Trib. Savona, sentenza 23/12/2025, n. 761
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Carenza di continuità delle trascrizioni e assenza di accettazione dell'eredità

    La Corte ha ritenuto che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità non è un presupposto processuale che deve esistere al momento dell'avvio dell'azione esecutiva, potendo sopravvenire nel corso della procedura, purché prima dell'emissione del decreto di trasferimento. In questo caso, il creditore procedente ha adempiuto all'ordine di integrazione documentale e l'accettazione tacita dell'eredità è stata accertata con sentenza successiva.

  • Rigettato
    Conseguenza della nullità degli atti esecutivi

    La Corte ha ritenuto che, anche qualora la vendita forzata sia stata eseguita senza la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, essa non è invalida né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione. Pertanto, l'opposizione avverso gli atti di liquidazione o il decreto di trasferimento non è ammissibile.

  • Rigettato
    Conseguenza della nullità degli atti esecutivi

    Poiché l'esecuzione è stata ritenuta legittima e l'opposizione rigettata, la domanda di restituzione e rilascio dell'immobile non può essere accolta.

  • Rigettato
    Temerarietà dell'esecuzione

    La Corte ha ritenuto che l'esecuzione è stata legittimamente intrapresa e che il creditore procedente ha adempiuto agli obblighi imposti. Pertanto, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • Rigettato
    Conseguenza della responsabilità civile e processuale

    Poiché l'esecuzione è stata ritenuta legittima e la domanda ex art. 96 c.p.c. rigettata, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Savona, sentenza 23/12/2025, n. 761
    Giurisdizione : Trib. Savona
    Numero : 761
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo