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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/07/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 638/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 1.07.2025 vertente
TRA
, titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato Parte_1 in Potenza Viale Marconi n. 167, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Viggiani, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Giuseppe Domenico
Zuroli, il tutto in forza di procura su foglio separato unito all'atto di appello.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Chieti, Corso Marrucino n. 177, presso e nello studio dell'avv. Ivan
Notaristefano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
5.06.2024 – altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della appellata per le ragioni tutte spiegate nell'atto di appello, che si richiamano ab integro, per come ripetute e trascritte;
2) Nel merito, accogliere l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 786/2024, accertare e dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda proposta per le ragioni tutte spiegate nell'atto di appello, avuto altresì riguardo alla nullità delle asserite pattuizioni che sarebbero intercorse tra le parti, che si abbiano per ripetute e trascritte, con revoca del decreto ingiuntivo n. 13/2020 e rigetto della spiegata riconvenzionale, per le esposte e richiamate ragioni;
3) In via gradata, accogliere l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rideterminare in ogni caso l'eventuale debenza del in ragione delle _1 argomentazioni tutte di cui all'atto di appello, nonché della nullità delle asserite pattuizioni che sarebbero intercorse tra le parti, che si richiamano ad integro;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, ovvero con la loro integrale compensazione”.
Per l'appellata:
“Previ accertamenti e declaratorie tutte del caso, comunque della proposizione e coltivazione della domanda in mala fese –in primo ed in secondo grado- da parte di _1
, per l'effetto:
[...] rigettare l'appello proposto da , con ogni conseguenza di legge, e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata- accogliendo le domande di e Controparte_1 condannare alla soccombenza delle spese di lite anche del secondo Parte_1 grado nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta giusta
e di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 833/2020 R.G.C. promosso da con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
13/2020 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della CP_1 dell'importo di € 83.381,21, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento della fattura n. 5 del 28.08.2019, emessa per la fornitura di manodopera, attrezzature e macchinari a noleggio in favore della nell'ambito dei lavori per la messa in CP_1 sicurezza post sisma in località Domo in Amatrice) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta invocando il rigetto dell'opposizione e proponendo domanda riconvenzionale- il Tribunale di Pescara così statuiva: “- rigetta l'opposizione e, per
l'effetto, conferma il d.i. opposto che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; - condanna parte attrice, per le causali di cui in motivazione, al pagamento dell'importo di €
57.354,20 in favore della - rigetta la domanda di risarcimento del danno CP_1 proposta dalla convenuta;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30%
e condanna parte attrice alla rifusione della restante parte in favore della CP_1
liquidato nell'intero in € 7.052,00 per compensi, 15% per rimborso forfettario,
[...] iva e cap”.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva sostenuto: - preliminarmente il difetto di legittimazione della - nel merito la non debenza CP_1 della somma ingiunta, per avere esso opponente già pagato tutto quanto dovuto, anche perché la collaborazione tra le parti si era limitata alla realizzazione della recinzione di cantiere.
Dava ancora atto che si era costituita l'opposta, la quale aveva contestato l'opposizione, invocando la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ed aveva spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, nonché la somma di € 71.268,49, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale quota parte (metà) degli utili conseguiti dall'impresa in questione per lavori formalmente svolti dalla stessa in amatrice, ma, in realtà, di fatto eseguiti con mezzo e personale della il tutto con condanna al pagamento delle spese ed al risarcimento del danno CP_1 ex art. 96 c.p.c.
1.2. Il Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di difetto di legittimazione della
, previa riqualificazione della stessa come eccezione di difetto di titolarità del diritto. CP_1
Spiegava invero che l'opponente aveva rappresentato di non avere mai avuto rapporti con la società , ma unicamente con l'ing. , che era risultato privo del potere CP_1 CP_2 rappresentativo della società.
Rilevava tuttavia il Tribunale che tutte le comunicazioni relative ai lavori per cui è causa erano state inviate dall'opponente (per il tramite del consulente del lavoro dott. ) Per_1 all'indirizzo mail o alla casella di posta elettronica della società . CP_1
Spiegava che le risultanze della espletata istruttoria attestavano che tra le parti c'erano state anche comunicazioni telefoniche relative ai lavori e che l'amministratore della società aveva contezza dei lavori in questione. Dava atto che proprio l'ing. , sentito come teste, aveva riferito che in occasione CP_2 dei distacchi del personale da a impresa , nell'agosto 2017, vi erano CP_1 _1 stati contatti diretti tra l'appellante e la legale rappresentante della società ; che CP_1 inoltre esso ogni sera forniva all'amministratore della società (sua CP_2 CP_1 figlia ) informazioni sui lavori, ricevendo l'assenso ove necessario. Parte_2
Con riferimento all'accordo posto dall'opposta a fondamento della domanda riconvenzionale, spiegava che l'ing. ne aveva confermato l'esistenza riferendo (in CP_2 relazione alla domanda “vero che ha dichiarato ed offerto garanzia che, Parte_1
a consuntivo, gli utili sarebbero poi stati equamente ripartiti, per metà alla sua impresa e per metà a ) “questo era l'accordo verbale, non messo per iscritto, io ero presente CP_1 al sopralluogo in cantiere di cui sopra unitamente al , al al Persona_2 CP_3
RUP (geometra del Comune di Amatrice di cui non ricorso il nome) e . Poi Parte_1 ho riferito a mia figlia che ha dato l'assenso all'accordo verbale in questione”.
Rilevava ancora che era stato lo stesso opponente a riconoscere che l'ing. agiva CP_2 in rappresentanza della CP_1
1.3. Nel merito rilevava innanzi tutto che l'opposta aveva provato il credito azionato in via monitoria, mentre l'opponente non aveva dimostrato di aver provveduto al pagamento.
Rilevava che la fattura azionata in via monitoria riguardava le seguenti poste: 1) spese sostenute dalla , al netto degli acconti già fatturati;
2) prestazione di manodopera CP_1 assunta direttamente da;
3) nolo del veicolo con gru Iveco RU tg. BJ488VK CP_1 per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017; 4) nolo del veicolo
AL tg. DZ305JR per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017; 5) nolo attrezzatura varia (gruppo elettrogeno, martelli, demolitori, martelli performatori, avvitatori, motosega Stihl, sega circolare e attrezzature varie) per mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017.
1.3.1. Spiegava che, con riferimento alle spese sostenute da al netto degli acconti CP_1 già versati, il credito ammontava ad € 852,57 oltre Iva, pari alla differenza tra l'ammontare delle spese sostenute a vario titolo dalla per € 6.213,48, al netto degli acconti CP_1 corrisposti dalla ed alla stessa fatturati. _1
Evidenziava che si trattava di posta creditoria non specificamente contestata dall'opponente.
1.3.2. Quanto al costo della manodopera assunta direttamente dalla , rilevava che CP_1 il relativo credito ammontava ad € 12.557,07 (retribuzione di quattro operai che, nella fase iniziale di allestimento del cantiere, avevano lavorato alle dirette dipendenze di CP_1 era stato ammesso dallo stesso opponente, atteso che egli aveva dedotto di aver
[...] assunto per i lavori di che trattasi gli operai precedentemente alle dipendenze di CP_1 provvedendo direttamente alla loro retribuzione, ma in una fase successiva al quella iniziale di allestimento del cantiere, in relazione alla quale aveva riconosciuto di aver collaborato con la società convenuta con il personale e i mezzi della stessa.
In relazione al quantum spiegava che alcuna specifica contestazione era stata mossa dall'opponente.
1.3.3. Riguardo al nolo veicolo Iveco con gru, per il quale la ricorrente in monitorio aveva chiesto l'importo di € 40.903,00 oltre IVA, rilevava che privo di pregio si rivelava il rilievo di parte opponente secondo cui il veicolo in questione non sarebbe mai stato utilizzato in quanto non funzionante e sarebbe rimasto posteggiato all'esterno del cantiere, mentre per l'esecuzione dei lavori si sarebbe reso necessario il noleggio di apposita gru da parte di terzi
(Dalmo S.r.l. e D'Addazio Noleggi).
Rappresentava invero che i testi avevano confermato il funzionamento della macchina ed il suo utilizzo in cantiere.
1.3.4. Con riferimento al nolo del veicolo Daily, per il quale la ricorrente in monitorio aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 11.096,80 oltre IVA, osservava che parimenti infondati si rivelavano i rilievi di parte opponente, secondo cui il veicolo non sarebbe mai stato utilizzato.
Rilevava che l'assunto di parte opponente era stato smentito dalle risultanze della espletata prova testimoniale.
1.3.5. Relativamente, infine, al nolo di attrezzatura varia, per l'importo di € 5.200,00, rilevava che l'assunto di parte opponente (che aveva asserito di aver utilizzato unicamente attrezzatura di sua proprietà) era stato smentito dalle risultanze dall'attività istruttoria espletata.
1.4. Passava poi ad esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta, ritenendola parzialmente fondata.
Evidenziava in primo luogo che, secondo quanto sostenuto concordemente tra le parti, i lavori oggetto dell'accordo addotto a sostegno della domanda riconvenzionale non erano stati oggetto di contratto di subappalto.
Rilevava che il teste aveva riferito che l'accordo in questione (secondo cui gli utili CP_2 conseguiti dalla impresa sarebbero stati ripartiti a metà) aveva riguardato sia i lavori _1 inizialmente commissionati, sia un'ulteriore tipologia di lavori pure commissionati all'impresa dal Comune di Amatrice, ma relativamente ad altro immobile. In relazione al quantum spiegava che dalle produzioni effettuate in ottemperanza all'ordine impartito dal Tribunale era emerso che l'opponente aveva percepito dal Parte_3 la somma di € 297.653,92 mentre aveva sostenuto spese per € 182.945,51, con la conseguenza che la convenuta aveva diritto al pagamento dell'importo di € 57.354,20 (metà della differenza tra i due importi prima indicati).
1.5. Rilevava che priva di prove si rivelava invece la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario opponente, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erronea valutazione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
2) erronea valutazione del compendio probatorio;
3) erronea valutazione della domanda riconvenzionale.
3. L'appellata si è costituita nel presente procedimento di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
4. Con ordinanza in data 19.12.2024, assunta all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) del 17.12.2024, il Collegio ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza limitatamente alla condanna al pagamento dell'importo di € 57.354,20.
All'esito, ha rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.07.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_1
Rileva che inopinatamente il giudicante ha riconosciuto in capo all'ing. un potere CP_2 di rappresentanza della sulla scorta della testimonianza resa dallo stesso ing. CP_1
e cioè del soggetto che aveva interesse attuale e concreto all'esito del giudizio. CP_2 5.2. Rileva il Collegio come la riferibilità del rapporto oggetto di causa alla CP_1 debba ritenersi acclarato alla luce delle stesse allegazioni di parte opponente in primo grado
(attuale appellante) che l'ing. , nei rapporti con , aveva speso il CP_2 Parte_1 nome della dichiarando di agire per conto della stessa. CP_1
A nulla rileva che al momento dei fatti l'ing. non fosse legale rappresentante o CP_2 amministratore della società una volta che è emerso in giudizio che egli agiva CP_1 in rappresentanza della società in forza di potere conferitogli dal legale rappresentante della stessa (sua figlia ) come del resto confermato, con valenza di ratifica di Parte_2 tutta l'attività compiuta in nome e per conto della stessa dall'ing. , dal fatto che sia CP_2 stata la società ad emettere le fatture in acconto e a saldo per i lavori espletati CP_1
e ad agire in giudizio per il pagamento del credito, mentre alcuna pretesa ha avanzato l'ing.
in proprio avendo anzi lo stesso confermato in giudizio di aver agito quale CP_2 rappresentante della figlia (legale rappresentante della società).
5.3. Del resto, come correttamente evidenziato già dal primo giudice, l'opponente era ben consapevole che la controparte del rapporto contrattuale era la come CP_1 confermato dal fatto che tutte le comunicazioni formali avvenivano tra l'impresa e la _1 società alla quale peraltro risultano essere stati pagati gli acconti tramite CP_1 bonifici e come confermato da quanto dedotto dall'odierno appellate a pagina 5 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (ove affermava testualmente “Ingegnere , che CP_2 agiva in nome e per conto della .”). Parte_4
6. Anche il secondo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice.
6.1.1. In particolare, con riferimento al credito di € 12.557,07, evidenza che secondo il primo giudice lo stesso troverebbe il suo fondamento nel fatto che si riferirebbe alla fase di allestimento del cantiere, fase iniziale in cui la aveva ammesso di essere _1 intervenuta.
Rileva che il primo giudice non ha considerato che detti lavori di approntamento del cantiere erano stati pagati con il saldo delle fatture nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2017 (per un totale di €
9.950,00).
Rappresenta di avere in realtà corrisposto il maggior importo di € 12.680,00, sicché il credito della controparte sarebbe insussistente. Lamenta altresì che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto non contestato il quantum ed evidenzia come il credito fosse portato da una fattura, documento di provenienza unilaterale, inidoneo a provare nell'an e nel quantum il credito.
6.1.2. Con riferimento al credito per il nolo del veicolo Iveco con gru (dell'importo di €
40.903,00), evidenzia che erroneamente il giudicante lo ha ritenuto provato sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali.
Deduce la genericità delle dichiarazioni testimoniali e ribadisce di aver dovuto noleggiare da terzi (ditte Dalmo S.r.l. e D'Addazio noleggi) automezzi per l'esecuzione dei lavori, essendo invece rimasto inutilizzato il mezzo il veicolo Iveco con gru della controparte.
6.1.3 Quanto al credito relativo al nolo del veicolo Daily per un importo di € 11.096,80, spiega non essere mai esistito un contratto di noleggio di veicoli per il trasporto di operai, ai quali era sempre stata pagata l'indennità di trasferta dal , tanto più che in seguito era stato _1 affittato un appartamento ad Amatrice da parte del che concordò con gli operai che _1 il costo del carburante dall'alloggio al cantiere sarebbe stato pagato dal . _1
6.1.4 Con riferimento, infine, al credito per noleggio attrezzatura varia per l'importo di €
5.200,00, deduce di aver dimostrato di aver acquistato tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori.
6.2. Rileva il Collegio, quanto al credito di € 12.557,07 per la manodopera assunta direttamente dalla relativa alle operazioni di allestimento del cantiere, che CP_1 correttamente il primo giudice ha ritenuto provato il credito (non contestato nel quantum dall'opponente) sul rilievo che lo stesso opponente aveva ammesso la collaborazione tra le due imprese nella fase iniziale dei lavori (realizzazione della recinzione di cantiere e liberazione dello stabile da sottoporre ad intervento).
Privo di pregio risulta il rilievo secondo cui il pagamento della manodopera relativa alla fase iniziale del rapporto (solo a partire dal 8.08.2017 il assunse direttamente gli operai _1 alle proprie dipendenze) sarebbe stato effettuato per un importo addirittura maggiore rispetto a quanto ora richiesto in giudizio, atteso che invece risultano documentati bonifici dell'importo di € 1.200,00 effettuato in data 12.01.2018, dell'importo di € 4.101,17 in data
19.12.2017 e dell'importo di € 2.039,21 in data 18.01.2018, per complessivi € 7.340,38, a fronte di fatture emesse nel 2017 per “acconto noleggio cantiere di Amatrice”.
6.3. Con riferimento all'importo richiesto da parte opposta relativamente al noleggio del veicolo Iveco con Autogru per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre
2017 correttamente il Tribunale ha ritenuto fondato il credito sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese da due operai che, già alle dipendenze della erano stati CP_1 assunti dalla ditta a far data dall'agosto 2017, i quali avevano utilizzato il mezzo in _1 questione.
Il teste , escusso all'udienza del 28.09.2021, ha invero dichiarato che il Testimone_1 mezzo in questione venne utilizzato dalla ditta , spiegando che lo stesso venne _1 utilizzato per portare da Ascoli Piceno al cantiere di Amatrice, frazione Duomo, tutta la carpenteria metallica e venne inoltre utilizzato sul cantiere per portare i materiali edili da un punto all'altro dello stesso (in particolare venne utilizzato per tutto il periodo lavorativo per approvvigionare tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori –legname, carpenteria metallica, funi, tiranti, ecc.- rimanendo sempre in funzione durante i lavori); ha anche spiegato che le piattaforme noleggiate dalla ditta Dalm S.r.l. e dalla D'Addazio Noleggi servivano invece per far salire e scendere gli operai, al fine di eseguire i lavori in altezza.
Il teste , escusso all'udienza del 22.01.2022, ha riferito che mezzi Testimone_2 noleggiati da terzi servivano “per alzare le persone e non per sollevare le persone” e che nella specie i materiali venivano spostati con il mezzo della confermando CP_1
l'utilizzo nel periodo in argomento della gru della che veniva parcheggiata di fronte CP_1 al cantiere solo la sera, dopo che di giorno era stata utilizzata in cantiere.
Dette dichiarazioni sono poi state confermate dal teste . Testimone_3
6.4. Anche con riferimento all'importo di € 11.096,80, richiesto da parte opposta relativamente al noleggio dell'autocarro Iveco 35E4, per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, il Tribunale correttamente ha ritenuto fondato il credito.
Il teste ha confermato che dall'agosto 2017 al gennaio 2018, in occasione Testimone_4 dei lavori ad Amatrice, la ditta utilizzò l'autocarro Iveco di proprietà della società _1
Ivemaco. In particolare, ha confermato che l'autocarro in questione venne utilizzato per il ritiro di materiali minuti e per gli spostamenti degli operai dal lunedì al venerdì di ogni settimana, precisamente: il lunedì, partenza da Chieti alle ore 5,30 arrivo al cantiere di Domo frazione del Comune di Amatrice alle ore 7.30-8.00 (km. 160 circa); alle ore 12.00 viaggio dal cantiere al ristorante e ritorno in cantiere alle ore 13.00 (km. 20 circa); alle ore 17,00 viaggio dal cantiere di Domo alla foresteria (km. 7 circa) e la sera viaggio da casa al ristorante e ritorno a casa (km. 8); il martedì, il mercoledì e il giovedì il mattino alle ore 7.30 da casa al cantiere (km. 7 circa); alle ore 12.00 viaggio dal cantiere al ristorante e ritorno in cantiere alle ore 13.00 (km. 20 circa); alle ore 17.00 viaggio dal cantiere di Domo alla foresteria (km. 7 circa) e la sera viaggio da casa al ristorante e ritorno a casa (km. 8); il venerdì alle ore 7.30 da casa al cantiere (km. 7 circa), alle ore 12.00 viaggio dal cantiere al ristorante e ritorno in cantiere alle ore 13.00 (km. 20 circa), alle ore 17.00 viaggio dal cantiere di Domo alla foresteria (km. 7 circa) e la sera viaggio da casa a Chieti (km. 160 circa).
Anche il teste ha confermato dette circostanze. Testimone_5
6.5. Con riferimento, infine, al noleggio di attrezzatura e strumentazione, relativamente al quale l'attuale appellata rivendica l'importo di € 5.200,00, va rilevato che l'utilizzo da parte dell'impresa di attrezzatura a strumentazione di proprietà della è stata _1 CP_1 confermata dai testi escussi in giudizio.
In particolare, il teste ha riferito che l'attrezzatura di cui al documento Testimone_4 mostratogli era stata utilizzata dall'impresa e che aveva fornito _1 Parte_1 unicamente un martello demolitore Bosch e una smerigliatrice Bosch nonché una saldatrice per il periodo novembre-dicembre, dopo che erano rimasti danneggiati la smerigliatrice LT
e il demolitore Hlti di CP_1
Il teste ha confermato l'utilizzo della attrezzatura della di cui Testimone_2 CP_1 alle foto, elencata nel documento indicato.
7. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna appellata all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado.
In punto di rito rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, atteso che la possibilità di proporre una domanda nuova e diversa da quella originaria deve ritenersi limitata all'ipotesi in cui “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità con quella originaria”.
Spiega che nella specie la controparte ha proposto nella fase monitoria domanda di pagamento della somma di € 83.381,21 a titolo di corrispettivo contrattuale per la fornitura di manodopera, attrezzature e macchinari a noleggio;
mentre nel giudizio di opposizione ha integrato la propria domanda, rappresentando di avere inoltre agito come subappaltatrice della opponente e domandando in via riconvenzionale il riconoscimento al pagamento di ulteriori somme di € 100.000,00 quale risarcimento dei danni da fatto illecito ed € 71.268,49 quale quota pari ad ½ degli utili conseguiti per i lavori da lei eseguiti in subappalto.
Evidenzia peraltro la contraddittorietà della impostazione seguita dalla controparte, avendo per un verso chiesto il corrispettivo di noleggio e manodopera e per altro verso chiesto il riconoscimento del diritto alla compartecipazione agli utili d'impresa. Ha ad ogni modo dedotto nel merito che erroneamente il giudicante ha ritenuto raggiunta la prova, sulla scorta della testimonianza dell'ing. Carpineta, in ordine all'accordo secondo cui
[... gli utili ricavati dalla ditta nella realizzazione dei lavori a lui affidati dal _1 Pt_3
, da eseguirsi solo formalmente da parte della con impiego di mezzi, Pt_3 Parte_5 attrezzature e personale della società opposta, sarebbero stati divisi tra le parti nella misura del 50%.
7.2. Rileva il Collegio che in effetti la domanda riconvenzionale spiegata dall'appellata in primo grado all'atto della costituzione in giudizio deve essere dichiarata inammissibile.
7.3. Giova ricordare che la Suprema Corte a Sezioni Unite nella recente sentenza n.
26727/2024 ha avuto modo di chiarire che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domanda che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
In particolare, la Suprema Corte nella pronuncia sopra menzionata –richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. SS.UU. 12310/2015 secondo cui “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art.
183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo” al quale ha dato continuità la pronuncia sempre a Sezioni Unite n. 22404/2018- ha chiarito che, tenuto conto dello spazio di ampliamento difensivo del thema decidendum originario che le Sezioni Unite, prima nel 2015 e poi ancora nel 2018, hanno riconosciuto alle parti, deve riconoscersi all'opposto il potere di proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica delle domande riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale ex art. 183 c.p.c.
L'opposto è dunque legittimato a proporre non solo domande reattive, stricto sensu, cioè riconvenzionali, ma anche domande che, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportare al medesimo interesse.
7.4. Ciò detto si rileva innanzi che la domanda nuova -basata su un accordo (diverso da quello inizialmente azionato in giudizio) che prevedeva anche il riconoscimento del 50% degli utili, sia in relazione ai lavori oggetto di decreto ingiuntivo che di altri- non si rivela per un verso basata sul medesimo interesse, dall'altro è aggiuntiva (non sostitutiva della precedente pretesa o alternativa) rispetto alla iniziale richiesta di pagamento.
7.5. La declaratoria di inammissibilità della domanda precluderebbe la valutazione del motivo di appello riguardante il merito della domanda, ma per mera completezza il Collegio rileva (ed il rilievo si rivela dirimente) come la pretesa creditoria oggetto della domanda in questione non sia stata dimostrata in giudizio, inidonea rivelandosi, anche a fronte del consistente valore delle pretese basate sull'asserito accordo, la dichiarazione del solo teste
, peraltro portatore di interesse (ancorché di mero di fatto) all'esito del giudizio. CP_2
8. Dal parziale accoglimento dell'appello, con declaratoria di inammissibilità e comunque infondatezza della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierna appellata, consegue la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna appellata in primo grado.
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 638/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 1.07.2025 vertente
TRA
, titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato Parte_1 in Potenza Viale Marconi n. 167, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Viggiani, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Giuseppe Domenico
Zuroli, il tutto in forza di procura su foglio separato unito all'atto di appello.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Chieti, Corso Marrucino n. 177, presso e nello studio dell'avv. Ivan
Notaristefano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Pescara pubblicata il
5.06.2024 – altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della appellata per le ragioni tutte spiegate nell'atto di appello, che si richiamano ab integro, per come ripetute e trascritte;
2) Nel merito, accogliere l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 786/2024, accertare e dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda proposta per le ragioni tutte spiegate nell'atto di appello, avuto altresì riguardo alla nullità delle asserite pattuizioni che sarebbero intercorse tra le parti, che si abbiano per ripetute e trascritte, con revoca del decreto ingiuntivo n. 13/2020 e rigetto della spiegata riconvenzionale, per le esposte e richiamate ragioni;
3) In via gradata, accogliere l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rideterminare in ogni caso l'eventuale debenza del in ragione delle _1 argomentazioni tutte di cui all'atto di appello, nonché della nullità delle asserite pattuizioni che sarebbero intercorse tra le parti, che si richiamano ad integro;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, ovvero con la loro integrale compensazione”.
Per l'appellata:
“Previ accertamenti e declaratorie tutte del caso, comunque della proposizione e coltivazione della domanda in mala fese –in primo ed in secondo grado- da parte di _1
, per l'effetto:
[...] rigettare l'appello proposto da , con ogni conseguenza di legge, e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza impugnata- accogliendo le domande di e Controparte_1 condannare alla soccombenza delle spese di lite anche del secondo Parte_1 grado nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta giusta
e di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 833/2020 R.G.C. promosso da con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
13/2020 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della CP_1 dell'importo di € 83.381,21, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento della fattura n. 5 del 28.08.2019, emessa per la fornitura di manodopera, attrezzature e macchinari a noleggio in favore della nell'ambito dei lavori per la messa in CP_1 sicurezza post sisma in località Domo in Amatrice) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta invocando il rigetto dell'opposizione e proponendo domanda riconvenzionale- il Tribunale di Pescara così statuiva: “- rigetta l'opposizione e, per
l'effetto, conferma il d.i. opposto che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; - condanna parte attrice, per le causali di cui in motivazione, al pagamento dell'importo di €
57.354,20 in favore della - rigetta la domanda di risarcimento del danno CP_1 proposta dalla convenuta;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30%
e condanna parte attrice alla rifusione della restante parte in favore della CP_1
liquidato nell'intero in € 7.052,00 per compensi, 15% per rimborso forfettario,
[...] iva e cap”.
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva sostenuto: - preliminarmente il difetto di legittimazione della - nel merito la non debenza CP_1 della somma ingiunta, per avere esso opponente già pagato tutto quanto dovuto, anche perché la collaborazione tra le parti si era limitata alla realizzazione della recinzione di cantiere.
Dava ancora atto che si era costituita l'opposta, la quale aveva contestato l'opposizione, invocando la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ed aveva spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, nonché la somma di € 71.268,49, ovvero di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale quota parte (metà) degli utili conseguiti dall'impresa in questione per lavori formalmente svolti dalla stessa in amatrice, ma, in realtà, di fatto eseguiti con mezzo e personale della il tutto con condanna al pagamento delle spese ed al risarcimento del danno CP_1 ex art. 96 c.p.c.
1.2. Il Tribunale rigettava in primo luogo l'eccezione di difetto di legittimazione della
, previa riqualificazione della stessa come eccezione di difetto di titolarità del diritto. CP_1
Spiegava invero che l'opponente aveva rappresentato di non avere mai avuto rapporti con la società , ma unicamente con l'ing. , che era risultato privo del potere CP_1 CP_2 rappresentativo della società.
Rilevava tuttavia il Tribunale che tutte le comunicazioni relative ai lavori per cui è causa erano state inviate dall'opponente (per il tramite del consulente del lavoro dott. ) Per_1 all'indirizzo mail o alla casella di posta elettronica della società . CP_1
Spiegava che le risultanze della espletata istruttoria attestavano che tra le parti c'erano state anche comunicazioni telefoniche relative ai lavori e che l'amministratore della società aveva contezza dei lavori in questione. Dava atto che proprio l'ing. , sentito come teste, aveva riferito che in occasione CP_2 dei distacchi del personale da a impresa , nell'agosto 2017, vi erano CP_1 _1 stati contatti diretti tra l'appellante e la legale rappresentante della società ; che CP_1 inoltre esso ogni sera forniva all'amministratore della società (sua CP_2 CP_1 figlia ) informazioni sui lavori, ricevendo l'assenso ove necessario. Parte_2
Con riferimento all'accordo posto dall'opposta a fondamento della domanda riconvenzionale, spiegava che l'ing. ne aveva confermato l'esistenza riferendo (in CP_2 relazione alla domanda “vero che ha dichiarato ed offerto garanzia che, Parte_1
a consuntivo, gli utili sarebbero poi stati equamente ripartiti, per metà alla sua impresa e per metà a ) “questo era l'accordo verbale, non messo per iscritto, io ero presente CP_1 al sopralluogo in cantiere di cui sopra unitamente al , al al Persona_2 CP_3
RUP (geometra del Comune di Amatrice di cui non ricorso il nome) e . Poi Parte_1 ho riferito a mia figlia che ha dato l'assenso all'accordo verbale in questione”.
Rilevava ancora che era stato lo stesso opponente a riconoscere che l'ing. agiva CP_2 in rappresentanza della CP_1
1.3. Nel merito rilevava innanzi tutto che l'opposta aveva provato il credito azionato in via monitoria, mentre l'opponente non aveva dimostrato di aver provveduto al pagamento.
Rilevava che la fattura azionata in via monitoria riguardava le seguenti poste: 1) spese sostenute dalla , al netto degli acconti già fatturati;
2) prestazione di manodopera CP_1 assunta direttamente da;
3) nolo del veicolo con gru Iveco RU tg. BJ488VK CP_1 per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017; 4) nolo del veicolo
AL tg. DZ305JR per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017; 5) nolo attrezzatura varia (gruppo elettrogeno, martelli, demolitori, martelli performatori, avvitatori, motosega Stihl, sega circolare e attrezzature varie) per mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017.
1.3.1. Spiegava che, con riferimento alle spese sostenute da al netto degli acconti CP_1 già versati, il credito ammontava ad € 852,57 oltre Iva, pari alla differenza tra l'ammontare delle spese sostenute a vario titolo dalla per € 6.213,48, al netto degli acconti CP_1 corrisposti dalla ed alla stessa fatturati. _1
Evidenziava che si trattava di posta creditoria non specificamente contestata dall'opponente.
1.3.2. Quanto al costo della manodopera assunta direttamente dalla , rilevava che CP_1 il relativo credito ammontava ad € 12.557,07 (retribuzione di quattro operai che, nella fase iniziale di allestimento del cantiere, avevano lavorato alle dirette dipendenze di CP_1 era stato ammesso dallo stesso opponente, atteso che egli aveva dedotto di aver
[...] assunto per i lavori di che trattasi gli operai precedentemente alle dipendenze di CP_1 provvedendo direttamente alla loro retribuzione, ma in una fase successiva al quella iniziale di allestimento del cantiere, in relazione alla quale aveva riconosciuto di aver collaborato con la società convenuta con il personale e i mezzi della stessa.
In relazione al quantum spiegava che alcuna specifica contestazione era stata mossa dall'opponente.
1.3.3. Riguardo al nolo veicolo Iveco con gru, per il quale la ricorrente in monitorio aveva chiesto l'importo di € 40.903,00 oltre IVA, rilevava che privo di pregio si rivelava il rilievo di parte opponente secondo cui il veicolo in questione non sarebbe mai stato utilizzato in quanto non funzionante e sarebbe rimasto posteggiato all'esterno del cantiere, mentre per l'esecuzione dei lavori si sarebbe reso necessario il noleggio di apposita gru da parte di terzi
(Dalmo S.r.l. e D'Addazio Noleggi).
Rappresentava invero che i testi avevano confermato il funzionamento della macchina ed il suo utilizzo in cantiere.
1.3.4. Con riferimento al nolo del veicolo Daily, per il quale la ricorrente in monitorio aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 11.096,80 oltre IVA, osservava che parimenti infondati si rivelavano i rilievi di parte opponente, secondo cui il veicolo non sarebbe mai stato utilizzato.
Rilevava che l'assunto di parte opponente era stato smentito dalle risultanze della espletata prova testimoniale.
1.3.5. Relativamente, infine, al nolo di attrezzatura varia, per l'importo di € 5.200,00, rilevava che l'assunto di parte opponente (che aveva asserito di aver utilizzato unicamente attrezzatura di sua proprietà) era stato smentito dalle risultanze dall'attività istruttoria espletata.
1.4. Passava poi ad esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta, ritenendola parzialmente fondata.
Evidenziava in primo luogo che, secondo quanto sostenuto concordemente tra le parti, i lavori oggetto dell'accordo addotto a sostegno della domanda riconvenzionale non erano stati oggetto di contratto di subappalto.
Rilevava che il teste aveva riferito che l'accordo in questione (secondo cui gli utili CP_2 conseguiti dalla impresa sarebbero stati ripartiti a metà) aveva riguardato sia i lavori _1 inizialmente commissionati, sia un'ulteriore tipologia di lavori pure commissionati all'impresa dal Comune di Amatrice, ma relativamente ad altro immobile. In relazione al quantum spiegava che dalle produzioni effettuate in ottemperanza all'ordine impartito dal Tribunale era emerso che l'opponente aveva percepito dal Parte_3 la somma di € 297.653,92 mentre aveva sostenuto spese per € 182.945,51, con la conseguenza che la convenuta aveva diritto al pagamento dell'importo di € 57.354,20 (metà della differenza tra i due importi prima indicati).
1.5. Rilevava che priva di prove si rivelava invece la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario opponente, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Erronea valutazione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
2) erronea valutazione del compendio probatorio;
3) erronea valutazione della domanda riconvenzionale.
3. L'appellata si è costituita nel presente procedimento di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
4. Con ordinanza in data 19.12.2024, assunta all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) del 17.12.2024, il Collegio ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza limitatamente alla condanna al pagamento dell'importo di € 57.354,20.
All'esito, ha rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.07.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della CP_1
Rileva che inopinatamente il giudicante ha riconosciuto in capo all'ing. un potere CP_2 di rappresentanza della sulla scorta della testimonianza resa dallo stesso ing. CP_1
e cioè del soggetto che aveva interesse attuale e concreto all'esito del giudizio. CP_2 5.2. Rileva il Collegio come la riferibilità del rapporto oggetto di causa alla CP_1 debba ritenersi acclarato alla luce delle stesse allegazioni di parte opponente in primo grado
(attuale appellante) che l'ing. , nei rapporti con , aveva speso il CP_2 Parte_1 nome della dichiarando di agire per conto della stessa. CP_1
A nulla rileva che al momento dei fatti l'ing. non fosse legale rappresentante o CP_2 amministratore della società una volta che è emerso in giudizio che egli agiva CP_1 in rappresentanza della società in forza di potere conferitogli dal legale rappresentante della stessa (sua figlia ) come del resto confermato, con valenza di ratifica di Parte_2 tutta l'attività compiuta in nome e per conto della stessa dall'ing. , dal fatto che sia CP_2 stata la società ad emettere le fatture in acconto e a saldo per i lavori espletati CP_1
e ad agire in giudizio per il pagamento del credito, mentre alcuna pretesa ha avanzato l'ing.
in proprio avendo anzi lo stesso confermato in giudizio di aver agito quale CP_2 rappresentante della figlia (legale rappresentante della società).
5.3. Del resto, come correttamente evidenziato già dal primo giudice, l'opponente era ben consapevole che la controparte del rapporto contrattuale era la come CP_1 confermato dal fatto che tutte le comunicazioni formali avvenivano tra l'impresa e la _1 società alla quale peraltro risultano essere stati pagati gli acconti tramite CP_1 bonifici e come confermato da quanto dedotto dall'odierno appellate a pagina 5 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (ove affermava testualmente “Ingegnere , che CP_2 agiva in nome e per conto della .”). Parte_4
6. Anche il secondo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice.
6.1.1. In particolare, con riferimento al credito di € 12.557,07, evidenza che secondo il primo giudice lo stesso troverebbe il suo fondamento nel fatto che si riferirebbe alla fase di allestimento del cantiere, fase iniziale in cui la aveva ammesso di essere _1 intervenuta.
Rileva che il primo giudice non ha considerato che detti lavori di approntamento del cantiere erano stati pagati con il saldo delle fatture nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2017 (per un totale di €
9.950,00).
Rappresenta di avere in realtà corrisposto il maggior importo di € 12.680,00, sicché il credito della controparte sarebbe insussistente. Lamenta altresì che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto non contestato il quantum ed evidenzia come il credito fosse portato da una fattura, documento di provenienza unilaterale, inidoneo a provare nell'an e nel quantum il credito.
6.1.2. Con riferimento al credito per il nolo del veicolo Iveco con gru (dell'importo di €
40.903,00), evidenzia che erroneamente il giudicante lo ha ritenuto provato sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali.
Deduce la genericità delle dichiarazioni testimoniali e ribadisce di aver dovuto noleggiare da terzi (ditte Dalmo S.r.l. e D'Addazio noleggi) automezzi per l'esecuzione dei lavori, essendo invece rimasto inutilizzato il mezzo il veicolo Iveco con gru della controparte.
6.1.3 Quanto al credito relativo al nolo del veicolo Daily per un importo di € 11.096,80, spiega non essere mai esistito un contratto di noleggio di veicoli per il trasporto di operai, ai quali era sempre stata pagata l'indennità di trasferta dal , tanto più che in seguito era stato _1 affittato un appartamento ad Amatrice da parte del che concordò con gli operai che _1 il costo del carburante dall'alloggio al cantiere sarebbe stato pagato dal . _1
6.1.4 Con riferimento, infine, al credito per noleggio attrezzatura varia per l'importo di €
5.200,00, deduce di aver dimostrato di aver acquistato tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori.
6.2. Rileva il Collegio, quanto al credito di € 12.557,07 per la manodopera assunta direttamente dalla relativa alle operazioni di allestimento del cantiere, che CP_1 correttamente il primo giudice ha ritenuto provato il credito (non contestato nel quantum dall'opponente) sul rilievo che lo stesso opponente aveva ammesso la collaborazione tra le due imprese nella fase iniziale dei lavori (realizzazione della recinzione di cantiere e liberazione dello stabile da sottoporre ad intervento).
Privo di pregio risulta il rilievo secondo cui il pagamento della manodopera relativa alla fase iniziale del rapporto (solo a partire dal 8.08.2017 il assunse direttamente gli operai _1 alle proprie dipendenze) sarebbe stato effettuato per un importo addirittura maggiore rispetto a quanto ora richiesto in giudizio, atteso che invece risultano documentati bonifici dell'importo di € 1.200,00 effettuato in data 12.01.2018, dell'importo di € 4.101,17 in data
19.12.2017 e dell'importo di € 2.039,21 in data 18.01.2018, per complessivi € 7.340,38, a fronte di fatture emesse nel 2017 per “acconto noleggio cantiere di Amatrice”.
6.3. Con riferimento all'importo richiesto da parte opposta relativamente al noleggio del veicolo Iveco con Autogru per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre
2017 correttamente il Tribunale ha ritenuto fondato il credito sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese da due operai che, già alle dipendenze della erano stati CP_1 assunti dalla ditta a far data dall'agosto 2017, i quali avevano utilizzato il mezzo in _1 questione.
Il teste , escusso all'udienza del 28.09.2021, ha invero dichiarato che il Testimone_1 mezzo in questione venne utilizzato dalla ditta , spiegando che lo stesso venne _1 utilizzato per portare da Ascoli Piceno al cantiere di Amatrice, frazione Duomo, tutta la carpenteria metallica e venne inoltre utilizzato sul cantiere per portare i materiali edili da un punto all'altro dello stesso (in particolare venne utilizzato per tutto il periodo lavorativo per approvvigionare tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori –legname, carpenteria metallica, funi, tiranti, ecc.- rimanendo sempre in funzione durante i lavori); ha anche spiegato che le piattaforme noleggiate dalla ditta Dalm S.r.l. e dalla D'Addazio Noleggi servivano invece per far salire e scendere gli operai, al fine di eseguire i lavori in altezza.
Il teste , escusso all'udienza del 22.01.2022, ha riferito che mezzi Testimone_2 noleggiati da terzi servivano “per alzare le persone e non per sollevare le persone” e che nella specie i materiali venivano spostati con il mezzo della confermando CP_1
l'utilizzo nel periodo in argomento della gru della che veniva parcheggiata di fronte CP_1 al cantiere solo la sera, dopo che di giorno era stata utilizzata in cantiere.
Dette dichiarazioni sono poi state confermate dal teste . Testimone_3
6.4. Anche con riferimento all'importo di € 11.096,80, richiesto da parte opposta relativamente al noleggio dell'autocarro Iveco 35E4, per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, il Tribunale correttamente ha ritenuto fondato il credito.
Il teste ha confermato che dall'agosto 2017 al gennaio 2018, in occasione Testimone_4 dei lavori ad Amatrice, la ditta utilizzò l'autocarro Iveco di proprietà della società _1
Ivemaco. In particolare, ha confermato che l'autocarro in questione venne utilizzato per il ritiro di materiali minuti e per gli spostamenti degli operai dal lunedì al venerdì di ogni settimana, precisamente: il lunedì, partenza da Chieti alle ore 5,30 arrivo al cantiere di Domo frazione del Comune di Amatrice alle ore 7.30-8.00 (km. 160 circa); alle ore 12.00 viaggio dal cantiere al ristorante e ritorno in cantiere alle ore 13.00 (km. 20 circa); alle ore 17,00 viaggio dal cantiere di Domo alla foresteria (km. 7 circa) e la sera viaggio da casa al ristorante e ritorno a casa (km. 8); il martedì, il mercoledì e il giovedì il mattino alle ore 7.30 da casa al cantiere (km. 7 circa); alle ore 12.00 viaggio dal cantiere al ristorante e ritorno in cantiere alle ore 13.00 (km. 20 circa); alle ore 17.00 viaggio dal cantiere di Domo alla foresteria (km. 7 circa) e la sera viaggio da casa al ristorante e ritorno a casa (km. 8); il venerdì alle ore 7.30 da casa al cantiere (km. 7 circa), alle ore 12.00 viaggio dal cantiere al ristorante e ritorno in cantiere alle ore 13.00 (km. 20 circa), alle ore 17.00 viaggio dal cantiere di Domo alla foresteria (km. 7 circa) e la sera viaggio da casa a Chieti (km. 160 circa).
Anche il teste ha confermato dette circostanze. Testimone_5
6.5. Con riferimento, infine, al noleggio di attrezzatura e strumentazione, relativamente al quale l'attuale appellata rivendica l'importo di € 5.200,00, va rilevato che l'utilizzo da parte dell'impresa di attrezzatura a strumentazione di proprietà della è stata _1 CP_1 confermata dai testi escussi in giudizio.
In particolare, il teste ha riferito che l'attrezzatura di cui al documento Testimone_4 mostratogli era stata utilizzata dall'impresa e che aveva fornito _1 Parte_1 unicamente un martello demolitore Bosch e una smerigliatrice Bosch nonché una saldatrice per il periodo novembre-dicembre, dopo che erano rimasti danneggiati la smerigliatrice LT
e il demolitore Hlti di CP_1
Il teste ha confermato l'utilizzo della attrezzatura della di cui Testimone_2 CP_1 alle foto, elencata nel documento indicato.
7. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna appellata all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado.
In punto di rito rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, atteso che la possibilità di proporre una domanda nuova e diversa da quella originaria deve ritenersi limitata all'ipotesi in cui “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità con quella originaria”.
Spiega che nella specie la controparte ha proposto nella fase monitoria domanda di pagamento della somma di € 83.381,21 a titolo di corrispettivo contrattuale per la fornitura di manodopera, attrezzature e macchinari a noleggio;
mentre nel giudizio di opposizione ha integrato la propria domanda, rappresentando di avere inoltre agito come subappaltatrice della opponente e domandando in via riconvenzionale il riconoscimento al pagamento di ulteriori somme di € 100.000,00 quale risarcimento dei danni da fatto illecito ed € 71.268,49 quale quota pari ad ½ degli utili conseguiti per i lavori da lei eseguiti in subappalto.
Evidenzia peraltro la contraddittorietà della impostazione seguita dalla controparte, avendo per un verso chiesto il corrispettivo di noleggio e manodopera e per altro verso chiesto il riconoscimento del diritto alla compartecipazione agli utili d'impresa. Ha ad ogni modo dedotto nel merito che erroneamente il giudicante ha ritenuto raggiunta la prova, sulla scorta della testimonianza dell'ing. Carpineta, in ordine all'accordo secondo cui
[... gli utili ricavati dalla ditta nella realizzazione dei lavori a lui affidati dal _1 Pt_3
, da eseguirsi solo formalmente da parte della con impiego di mezzi, Pt_3 Parte_5 attrezzature e personale della società opposta, sarebbero stati divisi tra le parti nella misura del 50%.
7.2. Rileva il Collegio che in effetti la domanda riconvenzionale spiegata dall'appellata in primo grado all'atto della costituzione in giudizio deve essere dichiarata inammissibile.
7.3. Giova ricordare che la Suprema Corte a Sezioni Unite nella recente sentenza n.
26727/2024 ha avuto modo di chiarire che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domanda che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
In particolare, la Suprema Corte nella pronuncia sopra menzionata –richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. SS.UU. 12310/2015 secondo cui “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art.
183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo” al quale ha dato continuità la pronuncia sempre a Sezioni Unite n. 22404/2018- ha chiarito che, tenuto conto dello spazio di ampliamento difensivo del thema decidendum originario che le Sezioni Unite, prima nel 2015 e poi ancora nel 2018, hanno riconosciuto alle parti, deve riconoscersi all'opposto il potere di proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica delle domande riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale ex art. 183 c.p.c.
L'opposto è dunque legittimato a proporre non solo domande reattive, stricto sensu, cioè riconvenzionali, ma anche domande che, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportare al medesimo interesse.
7.4. Ciò detto si rileva innanzi che la domanda nuova -basata su un accordo (diverso da quello inizialmente azionato in giudizio) che prevedeva anche il riconoscimento del 50% degli utili, sia in relazione ai lavori oggetto di decreto ingiuntivo che di altri- non si rivela per un verso basata sul medesimo interesse, dall'altro è aggiuntiva (non sostitutiva della precedente pretesa o alternativa) rispetto alla iniziale richiesta di pagamento.
7.5. La declaratoria di inammissibilità della domanda precluderebbe la valutazione del motivo di appello riguardante il merito della domanda, ma per mera completezza il Collegio rileva (ed il rilievo si rivela dirimente) come la pretesa creditoria oggetto della domanda in questione non sia stata dimostrata in giudizio, inidonea rivelandosi, anche a fronte del consistente valore delle pretese basate sull'asserito accordo, la dichiarazione del solo teste
, peraltro portatore di interesse (ancorché di mero di fatto) all'esito del giudizio. CP_2
8. Dal parziale accoglimento dell'appello, con declaratoria di inammissibilità e comunque infondatezza della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierna appellata, consegue la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna appellata in primo grado.
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)