40 mq.), deve rammentarsi che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “ La realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, comportando trasformazione edilizia del territorio (…), si caratterizza quale costruzione a tutti gli effetti, con ogni conseguenza in termini di incidenza sui parametri urbanistici e di rilascio del corrispondente titolo abilitativo, che deve essere pertanto individuato nel permesso di costruire. La mancanza del previo permesso legittima, quindi, l’applicazione della sanzione demolitoria, la quale costituisce atto dovuto per l’amministrazione comunale. L’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono ” (Cons. St., sez. VII, n. 3283/2023)”.
Nel caso di specie, la circostanza che esse risultino aperte su tre lati e non stabilmente infisse a terra (elemento quest’ultimo, peraltro, solo meramente enunciato da parte ricorrente, ma in alcun modo comprovato) risultano recessive rispetto alle ampie dimensioni delle tettoie in questione che, in uno con la copertura in tavolato rifinito con guaine impermeabili e con lamiera grecata (ossia materiali rigidi e non facilmente rimuovibili), conferiscono ad esse l’attributo di intervento di stabile trasformazione del territorio, necessitante così di titolo abilitativo espresso ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c ) del d.P.R. n. 380/2001.
In definitiva, quindi, il gravame proposto è del tutto privo di fondamento e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente ed a favore di Roma Capitale, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, in favore di Roma Capitale, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG AV, Presidente
SE RI, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE RI | NG AV |
IL SEGRETARIO