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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/10/2025, n. 5073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5073 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13991/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13991/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Gravina di Catania (CT), Via A. Gramsci n. 112, presso lo studio dell'avv. Loredana Marchisello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. Controparte_1
fisc.: . C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania in data 2.12.1996 Controparte_1
e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 28/01/2003, e Persona_1
, nato il [...], entrambi maggiorenni ma economicamente non Persona_2
autosufficienti.
Ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al resistente,
l'assegnazione della casa coniugale, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli nell'importo di Euro 500,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Non si è costituito in giudizio , comparendo comunque Controparte_1
all'udienza del 30.4.2024.
Con ordinanza del 29.5.2024, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 300,00 per i figli, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni, aderendo a quanto disposto con ordinanza del 29.5.2024.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , apparendo Controparte_1
regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Va rilevato che la ricorrente ha rinunciato alla domanda volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione al resistente.
Entrambi i figli sono maggiorenni, ma sono economicamente non autosufficienti: infatti,
all'udienza del 30.4.2024, la ricorrente ha esposto, testualmente: “Il figlio , Persona_1
maggiorenne, frequenta il corso di laurea in Scienze e Lingue della Comunicazione, mentre il
figlio minorenne frequenta il terzo anno del liceo scientifico sportivo Vaccarini di Persona_2
Catania”.
Va, pertanto, disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, convivente con i figli.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che, all'udienza del 30.4.2024, la ricorrente ha esposto, testualmente: “Vivo a Gravina di Catania, Via A. Gramsci n. 152, la casa
è in affitto e pago Euro 500,00 al mese, ma a maggio scadrà il contratto e mi faranno
l'aumento Istat, e il condominio a parte. Sono disoccupata, proprio stanotte ho iniziato a
lavorare come baby-sitter, anche mio marito è disoccupato, anche se lui fa qualche lavoretto in
nero con mobili e traslochi, ma lui torna a casa sempre senza un euro, va a giocarsi i soldi
nelle macchinette e nei gratta e vinci … Percepiamo il c.d. assegno di inclusione di Euro
700/800,00 al mese, compreso Euro 200,00 per l'affitto della casa. Percepisco il c.d. assegno
unico dell'importo mensile di Euro 199,00. Io vivo ancora insieme al resistente, ma io sono
ogni mese in difficoltà per pagare l'affitto. Chiedo l'aiuto economico a mia madre e a mia
suocera”.
Il resistente, dal canto suo, sempre all'udienza del 30.4.2024, ha esposto, testualmente:
“Sono disoccupato, non percepisco l'indennità di disoccupazione. Faccio lavori saltuari per
circa Euro 80,00 al giorno, ma non lavoro tutti i giorni. Ultimamente sto portando pochi soldi a
casa. Paghiamo al mese Euro 500,00 per l'affitto della casa coniugale. Sperpero i soldi che
guadagno”.
Le parti non hanno prodotto le loro dichiarazioni reddituali.
3 Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei due figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti,
dell'importo complessivo di Euro 400,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
assegna alla ricorrente la casa coniugale Parte_1
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei Controparte_1
figli e , maggiorenni ma economicamente Persona_1 Persona_2
non autosufficienti versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
rigetta le altre domande;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13991/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Gravina di Catania (CT), Via A. Gramsci n. 112, presso lo studio dell'avv. Loredana Marchisello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. Controparte_1
fisc.: . C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania in data 2.12.1996 Controparte_1
e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 28/01/2003, e Persona_1
, nato il [...], entrambi maggiorenni ma economicamente non Persona_2
autosufficienti.
Ha chiesto di pronunciare la addebitabilità della separazione in capo al resistente,
l'assegnazione della casa coniugale, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli nell'importo di Euro 500,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Non si è costituito in giudizio , comparendo comunque Controparte_1
all'udienza del 30.4.2024.
Con ordinanza del 29.5.2024, è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 300,00 per i figli, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni, aderendo a quanto disposto con ordinanza del 29.5.2024.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , apparendo Controparte_1
regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Va rilevato che la ricorrente ha rinunciato alla domanda volta al riconoscimento della addebitabilità della separazione al resistente.
Entrambi i figli sono maggiorenni, ma sono economicamente non autosufficienti: infatti,
all'udienza del 30.4.2024, la ricorrente ha esposto, testualmente: “Il figlio , Persona_1
maggiorenne, frequenta il corso di laurea in Scienze e Lingue della Comunicazione, mentre il
figlio minorenne frequenta il terzo anno del liceo scientifico sportivo Vaccarini di Persona_2
Catania”.
Va, pertanto, disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, convivente con i figli.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che, all'udienza del 30.4.2024, la ricorrente ha esposto, testualmente: “Vivo a Gravina di Catania, Via A. Gramsci n. 152, la casa
è in affitto e pago Euro 500,00 al mese, ma a maggio scadrà il contratto e mi faranno
l'aumento Istat, e il condominio a parte. Sono disoccupata, proprio stanotte ho iniziato a
lavorare come baby-sitter, anche mio marito è disoccupato, anche se lui fa qualche lavoretto in
nero con mobili e traslochi, ma lui torna a casa sempre senza un euro, va a giocarsi i soldi
nelle macchinette e nei gratta e vinci … Percepiamo il c.d. assegno di inclusione di Euro
700/800,00 al mese, compreso Euro 200,00 per l'affitto della casa. Percepisco il c.d. assegno
unico dell'importo mensile di Euro 199,00. Io vivo ancora insieme al resistente, ma io sono
ogni mese in difficoltà per pagare l'affitto. Chiedo l'aiuto economico a mia madre e a mia
suocera”.
Il resistente, dal canto suo, sempre all'udienza del 30.4.2024, ha esposto, testualmente:
“Sono disoccupato, non percepisco l'indennità di disoccupazione. Faccio lavori saltuari per
circa Euro 80,00 al giorno, ma non lavoro tutti i giorni. Ultimamente sto portando pochi soldi a
casa. Paghiamo al mese Euro 500,00 per l'affitto della casa coniugale. Sperpero i soldi che
guadagno”.
Le parti non hanno prodotto le loro dichiarazioni reddituali.
3 Ebbene, appare opportuno porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei due figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti,
dell'importo complessivo di Euro 400,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
assegna alla ricorrente la casa coniugale Parte_1
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei Controparte_1
figli e , maggiorenni ma economicamente Persona_1 Persona_2
non autosufficienti versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
rigetta le altre domande;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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