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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/12/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 261/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa PA Di NZ, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 261/2025, introdotta con atto di citazione da
, nata in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Savona (SV), Via Paleocapa 2/4, presso lo studio dell'avvocato Andrea Argenta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
Contro
con sede in MA (RM), via Piemonte n. 38, C.F. e n. iscrizione nel Controparte_1
Registro delle SE di MA , P. VA , nella qualità di mandataria, P.VA_1 P.VA_2 giusta procura speciale in data 23.12.2024, autenticata nella sottoscrizione dal Notaio Persona_1 rep. 65.077 – racc. 31.351 (doc. 2) di " Controparte_2
Convenuto
E contro
, C.F. Controparte_3 C.F._2
Convenuto
Conclusioni Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo reiectis contrariis, per i motivi esposti in atti: IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie: 1) Vero che la sig. ha più Parte_1 volte detto al testimone di soffrire di insonnia ed attacchi di stress e panico all'idea della vendita all'asta della casa di Quiliano Via Ugo Foscolo n. 1/5. 2) Vero che la sig. mostra Parte_1 frequenti attacchi pianto che giustifica con i conoscenti con l'avvenuta vendita all'asta della casa di
Quiliano Via Ugo Foscolo n. 1/5. Si indicano quali testimoni: - , residente a [...]
Quiliano; - , residente a [...]; - residente a [...]; - Testimone_2 Testimone_3
residente a [...]; - residente a [...]. NEL MERITO, Testimone_4 Testimone_5
Voglia il Tribunale:
1. Accertare e dichiarare la nullità degli atti esecutivi e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia dell'esecuzione R.G.E. 132/2023 Tribunale di Savona avente ad oggetto l'appartamento, sito a Quiliano Via U. Foscolo 1/5, non intestato all'esecutata signora per le ragioni Parte_1 di fatto e di diritto sopra esposte;
2. Dichiarare nulle e/o inefficaci le operazioni di vendita e/o l'aggiudicazione dell'appartamento, sito a Quiliano Via U. Foscolo 1/5, al terzo aggiudicatario signor per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, con ogni conseguente Parte_2 provvedimento;
3. In conseguenza di quanto sopra, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'eventuale decreto di trasferimento della proprietà, nonché di ogni atto antecedente, e quindi accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere erga omnes la restituzione e/o l'immediato rilascio in suo favore dell'immobile;
4. Accertare e dichiarare la responsabilità civile e processuale, anche ex art. 96 c.p.c., della Controparte_2
e/o della sua mandataria in persona dei rispettivi
[...] Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore, nei confronti della signora per avere incardinato e Parte_1 proseguito un'esecuzione forzata in assenza dei presupposti e degli adempimenti processuali prescritti dalla Legge;
5. Conseguentemente condannare Controparte_2
e/o la sua mandataria in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_1 rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla signora Parte_1 in conseguenza di quanto sopra nella somma meglio vista e ritenuta, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6. Con vittoria delle spese e compensi professionali di giudizio, comprensivi di contributo forfetario 15% cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per il convenuto Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande formulate nell'atto di citazione avversario in quanto manifestamente infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
con atto di pignoramento notificato in data 07.08.2023 ha intrapreso esecuzione forzata nei
[...] confronti di;
la procedura aveva a oggetto gli immobili di proprietà della meglio Parte_1 Pt_1 dettagliati in atti, oggetto di garanzia ipotecaria a favore del creditore procedente.
proponeva opposizione all'esecuzione eccependo la carenza di continuità delle Parte_1 trascrizioni relative agli immobili pignorati;
in particolare, l'opponente eccepiva l'assenza di atti accettazione dell'eredità morendo dismessa dal di lei marito, signor , comproprietario Persona_2 al 50% dell'appartamento sito in Quiliano, Via U. Foscolo 1/5, frazione Valleggia.
Si costituiva contestando la fondatezza delle difese avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza emessa il 12.11.24, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito. In particolare, il G.E. richiamava l'orientamento in base al quale “la trascrizione dell'acquisto dell'immobile mortis causa non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento dell'avvio dell'azione esecutiva, potendo sopravvenire nel corso della procedura, purché prima dell'emissione del decreto di trasferimento” (Ordinanza 12.11.24 RGE 132-1/23). Con separato provvedimento emesso in pari data il G.E., “rilevato che non è stato trascritto alcun atto di accettazione delle eredità del defunto , da cui l'esecutata avrebbero acquistato mortis Persona_2 causa la quota di ½ del compendio pignorato, aggiudicato in data 28.06.2024” imponeva al creditore procedente l'integrazione della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. (doc. 10 convenuto).
ha instaurato il giudizio di merito, reiterando le eccezioni relative alla Parte_1 illegittimità dell'esecuzione e sostenendo di non essere titolare del bene pignorato. Affermando che il giudice dell'esecuzione sia privo di competenze quanto al compimento di indagini intorno alla titolarità del diritto oggetto di espropriazione in capo al debitore esecutato, ha ritenuto che l'ordinanza, emessa in data 12.11.24 in esito alla fase a cognizione sommaria, sarebbe viziata, per omesso rilievo della mancanza di continuità delle trascrizioni. Ha concluso, chiedendo la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'esecuzione intrapresa.
Si è costituita in qualità di mandataria di sostenendo la Controparte_1 CP_2 correttezza dell'ordinanza emessa in data 12.11.24 e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte convenuta ha affermato di aver adempiuto al citato provvedimento emesso dal G.E. il 12.11.24 radicando il procedimento iscritto a R.G. 216/2025 del Tribunale di Savona al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza, in capo alla della qualità di erede del defunto marito, Pt_1 Per_2
; si è opposta alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., evidenziando la lealtà del proprio
[...] contegno processuale, confermata dal rigetto del reclamo avversario.
L'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
La questione relativa alle conseguenze del difetto di continuità delle trascrizioni relative al diritto oggetto di esecuzione forzata è stata oggetto di dibattito presso le Corti di merito. Nei casi di successione a titolo universale nel bene espropriato, in assenza di accettazione – espressa o tacita dell'eredità – da parte dell'esecutato, parte della giurisprudenza optava per l'estinzione della procedura;
altra, imponeva il ripristino della continuità delle trascrizioni, subordinando la vendita stessa alla trascrizione di atto idoneo in favore del debitore;
un terzo filone, infine, consentiva il ripristino della continuità delle trascrizioni sino all'adozione del decreto di trasferimento. Con sentenza n. 11638 del 26 maggio 2014 la Suprema Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione
è tenuto a compiere d'ufficio la verifica intorno alla titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto pignorato sul bene immobile;
detta operazione, da compiersi mediante l'esame della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., ha carattere di “verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari;
non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione). Soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento”
(Cass. civile, sez. III, sent. 26 maggio 2014, n. 11638, parte motiva). Con specifico riguardo all'ipotesi in cui il bene pignorato sia acquisito a titolo ereditario la Cassazione ha affermato, nella medesima pronuncia, che “la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità”, e che potendo quest'ultima avvenire in forza di uno degli atti di cui all'art. 476 c.c., il creditore procedente è uno dei soggetti legittimati a richiedere la trascrizione “di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. Quanto al termine ultimo entro il quale la trascrizione debba intervenire, la Cassazione ha affermato che le regole che governano il processo esecutivo impongono
“degli adattamenti del principio della continuità delle trascrizioni, onde garantire la stabilità dell'acquisto dell'aggiudicatario”: di conseguenza, posto che “la qualità di erede […] rileva piuttosto sul piano sostanziale, quale titolo dell'acquisto del diritto reale sul bene immobile pignorato o da pignorare ai danni del soggetto passivo dell'esecuzione, che si assume essere debitore in proprio”, e che ai sensi dell'art. 459 c.c. l'effetto dell'accettazione dell'eredità risale al momento dell'apertura della successione senza che rilevi, a tal fine, la trascrizione di atto idoneo, ex art. 2648
c.c., la Suprema Corte ha chiarito i termini di operatività del principio della continuità delle trascrizioni, di cui all'art. 2650 c.c.. In particolare, “Se la trascrizione dell'acquisto mortis causa non
è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, comma 1; ma se, ai sensi dell'art. 2650, comma 2, la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell'art. 2644)”; di conseguenza,
“una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l'art. 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento”; ciò, in quanto “la trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa vendita, a processo esecutivo concluso, non sarà in sé invalida né inefficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale” (Cass. civile, sez. III, sent. 26 maggio 2014, n. 11638, parte motiva).
La giurisprudenza successiva ha dato continuità a tali principi (ex plurimis, Cass. civile sez.
III, 13/02/2023, n. 4301: “In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore
è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.)”). La Suprema Corte ha confermato che “non è essenziale che la continuità delle trascrizioni sussista "nel momento di avvio dell'azione esecutiva", ma, in quanto funzionale alla vendita, deve esistere - o essere stata ripristinata - "prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.", posto che, in difetto, il giudice dell'esecuzione non può emettere i provvedimenti volti alla liquidazione, ma deve pronunciare la chiusura anticipata del processo esecutivo (provvedimento da adottare anche in caso di mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, dell'atto di acquisto anteriore al ventennio, come statuito da Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15597 del 11/06/2019). Tuttavia, come precisato dalla pronuncia da ultimo richiamata, la vendita comunque eseguita, "a processo esecutivo concluso, non sarà in sé invalida né inefficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale" (analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4301 del
13/02/2023, Rv. 667072 - 01, dove si ribadisce che "la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma
2, c.c.)"). Consegue a quanto esposto che il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e che il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di integrare la documentazione ipotecaria (ripristinando la continuità) prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.. Ciononostante, qualora sia mancato il controllo sulla continuità delle trascrizioni e sia stata comunque disposta la vendita, quest'ultima non è affetta da alcun vizio che ne comporti l'invalidità o l'inefficacia, di talché non sarebbe ammissibile un'opposizione avverso gli atti della liquidazione o contro il decreto di trasferimento. In altre parole, dato che la discontinuità non determina l'invalidità della vendita (ma, al più, la sua inefficacia ex art. 2650 c.c.), una volta addivenuti all'aggiudicazione, né il giudice dell'esecuzione potrebbe dichiarare nulli gli atti di liquidazione già compiuti (o revocarli perché viziati), né le parti potrebbero opporli fondatamente” (Cass. civile sez. III, 23/12/2024, (ud. 18/11/2024, dep. 23/12/2024), n. 34128, parte motiva;
in tale pronuncia la Cassazione ha precisato che il giudice dell'esecuzione è chiamato ad “orientare la procedura alla massima tutela dell'aggiudicatario (alla quale - come sopra esposto
- è funzionale il controllo sulla continuità delle trascrizioni) e al suo affidamento qualificato sulla stabilità della vendita giudiziaria (sulla giustificazione sistematica del favor per l'aggiudicatario, diffusamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3709 del 08/02/2019, in motivazione). Conseguentemente, non già per istanza formulata da un soggetto che non è nemmeno parte del processo esecutivo (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012, esclude dal novero delle parti della procedura sia gli offerenti, sia l'aggiudicatario), bensì a fronte del suo manifestato disinteresse a perfezionare l'acquisto del bene aggiudicato, con correlata assunzione a proprio carico del rischio dell'evizione o dei costi del ripristino della continuità, il giudice dell'esecuzione ha la potestà di revocare ex officio l'aggiudicazione qualora il mancato rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, non preventivamente segnalate, né altrimenti note ai potenziali acquirenti, sia tale da incrinare l'affidabilità della liquidazione giudiziale”). Calando tali principi nella fattispecie concreta, ne deriva l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione formulato dalla difesa Pt_1
Il creditore procedente ha adempiuto tempestivamente all'ordine impartito dal G.E., radicando il procedimento iscritto a R.G. 216/2025 Tribunale di Savona, avente a oggetto l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita, da parte di dell'eredità morendo dismessa da Parte_1
. Questo Tribunale, con sentenza n. 512 del 20.8.25, ha accolto il ricorso Persona_2 [...]
mandataria di accertando l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità CP_1 CP_2 in questione, comprensiva “dell'immobile sito in Quiliano, Frazione “Valleggia”, Località
“Murate”, nel fabbricato denominato “Condominio Graziano”, distinto con il civico numero 1 (uno, già 4) di Via Ugo Foscolo, oggetto di ipoteca a garanzia dei mutui contratti con Cassa di Risparmio di Savona S.p.a.” (Sent. 512/2025 Tribunale di Savona, parte motiva). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa pertanto, il bene oggetto di esecuzione risulta di proprietà del debitore Pt_1 esecutato, e l'esecuzione legittimamente intrapresa. L'opposizione proposta da avverso Parte_1 la procedura iscritta a R.G.E. 132/2023 Tribunale di Savona, e l'opponente va condannata alla rifusione integrale delle spese di lite nei confronti di Esse sono liquidate in Controparte_1 base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022, valori medi per lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, detratta la fase istruttoria non celebratasi, in
€ 5.810,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per spese generali, VA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nella contumacia di , Controparte_4 disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2. Rigetta l'opposizione di avverso la procedura iscritta a R.G.E. 132/2023 Parte_1
Tribunale di Savona;
3. Condanna al pagamento in favore di di € 5.810,00 per Parte_1 Controparte_1 compensi ai difensori, oltre al 15% per spese generali, VA e CPA come per legge.
Savona, 23.12.2025 Il giudice
D.ssa PA Di NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa PA Di NZ, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 261/2025, introdotta con atto di citazione da
, nata in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Savona (SV), Via Paleocapa 2/4, presso lo studio dell'avvocato Andrea Argenta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
Contro
con sede in MA (RM), via Piemonte n. 38, C.F. e n. iscrizione nel Controparte_1
Registro delle SE di MA , P. VA , nella qualità di mandataria, P.VA_1 P.VA_2 giusta procura speciale in data 23.12.2024, autenticata nella sottoscrizione dal Notaio Persona_1 rep. 65.077 – racc. 31.351 (doc. 2) di " Controparte_2
Convenuto
E contro
, C.F. Controparte_3 C.F._2
Convenuto
Conclusioni Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo reiectis contrariis, per i motivi esposti in atti: IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie: 1) Vero che la sig. ha più Parte_1 volte detto al testimone di soffrire di insonnia ed attacchi di stress e panico all'idea della vendita all'asta della casa di Quiliano Via Ugo Foscolo n. 1/5. 2) Vero che la sig. mostra Parte_1 frequenti attacchi pianto che giustifica con i conoscenti con l'avvenuta vendita all'asta della casa di
Quiliano Via Ugo Foscolo n. 1/5. Si indicano quali testimoni: - , residente a [...]
Quiliano; - , residente a [...]; - residente a [...]; - Testimone_2 Testimone_3
residente a [...]; - residente a [...]. NEL MERITO, Testimone_4 Testimone_5
Voglia il Tribunale:
1. Accertare e dichiarare la nullità degli atti esecutivi e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia dell'esecuzione R.G.E. 132/2023 Tribunale di Savona avente ad oggetto l'appartamento, sito a Quiliano Via U. Foscolo 1/5, non intestato all'esecutata signora per le ragioni Parte_1 di fatto e di diritto sopra esposte;
2. Dichiarare nulle e/o inefficaci le operazioni di vendita e/o l'aggiudicazione dell'appartamento, sito a Quiliano Via U. Foscolo 1/5, al terzo aggiudicatario signor per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, con ogni conseguente Parte_2 provvedimento;
3. In conseguenza di quanto sopra, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'eventuale decreto di trasferimento della proprietà, nonché di ogni atto antecedente, e quindi accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ad ottenere erga omnes la restituzione e/o l'immediato rilascio in suo favore dell'immobile;
4. Accertare e dichiarare la responsabilità civile e processuale, anche ex art. 96 c.p.c., della Controparte_2
e/o della sua mandataria in persona dei rispettivi
[...] Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore, nei confronti della signora per avere incardinato e Parte_1 proseguito un'esecuzione forzata in assenza dei presupposti e degli adempimenti processuali prescritti dalla Legge;
5. Conseguentemente condannare Controparte_2
e/o la sua mandataria in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_1 rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla signora Parte_1 in conseguenza di quanto sopra nella somma meglio vista e ritenuta, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6. Con vittoria delle spese e compensi professionali di giudizio, comprensivi di contributo forfetario 15% cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per il convenuto Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande formulate nell'atto di citazione avversario in quanto manifestamente infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
con atto di pignoramento notificato in data 07.08.2023 ha intrapreso esecuzione forzata nei
[...] confronti di;
la procedura aveva a oggetto gli immobili di proprietà della meglio Parte_1 Pt_1 dettagliati in atti, oggetto di garanzia ipotecaria a favore del creditore procedente.
proponeva opposizione all'esecuzione eccependo la carenza di continuità delle Parte_1 trascrizioni relative agli immobili pignorati;
in particolare, l'opponente eccepiva l'assenza di atti accettazione dell'eredità morendo dismessa dal di lei marito, signor , comproprietario Persona_2 al 50% dell'appartamento sito in Quiliano, Via U. Foscolo 1/5, frazione Valleggia.
Si costituiva contestando la fondatezza delle difese avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza emessa il 12.11.24, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito. In particolare, il G.E. richiamava l'orientamento in base al quale “la trascrizione dell'acquisto dell'immobile mortis causa non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento dell'avvio dell'azione esecutiva, potendo sopravvenire nel corso della procedura, purché prima dell'emissione del decreto di trasferimento” (Ordinanza 12.11.24 RGE 132-1/23). Con separato provvedimento emesso in pari data il G.E., “rilevato che non è stato trascritto alcun atto di accettazione delle eredità del defunto , da cui l'esecutata avrebbero acquistato mortis Persona_2 causa la quota di ½ del compendio pignorato, aggiudicato in data 28.06.2024” imponeva al creditore procedente l'integrazione della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. (doc. 10 convenuto).
ha instaurato il giudizio di merito, reiterando le eccezioni relative alla Parte_1 illegittimità dell'esecuzione e sostenendo di non essere titolare del bene pignorato. Affermando che il giudice dell'esecuzione sia privo di competenze quanto al compimento di indagini intorno alla titolarità del diritto oggetto di espropriazione in capo al debitore esecutato, ha ritenuto che l'ordinanza, emessa in data 12.11.24 in esito alla fase a cognizione sommaria, sarebbe viziata, per omesso rilievo della mancanza di continuità delle trascrizioni. Ha concluso, chiedendo la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'esecuzione intrapresa.
Si è costituita in qualità di mandataria di sostenendo la Controparte_1 CP_2 correttezza dell'ordinanza emessa in data 12.11.24 e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte convenuta ha affermato di aver adempiuto al citato provvedimento emesso dal G.E. il 12.11.24 radicando il procedimento iscritto a R.G. 216/2025 del Tribunale di Savona al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza, in capo alla della qualità di erede del defunto marito, Pt_1 Per_2
; si è opposta alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., evidenziando la lealtà del proprio
[...] contegno processuale, confermata dal rigetto del reclamo avversario.
L'opposizione è infondata, e non merita di essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
La questione relativa alle conseguenze del difetto di continuità delle trascrizioni relative al diritto oggetto di esecuzione forzata è stata oggetto di dibattito presso le Corti di merito. Nei casi di successione a titolo universale nel bene espropriato, in assenza di accettazione – espressa o tacita dell'eredità – da parte dell'esecutato, parte della giurisprudenza optava per l'estinzione della procedura;
altra, imponeva il ripristino della continuità delle trascrizioni, subordinando la vendita stessa alla trascrizione di atto idoneo in favore del debitore;
un terzo filone, infine, consentiva il ripristino della continuità delle trascrizioni sino all'adozione del decreto di trasferimento. Con sentenza n. 11638 del 26 maggio 2014 la Suprema Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione
è tenuto a compiere d'ufficio la verifica intorno alla titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto pignorato sul bene immobile;
detta operazione, da compiersi mediante l'esame della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., ha carattere di “verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari;
non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione). Soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento”
(Cass. civile, sez. III, sent. 26 maggio 2014, n. 11638, parte motiva). Con specifico riguardo all'ipotesi in cui il bene pignorato sia acquisito a titolo ereditario la Cassazione ha affermato, nella medesima pronuncia, che “la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità”, e che potendo quest'ultima avvenire in forza di uno degli atti di cui all'art. 476 c.c., il creditore procedente è uno dei soggetti legittimati a richiedere la trascrizione “di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. Quanto al termine ultimo entro il quale la trascrizione debba intervenire, la Cassazione ha affermato che le regole che governano il processo esecutivo impongono
“degli adattamenti del principio della continuità delle trascrizioni, onde garantire la stabilità dell'acquisto dell'aggiudicatario”: di conseguenza, posto che “la qualità di erede […] rileva piuttosto sul piano sostanziale, quale titolo dell'acquisto del diritto reale sul bene immobile pignorato o da pignorare ai danni del soggetto passivo dell'esecuzione, che si assume essere debitore in proprio”, e che ai sensi dell'art. 459 c.c. l'effetto dell'accettazione dell'eredità risale al momento dell'apertura della successione senza che rilevi, a tal fine, la trascrizione di atto idoneo, ex art. 2648
c.c., la Suprema Corte ha chiarito i termini di operatività del principio della continuità delle trascrizioni, di cui all'art. 2650 c.c.. In particolare, “Se la trascrizione dell'acquisto mortis causa non
è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, comma 1; ma se, ai sensi dell'art. 2650, comma 2, la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell'art. 2644)”; di conseguenza,
“una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l'art. 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento”; ciò, in quanto “la trascrizione non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, purché prima della vendita coattiva. Con la precisazione, peraltro, che, in mancanza, questa vendita, a processo esecutivo concluso, non sarà in sé invalida né inefficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale” (Cass. civile, sez. III, sent. 26 maggio 2014, n. 11638, parte motiva).
La giurisprudenza successiva ha dato continuità a tali principi (ex plurimis, Cass. civile sez.
III, 13/02/2023, n. 4301: “In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore
è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.)”). La Suprema Corte ha confermato che “non è essenziale che la continuità delle trascrizioni sussista "nel momento di avvio dell'azione esecutiva", ma, in quanto funzionale alla vendita, deve esistere - o essere stata ripristinata - "prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.", posto che, in difetto, il giudice dell'esecuzione non può emettere i provvedimenti volti alla liquidazione, ma deve pronunciare la chiusura anticipata del processo esecutivo (provvedimento da adottare anche in caso di mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, dell'atto di acquisto anteriore al ventennio, come statuito da Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15597 del 11/06/2019). Tuttavia, come precisato dalla pronuncia da ultimo richiamata, la vendita comunque eseguita, "a processo esecutivo concluso, non sarà in sé invalida né inefficace ma assoggettabile ad evizione, con gli effetti di cui all'art. 2921 c.c., e fatta sempre salva la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 2650 c.c., comma 2, senza alcun limite temporale" (analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4301 del
13/02/2023, Rv. 667072 - 01, dove si ribadisce che "la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma
2, c.c.)"). Consegue a quanto esposto che il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e che il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di integrare la documentazione ipotecaria (ripristinando la continuità) prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.. Ciononostante, qualora sia mancato il controllo sulla continuità delle trascrizioni e sia stata comunque disposta la vendita, quest'ultima non è affetta da alcun vizio che ne comporti l'invalidità o l'inefficacia, di talché non sarebbe ammissibile un'opposizione avverso gli atti della liquidazione o contro il decreto di trasferimento. In altre parole, dato che la discontinuità non determina l'invalidità della vendita (ma, al più, la sua inefficacia ex art. 2650 c.c.), una volta addivenuti all'aggiudicazione, né il giudice dell'esecuzione potrebbe dichiarare nulli gli atti di liquidazione già compiuti (o revocarli perché viziati), né le parti potrebbero opporli fondatamente” (Cass. civile sez. III, 23/12/2024, (ud. 18/11/2024, dep. 23/12/2024), n. 34128, parte motiva;
in tale pronuncia la Cassazione ha precisato che il giudice dell'esecuzione è chiamato ad “orientare la procedura alla massima tutela dell'aggiudicatario (alla quale - come sopra esposto
- è funzionale il controllo sulla continuità delle trascrizioni) e al suo affidamento qualificato sulla stabilità della vendita giudiziaria (sulla giustificazione sistematica del favor per l'aggiudicatario, diffusamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3709 del 08/02/2019, in motivazione). Conseguentemente, non già per istanza formulata da un soggetto che non è nemmeno parte del processo esecutivo (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012, esclude dal novero delle parti della procedura sia gli offerenti, sia l'aggiudicatario), bensì a fronte del suo manifestato disinteresse a perfezionare l'acquisto del bene aggiudicato, con correlata assunzione a proprio carico del rischio dell'evizione o dei costi del ripristino della continuità, il giudice dell'esecuzione ha la potestà di revocare ex officio l'aggiudicazione qualora il mancato rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, non preventivamente segnalate, né altrimenti note ai potenziali acquirenti, sia tale da incrinare l'affidabilità della liquidazione giudiziale”). Calando tali principi nella fattispecie concreta, ne deriva l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione formulato dalla difesa Pt_1
Il creditore procedente ha adempiuto tempestivamente all'ordine impartito dal G.E., radicando il procedimento iscritto a R.G. 216/2025 Tribunale di Savona, avente a oggetto l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita, da parte di dell'eredità morendo dismessa da Parte_1
. Questo Tribunale, con sentenza n. 512 del 20.8.25, ha accolto il ricorso Persona_2 [...]
mandataria di accertando l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità CP_1 CP_2 in questione, comprensiva “dell'immobile sito in Quiliano, Frazione “Valleggia”, Località
“Murate”, nel fabbricato denominato “Condominio Graziano”, distinto con il civico numero 1 (uno, già 4) di Via Ugo Foscolo, oggetto di ipoteca a garanzia dei mutui contratti con Cassa di Risparmio di Savona S.p.a.” (Sent. 512/2025 Tribunale di Savona, parte motiva). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa pertanto, il bene oggetto di esecuzione risulta di proprietà del debitore Pt_1 esecutato, e l'esecuzione legittimamente intrapresa. L'opposizione proposta da avverso Parte_1 la procedura iscritta a R.G.E. 132/2023 Tribunale di Savona, e l'opponente va condannata alla rifusione integrale delle spese di lite nei confronti di Esse sono liquidate in Controparte_1 base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022, valori medi per lo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, detratta la fase istruttoria non celebratasi, in
€ 5.810,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per spese generali, VA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nella contumacia di , Controparte_4 disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2. Rigetta l'opposizione di avverso la procedura iscritta a R.G.E. 132/2023 Parte_1
Tribunale di Savona;
3. Condanna al pagamento in favore di di € 5.810,00 per Parte_1 Controparte_1 compensi ai difensori, oltre al 15% per spese generali, VA e CPA come per legge.
Savona, 23.12.2025 Il giudice
D.ssa PA Di NZ